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Il nostro codice penale prevede le circostanze attenuanti comuni ex art. 62 c.p. che sono divise in sei casi tipizzati dalla legge la cui applicabilità da parte del Giudice in sede di Sentenza è subordinata alla effettiva verificazione di precisi presupposti previsti dal Codice.
Si tratta di sei casi piuttosto articolati (alcuni di questi prendono in considerazione più evenienze) elencati all’art. 62 del codice penale.
Qualora ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 62 c.p., il Giudice potrà diminuire la pena in misura non eccedente un terzo.
Al di fuori della tipizzazione prevista per le attenuanti comuni cui sopra abbiamo accennato (che saranno a breve oggetto di una trattazione dedicata), il Legislatore ha previsto le c.d. circostanze attenuanti generiche previste e disciplinate dall’art. 62 bis c.p..
La valutazione circa i presupposti per la loro applicazione è rimessa al Giudice che, a tal fine, potrà prendere in considerazione:

1. sia singoli profili dell’azione criminosa che rimangono esclusi dalla tipizzazione delle circostanze attenuanti comuni (ad esempio per una migliore quantificazione della pena rispetto alla gravità della figura criminosa effettivamente realizzatasi);
 2. sia anche aspetti della personalità del reo (quali ad esempio il suo stato di incensuratezza, oppure l’intervenuta confessione o collaborazione con gli inquirenti, la condotta processuale);
 3. sia potrà tenere in considerazione che la condotta globalmente considerata del reo permetta un ulteriore adeguamento (in diminuzione) della pena irrogata al fatto di reato, non essendo tale risultato raggiungibile con l’applicazione della sanzione nel suo minimo edittale.

Attualmente è sostenuta in maniera univoca la tesi secondo la quale una volta rinvenuto un elemento significativo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudicante – a fronte di tale oggettività che non potrà che essere “sfumata” non esistendo tipizzazioni di legge dei presupposti – non possa rifiutarsi dal riconoscerle.
Bisogna sottolineare che l’ultimo comma dell’art. 62 bis c.p. precisa che la semplice incesuratezza non può essere considerata da sola quale unico presupposto per l’automatico riconoscimento delle attenuanti generiche.

L’art. 62 bis c.p. prevede che: il Giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute dall’art. 62 può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione (….) come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62 (ovvero quelle tipizzate dal Legislatore Ndr).
Le circostanze attenuanti generiche, quindi, possono essere concesse dal Giudice indipendentemente dalla ricorrenza di una o più tra quelle tipizzate ex art. 62 c.p.
In secondo luogo – diversamente per quanto avviene per le circostanze tipizzate per le quali è prevista una diminuzione della pena fino ad un terzo per ognuna che viene applicata – il Giudice, pur potendo individuare più ragioni che legittimino la concessione delle attenuanti generiche potrà operare una sola diminuzione di pena fino ad un terzo di quella inflitta.
Tale diminuzione potrà aggiungersi a quella (o a quelle) applicate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni (ovvero tipizzate ex art. 62 c.p.).

Una attenzione particolare deve essere dedicata al regime di imputazione delle circostanze sia attenuanti (comuni e generiche) che aggravanti il reato.
Il codice di procedura penale prevede che:
le circostanze attenuanti sono applicate secondo il criterio oggettivo ovvero verranno riconosciute al condannato se esistenti anche se il reo non ha avuto contezza della loro esistenza mentre commetteva il reato.
le circostanze aggravanti possono essere accollate al colpevole solo se questi era a conoscenza della loro esistenza o se queste – pur essendo da lui conoscibili – sono state ignorate o ritenute inesistenti per colpa dell’agente.
Dunque, due criteri differenti sono stati adottati dal legislatore per l’applicabilità delle circostanze in linea con il principio di materialità del reato (il reato è punito poiché consumato con le modalità che effettivamente si verificano) e con quello della personalità della responsabilità penale (la pena è irrogata tenendo conto della rappresentazione mentale e volitiva effettiva del soggetto agente al momento dell’azione).

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