Il reato di violenza sessuale in difetto di lesioni sul corpo della vittima. Il racconto della vittima che non collima con gli esiti della visita medica presso i centri specializzati. Il caso pratico seguito dallo Studio Legale de Lalla
PREMESSA
L’audizione del minore sospetta vittima di abuso sessuale rappresenta uno dei momenti più delicati e complessi dell’intero procedimento penale. Il difensore che si accinge a partecipare all’incidente probatorio si trova di fronte a una duplice sfida: da un lato garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del proprio assistito, dall’altro tutelare la vulnerabilità di un testimone in età evolutiva, la cui personalità è ancora in formazione e particolarmente esposta al rischio di suggestionabilità, contaminazione testimoniale e vittimizzazione secondaria.
Questo articolo, a carattere pratico e operativo, intende fornire una guida aggiornata per coloro che partecipano all’esame del minore, illustrando la complessità dell’audizione infantile attraverso l’analisi delle più recenti acquisizioni scientifiche sulla memoria e sulla suggestionabilità del minore, integrate con la normativa vigente e la giurisprudenza di legittimità più recente.
1. Il quadro normativo di riferimento
1.1. L’incidente probatorio per i minori vittime di reato
L’art. 392 c.p.p., comma 1-bis prevede che nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero (anche su richiesta della persona offesa) o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne, anche al di fuori delle ipotesi del comma 1.
Questa disposizione costituisce una deroga significativa al principio di formazione della prova in dibattimento, dettata dalla duplice finalità di:
– tutelare il minore dalla vittimizzazione secondaria, evitando che l’esperienza giudiziaria si traduca in un ulteriore trauma psicologico;
– garantire la genuinità della prova, assicurando che l’assunzione avvenga nel momento più prossimo alla commissione del fatto, quando il ricordo è ancora fresco e meno esposto al rischio di deperimento o contaminazione.
Come affermato dalla Cassazione penale, Sez. III, n. 47572/2019, l’art. 392 comma 1-bis c.p.p. esclude qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l’opportunità di accogliere la richiesta. Le uniche valutazioni consentite al GIP attengono alla sussistenza dei requisiti formali: legittimazione del richiedente, pendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari, sussistenza di uno dei reati indicati dalla norma, minore età del testimone o condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa maggiorenne.
Non costituisce presupposto dell’incidente probatorio la previa acquisizione di sommarie informazioni testimoniali dalla persona offesa minorenne, non essendo tale requisito previsto dalla legge ed essendo anzi in contrasto con la ratio della norma (Cass. pen., Sez. III, n. 47572/2019).
1.2. Le modalità protette di audizione.
L’art. 398 c.p.p., comma 5-bis dispone che nel caso di indagini per i reati sopra indicati, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine:
– l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata;
– le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;
– dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.
Analoghe modalità protette sono previste per l’esame dibattimentale dall’art. 498 c.p.p., commi 4-bis e 4-ter, che prevede l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico quando si procede per reati sessuali e l’esame del minore vittima del reato viene effettuato su richiesta sua o del suo difensore.
1.3. Lo svolgimento dell’incidente probatorio.
L’art. 401 c.p.p. regola lo svolgimento dell’udienza, che si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Le prove sono assunte e documentate con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
La giurisprudenza ha chiarito che è legittima l’audizione diretta del minore da parte del giudice che garantisca la partecipazione della difesa attraverso la prospettazione dei temi da analizzare e delle domande da porre al minore con il filtro del giudicante, così come è legittimo lo svolgimento dell’incidente probatorio in più udienze quando ciò sia disposto nell’interesse delle minori e per la tutela delle loro condizioni psicologiche (Cass. pen., Sez. III, n. 7121/2022).
2. La complessità dell’audizione del minore: evidenze scientifiche.
2.1. La memoria del minore: meccanismi cognitivi e vulnerabilità.
La ricerca scientifica ha dimostrato che la memoria umana non funziona come una registrazione fedele della realtà, ma come un processo attivo di ricostruzione soggetto a molteplici distorsioni. Questo fenomeno è particolarmente accentuato nei soggetti in età evolutiva.
2.1.1. Il fenomeno delle false memorie.
Gli studi pionieristici di Elizabeth Loftus (1994) hanno dimostrato la possibilità di creare in un gruppo di adulti ricordi coerenti e dettagliati di eventi mai accaduti. Nello studio, il 25% dei soggetti adulti ha sviluppato un falso ricordo di essersi perso in un grande magazzino durante l’infanzia, dopo aver semplicemente letto una descrizione di tale evento inserita tra eventi realmente accaduti.
Con i bambini, la ricerca ha evidenziato una vulnerabilità ancora più marcata. Lo studio di Ceci (1994) ha dimostrato che quando ai bambini in età prescolare viene chiesto ripetutamente di pensare a eventi mai avvenuti, immaginandosi come si sarebbero svolti, si crea in loro confusione tra ciò che è avvenuto realmente e ciò che è frutto dell’immaginazione. Nel caso specifico:
– il 55% dei bambini ha prodotto un falso racconto di almeno uno degli eventi fittizi proposti;
– il 25% del campione totale ha prodotto falsi racconti alla maggior parte degli eventi fittizi;
– i racconti dei bambini erano convincenti e gli psicologi specializzati che hanno visionato i video delle interviste li hanno giudicati verosimili.
2.1.2. I meccanismi cognitivi alla base delle false memorie.
La spiegazione più accreditata si fonda su due meccanismi cognitivi interconnessi:
a) L’errore di misattribuzione della fonte
Si tratta della tendenza a confondere la fonte dalla quale si è appresa una data informazione (Johnson, Hastroudi e Lindsay, 1993). Il soggetto ricorda un’informazione ma non è in grado di risalire a come l’ha appresa: attraverso esperienza diretta, lettura, comunicazione orale di qualcuno. Mazzoni e Loftus (1996) hanno dimostrato che alcuni soggetti adulti, a seguito di intervento suggestivo, hanno “ricordato” di aver memorizzato una parola target, mentre in realtà l’avevano loro stessi prodotta spontaneamente raccontando allo sperimentatore un sogno fatto recentemente.
b) Il ruolo dell’immaginazione
L’immaginazione costituisce la strategia che molte persone usano quando pensano ad un evento che sul momento non ricordano (Sarbin, 1988). Lo studio di Hyman e Pentland (1996) dimostra che se ai soggetti viene esplicitamente chiesto di immaginare un falso evento, questi incorporano l’evento nella loro memoria in misura maggiore (25%) rispetto ai soggetti cui veniva chiesto solo di pensare a quell’evento (9%).
