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62 udienze dal 2009 hanno impegnato il pool della Procura della Repubblica di Torino nel processo che è stato definito il “più grande processo nel mondo e nella storia in materia di sicurezza sul lavoro” (PM Raffaele Guariniello).
Accusati i manager della multinazionale Eternit, il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny e il barone belga Louis De Cartier, condannati dal Tribunale di Torino a 16 anni di reclusione ciascuno per i reati di disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche.
Almeno 2300, a partire dal 1952, sono state le vittime dei soli stabilimenti italiani di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli).
Secondo l’accusa, i manager Eternit, consapevoli che l’amianto uccide e provoca gravi malattie quali tumore al polmone o asbestosi, sarebbero stati responsabili di aver mantenuto operative le fabbriche per trarne profitto.
Non solo.
Secondo l’accusa, i manager avrebbero anche omesso di approntare le opportune misure antinfortunistiche, ovvero quelle precauzioni come guanti e mascherine, che avrebbero evitato i migliaia di malati di mesotelioma pleurico.
La difesa dei due imputati puntava a rilevare come all’epoca dei fatti non vi fosse conoscenza di quanto l’amianto fosse nocivo.
Ma il Tribunale di Torino, presieduto da Giuseppe Casalbore, ha condannato gli imputati a 16 anni di reclusione, oltre al risarcimento per le migliaia di parti civili, tra cui anche il Comune di Casale Monferrato (ove vi era il più grande stabilimento italiano chiuso nel 1986) dove si registrarono 1500 decessi legati all’eternit.
Secondo le fonti Ansa, sono stati decisi risarcimenti imponenti in favore del Comune di Casale Monferrato (25 milioni di euro), della Regione Piemonte (20 milioni), dell’Inail (15 milioni) e del comune di Cavagnolo (4 milioni).
Alle centinaia di familiari è stato riconosciuto un risarcimento medio di 30.000 euro ciascuno.

Se l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, di lavoro non si deve morire.
Chi semina veleno, raccoglie condanna.

