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Il 27 settembre 2021 la Riforma Cartabia è approdata nel nostro sistema giudiziario come una debole fiamma d’inverno.
Il 19 ottobre scorso, al termine del c.d. periodo di vacatio legis, è entrata in vigore la prima parte della grande riforma del diritto processuale penale.
L’intero impianto normativo della riforma si divide come noto in due articoli:
L’art. 1, che prevede una serie di deleghe al Governo da attuarsi entro un anno dalla vigenza della legge;
L’art. 2, contenente le norme immediatamente precettive, che modificano direttamente il codice penale, di procedura penale e le norme attuative di quest’ultimo, in essere dal 19 ottobre.
La riforma legislativa di cui si tratta (ed in questa sede potremo limitarci ad una trattazione sommaria degli istituti in oggetto che hanno ed avranno una notevole portata nel nostro ordinamento) prende le mosse dalla necessità di fornire una risposta alle annose critiche sull’assenza di garantismo processuale e alla ormai (purtroppo) consolidata lentezza dei procedimenti giudiziari.
La legge n.134 del 2021 ha in realtà alimentato quel fuoco, accentuando ancor di più lo spartiacque tra chi ne sostiene la potenziale efficacia e chi, al contrario, teme si tratti di un abbaglio, costituito da una riforma difficilmente risolutiva.
Al di là delle considerazioni tecniche sul tema una cosa è certa: come qualsiasi novità normativa, ancora molto genericamente formulata e non ancora sostanzialmente e totalmente in vigore se non – per intero – nella parte che riguarda le deleghe al Governo, la Riforma per essere efficace dovrà aderire il più possibile alla prassi delle aule di giustizia nonché dare luce alle voci di chi si colloca al centro del sistema, non dimenticando che, in ogni caso, il processo penale interessa una serie di bisogni primari non solo della collettività, ma anche e soprattutto dell’individuo. 
È in questo contesto, dunque, che si inserisce l’attuale “Delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, frutto di un compromesso di cui è necessario conoscere il contenuto per poter lasciare a ciascuno la libertà di trarre le fila di una Giustizia in continuo divenire.
Ed ecco che nell’ottica di una conoscenza sempre più informata, risulta estremamente importante evidenziare il cambiamento che la Riforma apporta al sistema attuale tramite il confronto immediato tra un passato, forse troppo obsoleto, e un futuro che, anche se estremamente prossimo, rimane inevitabilmente molto incerto. 
Lo schema che si riporta qui sotto – a puro titolo esemplificativo – illustra i cambiamenti nel nostro ordinamento che la riforma dovrebbe introdurre