Garry e colleghi (1996) hanno dimostrato un effetto cumulativo: quante più volte i soggetti immaginano un dato evento, tanto più aumenta la percentuale di coloro che lo credono avvenuto davvero. Solo il fatto di immaginare brevemente, ma dettagliatamente, un evento non accaduto produce un’apparenza di verosimiglianza all’evento immaginato.
2.1.3. Distinguere tra ricordi reali e ricordi suggeriti.
Johnson e Raye (1981) hanno individuato alcune differenze tra ricordi di eventi esperiti e quelli di eventi immaginati:
– i ricordi reali includono più informazioni contestuali di tipo spaziale e temporale, maggiori dettagli sensoriali, più riferimenti a processi cognitivi o emozioni;
– i ricordi suggeriti sono descritti con meno parole, contengono meno espressioni dubitative, fanno meno riferimenti ad attributi sensoriali dell’evento.
Come sottolineato da Sabatello e collaboratori (2002), l’affettività del minore durante la rivelazione costituisce un indicatore importante: se il racconto non è accompagnato da un vissuto emotivo negativo, potrebbe essere frutto di conoscenze contenute nella memoria semantica (apprese attraverso discorsi di altre persone) piuttosto che riferirsi ad esperienze realmente vissute contenute nella memoria episodica.
2.2. La suggestionabilità del minore per fasce d’età.
La suggestionabilità, intesa come tendenza a modificare le proprie dichiarazioni in risposta a domande guidanti o a pressioni sociali, è un fenomeno particolarmente accentuato nei minori e inversamente proporzionale all’età.
2.2.1. Bambini di età 3-5 anni: la fascia più vulnerabile.
I bambini in età prescolare rappresentano la fascia più esposta al rischio di suggestionabilità. I dati scientifici evidenziano:
• Capacità di risposta a domande aperte: quando vengono poste domande aperte e non suggestive, i bambini forniscono una versione dei fatti precisa e veritiera (98% di risposte corrette nello studio Gulotta-Ercolin, 2001).
• Vulnerabilità alle domande suggestive: di fronte a domande suggestive:
• l’80% dei bambini di 6 anni si lascia suggestionare dall’intervistatore;
• il 57% dei bambini di 7 anni dichiara l’esistenza di fatti mai verificatisi;
• il 46% dei bambini di 8 anni cede alla suggestione.
• Instabilità delle risposte: quando le domande vengono poste due volte (per verificare se i bambini cambiano risposta):
• i bambini di 6 anni modificano le loro risposte nel 59% dei casi;
• quelli di 7 anni nel 34% dei casi;
• quelli di 8 anni mantengono nella quasi totalità la prima versione (solo il 4% la cambia).
• Tendenza alla compiacenza: i bambini piccoli hanno appreso che essere “bravi” significa capire ed assecondare i desideri delle figure adulte di riferimento. Tendono quindi a rispondere affermativamente per non dare una risposta oppositiva e per non contraddire un adulto (Mazzoni, 2000).
• Confusione tra realtà e fantasia: nella prima infanzia la dimensione fantastica e quella reale si mescolano, con maggiore rischio di affabulazione. Come evidenziato da MacKay (1981), “se un’azione non porta a conseguenze dirette o immediate, il pensare di compiere quell’azione nei suoi dettagli incorpora alcuni aspetti del compierla”.
2.2.2. Bambini di età 6-10 anni: progressiva acquisizione di capacità critiche.
In questa fascia d’età si assiste a una progressiva diminuzione della suggestionabilità, ma permangono significative vulnerabilità:
• Maggiore capacità di mantenere la versione originaria: i bambini sopra i 7-8 anni mostrano maggiore resistenza alla suggestione rispetto ai più piccoli (studi di Goodman, Hirshman et al., 1991).
• Persistenza di vulnerabilità specifiche:
• difficoltà nella collocazione temporale degli eventi;
• tendenza a colmare i vuoti di memoria per compiacere l’intervistatore;
• sensibilità alla pressione del gruppo e alla conformità sociale.
• Effetto del tempo: la percentuale di risposte non corrette alle domande suggestive aumenta con l’aumentare del tempo trascorso tra l’evento e la rievocazione. A 3-4 settimane di distanza l’effetto della suggestione è maggiore che a pochi giorni dall’evento.
2.2.3. Adolescenti: capacità testimoniali quasi equiparabili agli adulti.
Sopra i 12 anni le capacità cognitive e mnestiche si avvicinano a quelle adulte, ma permangono alcuni elementi di fragilità:
• Rielaborazione degli eventi: la personalità ancora in formazione può portare a processi di rielaborazione delle vicende vissute.
• Influenza del contesto relazionale: maggiore sensibilità alle dinamiche familiari e sociali.
• Disvelamento tardivo: quando la rivelazione avviene a distanza di tempo, occorre particolare attenzione ai fattori che hanno determinato il silenzio e le circostanze del disvelamento.
2.3. Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale.
2.3.1. Le domande suggestive e i loro effetti.
Le domande suggestive costituiscono la principale fonte di inquinamento della prova testimoniale. Esse affermano più di quanto chiedano, fornendo al bambino informazioni che questi non ha ancora fornito spontaneamente.
Graduatoria di suggestività delle domande (dal meno al più suggestivo):
• Domande aperte: “Cosa è successo?” – Consentono al bambino di raccontare liberamente senza vincoli.
• Domande centrate su un argomento (focused): “Parlami del tuo papà. C’è qualcosa che non ti piace di lui?” – Introducono un tema ma non legano persone ad azioni.
