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Pubblichiamo in questo articolo l’interessante e completo articolo redatto dal Dott. Simone Morello (frequentatore del 106° corso commissari – Scuola superiore di Polizia) pubblicato sulla rivista mensile “Polizia Moderna” del mese di maggio 2017.

Il tema è assai attuale ed interessante ossia le modifiche apportate al Codice della Strada dalla Legge n. 41 del 23 marzo 2016 che ha ri-scritto la disciplina penale dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali prevedendo pene sensibilmente più elevare rispetto al passato.

L’analisi dell’Autore è molto attenta e dettagliata e si sostanzia anche di una analisi degli istituti simili ormai abrogati.

Pregevole – ma non poteva essere altrimenti vista la fonte – l’analisi di aspetti pratici ed operativi (ad es. i tempi ed i modi dell’arresto obbligatorio e facoltativo nonché la quasi flagranza dell’inseguimento del sospettato) che spiegano nello specifico alcuni aspetti della normativa solitamente non debitamente approfonditi.

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Con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, il legislatore ha introdotto le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sebbene per effetto della riforma l’omicidio stradale oggi si configuri come un reato autonomo – trovando la sua disciplina nell’art. 589 bis c.p., con contestuale abrogazione degli aggravamenti di pena per i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) – le norme recentemente varate dal legislatore non introducono una fattispecie del tutto inedita.
Nell’ordinamento previgente, infatti, l’omicidio stradale era già punito come aggravante dell’omicidio colposo ai sensi della legge n. 296 del 1966, mentre il codice della strada prevedeva da tempo ipotesi di responsabilità per morte o lesioni collegate a “corse clandestine”.
La nuova fattispecie di omicidio stradale descrive un delitto colposo non solo per il titolo, ma anche per la natura intrinseca della responsabilità tipizzata. In concreto, l’omicidio stradale contempla la morte di una o più persone a seguito di condotte che si sostanziano nel porsi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psico- fisica, dovuta all’assunzione di alcol o di droghe; nonché in violazione di specifiche ed individuate infrazioni delle norme sulla circolazione stradale.
Sul piano strutturale, il rapporto di tale delitto rispetto all’omicidio “tradizionale” è di “specialità per specificazione”: l’evento è il prodotto di una peculiare colpa, consistente nella violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Ciò delinea con precisione l’ambito di applicabilità della legge: in caso di incidente stradale mortale, se non è accertata la violazione di una o più norme del codice della strada, l’evento infortunistico dovrà essere considerato come provocato da “colpa generica”, ovvero per imperizia, imprudenza e negligenza. Al responsabile dovrà quindi essere contestato l’omicidio colposo e non quello stradale, che costituisce un esempio di “colpa specifica”. Mentre la fattispecie base di cui all’art. 589 bis c.p. può essere realizzata da “chiunque”, a patto che la relativa condotta (attiva od omissiva) presenti un nesso di causalità con il sinistro e si estrinsechi nella violazione di una norma sulla circolazione stradale, le fattispecie aggravate restringono il novero dei soggetti attivi. Questa, infatti, trovano applicazione solo nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, la cui condotta viene tipizzata dal precetto normativo, assumendo i connotati di reato di evento a forma vincolata.

Le aggravanti ad effetto speciale previste, essendo sottratte al giudizio di bilanciamento, incrementano il quantum della pena anche in presenza di attenuanti, le quali sarebbero ritenute prevalenti o equivalenti per le rimanenti tipologie di reato. Nello specifico, il legislatore ha operato una triplice distinzione circa il trattamento sanzionatorio applicabile, graduando la pena della reclusione da 2 a 7 anni per chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione della disciplina della circolazione stradale; da 5 a 10 anni, per chi cagioni per colpa la morte di una persona alla guida di un veicolo a motore sotto l’influenza dell’alcol, quando sia stato rilevato un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,50 g/l procedendo in un centro abitato urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita, attraversando un’intersezione con il semaforo rosso o circolando contromano a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

È invece prevista la pena da 8 a 12 anni per chi cagioni per colpa la morte di una persona alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psico – fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, quando sia stato rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l; in stato di ebbrezza, conducendo, nel’esercizio dell’attività di trasporto di persone o di cose, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Anche se si tratta di circostanze di per sé estranee al fatto – reato e al concreto agire colposo, viene previsto un ulteriore aumento di pena quando il fatto è commesso da una persona priva di patente di guida o con patente sospesa o revocata, nonché nel caso in cui il veicolo, di proprietà dell’autore del fatto, sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nella fattispecie in esame si fa riferimento all’aggravante dello stato di ebbrezza alcolica, che conosce una progressione sanzionatoria corrispondente alle soglie fissate ex art. 186 comma 2 del codice della strada.

Nel caso di sinistro stradale, le modalità di accertamento del tasso alcolemico sono disciplinate dagli articoli 186 cds e 379 reg. esec. Cds, che prevedono tecniche di accertamento “diretto” e “indiretto”.
Nel prima caso, la polizia giudiziaria rileva lo stato di alterazione effettuando la prova etilometrica con apposita strumentazione sul luogo dell’incidente o, previo accompagnamento del conducente, presso il più vicino ufficio o comando.
Nell’accertamento “indiretto”, che ricorre se il conducente necessita di cure mediche a seguito dio incidente stradale, la polizia giudiziaria può chiedere ai sanitari di effettuare l’analisi del tasso alcolemico. Come nell’accertamento “diretto”, anche il conducente sottoposto a cure mediche, una volta informato circa le finalità del prelievo, può opporre rifiuto.