PRIMA
DOPO
• Le notificazioni degli atti relative al processo giungono all’imputato nei luoghi previsti dall’art. 157 c.p.p., ossia nella casa di abitazione, domicilio o dimora o nel luogo di lavoro dell’imputato.A tutela della privacy sarà possibile per l’imputato ricevere le notificazioni degli atti relativi al processo al proprio indirizzo telematico.
• Può sempre proporre impugnazione colui che risulti difensore dell’imputato al momento del deposito dell’atto di appello, compresa l’ipotesi in cui l’imputato sia assente.Nel caso di imputato assente, il difensore d’ufficio potrà proporre appello solo con uno specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
• Può procedersi in assenza dell’imputato quando vi sia certezza che egli è a conoscenza del procedimento a suo carico e che l’assenza sia data da una scelta consapevole. In caso contrario il giudice dispone le opportune ricerche della persona assente e, laddove abbiano riscontro negativo, sospende il procedimento.Può procedersi in assenza dell’imputato solo qualora vi sia certezza che egli è a conoscenza del procedimento a suo carico e che l’assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole. In caso contrario il giudice pronuncerà sentenza inappellabile di non doversi procedere disponendo le opportune ricerche della persona assente.
• L’interrogatorio dell’imputato che non si svolga in udienza è documentato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero perizia o consulenza tecnica quando i mezzi siano indisponibili.L’interrogatorio che non si svolga in udienza e, in determinati casi l’assunzione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti dovrà essere documentata tramite registrazione audiovisiva, salva l’indisponibilità dei mezzi da parte degli Uffici.
• Il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione quando non sussistano elementi per sostenere l’accusa in giudizioSe dagli elementi delle indagini non emerge una ragionevole previsione di condanna il pubblico ministero dovrà presentare richiesta di archiviazione
• La richiesta di archiviazione è notificata alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata indipendentemente dalla remissione della querelaIn caso di remissione della querela da parte della persona offesa non sussiste più alcun obbligo di comunicarle la richiesta di archiviazione
• Le indagini preliminari devono concludersi entro un anno per i delitti gravi, due anni per delitti più gravi e sei mesi negli altri casi. Salvo eventuali proroghe, scaduti i termini massimi, il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni entro tre mesi altrimenti gli atti di indagine compiuti successivamente non possono essere utilizzati.I termini delle indagini preliminari vengono modificati in relazione alla natura dei reati (sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti più gravi e un anno negli altri casi) Quando, scaduto il termine massimo delle indagini, il pubblico ministero non abbia deciso sull’esercizio azione penale, l’indagato e la persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, potranno altresì conoscere gli atti di indagine tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo, ferma restando l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza.
• Nel patteggiamento l’accordo tra pm e imputato attiene solo all’entità della pena da irrogareQuando la pena detentiva da applicare supera i due anni, il patteggiamento può estendersi sia alle pene accessorie e alla loro durata sia alla confisca facoltativa
• Il patteggiamento ha efficacia nei procedimenti disciplinariIl patteggiamento non avrà più efficacia nei procedimenti disciplinari
• Non è prevista alcuna riduzione di pena nel caso di mancata impugnazione dell’imputatoSaranno previste delle riduzioni di pena in caso di mancata impugnazione dell’imputato: riduzione di un sesto della pena inflitta a seguito di giudizio abbreviato e di un quinto della pena pecuniaria inflitta con decreto penale di condanna
• L’inappellabilità delle sentenze è prevista solo nel caso in cui sia esclusa dalla legge o dall’accordo delle parti. In quelle ipotesi non rientrano le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, la sentenza di condanna a pena sostituita col lavoro di pubblica utilità nonché la sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui sia inflitta pena pecuniaria o pena alternativaSaranno inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, la sentenza di condanna a pena sostituita col lavoro di pubblica utilità nonché la sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui sia inflitta pena pecuniaria o pena alternativa.
• Il concordato anche con rinuncia dei motivi di appello non può aversi nei casi in cui si proceda per i delitti di cui all’art. 599 – bis comma 2 c.p.p.Il concordato anche con rinuncia dei motivi di appello sarà possibile per qualsiasi tipo di reato.
• Sono procedibili d’ufficio i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime mentre sono procedibili a querela i reati di lesioni personali stradali semplici e tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniariaSaranno procedibili a querela della persona offesa anche i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime nonché tutti i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni
• La mancata comparizione del querelante all’udienza in cui deve essere sentito non costituisce remissione tacita di querelaSe il querelante non si presenta senza giustificato motivo all’udienza in cui è stato citato come testimone si avrà remissione tacita di querela e la conseguente declaratoria di improcedibilità
• Le misure sostitutive delle pene detentive brevi (la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria) sono applicate dal giudice dell’esecuzioneLe misure sostitutive delle pene detentive brevi si modificano (la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità, la pena pecuniaria) e saranno applicate direttamente dal giudice di cognizione nella sentenza di condanna
• Il criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è determinato calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentivaIl criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria varierà in base alle condizioni economiche del condannato e sarà determinato nel minimo in misura indipendente dall’art. 135 c.p. e nel massimo in misura non eccedente 2.500,00 euro, ovvero in caso di costituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in euro 250.
• Applicabilità della disciplina sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (ovvero l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anniApplicabilità dell’art. 131-bis c.p. per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria
• La citazione diretta a giudizio, ossia che salta l’udienza preliminare, è prevista per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anniCitazione diretta a giudizio per i reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni
• Non è previsto alcun rimedio contro il decreto di perquisizione, essendo possibile solo il riesame del provvedimento di sequestroSe dal decreto di perquisizione non consegue un provvedimento di sequestro, l’indagato e i soggetti interessati potranno proporre opposizione al decreto di perquisizione.
• Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado il corso della prescrizione è sospesoIl corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.
• La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato può essere richiesta, nei casi in cui si proceda per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, dall’imputato personalmente o per mezzo del difensore munito di procura speciale.La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato può essere richiesta, nei casi in cui si proceda per i reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, dall’imputato, dal difensore munito di procura speciale e anche dal pubblico ministero.
• Non vi sono termini entro cui deve definirsi il giudizio d’appello e quello di Cassazione, essendo necessario per la prosecuzione di entrambi soltanto che il reato per il quale si procede non sia prescritto.Nuovo art. 344 – bis c.p. secondo cui la mancata definizione del giudizio entro il termine di due anni per l’appello e di un anno per la Cassazione, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale e dunque chiude il procedimento. È salva la proroga di tale termine, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di Cassazione, quando il giudizio è particolarmente complesso. Contro tale ordinanza che dispone la proroga però è possibile ricorrere in Cassazione entro cinque giorni dalla lettura o, in mancanza, dalla notificazione dell’ordinanza
In ogni caso se l’imputato chiede la prosecuzione del processo non interviene alcuna declaratoria di improcedibilità e il giudizio d’impugnazione si svolge regolarmente.