• Domande che legano attore e azione: “Papà ti ha toccata lì?” – Più suggestive perché collegano esplicitamente l’identità di un attore con un’azione potenzialmente abusiva.
• Domande con presupposizioni implicite: “In che modo il papà ti ha toccata?” oppure “Dove ti ha toccata il papà?” – Presuppongono entrambe che il papà abbia toccato la bambina.
• Domande binarie ad alta implicazione: “Il papà ti ha toccata quando eri vestita o quando eri nuda?” oppure “Il papà ti ha toccata fuori o dentro le mutandine?” – Escludono altre possibilità e inquinano fortemente il ricordo.
Esempio pratico tratto dalla giurisprudenza:
G.I.P.: “Ah, così come sono io, dice ‘Toccate, provate a toccare il mio pisello’, diceva così? Una cosa del genere?”
FRANCESCA: “Sì.”
In questo caso il G.I.P. non chiede “Cosa è successo?” ma propone direttamente due modalità specifiche, e la bambina, dopo aver già dato una risposta che riteneva “giusta”, accetta entrambe le alternative presentate.
2.3.2. Gli attivatori sintattici di presupposizioni.
Esistono vere e proprie espressioni grammaticali in grado, da sole, di implicare uno stato di cose (Gulotta, 1990):
Verbi di moto (iniziare, partire, continuare):
– “Da quando il papà ha iniziato a farti il bagnetto in questo modo?” → presuppone che lo facesse
Verbi di cambiamento (trasformare, diventare, smettere):
– “Da quanto tempo le carezze di papà sono diventate strane?” → presuppone che lo siano diventate
Verbi affermativi (sapere, rendersi conto):
– “Ti rendevi conto che faceva cose che non doveva fare?” → il problema non è se le faceva o no, ma se il bambino se ne rendeva conto
Verbi ripetitivi (ritornare, rimettere, rifare):
– “Dove eravate quando ti ha rifatto le stesse carezze?” → presuppone che le aveva già fatte
Avverbi comparativi (come, tanto, quanto):
– “Quando ti metteva il pigiamino ti carezzava come quando ti faceva il bagno?” → presuppone che ti carezzava quando ti faceva il bagno
Avverbi quantificativi (soltanto, perfino, eccetto):
– “Ti toccava perfino quando la mamma era in casa?” → presuppone che lo faceva quando non era in casa
Avverbi di modo (soltanto, eccetto, proprio):
– “Dove, a parte sul pancino, ti toccava papà?” → presuppone che ti toccava sul pancino
Avverbi ripetitivi (ancora, pure, di nuovo):
– “È accaduto di nuovo?” → presuppone che era già accaduto prima
Articoli determinativi:
– “E con il dito ti toccava lì?” → presuppone che comunque qualcosa faceva con il dito
– (confronta con “E con un dito ti toccava lì?” → molto meno suggestivo)
Aggettivi numerali ordinali (primo, secondo):
– “Era la prima volta che papà ti carezzava così?” → presuppone che ce ne sono state altre
2.3.3. Le domande ripetute e l’usura della fonte dichiarativa.
Il fatto di ripetere una domanda può avere effetto sia positivo sia negativo sull’attendibilità delle dichiarazioni:
Effetto positivo: se il bambino ha risposto “non so”, “non ricordo” o non ha risposto affatto, il ripresentare la domanda può aiutarlo a ricordare informazioni non ricordate in precedenza.
Effetto negativo: se il bambino ha già dato una risposta alla prima domanda, il ripeterla può portarlo a credere che la prima risposta non sia quella corretta, e perciò spingerlo a modificare la sua versione o ad aggiungere dettagli (Powell e Thomson, 1994).
Molti studi hanno dimostrato che i bambini, soprattutto se piccoli, tendono a inventare una risposta o a cambiarla nel tentativo di colmare i vuoti della loro memoria, e che se vengono intervistati più volte tendono a modificare la risposta in considerazione della presunta aspettativa dell’intervistatore (Moston, 1990; Poole & White, 1991).
Esempio pratico:
Se durante un esame universitario chiedessimo a uno studente adulto “Chi ha inventato la psicoanalisi?”, risponderebbe “Freud”. Se ripetessimo la domanda una seconda volta, cambierebbe risposta ritenendo che se abbiamo ripetuto la domanda siamo insoddisfatti perché la risposta è sbagliata o incompleta.
Come affermato dalla giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, n. 33677/2023), “per stabilire se le plurime audizioni della vittima di età minore abbiano inciso sulla genuinità della narrazione non può prescindersi dalla valutazione della coerenza intrinseca del narrato, di tutte le altre circostanze concretamente idonee a fondare tale giudizio, ivi incluse le modalità attraverso cui si sono svolte le interviste e le specifiche reazioni del soggetto interrogato”.
2.3.4. Le modificazioni delle risposte.
Un altro importante attivatore di suggestione consiste nelle cosiddette “modificazioni” o distorsioni, quando un intervistatore contraddice le affermazioni fatte dal testimone oppure fornisce informazioni che il testimone non ha ancora fornito.
Esempio pratico (Walker e Hunt, 1998):
Intervistatore: “Mi puoi dire cosa ha fatto il nonno a Sean?”
Bambino: “L’ha leccata.”
Intervistatore: “L’ha leccata. E cosa ha fatto a Jean?”
Bambino: (nessuna risposta)
Intervistatore: “Lo sai?”
Bambino: (nessuna risposta)
Intervistatore: “Così le ha leccate. Chi ha leccato?”
Bambino: “Entrambe.”
In questo caso l’intervistatore ha trasformato “l’ha leccata” (singolare, riferito a Sean) in “le ha leccate” (plurale), introducendo un’informazione (che anche Jean sia stata leccata) che il bambino non aveva fornito. Il bambino ha poi incorporato questa informazione rispondendo “Entrambe”.
Uno studio di Roberts e Lamb (1999) ha analizzato 68 interviste ai bambini in valutazioni di casi di abuso, trovando 140 esempi di distorsioni e fraintendimenti operati dagli intervistatori. Un terzo dei bambini ha incorporato le distorsioni fornite dagli intervistatori, e in assenza di correzione esplicita da parte del bambino, l’intervistatore continuava ad usare la versione distorta per il resto dell’intervista.
