L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Come è noto, i reati previsti dal nostro codice penale sono punti con una pena che il Legislatore ha compreso, per ogni crimine codificato, tra un minimo ed un massimo edittale (sia che si tratti di una pena detentiva che pecuniaria anche congiuntamente previste).
Si tratta di una modalità compilativa la cui necessità è di intuitiva evidenza: la risposta sanzionatoria deve essere proporzionata al fatto storico costituente reato tenuto anche conto del dettato costituzionale per il quale la pena deve tendere alla rieducazione del reo (una pena del tutto sproporzionata non potrebbe mai agevolare la rieducazione del reo ma, semmai, lo piegherebbe alla necessità di “dare l’esempio” agli altri cittadini di draconiana memoria).
La commisurazione della pena da irrogare a colui che è riconosciuto colpevole è compito e dovere del Giudice che discrezionalmente applicherà la risposta penale che riterrà più corretta entro i termini (minimo e massimo) previsti per ogni fattispecie penale.
Il Legislatore, al comma 1° dell’art. 132 del codice penale, invero, ha espressamente sancito che …..nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale…..
Sarebbe impensabile (poiché anticostituzionale, contrario al principio della personalità della responsabilità penale e in conflitto con il comune senso di Giustizia) un diritto penale per il quale la pena per ogni reato fosse applicata in maniera meccanica, standardizzata ed i misura uguale per ogni reo senza alcuna distinzione alla luce delle modalità di esecuzione della condotta criminosa e delle caratteristiche personologiche dell’agente.
Naturalmente, sarebbe ugualmente inaccettabile (ed in primis contrario al fondamentale principio di legalità) la possibilità per il Giudice di applicare a proprio totale piacimento ed arbitrio la sanzione penale.
A questo proposito, come detto, non solo il Legislatore ha previsto un minimo ed un massimo di pena per ogni reato (sia detentiva che pecuniaria) ed ha altresì reso obbligatorio per il Giudice motivare la discrezionalità riconosciutagli nell’irrogazione della pena (V. sopra il già richiamato art. 132 c.p.); ma ha anche espressamente codificato – all’art. 133 del codice penale – i criteri ed i canoni ai quali il Giudice di merito si deve attenere (ma, senza polemica alcuna, sarebbe forse meglio utilizzare il condizionale…si dovrebbe attenere…) nella quantificazione della pena inflitta al condannato.
L’art. 133 c.p. – derubricato: Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. – prevede, infatti, che:
Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente (il più volte citato articolo 132 c.p. Ndr), il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
Il Legislatore, quindi, pur riconoscendo la discrezionalità del Giudice, si “preoccupa” (non solo di rendere obbligatoria la motivazione della decisione dello stesso anche in punto di quantificazione della pena come è proprio di uno Stato di diritto) di codificare le linee guida per il corretto esercizio della predetta discrezionalità (che, effettivamente, incide sulla posizione giuridica e, direi, di fatto del condannato).
Si tratta di una duplice valutazione che deve investire:
– Il fatto reato e le sue conseguenze (Art. 133 comma 1° nn. 1 e 2);
– La capacità di delinquere del reo desunta da indici per certi aspetti assai sfuggenti: la sua personalità e (addirittura) il suo carattere, le sue motivazioni, la sua condotta pre e post reato, le sue condizioni di vita (individuale, familiare e sociale), i suoi precedenti penali (Art. 133 c.p. comma 1 nn. 3 e comma 2° nn. 1,2,3 e 4).
Orbene, certamente questa non è la sede per una disamina esauriente e marcatamente teorica della norma qui in commento.
Ritengo, però, opportuno fare alcune osservazioni che, credo, abbiano un qualche interesse nella pratica applicazione delle norme incriminatrici nella prassi che si verifica quotidianamente nelle nostre aule di giustizia.
Nello specifico, bisogna rilevare che il Legislatore – indicando all’art. 133 c.p. i profili che il Giudice deve indagare, valorizzare e valutare nell’iter logico volto alla quantificazione della pena – ha posto l’accento, non solo e non tanto su aspetti della vicenda e del reo che parrebbero avere un correlato concreto obbiettivamente apprezzabile (i precedenti penali dell’offender, le conseguenze per la persona offesa, le modalità della condotta/reato), ma anche su elementi assolutamente meta-giuridici strettamente avvinti e dipendenti dal carattere e dalla personalità del reo (dai quali desumere la sua capacità a delinquere) la cui valutazione è rimessa – parrebbe – al saggio intuito del Giudicante sfuggendo la possibilità di approfondimento alla luce di dati di fatto oggettivi (un esempio per tutti: i precedenti penali sono indicati nel certificato penale agli atti; i motivi a delinquere ed il carattere del reo possono essere oggetto dell’illuminato intuito del Giudice ma certamente non saranno documentati e documentabili in alcun atto posto che la perizia psicologica volta ad accertare nella fase di merito il carattere e la personalità dell’imputato sano di mente è vietata per legge ex art. 220 c.p.p.).
Ritengo che l’attuale letterale formulazione dell’art. 133 c.p. (ed in special modo la sua seconda parte maggiormente concentrata sui profili psicologico/motivazionali/sociali dell’imputato) demandi al Giudice un approccio di marcata natura psicologica richiesto dal Legislatore quale strumento per l’applicazione concreta di uno degli aspetti più delicati (soprattutto per l’imputato) del processo penale ovvero la quantificazione/irrogazione della pena.
Capacità di valutazione psicologica che il Giudice non può che acquisire – eventualmente – con il tempo, l’esperienza e l’iniziativa e la sensibilità personale dal momento che l’iter di studi necessario per acquisire lo specialissimo compito di giudicare altri esseri umani NON prevede alcuna preparazione di carattere diverso da quello giuridico.
Del resto – come si evince dalla recente Sentenza qui in commento: Cassazione penale, Sezione IV, Sentenza 15 novembre 2013 – 20 febbraio 2014 n. 8085 – l’empasse è risolto nella pratica in maniera assai pragmatica ed il Giudice, molto spesso (rectius: troppo spesso) assolve ai propri compiti di indagine e motivazione in tema di quantificazione della pena con il richiamo di clausole di stile in difetto di una effettiva ed esaustiva applicazione dell’art. 133 c.p. e dei canoni colà indicati (già il secolo scorso il Nuvolone osservava che “….ai giuristi – avvocati compresi Ndr – basta la psicologia degli ignoranti…..)
Ed invero “…..La determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice del merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 del cp. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale…..” quasi che una pena – anche se prossima al minimo previsto dal codice – non sia anch’essa un’afflizione per chi la subisce.
(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Né è vietata la riproduzione.
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Buonasera sono un Padre di un detenuto che è stato condannato a 4 anni di carcere avendo già scontato quasi 3 anni, cioè il 17 agosto 2014 sono giusti 3 anni, avendosi chiamato 5 semestri di liberazione anticipata, il suo fine pena è il 2 agosto, però il 8 maggio 2014 si terrà l’udienza dal magistrato di sorveglianza per discutere la misura dei servizi sociali è sù questo argomento vi vorrei chiedere se mio figlio abbia la possibilità di ottenere questo beneficio, essendo che quasi 2 mesi fà vennero i carabinieri a chiedere informazioni la ringrazio per la risposta che mi darà