Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Lo Studio Legale de Lalla si è già occupato in passato dell’istituto della messa alla prova della sua applicazione (richiesta al Giudice, contatti con l’Ufficio Uepe – Ufficio Esecuzione Pene Esterne, individuazione dell’Associazione, svolgimento della attività) e delle modalità tramite le quali viene richiesta al Giudice (direttamente dall’interessato o dal difensore munito di procura speciale ad hoc).
Il Giudice, in ogni caso, prima di provvedere con Ordinanza sulla richiesta di messa alla prova deve preliminarmente verificare che non vi siano i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p. (il soggetto palesemente non colpevole NON può essere messo alla prova).
Si riportano in dettaglio i criteri previsti dall’Art. 168 bis cp ai fini della possibile richiesta in caso di:
• Reato punito con pena edittale pecuniaria;
• Reato punito con pena edittale detentiva fino a 4 anni di reclusione;
• Reato punito con pena edittale detentiva e pecuniaria fino a 4 anni di reclusione;
• Per i reati previsti all’art. 550, 2° c. C.P.P. :
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale art.336 C.P.
b) resistenza a un pubblico ufficiale art. 337 C.P. ;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, 2° c. C.P. ;
d) violazione di sigilli aggravata dall’art. 349, 2° c. C.P. ;
e) rissa aggravata art. 588, 2° c. C.P. , con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato art. 625 C.P. ;
g) ricettazione art. 648 C.P. .
La richiesta, come già descritto può provenire dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale ed è concedibile una sola volta.
Non si applica nei casi previsti da :
a) art. 102 C.P. – delinquenza abituale
b) art. 103 C.P. – delinquenza abituale ritenuta dal giudice
c) art. 104 C.P. – delinquenza abituale nelle contravvenzioni
d) art. 105 C.P. – delinquenza professionale
e) art. 108 C.P. – delinquenza per tendenza a delinquere
La messa alla prova comporta alcuni vantaggi di non trascurabile rilevanza, in particolare:
• Prestazioni per l’eliminazione conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato;
• Risarcimento del danno causato se possibile;
L’affidamento al servizio sociale per svolgere un programma può prevede:
a) attività di volontariato di rilievo sociale
b) osservanza prescrizioni relative a rapporti col servizio sociale o struttura sanitaria
c) obbligo di dimora
d) libertà di movimento
e) divieto frequentazione determinati locali
Ovviamente tale attività deve possedere delle particolari caratteristiche, ovvero:
a) Non deve essere retribuita;
b) rispetto di specifiche attitudini professionali e lavorative del soggetto coinvolto (di fatti nella scheda presentata all’UEPE viene espressamente richiesto di indicare l’attività lavorativa e gli orari di svolgimento);
c) non può essere inferiore a 10 gg. (anche non continuativi in favore della collettività);
d) deve essere svolta presso Stato, regioni, province, comuni, ASL, enti o organizzazioni anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale – sanitaria e di volontariato;
e) non deve pregiudicare le esigenze lavorative, di studio, di famiglia e di salute del richiedente;
f) può essere svolta per un massimo di 8 ore al giorno;
L’art. 464 bis c.p.p. prevede le condizioni per poter effettuare la richiesta di Messa alla Prova:
• L’imputato che è nelle condizioni previste dall’art. 168 bis C.P.;
• La proposta è richiesta oralmente o per iscritto (mediante apposita istanza)
• Può essere presentata fino a quando:
a) non sono formulate le conclusioni a norma artt. 421 e 422 c.p.p.;
b) Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione a giudizio;
• Se è stato notificato decreto giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme dell’art. 458 1°c. c.p.p.
• Nel procedimento per decreto , la richiesta è presentata con atto di opposizione.
Tuttavia è prevista la possibilità di richiedere a norma dell’art. 464 ter c.p.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova anche nel corso indagini preliminari, in tal caso il Giudice – il Giudice per le indagini preliminari – trasmette gli atti al P.M. per l’espressione del consenso o del dissenso entro 5 giorni.
Se il P.M. presta il consenso (che deve essere per iscritto e sinteticamente motivato) il Giudice provvede ai sensi art. 464 quater c.p.p. con l’ammissione alla messa alla prova.
Il P.M. può anche dissentire, in tal caso ne enuncia le ragioni e l’imputato potrà comunque rinnovare richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice (se ritiene fondata richiesta) provvede ai sensi art. 464 quater c.p.p.
