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Il beneficio della sospensione condizionale
della pena – che ha l’effetto di congelare l’espiazione della pena comminata (sia detentiva che pecuniaria) in presenza di requisiti predeterminati dalla legge (sentenza di condanna o di patteggiamento o decreto penale di condanna a pena detentiva non superiore a due anni oppure a tre se il condannato è minorenne; prognosi favorevole sulla persona del condannato riguardo l’astensione di reiterazione di reati, ecc.) può essere condizionata da ulteriori valutazioni da parte del giudice del merito che può concedere o meno il beneficio.

In linea generale è legittimo subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena concretamente irrogata con la pronuncia di condanna all’adempimento di un obbligo:

a) di restituzione;

b) di pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla parte civile;

c) alla pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno;

d) alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

e) alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato (e salvo che il condannato non si opponga).

Con una recente sentenza la Cassazione (Cass. 4436/2012) si è pronunciata sull’argomento affermando la legittimità di subordinare la sospensione alla rimozione delle opere edilizie abusive perché contrastanti con la disciplina urbanistica oltre che con quella sismica e paesaggistica, nonché la rimessione in pristino dei loghi: così si sarebbe verificata quella rimozione delle conseguenze dannose del reato che la legge consente al giudice di imporre quale condizione per la concessione del beneficio che sospende la pena.

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