Il provvedimento – come si può leggere – è composto principalmente dall’indicazione dei criteri direttivi ai quali dovranno ispirarsi i decreti legislativi che saranno emanati entro un anno dall’entrata in vigore della norma in commento.

La delega prevede principalmente un impulso alla velocizzazione del procedimento penale (anche ispirandosi al processo penale telematico con una chiara implementazione della digitalizzazione) ed un progressivo maggiore campo di applicazione della Giustizia riparativa.

Unitamente alla delega, la norma in commento prevede anche alcune immediate modifiche al codice di procedura penale ed al codice penale prima fra tutte quella della improcedibilità della azione penale qualora non via sia probabilità di una condanna.

Immediatamente applicabili saranno le norme previste nel dal c.d. Codice Rosso ed in particolare l’inserimento dei delitti di cui agli artt. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 612 bis c.p. (atti persecutori) nel novero delle ipotesi che impongono l’arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p.

In materia di velocizzazione del procedimento penale è prevista una diminuzione dei temi delle indagini preliminari in:

  • sei mesi per le contravvenzioni;
  • un anno per i delitti;
  • e un anno e mezzo per i delitti più gravi di cui all’art. 407, 2 co., c.p.p.

In tema di reale quantificazione (e, quindi, velocizzazione) del tempo previsto per le indagini preliminari, è previsto che l’interessato possa promuovere un controllo per verificare l’esatto tempo di iscrizione del suo nome (ovvero dell’indagato) nel registro delle notizie di reato affinché tale registrazione possa essere retrodatata «nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo» (è noto infatti che spesso veniva utilizzato dai PM lo stratagemma – all’ora non sanzionato né illegale – di iscrivere il nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato per godere di un indebito allungamento dei tempi delle indagini preliminari)

E’ introdotto un filtro più stringente per i processi; ovvero non saranno più traghettati in giudizio (dopo l’udienza preliminare) tutti quei processi nei quali “sia possibile sostenere l’accusa in Giudizio ma solo «quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Nell’ottica di una reale deflazione dei procedimenti penali sono aumentati i casi in cui saranno applicabili gli istituti di non procedibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova per reati la cui pena detentiva edittale non supera, rispettivamente, nel minimo i due anni e nel massimo i sei anni.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento), oggetto dell’accordo potranno essere anche le pene accessorie.

Più contenuto l’intervento in materia di impugnazioni: l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione è stata limitata ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa nonché alle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

A parere del sottoscritto è poi un punto debole della riforma che il Giudizio di appello sia previsto quale rito camerale a meno che l’interessato – come è per certi aspetti previsto già oggi ma per ragioni pandemiche – non richieda di partecipare; inoltre, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sarà limitata (in appello, ovviamente) ai soli casi di prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado.

In buona sostanza, per la norma in commento, il Giudizio di appello diverrà a stampo marcatamente cartolare (ed invero, la stessa disciplina “pandemica” diverrà la norma per i giudizi in cassazione che saranno cartolari a meno che la parte non richieda la trattazione in presenza).

E’ previsto poi il principio della “cessazione del corso della prescrizione”, il quale sancisce che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado».

Per stemperare tale principio (per il quale è intuitivo che i processi potrebbero durare davvero all’infinito) è introdotto nella medesima norma il principio della improcedibilità dell’azione penale previsto dall’art. 344 bis c.p.p., in base al quale la mancata definizione:

  • del giudizio di appello entro il termine di due anni,
  • e di quello di cassazione entro un anno,

costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale (termini prorogabili rispettivamente di un anno e di sei mesi quando il giudizio dell’impugnazione risulta essere particolarmente complesso. Proroghe che risultano essere ancora più ampie fino a non prevedere alcun limite di tempo per particolari reati associativi, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti)

È prevista una disciplina transitoria in base alla quale le disposizioni in tema di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 2/2019 che aveva introdotto il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Per escludere l’azzeramento dei processi attualmente pendenti dopo il primo grado, è stabilito che nei procedimenti nei quali l’impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024 i termini di improcedibilità sono di tre anni per l’appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Ovviamente, allo stato, è assolutamente fuori luogo e, direi, impossibile fare un realistico bilancio dei risultati che la nuova normativa – quando entrerà in vigore con i decreti legislativi previsti – avrà sul nostro ordinamento.

Leggendola, a dire il vero, sembra che si sia voluta implementare la velocità dei procedimenti penali a discapito di alcune garanzie per l’accusato che parrebbe più esposto a criteri valutativi del Giudicante.

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