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I mass media hanno dato particolare risalto alla manovra appena licenziata (dicembre 2011) ed ha destato sicuro interesse, anche per i non “addetti ai lavori”, quella parte del provvedimento dedicata al tamponamento dell’annosa e grave questione del sovraffollamento cronico degli istituti penitenziari del nostro Paese.
Trovo assolutamente inadeguato ed anche offensivo per tutti colo che sono detenuti l’utilizzo del termine coniato ad hoc “svuota carceri” che sembra voler avvicinare coloro i quali scontano una pena (peraltro assai breve) o un residuo della stessa (altrettanto contenuto) ad una sorta di massa informe che altro non rappresenta che un problema per lo Stato e le sue casse.
Inoltre, dal punto di vista oltre che lessicale anche pratico, le carceri non saranno assolutamente svuotate e senza una riforma di più ampio respiro presto torneranno ad essere più stracolme che mai e del tutto inadeguate a supportare il recluso nel processo (costituzionale) verso la rieducazione.

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Ciò posto, ed entrando nel dettaglio della norma:

Il provvedimento è entrato in vigore a far data dal 16 dicembre 2011.
Potranno usufruire del provvedimento coloro che sono stati condannati ad una pena uguale od inferiore ad anni 1 (dodici mesi);
Coloro i quali stanno scontando una pena maggiore ma il cui residuo è pari o inferiore ad anni 1 (dodici mesi);
Coloro i quali sono già detenuti oppure sono liberi ed in attesa del provvedimento esecutivo (di pene di anni 1);
Potranno usufruire anche coloro che si trovano in regime di custodia cautelare condannati ad una pena uguale o inferiore ad anni 1 (dodici mesi).

Non potranno usufruirne:
a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ovvero reati particolarmente gravi e di criminalità organizzata);
b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale (categorie dettate dal codice penale la cui dichiarazione è rimessa all’Autorità Giudiziaria in una fase antecedente);
c) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (il c.d. ordinamento penitenziario) salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Il soggetto richiedente sconterà la pena presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (si pensi, quindi, anche ai soggetti tossicodipendenti).

La richiesta
Se il condannato è libero (e non può giovarsi della “normale” sospensione dell’esecuzione della pena per giorni trenta nel corso dei quali chiedere una misura alternativa alla detenzione. V. nel sito) al momento dell’esecuzione della pena sarà lo stesso Pubblico Ministero che cura l’esecuzione della pena a chiedere al Magistrato di Sorveglianza l’applicazione della detenzione domiciliare.
Se il soggetto è detenuto, dovrà essere depositata (anche personalmente dal richiedente) un’istanza al competente Magistrato di Sorveglianza (anche direttamente dal carcere o per mezzo del difensore) con la quale si chiede l’applicazione dell’istituto.
Il soggetto in custodia cautelare dovrà ugualmente fare apposita richiesta.

Non si terranno udienze ed il Giudice – in un termine brevissimo indicato in 5 giorni – provvederà.

La norma non dice nulla al riguardo ma è evidente che verrà eseguita una mini istruttoria per accertare (almeno documentalmente) che il richiedente abbia effettivamente un domicilio e che lo stesso sia adeguato.
Copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna (i c.d. “servizi sociali”) per gli interventi di sostegno e controllo. L’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

In caso di evasione.
La pena prevista per chi si allontanata dal domicilio ove sta scontando la detenzione (e, di fatto, evade) sono aggravate (la casistica prevista dall’art. 385 c.p. prevede pene da uno a sei anni).

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Lo Studio dell’Avv. de Lalla – come per tutte le misure alternative alla detenzione ed i procedimenti avanti il tribunale ed il magistrato di Sorveglianza – assicura la migliore e più attenta difesa (anche in relazione alla documentazione producibile) per il pronto raggiungimento del miglior esito.

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