2.3.5. L’influenza sociale: conformità e rinforzo.
Oltre ai fattori cognitivi, esistono potenti fattori di influenza sociale che possono distorcere i racconti dei minori.
a) Tendenza alla conformità
Dire al bambino che l’intervistatore ha già avuto informazioni da altre persone aumenta la vulnerabilità alla suggestionabilità. Nello studio Gulotta-Ercolin (2001), una domanda era formulata così: “I tuoi compagni mi hanno detto che, se non fosse stato per te che gliel’hai ricordato, il giornalista avrebbe dimenticato in aula la sua borsa, vero?”
Il 62% dei bambini (6, 7 e 8 anni) ha confermato un evento mai avvenuto, dimostrando di essersi lasciati “infettare” dall’opinione dei pari: se i compagni ritengono che un fatto sia avvenuto, allora sono io che ricordo male.
b) Rinforzo positivo e negativo
Il rinforzo positivo consiste nel dare plauso, approvazione, ricompense al bambino dopo che ha dato una certa risposta (“Ti posso fare i miei complimenti, guarda che bell’aiuto che ci hai dato. Tu stai aiutando tutti quei bambini proprio perché sei così intelligente”).
Il rinforzo negativo consiste nel criticare un’affermazione del bambino (“Vuoi essere stupido, o vuoi essere bravo e darci una mano?”).
Lo studio di Garven, Wood, Malpass (2000) ha confrontato l’effetto dell’influenza sociale con quello delle domande suggestive su bambini di età 5-7 anni:
Tipo di influenza % di risposte errate
Domande suggestive (influenza cognitiva) Variabile per età (vedi sopra)
Condizionamento sociale (conformità + rinforzo) 3 anni: 81% – 4 anni: 54% – 5 anni: 48% – 6 anni: 53%
L’influenza sociale risulta quindi ancora più dannosa delle domande suggestive per l’attendibilità della testimonianza del minore.
2.3.6. L’influenza suggestiva dei genitori.
Molto spesso il bambino fa delle dichiarazioni a seguito di un’influenza involontariamente suggestiva da parte del suo entourage familiare. La madre si preoccupa per un comportamento che giudica sessualmente anomalo del figlio o per qualche sua frase, e inizia a fare domande che manifestano tali preoccupazioni.
Poole e Lindsay (2001, 2002) hanno dimostrato sperimentalmente che se i genitori raccontano ai propri figli (nell’esperimento tra i 3 e gli 8 anni) di circostanze non avvenute, questi ultimi erano portati a raccontare gli avvenimenti non accaduti ma raccontati dai genitori nonostante fossero interrogati da psicologi che utilizzavano metodiche considerate corrette.
In questo modo il quadro viene inquinato all’origine, ed è come se in un’indagine di polizia scientifica su un omicidio raccogliessimo a mani nude i reperti sul luogo del delitto.
Esempio pratico:
La madre di Pietro nella sua deposizione:
“Io, in tutti questi anni che nessuno mi dava retta, cercavo con i disegni… come per gioco, gli dicevo: Io disegno quello che tu fai all’asilo. Facciamo il bambino che entra nell’asilo e poi io disegno quello che tu… cerco di indovinare quello che tu fai all’asilo e quindi tramite i disegni… poi lui con la testa mi diceva, neanche con la voce, proprio con la testa mi diceva di sì o di no.”
“Allora, un giorno, che ero disperata, ho detto: Provo a fare una domanda diretta: ‘Ma hai succhiato ancora il pisello ad un uomo?’ a mio figlio, e lui mi ha risposto no con la testa. Io subito gli ho chiesto se erano state le sue maestre a dirgli di dire di no e lui mi ha confermato di sì.”
In questo caso è evidente la pressione esercitata sulla memoria del bambino attraverso domande ripetute, suggestive e cariche di aspettative.
3. La giurisprudenza di legittimità: criteri di valutazione dell’attendibilità.
3.1. Il giudizio onnicomprensivo di attendibilità.
La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato un giudizio onnicomprensivo per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del minore, che deve considerare molteplici profili:
Come affermato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 20557/2015, l’indagine sulla attendibilità delle dichiarazioni deve articolarsi su due profili distinti:
Primo profilo: l’attitudine psicofisica del minore a testimoniare
– capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle;
– età del minore;
– condizioni emozionali;
– qualità dei rapporti familiari e del contesto sociale;
– processi di rielaborazione delle vicende vissute.
Secondo profilo: la credibilità
– modo in cui il minore ha vissuto e rielaborato la vicenda;
– distinzione tra sincerità, travisamento dei fatti e menzogna;
– assenza di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità.
Come precisato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 4764/2021, “assumono particolare rilievo, ai fini del giudizio di attendibilità, la spontaneità della disvelazione, la vicinanza temporale rispetto ai fatti e l’assenza di elementi perturbatori quali manipolazioni e suggestioni esterne”.
3.2. Distinzione tra capacità a testimoniare e attendibilità del narrato.
La giurisprudenza ha chiarito la distinzione tra:
Capacità a testimoniare: riguarda l’idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se il minore sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti e se sia in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche.
Attendibilità del narrato: riguarda la veridicità del racconto e forma oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. pen., Sez. III, n. 20363/2021).
La perizia sulla capacità a testimoniare non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare di tale capacità o l’età sia così tenera da richiedere un accertamento specifico (Cass. pen., Sez. III, n. 30917/2019; Cass. pen., Sez. III, n. 24026/2018).
Tuttavia, come affermato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 19298/2022, “ciò non esime il giudice dal farsi carico di tale verifica, considerando le peculiarità del caso concreto rapportate all’età della vittima, alle modalità della rivelazione, al tempo trascorso tra l’episodio e la sua esternazione e ai fattori legati al contesto sociale, familiare e culturale”.
3.3. Progressione dichiarativa e genuinità del racconto.
Un tema particolarmente dibattuto riguarda la cosiddetta “progressione dichiarativa”, ossia l’evoluzione del racconto che nel tempo si connota di nuove sfumature.
