Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena – che ha l’effetto di congelare l’espiazione della pena comminata (sia detentiva che pecuniaria) in presenza di requisiti predeterminati dalla legge (sentenza di condanna o di patteggiamento o decreto penale di condanna a pena detentiva non superiore a due anni oppure a tre se il condannato è minorenne; prognosi favorevole sulla persona del condannato riguardo l’astensione di reiterazione di reati, ecc.) può essere condizionata da ulteriori valutazioni da parte del giudice del merito che può concedere o meno il beneficio.
In linea generale è legittimo subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena concretamente irrogata con la pronuncia di condanna all’adempimento di un obbligo:
a) di restituzione;
b) di pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile;
c) alla pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno;
d) alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
e) alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato (e salvo che il condannato non si opponga).
Con una recente sentenza la Cassazione (Cass. 4436/2012) si è pronunciata sull’argomento affermando la legittimità di subordinare la sospensione alla rimozione delle opere edilizie abusive perché contrastanti con la disciplina urbanistica oltre che con quella sismica e paesaggistica, nonché la rimessione in pristino dei loghi: così si sarebbe verificata quella rimozione delle conseguenze dannose del reato che la legge consente al giudice di imporre quale condizione per la concessione del beneficio che sospende la pena.