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La Legge 23 marzo 2016 n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. inasprimento delle pene e dei trattamenti sanziona ori in generale nel caso di omicidio colposo o lesioni colpose a seguito della violazione delle norme del codice della strada) ha introdotto nel nostro ordinamento gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. ovvero, rispettivamente, il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.
La novella legislativa (che ha investito diversi articoli del codice penale, codice di procedura penale e codice della strada) era attesa e richiesta da più parti politiche (direi, con un approccio che oggi è di moda definire bipartisan) ed anche della società civile.
La norma era sentita impellente a seguito di tristissimi e gravissimi decessi causati da soggetti assolutamente sconsiderati postisi alla guida in gravissimo stato di alterazione alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di tal che l’impianto sanzionatorio (seppur soggetto a diversi passati interventi del Legislatore tesi ad aggravarne le conseguenze penali) appariva (ed in parte, forse, era) di scarso valore general e special preventivo dato atto che i limiti della responsabilità colposa (seppur novellata proprio in tema di circolazione stradale) impedivano pene che apparissero in linea ed equilibrate con le disastrose conseguenze delle scellerate condotte che quelle pene avrebbero dovuto punire e prevenire.
Il Legislatore ha quindi deciso di separare nettamente le ipotesi di omicidio e lesioni stradali dalla disciplina generale del reato colposo ed ha agito robustamente innanzitutto sulle pene previste pensando ad un ventaglio di rigorose aggravanti nel caso in cui gli eventi morte e lesioni siano causati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope e nel caso di gravi violazioni del codice della strada (vedi oltre per la casistica).
Vale la pena ribadire che l’intervento del Legislatore si è basato principalmente sulle pene che sono lievitate in maniera assolutamente irrazionale (dal punto di vista della tecnica legislativa) rispetto ad altre gravi ipotesi di responsabilità colposa per morte e lesioni quali quella medica e quella inerente la disciplina tesa a garantire la sicurezza dei lavoratori (e sempre sotto tale profilo si richiama anche la novella in termini di prescrizione che rende i reati in parola legali alla circolazione stradale virtualmente imprescrittibili).
Gli aumenti di pena sono in certi casi talmente alti, che si adombra la violazione dell’art. 3 della Costituzione proprio in relazione alla ingiustificata differenza rispetto a ipotesi colpose della medesima natura (in tema di gravità delle conseguenze).
Peraltro, il reato di omicidio colposo stradale era stato già oggetto di successivi interventi normativi finalizzati all’ aggravamento della pena (che nella sua ipotesi base – da due a sette anni di reclusione – è quella ancora prevista dal nuovo art. 589 bis c.p.) ex Legge 21 febbraio 2006 n. 102 e poi ex Legge 24 luglio 2008 n. 125.
Inoltre, non mancano spunti per riflettere sulla sistematicità della Legge 41/2016 posto che, agendo quasi esclusivamente sulle pene, ha del tutto “dimenticato” di normare in materia di sanzioni accessorie ed ha previsto quale circostanza aggravante (l’aver agito il conducente privo della patente di guida) una condotta recentemente depenalizzata dal Dlgs 15 gennaio 2016 n. 8).

Dunque, come spesso accade, un intervento normativo senz’altro opportuno; ma attuato in maniera un po’ grossolana privo delle giuste caratteristiche per un corretto inserimento nel nostro sistema penale (anche in riferimento al principio costituzionale di cui all’art. 3) e pensato soprattutto dal punto di vista repressivo con la previsione di pene draconiane che molto probabilmente richiederanno l’intervento della Suprema Corte.

Vediamo nel dettaglio la mappa delle innovazioni e sotto tratteremo delle maggiori criticità sistematiche ed applicative.

Art. 589 bis c.p. omicidio stradale.
– Raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157 c.p..
– Viene abrogato il terzo comma dell’art. 589 c.p. ovvero quella parte dell’articolo che riguardava il reato commesso con violazione delle norme del codice della strada.
Vi era stato in precedenza, come detto, un primo intervento di svecchiamento ed adeguamento della normativa riguardante l’omicidio c.d. stradale con una modifica dell’art. 589 c.p. (ex Legge 21 febbraio 2006 n. 102 e poi ex Legge 24 luglio 2008 n. 125) ma, ovviamente, con l’introduzione della normativa in commento (ovvero l’articolo 589 bis c.p.) l’omicidio stradale è divenuta una fattispecie incriminatrice autonoma.