La Cass. pen., Sez. III, n. 32764/2024 ha affermato un importante principio:
“La progressione dichiarativa, intesa come evoluzione del racconto che nel tempo si connota di nuove sfumature fino a diventare diverso da quello reso in occasione delle prime interviste, non inficia necessariamente l’attendibilità del teste quando si tratta di soggetto minore i cui dati storici sono destinati ad essere interiorizzati e al contempo esternati attraverso stimoli e sollecitazioni successive, secondo un processo naturale per una personalità in via di formazione non ancora in grado di rendere una dichiarazione articolata in un’unica soluzione. Il minore ricorda raccontando mentre l’adulto racconta ricordando, sicché la progressione narrativa costituisce garanzia di genuinità del racconto.”
Tuttavia, come precisato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 19298/2022, “quando emergono contraddizioni macroscopiche e disomogeneità su elementi non marginali della dinamica del fatto, non può ritenersi sufficiente affermare che il nucleo essenziale del racconto sia rimasto immutato, essendo necessaria una motivazione esaustiva e non congetturale”.
3.4. Il fenomeno dell’usura della fonte dichiarativa.
La Cass. pen., Sez. III, n. 33677/2023 ha chiarito che “il fenomeno dell’usura della fonte dichiarativa, idoneo a rendere inaffidabile la testimonianza, non dipende dalla mera ripetizione delle interviste, ma dalle modalità con cui queste sono condotte e dalla accertata tendenza del dichiarante ad assecondare le aspettative dell’interlocutore o dalla permeabilità alle suggestioni contenute nelle domande”.
La suggestionabilità non costituisce un tratto personologico astratto, ma un fenomeno dipendente dal contesto socio-ambientale in cui si trova il dichiarante.
3.5. Il principio di autosufficienza della testimonianza della persona offesa.
Un principio consolidato afferma che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Cass. pen., Sez. III, n. 20363/2021).
Tuttavia, quando il teste è minorenne, la verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen., Sez. III, n. 55472/2018).
4. Carta di Noto e Linee Guida: valore e conseguenze dell’inosservanza.
4.1. Natura e contenuto.
La Carta di Noto (aggiornata nel 2011) e le Linee Guida nazionali per l’ascolto del minore rappresentano best practices elaborate dalla comunità scientifica per garantire l’attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore.
Tra i principali contenuti:
– assunzione delle dichiarazioni attraverso protocolli d’intervista basati sulle indicazioni della letteratura scientifica accreditata;
– indicazione dell’incidente probatorio come sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni;
– le audizioni effettuate o ripetute a considerevole distanza temporale vanno valutate con grande cautela;
– il minore va avvertito della finalità dell’audizione con la possibilità di dire che “non ricorda” e “non sa”;
– per soggetti di età inferiore ai dodici anni è necessario disporre perizia per verificare l’idoneità a testimoniare (salvo casi eccezionali);
– all’esperto non va demandato il compito di accertare la veridicità del racconto;
– particolare attenzione a situazioni specifiche quali:
– separazioni dei genitori con conflittualità;
– allarmi generati solo dopo l’emergere di un’ipotesi di abuso;
– fenomeni di suggestione e “contagio dichiarativo”;
– condizionamenti o manipolazioni anche involontarie.
4.2. Conseguenze processuali dell’inosservanza.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che le cautele prescritte dalla Carta di Noto e dalle Linee Guida nazionali presentano carattere non tassativo e rappresentano best-practices prive di valore normativo (Cass. pen., Sez. III, n. 24026/2018).
L’eventuale inosservanza di tali prescrizioni:
– NON comporta nullità dell’esame del minore;
– NON determina automatica inattendibilità delle dichiarazioni;
– NON comporta inutilizzabilità della prova.
Tuttavia, come affermato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 23105/2021, “il giudice è tenuto a motivare perché ritenga attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, con onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato lo scostamento dalle linee guida”.
5. Le domande suggestive: conseguenze processuali.
5.1. Assenza di nullità e inutilizzabilità.
La violazione del divieto di porre domande suggestive previsto dall’art. 499 c.p.p., comma 3:
– NON determina la sanzione di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., non integrando l’assunzione di prove in violazione dei divieti di legge;
– NON determina nullità, non essendo prevista una specifica sanzione processuale né rientrando nelle fattispecie di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.
(Cass. pen., Sez. III, n. 17730/2018; Cass. pen., Sez. III, n. 24977/2012).
5.2. Rilevanza sulla genuinità della prova.
Come affermato dalla Cass. pen., Sez. III, n. 36771/2024:
“La domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere valutato. Ne consegue che per sostenere l’assenza di genuinità della prova dichiarativa non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l’analisi dell’affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte ad altre domande.”
La domanda suggestiva compromette quindi la genuinità della dichiarazione solo a condizione che destrutturi l’esame nel suo complesso e non meramente la singola risposta (Cass. pen., Sez. III, n. 52604/2017).
5.3. Domande del giudice.
Un orientamento consolidato afferma che il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive (Cass. pen., Sez. III, n. 44935/2017; Cass. pen., Sez. III, n. 46146/2016; Cass. pen., Sez. III, n. 52604/2017).
Tuttavia, la Cass. pen., Sez. III, n. 47814/2019 ha precisato che “le particolari modalità di espletamento dell’incidente probatorio, ivi compresa l’eventuale formulazione di domande suggestive anche da parte del giudice, possono essere considerate, unitamente ad altri elementi significativi, quale elemento per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore”, con conseguente obbligo di motivazione rafforzato.
6. Elenco degli errori più comuni da NON fare.
6.1. Errori nella fase preparatoria.
• Non studiare preventivamente gli atti: presentarsi all’incidente probatorio senza aver analizzato approfonditamente tutte le precedenti dichiarazioni del minore (sommarie informazioni, verbali di denuncia, colloqui con assistenti sociali o psicologi).
• Non individuare le incongruenze: non predisporre uno schema delle contraddizioni tra le varie versioni fornite dal minore nel tempo.
• Non verificare i tempi della disvelazione: non analizzare quando e a chi il minore ha rivelato per la prima volta i fatti, in quale contesto (spontaneo o sollecitato).
