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I mezzi di ricerca della prova consistono in attività finalizzate alla ricerca e all’acquisizione di tracce, cose, notizie o dichiarazioni, idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Vengono disciplinati dal Libro III, Titolo III del c.p.p. e sono: le ispezioni (artt. 244-246 c.p.p.), le perquisizioni (artt. 247-252 c.p.p.), i sequestri (artt. 253-265 c.p.p.) e le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni (artt. 266-271 c.p.p.).

Le ispezioni sono volte ad accertare le tracce del reato ed altri suoi effetti materiali su persone, luoghi e cose. Una volta rilevati questi, elementi vengono conservati attraverso la loro descrizione nel relativo verbale (che entrerà nel fascicolo del dibattimento in quanto atto irripetibile), attraverso rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e tramite operazioni tecniche idonee ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
Nel caso in cui il reato non abbia lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati, alterati, dispersi o rimossi, l’autorità giudiziaria descriverà lo stato attuale e, per quanto possibile, verificherà quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.
Le ispezioni vengono disposte, durante le indagini preliminari, con decreto motivato del Pubblico Ministero (essendo finalizzate alla ricerca di elementi di prova, è il Pubblico Ministero l’organo che generalmente dispone tali atti, fermo restando la possibilità per il giudice del dibattimento – ovvero del “processo” – di disporle con suo provvedimento motivato che assume le forme dell’ordinanza.

La polizia giudiziaria, inoltre, può procedere di propria iniziativa all’ispezione di cose e luoghi nell’ambito degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.. Resta esclusa dalle iniziative di p.g. (ovvero della polizia giudiziaria) l’ispezione personale, a cui la p.g. può procedere solo se il soggetto presta il suo consenso libero, informato e consapevole.

La perquisizione consiste in un’attività volta a ricercare il corpo del reato, ossia le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto, e le cose pertinenti al reato.
La perquisizione si distingue dall’ispezione perché mentre con quest’ultima vengono ricercate le tracce o gli effetti del reato, con la perquisizione vengono ricercati il corpo del reato o le cose ad esso pertinenti.
Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla e se questa viene consegnata non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per completezza delle indagini.
La perquisizione può essere personale, locale (tra cui quella domiciliare che solitamente si estende a cantine, bos solai etc.) ed informatica, quest’ultima disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni e programmi informaticisi trovino in un sistema informatico o telematico.
Le perquisizioni vengono disposte con decreto motivato del Pubblico Ministero e possono essere espletate dallo stesso pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su disposizione del PM.
Le perquisizioni rientrano anche tra le attività di iniziativa della p.g: in caso di flagranza di reato o di evasione, l’art. 352 c.p.p dispone che gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano a perquisizione personale o locale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo.
Presupposto delle perquisizioni ex artt. 247 c.p.p. (perquisizione disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria) e 352 c.p.p. (perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato o evasione) è la commissione di un reato.
Differenti presupposti si hanno invece nelle perquisizioni disciplinate da leggi speciali, come quella in tema di sostanze stupefacenti: gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico di tali sostanze, possono procedere a perquisizioni (e ancor prima, al controllo e all’ispezione in ogni luogo di mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali), quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti.

Infatti, mentre le perquisizioni (e così anche le ispezioni) previste dal c.p.p. (247 e 352 c.p.p.) presuppongono sempre la commissione di un reato e sono finalizzate alla ricerca di elementi di prova di un reato già posto in essere, in materia di sostanze stupefacenti i poteri attribuiti alla polizia giudiziaria dal comma 3 dell’art. 103 D.P.R 309/90 hanno un ambito più ampio, essendo subordinati solo alla sussistenza del fondato motivo che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti. Tutto ciò finalizzato ad una attività di carattere preventivo e non solo repressivo.
Altra particolare figura di perquisizione disciplinata da legge speciale è quella prevista dall’art. 41 T.U.L.P.S., finalizzata alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente. Anche questo tipo di perquisizione svolge non solo una funzione repressiva, ma anche preventiva. Presupposto che legittima tale tipologia di perquisizione è che l’Autorità Giudiziaria, anche per indizio o notizia che in un determinato luogo pubblico o privato (compresa l’abitazione privata) si trovino armi, munizioni e materiali esplodenti detenuti illegittimamente.
Per le perquisizioni ad opera della p.g. è previsto che delle operazioni venga data tempestiva notizia al Procuratore della Repubblica entro 48 ore, in vista della eventuale convalida che dovrà sopravvenire entro le successive 48 ore (questa procedura vale in generale per tutte le operazioni effettuate di iniziativa della polizia giudiziaria).
La perquisizione è solitamente preordinata al sequestro.