Vediamo i songoli commi dell’art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale):
1 comma: è l’ipotesi base che prevede la pena da due a sette anni di reclusione per coloro che causano la morte di un individuo a seguito della violazione delle norme della circolazione stradale.
2 comma: la pena sale da otto a dodici anni per chi causa la morte ponendosi alla guida sotto l’effetto di droghe o alcool qualora in questo secondo caso la percentuale di alcool nel sangue sia quella più grave prevista dall’art. 186 del CdS ovvero superiore a 1,5 g/l.
3 comma: la medesima pena – da otto a dodici anni di reclusione – si applica a coloro che sono addetti al trasporto di persone e/o cose o a coloro che conducono un c.d. mezzo pesante qualora si pongano alla guida in stato di ebbrezza alcolica e la percentuale di alcool sia tra lo 0,8 g/l e 1,5 g/l.
4 comma: la pena è da cinque a dieci anni per coloro che causano la morte di una o più persone alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in presenza della medesima percentuale di cui sopra (tra lo 0,8 e l’1,5). E’ chiara la politica legislativa: chi si pone alla guida in stato di ebbrezza ed è responsabile di coloro che trasporta per professione o conduce comunque un mezzo c.d. pesante, è punito più severamente di colui che non lo è.
Comma 5 n. 1: la pena è sempre da cinque a dieci anni per coloro che eccedono in maniera considerevole i limiti di velocità in zone urbane (oltre il doppio del limite consentito e comunque non inferiore a 70 km/h) o extraurbane (oltre 50 Km/h in più rispetto al limite vigente).
Comma 5 n. 2: stessa pena per coloro che causano la morte di uno o più soggetti passando con il rosso o procedendo contromano.
Comma 5 n. 3: stessa pena per coloro i quali causano la morte di una persona invertendo la marcia in situazioni (codificate dalla norma in commento) di scarsa visibilità
Comma 6: le pene sono aumentate nel caso in cui il conducente non sia titolare di una valida patente di guida o se, proprietario del mezzo, lo stesso non sia coperto da polizza assicurativa.
Comma 7: le pene possono essere ridotte fino alla metà in caso di concorso di colpa (non necessariamente della vittima).
Comma 8: nel caso di più vittime, la pena che si applica è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma comunque non superiore ai diciotto anni.

Art. 589 ter c.p. (fuga del conducente in caso di omicidio stradale).
Se il conducente responsabile si da alla fuga dopo l’incidente mortale, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore ai cinque anni.

Art. 590 bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).
Comma 1: in caso di lesioni gravi a seguito di incidente stradale, il responsabile è punito con una pena da tre mesi ad un anno di reclusione. Per le lesioni gravissime la pena sale da uno a tre anni.
Comma 2: la pena sale per lesioni gravi da tre a cinque anni nel caso di lesioni gravi e da quattro a sette per le lesioni gravissime qualora il conducente sia in stato di ebbrezza collocabile nella fascia più alta (con un tasso superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Comma 3: come per l’art. 589 bis (omicidio stradale) le medesime pene di cui sopra per le lesioni gravi o gravissime si applicano a coloro che per professione trasportano merci e/o persone o guidano c.d. mezzi pesanti e si pongono alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope o dell’alcol con una percentuale g/l tra 0,8 e 1,5.
Comma 4: per i conducenti “privati” che causano lesioni gravi o gravissime sotto l’effetto di sostanze psicotrope o l’alcool nella medesima percentuale media di cui sopra (tra 0,8 e 1,5) le pene si abbassano rispettivamente da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni.
Comma 5: le pene di cui sopra (lesioni gravi: da un anno e sei mesi a tre anni. Lesioni gravissime: da due a quattro anni) si applicano nel caso cui il sinistro sia causato:
Comma 5 n. 1: da coloro che eccedono in maniera considerevole i limiti di velocità in zone urbane (oltre il doppio del limite consentito e comunque non inferiore a 70 km/h) o extraurbane (oltre 50 Km/h in più rispetto al limite vigente).
Comma 5 n. 2: da coloro che causano le lesioni a uno o più soggetti passando con il rosso o procedendo contromano.
Comma 5 n. 3: da coloro i quali causano le lesioni invertendo la marcia in situazioni (codificate) di scarsa visibilità.
Comma 6: le pene sono aumentate se le lesioni sono cagionate da un conducente che non sia titolare di una valida patente o se, proprietario del mezzo, lo stesso non sia coperto da polizza assicurativa.
Comma 7: le pene possono essere ridotte fino alla metà in caso di concorso di colpa (non necessariamente della vittima).
Comma 8: nel caso di più vittime, la pena che si applica è quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma comunque non superiore ai sette anni.

Art. 590 ter c.p. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).
In caso di fuga la pena può essere aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore ai tre anni.

Art. 590 quater c.p. (Computo delle circostanze).
In caso delle aggravanti codificate negli articoli che precedono, le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti e la diminuzione della pena si attua sul compito finale della pena calcolata a seguito degli aumenti previsti per le singole aggravanti.

