Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Spesso il luogo in cui l’individuo si sente più protetto diventa invece fonte di minaccia e di violenza; questo emerge dai casi di cronaca che riguardano episodi di violenza che si verificano all’interno delle mura casalinghe.
Ma cosa si intende per violenza domestica?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato una definizione di questo fenomeno nel 1996: “Ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto i soggetti che hanno, hanno avuto o si ripropongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all’interno del nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale e affettivo.”
La violenza intrafamiliare vede principalmente come vittime le donne e i minori, storicamente categorie sociali deboli e per questo più a rischio. È evidente una connotazione sessuale del fenomeno, e per questo spesso si ricorre all’espressione violenza di genere abbinata al fenomeno della violenza domestica, enfatizzando il concetto che le vittime sono per lo più (ma non solo) donne o bambine. La connotazione sessuale del fenomeno è ricondotta al fatto che la violenza domestica ha come presupposto fondamentale l’abuso della posizione dominate dell’uomo all’interno del contesto relazionale domestico, ed è proprio questa dimensione che dà origine ad una serie di comportamenti penalmente rilevanti.
La violenza domestica, intesa come violenza di genere, è stata oggetto di più rilevazioni statistiche che hanno permesso di mettere in luce le connotazioni principali del fenomeno. L’indagine ISTAT svoltasi nel 2006 e pubblicata nel 2007 ha per oggetto principale la violenza subita dalle donne sia dentro che fuori dalla famiglia. Essa mette in risalto come il numero delle donne tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita siano stimate in 6 milioni 743 mila.
Il 14,3% delle donne intervistate ha subito almeno una volta nella vita violenza da un partner o da un ex partner; è la violenza fisica la forma più ricorrente di violenza domestica (12% dei casi). Gli atteggiamenti più frequenti che connotano il maltrattamento fisico consistono nello spintonare o strattonare la vittima (56,7% dei casi), nelle minacce di essere colpita fisicamente (52%) e nell’essere presa a calci o a pugni e morsa (36,1%). Le vittime vengono anche aggredite anche con oggetti,coltelli e pistole e subiscono tentativi di ustione, strangolamento e soffocamento. La caratteristica peculiare della violenza domestica da parte del partner è quella di essere nella maggior parte dei casi ripetuta nel tempo: infatti nel 61, 7% dei casi essa non si riduce ad un solo episodio. Anche nel momento in cui alla violenza fisica si abbina quella sessuale da parte del partner attuale, essa viene ripetuta nel tempo nel 91,1% dei casi. Gli atteggiamenti che connotano le aggressioni sessuali da parte dei partner sono principalmente i rapporti sessuali forzati o comunque percepiti come umilianti dalle vittime (70,5%). La tipologia più ricorrente di offender è l’ex marito o l’ex convivente (22,4% dei casi); questa categoria è seguita dagli ex fidanzati (13,7%) e poi dai mariti, conviventi (7,5%) e fidanzati attuali (5,9%). È proprio la violenza subita dall’ex marito che viene percepita come molto grave dalle vittime (48,6%), mentre solo il 32 % delle intervistate considera il fatto subito come un reato. La percezione più diffusa è quella di aver subito un fatto grave, ma comunque non un reato. Questo dato appare coerente con il fatto che solo il 7,3% delle violenze subite nella vita dalle vittime sono state denunciate; nel caso delle violenze subite dal fidanzato attuale, nessuna delle rispondenti ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Le violenze maggiormente denunciate sono quelle subite dagli ex mariti e conviventi (17,8%). La tipologia vittimologica più colpita da episodi di violenza fisica in famiglia è quella delle donne separate o divorziate (45,6%), seguite poi dalle nubili (17,8%).
In relazione a tale dato riferibile alle donne separate o divorziate, occorre però tenere ben presente che non è raro il grave fenomeno della denuncia calunniosa presentata (per lo più ma non esclusivamente) a carico degli uomini per motivi strumentali diversi da quelli tipici della repressione penale.
Accade, invero, che nel corso di una separazione giudiziale travagliata vengano presentate alla Procura della Repubblica competente (come detrto, sia dalle donne che dagli uomini) delle notizie di reato del tutto infondate (o grandemente difformi dalla realtà dei fatti) a carico della controparte al fine di “corroborare” e rafforzare le pretese avanzate avanti al Giudice Civile (sia in relazione ai figli minorenni che in ordine al trattamento economico).
Spesso la notitia criminis si riferisce a condotte violente quando a veri e propri maltrattamenti in danno anche della prole.
La giustizia penale, così, è utilizzata quale strumento per l’ottenimento – in sede civile – di quanto preteso.
La difesa in tali casi è assai ardua ed è spesso necessario (se non fondamentale) attuare attente indagini investigative difensive atte a dimnostrare la infondatezza e strumentalità delle accuse avanzate.
