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Pubblichiamo in questa news un interessante articolo dell’Avv. Chiara Morona dello Studio dell’Avv. de Lalla.
Si tratta di una breve ma esaustiva trattazione dei reati punti e previsti dagli artt. 571 e 572 c.p. rispettivamente derubricati “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” e “maltrattamenti in famiglia“.
In particolare, è affrontata la differenza delle condotte materiali (apparentemente simili) che realizzano i due distinti reati ed il campo di applicazione pratica delle due distinte figure criminose.

L’ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA.

Veniamo ora ad analizzare l’art. 571 c.p., inserito all’interno del titolo XI (delitti contro la famiglia) capo IV (delitti contro l’assistenza familiare) del codice penale. Prima di procedere ad una disamina della fattispecie delittuosa, occorre evidenziare che il reato in questione, pur potendo a prima vista apparire volto a tutelare unicamente i rapporti familiari in senso stretto, risulta in realtà applicabile anche a rapporti para ed extra-familiari. La peculiarità del reato in esame consiste invero, come vedremo più avanti, nella preesistenza di un rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo (genitori/figli; insegnanti/studenti; datori di lavoro/dipendenti) che implica che il soggetto passivo sia sotto la supervisione, l’affidamento e la vigilanza (situazioni di fatto intese tutte in senso ampio) dell’agente.

Questo il testo della norma: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”.

In primo luogo, si specifica che l’abuso penalmente rilevante presuppone, sempre, l’esistenza di un uso lecito dei mezzi correttivi (il c.d. ius corrigendi). In altre parole, il reato si realizza nel momento in cui l’uso, che di per sé sarebbe lecito, viene nei fatti realizzato con modalità non adeguate ovvero per perseguire un fine diverso da quello legittimo: è in tale momento che l’uso trasmoda nell’abuso penalmente sanzionato. Si pensi all’utilizzo di un mezzo di correzione o disciplina astrattamente lecito, quale un veemente rimprovero, in maniera assolutamente arbitraria, intempestiva o in misura eccessiva.
Ove, al contrario, un soggetto utilizzi dei mezzi che già di per sé non sono consentiti – e che costituiscono forme di vera e propria violenza (quali ad esempio schiaffi, calci, colpi con la cintura,…) – non verrà contestato il reato di cui all’art. 571 c.p. ma fattispecie criminose differenti (quali le percosse o le lesioni) e ciò in quanto la norma in esame sanziona unicamente l’utilizzo di una vis modicissima (forza assai blanda).

Una volta chiarito il primo aspetto, deve porsi l’attenzione su un ulteriore elemento: il delitto in esame rappresenta un reato c.d. proprio che, conseguentemente, può essere agito solo da determinati soggetti, ovverosia quelli che siano legittimamente chiamati ad esercitare mezzi di correzione o di disciplina su persone sottoposte.
Quando si tratta di bambini, per “correzione” deve intendersi l’educazione. Conseguentemente, costituisce abuso quel comportamento, volto ad insegnare ad un infante una determinata lezione, che di fatto lo umili, svaluti, denigri o sottoponga a sevizie psicologiche (si pensi all’alunno costretto a scrivere per 100 volte sul quaderno “sono un deficiente” – Cass. VI 34492/12 -).
Tuttavia, nei rapporti familiari, una volta che il figlio sia divenuto maggiorenne – anche se ancora convivente con i genitori – non verrà riconosciuto il delitto in questione (così come lo stesso non si configura nei rapporti fra marito e moglie, regolati dal principio di parità che esclude a priori l’esistenza di un rapporto educativo o correttivo).
L’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p. (la c.d. provocazione della vittima) non può trovare applicazione nel caso in cui venga contestato il reato ex art. 571 c.p., in quanto il presupposto dell’abuso dei mezzi consiste proprio nel comportamento tenuto dalla persona offesa, che l’agente vuole correggere: è, quindi, già di per sé compreso nell’economia essenziale della fattispecie criminosa e non può assumere rilevanza come elemento accidentale.

Il Legislatore ha inteso limitare i casi di rilevanza penale a quelli in cui dall’abuso derivi il pericolo di malattia nel corpo o nella mente. In proposito, la Cassazione ha avuto modo di specificare che la nozione di malattia è da intendersi in senso ampio, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, senza che sia necessario disporsi perizia per l’accertamento. Sono stati conseguentemente ritenuti idonei a configurare la malattia: stati di ansia, insonnia, depressione, disturbi del carattere e del comportamento (Cass. VI 18289/10).

DIFFERENZE TRA ABUSO DEI MEZZI E MALTRATTAMENTI.

A differenza di quanto previsto dal successivo art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), affinché possa essere elevata a carico di un soggetto la contestazione in esame (l’abuso dei mezzi di correzione) il Legislatore non richiede l’abitualità della condotta, potendo bastare anche un solo episodio di abuso (ad esempio, si pensi al caso di un bambino dileggiato dall’insegnante per lo scarso rendimento scolastico). Invero, laddove l’utilizzo della violenza (fisica o morale) nei confronti del soggetto da educare non abbia natura episodica ma configuri una vera e propria abitualità della condotta maltrattante, l’autore verosimilmente verrà chiamato a rispondere della fattispecie più grave di cui all’art. 572 c.p. ovvero i maltrattamenti in famiglia (intesa in senso ampio ovvero comprendendovi il Legislatore, ad esempio, anche i rapporti tra datore di lavoro e dipendente).
Alcuni esempi: configura violazione del reato di maltrattamenti in famiglia il comportamento del genitore che realizza atti reiterati di violenza fisica e morale nei confronti dei figli minorenni, anche se gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo tipico (e lecito) secondo la cultura dell’agente (Cass. 48272/09).
Il datore di lavoro che rimprovera abitualmente il proprio dipendente con epiteti ingiuriosi commette il reato di cui all’art. 571 c.p. ma gli verrà contestato quello di cui all’art. 572 c.p. nel caso in cui ponga in essere comportamenti avulsi dall’esercizio del potere di correzione o disciplina, a titolo esemplificativo lanciando oggetti o imponendo al sottoposto di stare seduto senza far niente davanti alla propria scrivania (Cass. VI 51519/16).

(articolo redatto dall’Avv. Chiara Morona con introduzione dell’Avv. Giuseppe de Lalla. Tutti i diritti riservati).

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