Il sequestro, al pari della perquisizione, ha come oggetto il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti. Si differenziano però in quanto la perquisizione attiene all’attività di ricerca, mentre il sequestro a quella di immediata acquisizione. Consiste nello spossessamento di una cosa e nella creazione di un vincolo di indisponibilità finalizzato ad assicurare la prova. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che le assiste oppure, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto.
Viene disposto dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, ma rientra anch’esso tra le iniziative ad opera della p.g. (ed è successivamente oggetto della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria).

Le intercettazioni consistono nella captazione e nella acquisizione previa registrazione del contenuto di comunicazioni telefoniche (attraverso il telefono o altre forme di trasmissione), di colloqui tra presenti (le c.d. intercettazioni ambientali) e di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici in corso tra più persone. Spesso l’intecettazione ambientale è disposta unitamnte alla registrazione anche delle immagini degli interlocutori tramite micro telecamenre occulate.
La libertà e la segretezza delle comunicazioni – costituzionalmente protette dall’art. 15 Cost. che le definisce inviolabili – possono essere limitate soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria ed è prevista una garanzia ulteriore rispetto agli altri mezzi di ricerca della prova: il Pubblico Ministero deve, infatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le intercettazioni. L’autorizzazione è data con decreto motivato che non le può ammettere per più di 15 gg (ma può essere rinnovato a fronte di una ulteriore richiesta motivata) quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. In casi di urgenza, quando vi siano valide ragioni per ritenere che il ritardo provocherebbe gravi pregiudizi alle indagini, si ammette che l’intercettazione possa essere direttamente assunta dal Pubblico Ministero con decreto motivato, che deve però essere convalidato dal G.I.P. entro 48 ore, con la conseguenza che in caso di mancata o tardiva convalida l’intercettazione non potrà essere perseguita ed i risultati già ottenuti non potranno essere utilizzati (art. 267 commi 1 e 2 c.p.p.).
Inoltre, sono consentite nei procedimenti relativi a fattispecie di reato elencate nell’art. 266 c.p.p., tra cui:

– delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

– delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

– delitti concernenti sostanze stupefacenti; delitti concernenti le armi o le sostanze esplosive;

– delitti di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono;

L’intercettazione ambientale nel domicilio, permessa anch’essa per queste tipologie di reati, può avvenire solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stiano svolgendo le attività criminose.
Le intercettazioni non possono prolungarsi oltre il termine di 15 giorni, prorogabili dal giudice con decreto motivato per ulteriori 15 giorni ex art. 267 comma 3 c.p.p..
Una disciplina particolare è dettata, tra gli altri, per i delitti di criminalità organizzata: quando l’intercettazione risulta necessaria essa può essere autorizzata dal giudice anche soltanto in presenza di sufficienti indizi. Le intercettazioni, in questo caso, hanno una durata di 40 giorni, ulteriormente prorogabili di 20. Per quanto riguarda, inoltre, l’intercettazione ambientale nel domicilio questa può essere disposta anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stiano svolgendo un’attività criminose.
Le intercettazioni che sono svolte al di fuori dei casi consentiti dalla legge (ad esempio senza il decreto di autorizzazione del GIP o perché il reato non rientra nell’elenco dell’art 266 c.p.p.) sono inutilizzabili.

Il ruolo del difensore nela ricerca della prova (a favore del proprio assistito).

Il difensore – attraverso l’espletamento delle indagini difensive – può reperire elementi di prova che saranno poi offerti al giudice al fine della decisione.