Art. 359 bis c.p.p. comma 3 bis (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi).
In caso di omicidio o lesioni stradali se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari per la verifica dello stato di ebbrezza o di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, se il ritardo può compromettere le indagini, gli operanti intervenuti possono essere autorizzati anche telefonicamente dal Pubblico Ministero (che poi deve confermare il provvedimento per iscritto) ad effettuare i prelievi coattivamente (circa la natura e le modalità dei prelievi vedi oltre).
Entro le successive 48 ore il PM deve chiedere la convalida del decreto al GIP il quale deve provvedere entro le successive 48 ore dandone avviso al PM ed al difensore.

Art. 380 lettera m quater c.p.p.: il reato di omicidio colposo in flagranza prevede l’arresto obbligatorio mentre nel caso di lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro stradale – ex lettera m quinques art. 381 c.p.p. – l’arresto è facoltativo.

Oltre al fatto delle pene che sembrano essere quasi incostituzionali – per la violazione dell’art. 3 della Costituzione in ordine alla disuguaglianza dei trattamenti sanzionatori rispetto ad altre ipotesi di reato colpose – ci sono delle effettive fragilità della norma (e non solo dal punto di vista teorico di “politica del diritto” ma anche in relazione all’applicazione pratica della norma stessa).

Si pensi ad esempio alla responsabilità aggravata in ordine alla reato commesso in violazione dei limiti di velocità così come codificati.
Nella pratica risulta essere del tutto aleatoria la possibilità che effettivamente la velocità del trasgressore sia misurata effettivamente al momento del sinistro e con modalità scientificamente sicure (dovrebbe essere posizionato un autovelox nello stesso momento e nello stesso luogo in cui si verificano l’omicidio colposo o le lesioni stradali).

Pare illogica l’ipotesi dell’omicidio stradale punito più severamente in caso di semaforo rosso “bruciato” dal conducente e non anche quando l’agente non rispetta uno stop o omette di dare la precedenza dovuta oppure investe dei pedoni intenti ad attraversare la strada sebbene non vi siano altri veicoli fermi intenti a lasciare il passaggio ai predetti pedoni.

Anche in relazione all’aggravante speciale prevista dagli artt. 589 ter e 590 bis c.p. (ovvero, rispettivamente, in caso di fuga dell’omicida stradale al quale deve applicarsi una pena “non inferiore a cinque anni” e nel caso di fuga nell’ ipotesi di lesioni stradali per le quali deve applicarsi una pena “non inferiore ai tre anni”) possono individuarsi diverse criticità di ordine pratico e sistematico in tema – anche in questo caso – di commisurazione della pena soggetta ad aumenti irragionevoli (nel caso delle ipotesi di minore gravità dei reati sopra detti) o del tutto inefficaci (nelle ipotesi più gravi dei reati di cui si tratta).

Ugualmente i termini della nuova prescrizione non sembrano costituzionalmente orientati:
– L’omicidio stradale semplice si prescrive in 14 anni;
– Quello aggravato dall’ ebbrezza “intermedia” e dalle violazioni del codice della strada come codificate in 20 anni;
– Quello commesso sotto l’effetto di sostanze 24 anni.
Si tratta, quindi, di ipotesi di reato colposo che sono virtualmente imprescrittibili.
Tale disciplina non è in alcun modo sovrapponibile ad altre ipotesi della medesima natura e ci si riferisce al decesso del paziente in caso di responsabilità medica ed alla morte del lavoratore a seguito della violazione delle norme previste per garantire la sicurezza sul lavoro.

Inoltre:
preso atto che in caso di omicidio stradale e lesioni stradali, il reato di guida in stato di ebbrezza (e quello di guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope) rimane assorbito nelle nuove fattispecie di reato (pena, altrimenti, il comminare due volte la punizione all’agente, l’una quale reato autonomo e l’altra quale aggravante delle ipotesi di responsabilità colposa per omicidio stradale), nel caso delle ipotesi più gravi di morte e lesioni stradali non verrebbero applicate (perché non previste dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis) tutte quelle sanzioni amministrative accessorie quali la confisca del veicolo, la decurtazione dei punti della patente ed il fermo amministrativo del mezzo.

Nel caso specifico poi si parla di colpa specifica ovvero non aver rispettato le norme del codice della strada ma nulla si dice dei canoni classici della responsabilità colposa ovvero la negligenza l’imperizia e l’imprudenza (la colpa generica).
E tale osservazione è senz’altro pertinente preso atto che è possibile che un sinistro stradale (anche con conseguenze drammatiche quali la morte o le lesioni della persona offesa) sia causato dalla colpa generica del conducente che, pur avendo rispettato le norme specifiche del codice della strada, ha peccato per imprudenza, negligenza ed imperizia (posto che le norme del CdS sicuramente non esauriscono tutte quelle condotte che è opportuno adottare per impedire che si verifichino degli incidenti anche gravi).
Tale infelice formulazione della norma implica che l’interprete applichi le norme in parola – onde evitare aberranti conseguenze sul piano pratico – considerando i reati in parola generalmente contraddistinti dall’elemento soggettivo della colpa sia generica che specifica.