• Non esaminare il contesto familiare: non approfondire le dinamiche familiari, eventuali conflitti genitoriali, separazioni, affiliazioni del minore.
• Non acquisire documentazione medica: non ottenere tempestivamente eventuali referti medici, cartelle cliniche, documentazione di pronto soccorso.
• Non preparare domande specifiche: presentarsi senza aver predisposto per iscritto le domande da sottoporre al giudice per l’esame del minore.
6.2. Errori durante l’incidente probatorio.
• Contestare frontalmente il minore: porsi in atteggiamento accusatorio o aggressivo nei confronti del bambino (ciò determinerebbe una chiusura emotiva e una reazione negativa del giudice).
• Formulare domande complesse: proporre al giudice domande articolate, con subordinate, che il minore non sarebbe in grado di comprendere.
• Chiedere di sottoporre domande suggestive: richiedere al giudice di porre domande che contengano già la risposta o che presuppongano fatti non ancora riferiti dal minore.
• Non intervenire tempestivamente sulle domande suggestive: rimanere inerti quando il PM, l’ausiliario o anche il giudice pongono domande manifestamente suggestive.
• Non eccepire immediatamente le nullità: non sollevare nell’immediatezza le eccezioni su irregolarità procedurali (es. mancato giuramento del perito, difetti nell’impianto audiovisivo).
• Non verbalizzare le proprie eccezioni: non chiedere che vengano messe a verbale le proprie osservazioni sulle modalità di conduzione dell’esame.
• Non richiedere pause: non chiedere sospensioni quando il minore appare stanco, confuso o eccessivamente suggestionato.
• Non controllare la videoregistrazione: non verificare durante l’udienza che l’impianto di registrazione funzioni correttamente.
6.3. Errori nella valutazione dell’attendibilità.
• Concentrarsi solo sulle contraddizioni marginali: focalizzarsi su dettagli secondari (colori, orari approssimativi) anziché su elementi centrali della dinamica.
• Non evidenziare la progressione dichiarativa anomala: non far emergere quando il racconto si è arricchito di dettagli solo dopo ripetute interviste suggestive.
• Non valorizzare i silenzi significativi: non sottolineare quando il minore non risponde o dice “non ricordo” su punti centrali.
• Non contestualizzare le dichiarazioni de relato: non evidenziare le differenze tra quanto riferito dal minore direttamente e quanto riportato da terzi (genitori, insegnanti).
• Non segnalare le incongruenze con i dati oggettivi: non mettere in luce contraddizioni tra il racconto e elementi oggettivi (certificazioni mediche, testimonianze di terzi, tempistiche).
6.4. Errori nelle impugnazioni.
• Sollevare per la prima volta in appello vizi non eccepiti: dedurre solo in sede di impugnazione irregolarità che andavano eccepite tempestivamente durante l’incidente probatorio.
• Invocare l’inutilizzabilità per domande suggestive: richiedere l’inutilizzabilità della testimonianza per violazione dell’art. 499 c.p.p. (la giurisprudenza è costante nell’escluderla).
• Non motivare adeguatamente i vizi di motivazione: limitarsi a censure generiche senza indicare specificamente quali passaggi della sentenza siano illogici o contraddittori.
• Richiedere perizie sulla veridicità: chiedere in appello perizie psicologiche per accertare se il minore ha detto la verità (compito riservato al giudice).
7. Raccomandazioni e precauzioni pratiche.
7.1. Nella fase preparatoria.
7.1.1. Studio approfondito degli atti.
• Costruire una timeline completa di tutte le dichiarazioni del minore con date, luoghi, persone presenti.
• Evidenziare con colori diversi gli elementi che rimangono costanti e quelli che variano tra le varie versioni.
• Individuare gli elementi progressivi: annotare quali dettagli compaiono solo dopo determinate audizioni.
• Analizzare le modalità di disvelazione: chi ha fatto le prime domande al minore? In quale contesto? Quali domande sono state poste?
7.1.2. Acquisizione di elementi di contesto.
• Richiedere documentazione sui rapporti tra genitori: se vi è separazione, acquisire atti del procedimento civile, CTU, relazioni dei servizi sociali.
• Verificare se vi sono state consulenze psicologiche sul minore e acquisirne copia.
• Individuare i testimoni sui comportamenti del minore: insegnanti, educatori, familiari che possano riferire su eventuali anomalie comportamentali.
• Acquisire documentazione medica completa: non solo referti di pronto soccorso ma anche cartelle del pediatra.
7.1.3. Preparazione tecnica.
• Studio delle linee guida scientifiche: conoscere la Carta di Noto, le Linee Guida nazionali e internazionali, la letteratura sulla suggestionabilità.
• Preparare domande per iscritto: redigere una lista di domande specifiche da sottoporre al giudice, formulate in modo non suggestivo.
• Individuare i punti critici: predisporre un elenco delle tematiche su cui è necessario ottenere chiarimenti dal minore.
7.2. Durante l’incidente probatorio.
7.2.1. Atteggiamento processuale.
• Mantenere un atteggiamento professionale e rispettoso del minore, evitando ogni forma di aggressività.
• Intervenire con fermezza ma misura quando si rilevano irregolarità nelle modalità di audizione.
• Collaborare con il giudice nell’individuazione delle modalità più idonee all’ascolto del minore, pur tutelando il diritto di difesa.
7.2.2. Vigilanza sulle modalità di audizione.
• Verificare che l’impianto audiovisivo funzioni correttamente all’inizio dell’udienza e chiedere che ciò venga messo a verbale.
• Verificare che il minore sia stato adeguatamente informato della facoltà di dire “non so” e “non ricordo”.
• Annotare per iscritto tutte le domande che appaiono suggestive, con presupposizioni, ripetitive.
• Chiedere al giudice di intervenire quando le domande del PM o dell’ausiliario sono palesemente suggestive.
• Richiedere che vengano messe a verbale tutte le proprie eccezioni e osservazioni.
7.2.3. Formulazione delle domande
Quando si chiede al giudice di sottoporre domande al minore:
Preferire domande aperte:
– “Puoi raccontarmi cosa è successo quel giorno?”