In particolare, può chiedere alla Pubblica Amministrazione che detiene un documento di prenderne visione e di estrarne copia. Se l’Amministrazione non accoglie la richiesta, il difensore può chiedere al PM di disporre il sequestro del documento. Se il PM ritiene a sua volta di non accogliere la richiesta, la trasmette al GIP, il quale può disporre il sequestro. (art. 391 quater c.p.p.).

Il difensore può, inoltre, accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico che presentino un interesse per il procedimento ed anche i luoghi di privata abitazione e le loro pertinenze quando sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. In questi luoghi il difensore può prendere visione degli stessi e delle cose che vi si trovano ed eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi. Se chi ha la disponibilità del luogo rifiuta l’accesso, il difensore può chiedere l’autorizzazione all’accesso al giudice il quale, in caso di concessione, deve motivare il decreto che specifica la modalità di attuazione dell’eccesso medesimo.

In ogni caso di ispezione, perquisizione e sequestro anche quando non debba essere dato avviso del compimento dell’atto (perchè atto di indagine a sorpresa) e la sua presenza non sia necessaria, il difensore può assistere. La sua presenza è utile ai fini della verifica della correttezza procedural/formale delle operazioni.

In tema di sequestro, il difensore dell’indagato può proporre istanza di riesame, anche nel merito, avverso il decreto di sequestro probatorio ex art 253 c.p.p,. Inoltre, quando non sia necessario mantenere il sequestro a fini di prova e il giudice non ne disponga il sequestro conservativo, preventivo o ne ordini la confisca, le cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite ed è possibile proporre istanza di dissequestro, durante le indagini preliminari, al PM, il quale provvederà con decreto motivato alla restituzione o al rigetto della domanda. Contro tale provvedimento è possibile proporre opposizione sulla quale deciderà il giudice, ex art 263 comma 5 c.p.p. Terminata la fase delle indagini, l’istanza va presentata al giudice. Contro i provvedimenti che decidono sulle istanze di restituzione è possibile esercitare gli ordinari mezzi di impugnazione del riesame presso il Tribunale della libertà o il ricorso per Cassazione ex artt. 257,324 e 325 c.p.p..

In tema di intercettazioni, entro cinque giorni dalla conclusione definitiva delle operazioni, i verbali e le registrazioni, dopo essere trasmessi immediatamente al P.M. dalla polizia giudiziaria che le ha eseguite.

In ogni caso, è bene ricordare che per ogni intercettazione eseguità è necessario che ci sia un agente di polizia giudizria all’ascolto di tal che non è previsto dalla legge che vi sia una registrazione automatica di ogni conversazione che solo successivamente verrà ascoltata dagli inquirenti. Ogni utenza intercettata, infatti, è materialmente ed in tempo reale ascoltata da un operatore delle Forze dell’Ordine.

I verbali delle operazioni di intercettazione vengono depositati nella segreteria del Pubblico Ministero e i difensori vengono avvisati della facoltà di esaminare gli atti, nonché di prendere conoscenza – anche mediante l’ascolto – delle registrazioni depositate e dei flussi di informazioni informatiche o telematiche entro il termine fissato dal pm ed eventualmente prorogato dal giudice.

Neglia atti di indagine del Pubblico Ministero vengono solitamente depositati i c.d. “brogliacci” ovvero il riassunto del tenore e del contenuto delle telefonate (o delle conversazioni) intercettate redatto dall’agente che (come detto) è deputato all’ascolto contemporaneamente alla captazione.

Il Giudice per le indagini preliminari (tenbendo una apposita udienza alla quale potrà partecipare anche il difensore), provvederà allo stralcio delle registrazioni di cui sia vietata l’utilizzazione ai sensi dell’art 271 c.p.p e di altre disposizioni di legge.

Il giudice – solitamente in fase dibattimentale e non prima – provvederà a disporre la trascrizione integrale delle registrazioni destinate ad essere acquisite e il difensore potrà estrarre copia delle trascrizioni e trasporre le registrazioni medesime su nastro. Le trascrizioni ottenute saranno inserite nel fascicolo del dibattimento .

(Con la collaborazione della Dott.ssa M. Mastrangelo)

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