Questi sembrano essere – volendo sintetizzare – i moniti del Tribunale di Torino.
In particolare costituisce il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro la condotta omissiva di chi non colloca impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro.
Se da tale condotta deriva l’evento del disastro o infortunio, la pena è aumentata fino a 10 anni.
Nel caso di Torino, in particolare, gli imputati venivano accusati di non aver posto in essere quelle misure preventive nei confronti di malattia-infortunio quali le patologie da amianto, omettendo di adottare idonei sistemi di aspirazione localizzata, idonei sistemi di ventilazione dei locali, sistemi di lavorazione dell’amianto a ciclo chiuso, volti ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell’amianto, nonché il non aver adottato idonei apparecchi di protezione personali e sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all’interno degli stabilimenti.
Veniva contestata altresì l’aggravante di aver provocato molti casi di malattia-infortunio in danno dei lavoratori addetti presso gli stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione continuativa e incontrollata all’amianto e deceduti o ammalatisi di patologie riconducibili all’amianto.
L’altra imputazione concerneva il reato di disastro doloso.
Perché vi sia disastro è necessario che vi sia un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso, ma non necessariamente eccezionale.
È sufficiente, infatti, che l’evento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone.
Agli imputati del processo Eternit veniva mosso addebito per aver omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l’esposizione all’amianto, di curare la fornitura e l’effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi e di informare i lavoratori circa i rischi suddetti e circa le misure per ovviare a tali rischi.
Veniva contestato di avere in aree private e pubbliche al di fuori degli stabilimenti di produzione, fornito a privati ed enti pubblici e mantenuto in uso, materiali in amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di abitazioni, determinando un’esposizione incontrollata, continuativa e a tutt’oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali.
Infine, il Tribunale – come detto – ha censurato e condannato la condotta degli imputati per avere omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l’indebita esposizione ad amianto di familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia, con l’aggravante che il disastro avveniva, in quanto il materiale veniva immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su larga scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l’integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini.
La pronuncia di condanna del Tribunale di Torino è senz’altro innovativa e assegna un ruolo da protagonista ai reati denominati gergalmente “di disastro”, spesso ridimensionati anche nello studio teorico dagli stessi manuali giuridici e, quindi, influendo negativamente sulla stessa preparazione degli avvocati e dei magistrati.
A partire da questa pronuncia che ha interessato i luoghi di lavoro e l’ambiente, quali beni da tutelare per tutta la collettività, più attenzione verrà posta a tali fatti-reato (anche a quelli con vittima indeterminata e che perciò sono più sfuggenti) in danno dell’ambiente e di una moltitudine di cittadini.
Senza contare che, come nel caso di Torino, alla condanna penale segue comunque la condanna al risarcimento dei danni per le parti civili costituite (per Eternit sono alcuni milioni di euro).
In attesa della motivazione della sentenza (che potrà smentire o confermare quanto segue) pare che la pubblica accusa abbia seguito un criterio di accertamento del nesso causale tra le condotte degli imputati e gli eventi lesivi che si focalizza sull’aumento dell’incidenza di determinate patologie all’interno del gruppo di persone esposte all’amianto.
Le indagini epidemiologiche hanno giocato un ruolo fondamentale nel processo Eternit, evidenziando lo scarto esistente tra l’incidenza di quelle patologie nella popolazione di soggetti esposti all’amianto rispetto all’incidenza delle stesse malattie nel resto della popolazione.
Secondo il Tribunale né il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche né quello di disastro doloso richiedono l’accertamento di lesioni personali o di morte delle persone, ma gli eventi contestati possono essere accertati in modo assolutamente impersonale, anche attraverso accurate indagini epidemiologiche.
Bene giuridico tutelato dai reati contestati è infatti l’incolumità pubblica e non già la salute della singola persona.
Di questi giorni è anche la notizia di altro procedimento che vede sul banco degli imputati sempre il materiale killer: l’amianto.
Presso il Tribunale di Milano 11 ex dirigenti della Pirelli sono imputati per omicidio colposo e lesioni colpose per 24 morti, provocate, secondo l’accusa, dall’aver esposto i lavoratori deceduti (per tutta la giornata lavorativa e senza l’adozione di adeguati sistemi di aspirazione o protezione individuale) alle fibre di amianto aerodisperse durante l’attività lavorativa.
Rimanendo nel settore contiguo ai reati che trovano possibilità di verificazione nell’ambiente di lavoro, come dimenticare la Sentenza resa sempre dal Tribunale di Torino nel caso Thyssenkrupp che aveva visto la condanna per omicidio doloso dei vertici aziendali basata sull’accettazione del rischio (dolo eventuale) da parte degli stessi della verificazione del drammatico incidente.
A tali reati che possono commettersi in relazione al luogo di lavoro o, comunque, concernenti i lavoratori, se ne aggiungono altri più spiccatamente relativi alla tutela (anche penale) del lavoratore.
Si pensi alle malattie professionali, che rilevano in campo penale se riconducibili a patologie che si producono nel corso dell’attività lavorativa e che derivano direttamente dalle condizioni dell’ambiente di lavoro o dalla sua organizzazione.
Rileva, talvolta, l’elemento soggettivo della colpa, derivante dalla violazione di specifiche disposizione di legge o del generale dovere di tutela delle condizioni di lavoro da parte del datore.
Per accertare se l’evento lesivo penalmente rilevante è riconducibile alla condotta omissiva del datore di lavoro è necessario provare il rapporto che intercorre tra condotta ed evento.
E allora, sul luogo di lavoro, possono verificarsi fatti che integrano reato in capo al datore, quali l’omicidio colposo, le lesioni personali colpose che sono procedibili d’ufficio (e non solo a querela) per quei fatti commessi in violazione di norme relative all’igiene sul lavoro e per quei fatti che abbiano determinato una malattia professionale.

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