– “Come sono andate le cose?”
– “Cosa ricordi di quella volta?”
Evitare domande che presuppongono fatti:
❌ “Quando ti ha toccato, dove eravate?”
✅ “Puoi descrivermi esattamente cosa è successo?”
Evitare domande binarie:
❌ “Ti ha toccato sopra o sotto i vestiti?”
✅ “Puoi descrivere esattamente cosa ha fatto?”
Chiedere dettagli descrittivi:
– “Puoi descrivere la stanza dove dici che è successo?”
– “Chi altri era in casa in quel momento?”
– “Cosa hai fatto subito dopo?”
Esplorare le incongruenze senza suggerire:
❌ “Ma prima avevi detto che eravate in cucina, quindi non è vero?”
✅ “La volta scorsa hai parlato di una stanza diversa. Puoi spiegarmi meglio?”
7.2.4. Gestione delle criticità.
• Richiedere una pausa quando il minore appare stanco, confuso o eccessivamente emotivo.
• Segnalare immediatamente quando l’ausiliario (psicologo) va oltre il proprio ruolo e pone domande anziché limitarsi a facilitare la comunicazione.
• Chiedere chiarimenti quando le risposte del minore sono ambigue o contraddittorie.
• Non insistere eccessivamente su singoli punti se il minore manifesta disagio o chiusura.
7.3. Nella valutazione dell’attendibilità.
7.3.1. Elementi da valorizzare positivamente per l’attendibilità
• Spontaneità della disvelazione: il minore ha rivelato spontaneamente o solo dopo domande insistenti?
• Vicinanza temporale: quanto tempo è trascorso tra i fatti e la prima rivelazione?
• Coerenza del nucleo centrale: gli elementi fondamentali della dinamica rimangono stabili?
• Dettagli sensoriali: il racconto contiene dettagli visivi, uditivi, olfattivi, tattili?
• Espressioni di dubbio: il minore usa espressioni come “credo”, “mi sembra”, “non sono sicuro”?
• Correzioni spontanee: il minore corregge spontaneamente eventuali propri errori?
• Affettività congruente: le emozioni manifestate sono coerenti con quanto riferito?
7.3.2. Elementi da valorizzare negativamente (segnali di inattendibilità).
• Disvelazione sollecitata: la rivelazione avviene solo dopo domande ripetute e pressanti.
• Progressione dichiarativa anomala: il racconto si arricchisce di dettagli significativi solo dopo molteplici audizioni.
• Assenza di dettagli contestuali: mancanza di informazioni su luogo, tempo, circostanze.
• Linguaggio adulto: uso di termini tecnici o sessuali inappropriati per l’età.
• Assenza di emotività: narrazione piatta, distaccata, senza coinvolgimento emotivo.
• Risposte accomodanti: tendenza sistematica a confermare le ipotesi dell’interrogante.
• Contraddizioni su elementi centrali: incongruenze su chi, dove, quando, come sui fatti principali.
7.3.3. Contesto da indagare.
• Dinamiche familiari: conflittualità tra genitori, separazioni, affiliazione del minore.
• Tempistiche: quando emerge l’ipotesi di abuso? In quale contesto?
• Interventi di terzi: chi ha parlato con il minore prima dell’audizione ufficiale?
• Percorsi terapeutici: il minore era in psicoterapia? Con quale orientamento?
• Contagio sociale: vi sono altri minori che hanno fatto analoghe segnalazioni?
7.4. Nelle impugnazioni.
7.4.1. Cosa si può e non si può dedurre.
Si può dedurre:
– Vizio di motivazione sull’attendibilità: quando la motivazione è illogica, contraddittoria, omette elementi decisivi.
– Violazione di legge nell’assunzione della prova: solo per violazioni di norme tassative (es. mancato contraddittorio).
– Abnormità del provvedimento di rigetto dell’incidente probatorio (se il GIP ha negato l’incidente probatorio senza valutare i requisiti formali).
Non si può dedurre (o è inutile dedurre):
– Inutilizzabilità per domande suggestive (la giurisprudenza la esclude costantemente).
– Nullità per violazione della Carta di Noto (non ha valore normativo).
– Nullità per mancato espletamento di perizia sulla capacità a testimoniare (non è presupposto necessario).
– Vizi non eccepiti tempestivamente durante l’incidente probatorio.
7.4.2. Come strutturare i motivi.
• Essere specifici: indicare esattamente quali passaggi della motivazione sono illogici.
• Confrontare le varie versioni: evidenziare le contraddizioni tra le diverse dichiarazioni del minore con citazione dei verbali.
• Indicare gli elementi ignorati: segnalare quali prove o circostanze decisive non sono state considerate.
• Valorizzare le modalità suggestive: non per invocare nullità, ma per dimostrare che inficiano l’attendibilità complessiva.
• Evidenziare la mancanza di riscontri: pur non essendo necessari, la loro assenza in presenza di dubbi sull’attendibilità rafforza la tesi difensiva.
7.5. Precauzioni specifiche per fasce d’età.
7.5.1. Bambini 3-6 anni.
Fragilità principali:
– Massima suggestionabilità
– Difficoltà di collocazione temporale
– Confusione tra realtà e fantasia
– Tendenza alla compiacenza
– Instabilità delle risposte
Precauzioni:
– Verificare che le domande siano semplicissime e comprensibili.
– Evidenziare ogni modifica di risposta dopo domanda ripetuta.
– Segnalare l’uso di qualsiasi forma di rinforzo (lodi, promesse).
– Verificare che non vengano fornite informazioni prima che il bambino le riferisca.
– Analizzare se il linguaggio usato è appropriato all’età o riflette terminologia adulta.
7.5.2. Bambini 7-10 anni.
Fragilità principali:
– Ancora significativa suggestionabilità
– Sensibilità alla conformità sociale
Difficoltà nella precisazione temporale
Tendenza a modificare le risposte se la domanda viene ripetuta
Precauzioni:
precauzioni.
Evidenziare ogni progressione anomala del racconto nel tempo.
Verificare l’assenza di influenze del gruppo (conformità sociale).