Nell’economia delle norme in commento ha un posto centrale la disciplina dell’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente o del suo stato alterato per effetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti (preso atto che, in ogni caso, perché sia fondata la responsabilità penale dell’agente occorre che sia dimostrato il nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento morte o lesivo dal momento che se l’incidente si sarebbe comunque verificato o non dipende dalla condotta del conducente – seppure ubriaco o drogato – egli dovrà andare esente da condanna).
Accertamento che deve essere necessariamente espletato con modalità coattive tutte le volte che l’indagato non presta il consenso alle necessarie operazioni.
Il nuovo comma 3 bis dell’art. 359 bis c.p.p. permette al PM di autorizzare anche oralmente il prelievo coattivo (salvo poi farlo per iscritto e chiedere al GIP entro 48 ore la convalida della richiesta) e ciò in ossequio alla effettiva ridotta tempistica utile per espletare tale accertamento.
Potranno essere prelevati coattivamente:
1. Capelli;
2. Peli;
3. Mucosa del cavo orale.
Ma non già anche il sangue che non rientra per legge in quei prelievi che possono essere effettuati coattivamente di tal che pare venire escluso dal novero dei prelievi coattivi quello che è senz’altro il più affidabile per l’accertamento dello stato ebbrezza e dello stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti (e ciò in ossequio all’art. 13 della Costituzione per il quale il prelievo coattivo è e deve rimanere del tutto eccezionale e, quindi, la casistica assolutamente tassativa. E si veda sul punto la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996).
Il più delle volte il problema risulta aggirato dall’acquisizione agli atti di indagine delle analisi del sangue del conducente eseguite per motivi clinici e non giudiziari.

Rimane il problema pratico ed interpretativo qualora l’indagato:
– Non presti il consenso al prelievo;
– Non debba ricorrere alle cure dei sanitari di tal che non vi sarebbe ragione alcuna per il prelievo a scopi sanitari.
In tali casi la prova dello stato di alterazione (a seguito dell’abuso di alcool o droghe) rimarrebbe di difficile soluzione ed effettivamente l’aggravante in parola così come inserita nella sistematica delle nuove norme richiede una misurazione precisa (ovvero la certezza che sia presente un tasso superiore a 1,5 g/l o tra 0,8 e 1,5 g/l o che il conducente sia sotto l’effetto attuale di sostanze stupefacenti) non potendosi in alcun modo prescindere da tali dati per l’applicazione corretta della nuova (e severa) disciplina dell’omicidio colposo e delle lesioni stradali (in difetto del dato tecnico il Giudice non potrà che basarsi su altri elementi di prova – come la testimonianza degli agenti intervenuti – ma dovrà ritenere lo stato di ebbrezza limitato alla soglia di minore gravità con la conseguente esclusione dell’aggravante de qua nel caso di omicidio o lesioni stradali).

Le altre aggravanti specifiche dell’omicidio e delle lesioni stradali previste dalla Legge 41/2016:
– Nel caso di guida in stato di ebbrezza riconducibile alla soglia di minore gravità (tra 08 g/l e 1,5 g/l) per il conducente professionista addetto al trasporto di cose o persone o impegnato nella guida di un mezzo c.d. pesante la pena prevista è da 8 a 12 anni di reclusione ovvero quella pena prevista per i conducenti NON professionisti sostanze a guidare con una percentuale alcolica SUPERIORE a 1,5 g/l (o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti);
– La pena è da 5 a 10 anni in caso di conducente con una soglia alcolica tra 0,8 e 1,5 o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
– La pena è da 5 a 10 anni anche nel caso in cui la morte della vittima sia stata causata a seguito di gravi violazioni al CdS quali:
1. Superamento di specifici limiti di velocità (vedi sopra);
2. Passaggio con il rosso o circolazione contromano;
3. Inversione di marcia in prossimità di curve, dossi o intersezioni;
4. In occasione di sorpassi azzardati.
– La pena per l’ipotesi base dell’omicidio stradale e quella aggravata è altresì aumentata se l’agente:
1. Non ha conseguito la patente di guida o la stessa è stata revocata o sospesa;
2. Il veicolo non è assicurato.

Nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza della condotta dell’agente, la pena può essere diminuita fino alla metà.
Il Legislatore ha probabilmente pensato in questa ipotesi alla cooperazione colposa della vittima; ma la formulazione della norma porta a ricomprendere quale causa della diminuente in parola anche la condotta di altri automobilisti o, in genere, di terzi.

(articolo redatto dall’ Avv. Giuseppe de Lalla. I commenti sono stati selezionati dal n. 6/2016 di “Guida al diritto”.

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