Al fine di garantire la concreta diversificazione dei limiti di pena, la legge n. 41/2016 ha modificato gli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p., che stendono ai nuovi reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. la possibilità di effettuare coattivamente i prelievi di materiale biologico o gli accertamenti medici.

L’introduzione del comma 3 bis dell’art. 359 bis c.p.p. prevede una disciplina speciale ed integrativa a quanto stabilito dal codice della strada: nei “casi di urgenza”, quando vi è “fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini”, solo nel caso dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali, anche con autorizzazione orale del pm successivamente confermata per iscritto, la pg può procedere al “necessario prelievo o accertamento”, con esecuzione coattiva se la persona rifiuta di sottoporvisi. Nel “necessario prelievo” può ritenersi incluso il prelievo ematico, senza timore di esporre la norma a censura di incostituzionalità ex art. 13 della Costituzione.

Nel caso, invece, di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la nuova fattispecie prevede sempre l’applicazione della forbice edittale che va dagli 8 ai 12 anni di reclusione, poiché l’assunzione di stupefacenti non rileva in quanto tale, ma si rende necessario lo stato di alterazione. Quest’ultimo presuppone uno stato di coscienza modificato dall’assunzione delle sostanze, non necessariamente coincidente con l’intossicazione. In tali casi la giurisprudenza richiede, pertanto, non solo accertamenti chimici, ma anche altre fonti di prova da cui evincere che il conducente, al momento del sinistro, si trovasse sotto l’effetto delle sostanze psicoattive.

A fronte dell’evidenziato rigore sanzionatorio, la speciale circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis c.p., applicabile anche alle fattispecie riconducibili al comma 1, prevede una considerevole diminuzione di pena, fino alla metà, nell’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Tale previsione, pur rappresentando una concreta applicazione del principio generale sul concorso di causa ex art. 41, comma1 c.p., introduce una deroga sia rispetto alla disciplina dell’attenuante comune di cui al n. 5 dell’art. 62, sia rispetto al principio di equivalenza causale che, in presenza di una pluralità di cause concorrenti, non permette di discostarsi dalla pena edittale prevista dalla norma incriminatrice.

Sotto il profilo del diritto intertemporale non vi sono, peraltro, motivi per non applicare retroattivamente in favor rei tale circostanza speciale in tutti i casi, non aggravati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti o psicotrope, nei quali l’evento non sia stato esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.

Il dettato normativo dell’art. 589 bis c.p. si conclude prevedendo un ulteriore aumento di pena qualora il conducente cagioni “la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone”. In tali casi si applica la sanzione prevista per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. La disposizione prevede, quindi, un caso di pluralità di eventi (letali e /o lesivi) a carico di diversi soggetti passivi, e configura un’ipotesi speciale di concorso formale di reati.
Come già sottolineato dalla giurisprudenza, non sarà quindi configurabile un reato unico di omicidio colposo plurimo, ma un concorso di reati unificati unicamente quoad poenam, con conseguente necessità di calcolare il termine di prescrizione con riferimento a ciascun evento.
Sebbene la formula normativa in esame non contenga alcun riferimento al limite del cumulo materiale di cui all’art. 81, co 3 c.p., esso appare comunque applicabile, altrimenti la disposizione andrebbe a collidere con i principi di ragionevolezza e proporzione di cui all’art. 3 della Costituzione.

Un’altra novità riguarda i casi di arresto in flagranza. La nuova normativa ha previsto alcuni casi di arresto obbligatorio, limitati alle ipotesi di omicidio stradale in stato di alterazione psichica da assunzione di stupefacenti o di alcol in percentuale superiore all’1,5 g/l ed allo 0,8 g/l per i conducenti professionali ai sensi dell’art. 380, c. 2 lett. m – quater), mentre l’arresto facoltativo è consentito in tutti gli altri di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime.

Il conducente potrà essere arrestato anche se si è fermato a prestare assistenza alla vittima ed ha atteso l’arrivo del soccorsi e della polizia giudiziaria.

L’inseguimento del reo, utile per definire il concetto di quasi – flagranza, non ricorre qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona offesa o ad informazioni rese da terzi.

Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto (Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 settembre 2016, n. 39131).

La legge n. 41/2016 ha inoltre modificato l’art. 590 bis c.p., introducendo il reato di lesioni personali gravi o gravissime.
Anche per la fattispecie lesiva, il legislatore ha modulato la pena operando una triplice distinzione, così come per l’omicidio stradale.
In precedenza, le lesioni personali stradali erano ricondotte nell’ambito della generale disciplina sulle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) perseguibili a querela di parte; ora, invece, costituiscono un’autonoma fattispecie di reato, perseguibile d’ufficio.

In relazione ai suddetti reati, sono stati inseriti nel codice penali i nuovi artt. 589 ter e 590 ter, che prevedono un’aggravante nell’ipotesi in cui in conducente responsabile si sia dato alla fuga.
Per la fuga è necessario l’elemento soggettivo del dolo, consistente nella volontà di allontanarsi dal luogo dell’incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o un incidente dal quale siano derivate lesioni gravi o gravissime.

Per l’omicidio stradale è infine previsto il raddoppio dei termini ordinari di prescrizioni (art. 157, c. 5 c.p.): l’omicidio stradale “semplice” si prescrive in 14 anni, quello aggravato dall’ebbrezza intermedia e da specifiche violazioni al codice della strada in 20 anni e quello aggravato dall’ipotesi più grave di ebbrezza e dall’uso di sostanze in 24 anni.

(Articolo pubblicato dall’Avv. Giuseppe de Lalla. Estratto dal mensile “Polizia Moderna” del mese di maggio 2017. Il neretto e la spaziatura sono del redattore. La firma dell’articolo riportato è quella del Dott. Simone Morello).

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