Controllare che il minore non sia stato esposto a informazioni fornite da altri bambini.
Segnalare l’uso di qualsiasi forma di pressione o di rinforzo.
7.5.3. Preadolescenti e adolescenti (11-17 anni)
Fragilità principali:
Rielaborazione degli eventi vissuti
Influenza delle dinamiche familiari
Possibile strumentalizzazione in contesti conflittuali
Disvelamento tardivo
Precauzioni:
Indagare approfonditamente il contesto relazionale e familiare.
Verificare le ragioni del silenzio protratto e le circostanze del disvelamento.
Analizzare eventuali percorsi terapeutici e il loro orientamento.
Valutare l’eventuale affiliazione del minore a uno dei genitori in caso di separazione.
8. Conclusioni.
L’audizione del minore in caso di sospetto abuso sessuale rappresenta un momento processuale di straordinaria complessità, che richiede al difensore una preparazione tecnica multidisciplinare, che integri competenze giuridiche, conoscenze scientifiche sulla memoria e sulla suggestionabilità infantile, sensibilità psicologica.
La sfida consiste nel garantire il pieno diritto di difesa dell’imputato senza compromettere la tutela del minore, vigilando affinché l’audizione si svolga secondo modalità che garantiscano la genuinità della prova testimoniale.
Solo attraverso la conoscenza approfondita delle evidenze scientifiche, dei protocolli validati, della giurisprudenza consolidata e delle tecniche di audizione, il difensore può svolgere efficacemente il proprio ruolo, contribuendo all’accertamento della verità processuale e scongiurando il rischio di errori giudiziari che, in questa materia più che in altre, possono avere conseguenze drammatiche per tutte le persone coinvolte.
Lo Studio Legale de Lalla: specializzazione nell’esame del minore vittima di abuso sessuale
L’Avv. Giuseppe de Lalla e il suo staff si occupano da oltre quindici anni di procedimenti penali per reati sessuali, con particolare specializzazione nella partecipazione agli incidenti probatori e nell’esame del minore sospetta vittima di abuso.
La preparazione specifica dell’Avv. de Lalla in questo delicato settore si fonda su un percorso formativo unico nel panorama forense italiano, che integra competenze giuridiche e psicologiche:
Formazione specialistica
Laurea in scienze e tecniche psicologiche (maggio 2024)
Conseguimento della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso l’Università Statale di Milano con tesi dal titolo “Il trattamento educativo carcerario e la detenzione del condannato per reati sessuali” (votazione 98/110). La tesi è integralmente scaricabile in formato PDF dal sito dello Studio.
Master in Psicologia Forense (2013)
Conseguimento del master in psicologia forense, criminale ed investigativa con tesi in tema di riconoscimento fotografico e ricognizione personale dell’accusato, pubblicata nella rivista online “Psicologia e Diritto”.
Master in Scienze Forensi (2019)
Partecipazione al Master di Alta Formazione in Scienze Forensi organizzato dal Centro Studi Scena del Crimine, con approfondimento di tecniche di sopralluogo forense, criminal profiling, psicologia giuridica e psicopatologia forense.
Corso di Perfezionamento in Criminologia Clinica Applicata (2014)
Presso l’Università Statale di Milano.
Avvocato specializzato in diritto penale (2017)
Conseguimento della qualifica di avvocato specializzato in diritto penale ex L. 247/2012, dopo il superamento delle prove scritte e orali presso la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica delle Camere Penali Italiane.
Specializzazione nell’audizione del minore
L’Avv. de Lalla ha dedicato particolare attenzione all’approfondimento delle tecniche di audizione del minore, partecipando ininterrottamente a corsi di specializzazione in tema di:
Acquisizione della prova testimoniale
Tecnica dell’esame e del controesame
Psicologia forense
Validazione scientifica della testimonianza
La prospettiva psicoforense della condanna dell’innocente e dell’assoluzione del colpevole
La difesa nei reati sessuali
La difesa nei reati sessuali di natura informatica
Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di docente in prestigiose sedi formative:
Questo approccio integrato consente di affrontare l’incidente probatorio e l’esame del minore con strumenti che vanno oltre la tecnica processuale, includendo:
Trial consultation: analisi preventiva delle modalità di audizione e preparazione delle domande con il supporto di consulenti psicologi
Analisi della credibilità testimoniale: valutazione delle dichiarazioni del minore alla luce delle evidenze scientifiche sulla memoria e sulla suggestionabilità
Supporto psicologico all’assistito: preparazione dell’imputato e dei suoi familiari agli adempimenti processuali attraverso role playing e simulazioni
Il metodo di lavoro
L’Avv. de Lalla fonda il proprio metodo professionale su principi chiari:
Ascolto attivo dell’assistito: ogni passaggio del procedimento penale viene dettagliatamente illustrato al cliente
Partecipazione consapevole: il cliente è coinvolto nell’organizzazione della strategia difensiva
Preparazione meticolosa: utilizzo di registrazioni e role playing per preparare l’assistito agli adempimenti processuali
Aggiornamento continuo: partecipazione assidua a corsi, master, convegni, studio costante di testi specializzati e giurisprudenza
Approccio multidisciplinare: collaborazione con consulenti esterni (psicologi, criminologi, investigatori) per la più efficace tutela dei diritti dell’assistito
Abilitazioni professionali
Abilitato al patrocinio a spese dello Stato
Abilitato alla difesa di imputati minorenni
Abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori
Operativo su tutto il territorio nazionale
Contatti
Studio Legale de Lalla
www.studiolegaledelalla.it
“Nel procedimento penale per reati sessuali, dove la testimonianza del minore rappresenta spesso l’unica prova, la preparazione tecnico-scientifica del difensore non è un optional, ma una necessità. Solo attraverso la conoscenza approfondita dei meccanismi della memoria infantile, delle tecniche di audizione e dei protocolli validati è possibile garantire un processo giusto, che tuteli sia i diritti dell’accusato sia la genuinità della prova testimoniale.”
Avv. Giuseppe de Lalla
Avvocato specializzato in diritto penale
Laureato in Scienze e tecniche psicologiche
Counselor in formazione