Tornando ai maltrattamenti domestici, la statistica citata ha anche specificato che la fascia di età più colpita da questo fenomeno è quella compresa tra i 25 e i 34 anni, con livelli di istruzione medio-alti (laurea e diploma); si tratta spesso di donne che svolgono professioni dirigenziali, imprenditoriale o la libera professione (23,5%), immediatamente seguite da quelle in cerca di occupazione (20,7%) e dalle studentesse (17,9%). La violenza sessuale sembra essere più trasversale tranne nel caso dello stato civile con il picco delle separate/divorziate.
La diffusione del fenomeno e la percezione della sua gravità vengono anche indagate dalla ricerca condotta nel 2010 dalla Commissione Europea sulla violenza domestica contro le donne. Per quanto riguarda il campione italiano, il 12% dei rispondenti conosce qualcuno che ha usato violenza a una donna nella sua cerchia familiare o amicale, mentre il 16% conosce una donna vittima di violenza da parte di familiari o amici. Gli episodi di violenza domestica vengono considerati inaccettabili e sempre punibili con la legge nell’87% dei casi e quasi il 90%dei rispondenti considerano molto gravi episodi di violenza fisica e psicologica, più del 75% del campione invece considera molto grave la violenza psicologica, la restrizione della libertà e la minaccia di atti violenti.
È possibile trarre alcune conclusioni dall’analisi dei dati sopra esposti:
• Si tratta di un fenomeno che risente della percezione sociale delle dinamiche familiari, riscontrabile sia nella vittimologia, sia nella comprensione delle vittime dell’evento subito e nella conseguente scelta di denunciare o meno il reato.
• Si tratta di un fenomeno multi-dimensionale che comprende sia aspetti fisici, quindi evidentemente visibili, sia aspetti psicologici e deve la sua pericolosità al fatto di essere ripetuto nel tempo.
• Si tratta di un fenomeno trasversale nella società, cioè indipendente da variabili come istruzione e reddito; assume quindi importanza la relazione vittime-offender che è quanto mai intima.
La violenza domestica comprende in sé diverse tipologie di maltrattamenti ascrivibili alle categorie della violenza fisica, psicologica, sessuale e economica.
Per violenza fisica si intendono tutti quei comportamenti volti a fare del male alla vittima, nella maggior parte dei casi procurando lesioni visibili. Il danno fisico deve essere quindi procurato in modo non accidentale con il ricorso o meno ad oggetti. Sono ricompresi in questa categoria calci, pugni, schiaffi, morsi, scossoni violenti, bruciature, strangolamenti e soffocamenti che spesso danno origine a lesioni fisiche visibili e quindi alla necessità di cure mediche di emergenza.
Sono ricompresi in questa categoria anche atti che hanno una dimensione di contatto fisico con la finalità di mettere in soggezione e controllare continuamente la vittima (pedinamenti e molestie).
La finalità di questi atteggiamenti è fare in modo che la vittima resti sotto lo stretto controllo dell’offender; la reazione psicologica di chi subisce questo tipo di violenza è l’analisi continua del proprio comportamento al fine di evitare ogni situazione che possa dare origine ad una reazione violenta.
Dal un punto di vista penalistico, questi comportamenti ricadono nelle fattispecie di lesioni personali (ex artt. 582 e 583 c.p.), percosse (ex art 581 c.p.), maltrattamenti (ex art 572c.p.) fino al tentato omicidio o all’omicidio (art 585 c.p.).
La violenza psicologica comprende invece una serie di atteggiamenti intimidatori, vessatori e denigratori e tattiche di isolamento da parte dell’offender. Si tratta quindi di ricatti, insulti, ridicolizzazioni e colpevolizzazioni, isolamento e limitazione dell’espressione personale. Il contatto continuo e forzato con l’offender genera nella vittima una sensazione di non essere in grado di prevedere quello che le succederà. Le conseguenze psicologiche sono la perdita della stima di sé e la colpevolizzazione per la situazione vissuta; anche in questo caso la reazione comportamentale della vittima è quella di compiacere l’abusante nella speranza di manifestare la sua adeguatezza, in una relazione completamente perversa. Nei casi più gravi si è verificata anche l’insorgenza di malattie mentali, abuso di sostanze, depressione e suicidio della vittima. Questa categorie è sicuramente più difficile da individuare rispetto alla precedente perché si tratta spesso di comportamenti subdoli.
Si tratta tuttavia di atteggiamenti penalmente rilevanti, che possono dare origine ai reati di ingiuria (ex art.594 cp),violenza privata (ex art.610 c.p.), minaccia (ex art.612 c.p.), di lesioni se le violenze causano malattie del corpo e della mente (ex art.582 e 583 c.p.), di maltrattamenti (ex art.572 c.p.) e di sequestro di persona nei casi più gravi (ex art.605 c.p.).
La violenza economica è finalizzata ad impedire l’indipendenza finanziaria della vittima da parte dell’offender. In questo modo quest’ultimo si garantisce il controllo completo sulla vittima. Atteggiamenti finalizzati a questo scopo sono per esempio quelli che impediscono la ricerca di un lavoro o la gestione del denaro della vittima e la privazione di ogni responsabilità economica. Se la vittima è straniera, l’abusante può impedire la messa in regola con i documenti di soggiorno. Questo tipo di atteggiamenti emergono chiaramente quando la vittima decide di uscire dalla relazione maltrattante e sicuramente questo si connota come uno degli aspetti più complessi della violenza subita. I reati che puniscono tali condotte sono la violazione degli obblighi di assistenza familiare (ex art. 570 c.p.), così come i maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.) e la violenza privata (ex art. 610 c.p.).