La domanda deve contenere ex art. 464 bis c.p.p.:
• La volontà è espressa personalmente dall’ imputato;
• Per mezzo di procuratore speciale (avvocato) con sottoscrizione autenticata con forma prevista art. 583, c. 3° c.p.p. (atto autenticato da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)
• E’ allegato programma trattamento elaborato da UEPE o in caso di impossibilità dell’elaborazione, la sola richiesta elaborazione.
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Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso(art. 168 ter C.P.) e non si applicano disposizioni art. 161, c. 1° C.P. (effetti della sospensione e dell’interruzione).
L’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato per cui si procede anche se ciò non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.
Il Legislatore nella nuova disciplina ha previsto anche la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p. che avviene:
• in caso di grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni
• rifiuto a prestare il LPU
• in caso di commissione, durante il periodo di prova, di nuovo delitto non colposo o di reato della stessa indole uguale a quello in corso.
Dal punto di vista pratico, la procedura volta all’ottenimento della messa alla prova comincia con la richiesta dell’imputato/indagato all’UEPE competente sulla base del proprio domicilio per predisposizione di un programma (che sarà, appunto, la prova che dovrà superare ovvero quell’attività pratica che eseguirà durante la sospensione del processo ed il cui esito sarà verificato dal Giudice al termine della sospensione) e tale richiesta dovrà essere corredata dal deposito all’UEPE degli atti rilevanti del procedimento penale in seno al quale è chiesta la messa alla prova.
L’Ufficio, dopo aver svolto apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, sul quale riceve il consenso dell’imputato e l’adesione dell’ente o del soggetto c/o il quale l’imputato è chiamato a svolgere la propria attività (che può essere di varia natura ma che MAI prevede che il richiedente sia messo in condizione di svolgere attività per le quali non è preparato).
Successivamente l’UEPE trasmette al Giudice il programma, accompagnandolo con l’indagine socio-familiare ed eventuali ulteriori considerazioni.
Nell’indagine svolta dall’UEPE vi è anche l’ indicazione delle
a) possibilità economiche dell’imputato
b) capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie
c) possibilità di svolgimento di attività di mediazione anche avvalendosi a tal fine di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio
L’UEPE informa il Giudice dell’andamento della prova e la condotta del messo alla prova con cadenza stabilita nel provvedimento e comunque non superiore a 3 mesi e può proporre, se necessario, modifiche al programma, eventuali abbreviazioni, in caso di grave e reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di M.P.
Alla scadenza del periodo di M.P. (messa alla prova), L’UEPE trasmette al Giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova (le relazioni periodiche e quella finale dell’UEPE sono depositate in cancelleria non meno di 10 gg. prima dell’udienza con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia).
Il Tribunale dispone la sospensione del procedimento con M.P. se reputa idoneo il programma presentato e ritiene che imputato si asterrà da commettere ulteriori reati, e valutando anche che l’indirizzo del domicilio dell’imputato assicuri esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
Il Giudice può integrare o modificare il programma di trattamento col consenso del messo alla prova.
Il procedimento penale per la messa alla prova NON può essere sospeso per un periodo:
• superiore a 2 anni per reati per cui è prevista pena detentiva sola, alternativa o congiunta alla pecuniaria,
• superiore ad 1 anno per reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria;
• i termini decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di M.P.;
• si può ricorrere per Cassazione, anche su istanza della persona offesa, da parte dell’imputato e del P.M.
• la persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o, seppur comparsa, non è stata sentita
• l’impugnazione non sospende il procedimento
• se la M.P. è sospesa non si applica art. 75, 3 c.pp . (Azione di restituzione o risarcimento – Sospensione del processo civile per pregiudizialità penale )
• in caso di reiezione dell’istanza può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
Nell’ordinanza di sospensione del procedimento il Giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi delle condotte riparatorie e risarcitorie imposte devono essere adempiute (il termine può essere prorogato, su istanza imputato, una sola volta e solo per gravi motivi).
Il Giudice può, col consenso della persona offesa, può autorizzare il pagamento rateale del risarcimento danni.
L’ordinanza di ammissione alla messa alla prova è immediatamente trasmessa dalla cancelleria del Giudice all’UEPE che deve prendere in carico l’imputato come affidato per sospensione del processo con messa alla prova.
Decorso il periodo di M.P. il giudice dichiara con sentenza ESTINTO il REATO (in ragione ovviamente del buon comportamento e del rispetto delle prescrizioni da parte imputato) se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.
La Sentenza viene emessa a seguito di una udienza a cui le parti hanno diritto di partecipare e dopo che il Giudice ha acquisito la relazione conclusiva dell’UEPE.
Nel caso di esito negativo della prova, al contrario, il Giudice dispone con ordinanza la ripresa del processo.
(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato).
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