Quando la vittima subisce violenze sessuali o la costrizione ad avere rapporti, a prostituirsi, a visionare materiale pornografico e a subire atteggiamenti sessualmente connotati percepiti come non graditi, l’offender mette in atto comportamenti ascrivibili alla categoria della violenza sessuale. L’individuazione di questo tipo di comportamenti è anche in questo caso difficile, a causa dei segni fisici di cui non sempre resta traccia e per la reticenza delle donne alla denuncia; i reati che puniscono queste condotte sono quelli di violenza sessuale (ex art. 609 c.p. e ss).
La finalità del controllo su ogni aspetto della vita della vittima è propria di tutti i comportamenti di cui si compone la violenza domestica, ma spesso l’offender arriva ad accostarsi alla vittima anche con telefonate, sms, mail non volute, seguendola e spiandola o sorvegliandone l’abitazione. Ancora, recapitando animali morti o danneggiando le proprietà della vittima. Questi atteggiamenti sono riconducibili allo stalking e hanno una connotazione ossessiva e persecutoria, continuativi nel tempo e generatori di una sensazione di terrore nella vittima. Questi comportamenti configurano il reato di atti persecutori (ex art 612 bis c.p.) introdotto nell’ordinamento italiano con il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38).
Tale circolo di violenza può inoltre riguardare direttamente o indirettamente i minori che vivono con l’offender. Anche i minori possono subire direttamente abusi fisici o sessuali o essere vittime della c.d. violenza assistita: il fatto di assistere a delle forme di violenza nei confronti di figure di riferimento genera una serie di traumi nel bambino che se non adeguatamente diagnosticati e curati possono comprometterne il corretto sviluppo psicologico.
L’apparato sanzionatorio italiano non prevede un reato specifico di “violenza domestica”, tuttavia, come osservato sopra, tutti i comportamenti che vengono messi in atto nel contesto della violenza intrafamiliare sono riconducibili ad una precisa fattispecie penale come sopra evidenziato.
Inoltre, alla Legge del 5 Aprile 2001, n. 154 ha disciplinato l’allontanamento del familiare abusante dal domicilio, evitando alla vittima di lasciare l’abitazione per mettere fine alle violenze; sotto il profilo civile viene introdotto l’”ordine di protezione contro gli abusi familiari”, con cui il giudice può disporre, oltre all’allontanamento dal domicilio, anche l’impossibilità per l’offender di frequentare luoghi abitualmente visitati dalla vittima, l’intervento del servizi sociali o di un centro di mediazione familiare (se ritenuto necessario) e il versamento di una somma per le persone conviventi che dovessero rimanere prive dei mezzi di sussistenza a causa dell’allontanamento derivato dalla violenza.
Se, quindi, da un lato il sistema penale e civile si è dotato di riferimenti adatti per gestire e punire la violenza domestica, tale fenomeno ha ancora un grandissimo numero oscuro a causa delle resistenze culturali alla denuncia: il senso di vergogna, la paura di non essere creduti e la convinzione che la famiglia sia un ambito privato e inviolabile.
Nel momento in cui le vittime decidono di denunciare la violenza subita, non è semplice reperire gli elementi di prova che confermano quanto affermato dalla vittima.
Da questo punto di vista – così come nel caso di contrastare un’accusa strumentale avanzata solo per l’ottenimento di migliori condizioni di separazione – assumono un’importanza fondamentale le indagini difensive (introdotte nell’ordinamento dalla legge 7 dicembre 2000 n°397) gestite dall’avvocato difensore della persona offesa, che permettono di reperire gli elementi necessari prima dell’inizio del procedimento penale.
La complessità del fenomeno rende necessario un approccio il più possibile integrato tra le forze dell’ordine, i legali e i Centri di Violenza che si occupano di queste problematiche. Inoltre, da un punto di vista preventivo, sono stati elaborati diversi approcci che mirano fondamentalmente a valutare i rischi di recidiva e di escalation della violenza, insite nell’abitualità di queste condotte criminose.
Queste metodologie consistono nel stimare quale può essere la probabilità che la violenza subita si ripresenti, la sua natura, l’imminenza, l’intensità e la gravità degli eventi lesivi successivi al fine di evitare che questi avvengano.
BIBLIOGRAFIA:
Baldry A.C., (2008), Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio, Milano, Franco Angeli.
Giordano E. A. e M. De Masellis, (2011), La violenza domestica. Percorsi giurisprudenziali,Milano, Giuffré Editore.
ISPEL, (2008), Violenza domestica. Riflessioni, riferimenti e dati.
ISTAT, (2007), La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia.
Zanasi F.M., (2006), Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione, Milano, Giuffré Editore.