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Nel codice di procedura penale non vi è nessuna norma che disciplina in maniera precisa e codificata il termine e le caratteristiche di “persona offesa da reato“.

Questo approccio è probabilmente dovuto al fatto che il Legislatore ha inteso la pretesa punitiva penale una necessità che travalica i diritti e gli interessi delle singole persone fisiche essendo il diritto di perseguire, giudicare e punire una prerogativa tipica dello Stato nell’interesse di ogni cittadino (a tale schema, tuttavia, non sono immediatamente riconducibili tutti quei reati a querela di parte ove il soggetto leso dal reato deve attivarsi affinché lo stesso sia perseguito dall’ordinamento; in ogni caso, sul punto sono illuminanti le parole di Carnelutti che definiva la persona offesa “un ospite” del processo penale).

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza identificano la persona offesa con colui che è titolare del diritto protetto dalla norma incriminatrice che risulta essere stato violato dal fatto reato.

Il codice riconosce alla persona offesa (che diviene “parte” del processo solo attraverso la dichiarazione di costituzione di parte civile, dopo l’esercizio dell’azione penale e, quindi, nella fase propriamente processuale e non già nel corso delle indagini preliminari) diritti e facoltà che sono concentrati prevalentemente nella fase delle indagini preliminari (poiché, come visto, i diritti della persona offesa esercitabili nella fase processuale – come, ad esempio, citare testimoni, interrogare quelli delle altre parti, produrre documentazione etc. – sono esercitabili solo se la persona offesa si costituisce parte civile con un apposito atto redatto da un difensore).

Tipica espressione dei diritti della persona offesa (non ancora costituitasi parte civile nel corso delle indagini preliminari) è il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM al Giudice per le Indagini Preliminari; richiesta che il PM avanzerà ogni qual volta non individui elementi utili per sostenere l’accusa in giudizio.

Entro dieci giorni dall’avviso della richiesta del PM, invero, la parte offesa (alla quale deve essere notificata la predetta richiesta del PM qualora la persona offesa dal reato ne abbia fatto richiesta ex art. 408 c.p.p; V. oltre) potrà opporsi  alla richiesta dell’Accusa pubblica (con atto depositato presso la segreteria del PM) adducendo a pena di nullità:

– gli ulteriori atti di indagine da effettuarsi;

– gli elementi di prova utili  evincibili  dai predetti atti ed idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

A seguita della presentata opposizione – sempre che siano rispettati i canoni di ammissibilità di cui sopra – viene fissata dal GIP una udienza camerale (in camera di consiglio in assenza del pubblico) per la breve discussione delle ragioni delle parti (nel caso della richiesta di archiviazione il PM si riporterà alla richiesta, la parte offesa argomenterà quali indagini ulteriori sono necessarie e l’indagato insisterà per l’accoglimento della richiesta formulata dal PM).

E’ bene sottolineare che nel caso in cui la persona offesa non abbia fatto esplicita istanza di essere avvertita della richiesta di archiviazione del PM, la stessa non riceverà alcun avviso della richiesta di archiviazione avanzata dalla Pubblica Accusa.

Solo la persona offesa che ne abbia fatto richiesta ex art. 408 c.p.p., invero, nella querela, nella denuncia, ovvero anche successivamente al deposito di tali atti, ha diritto di ricevere l’avviso della presentazione da parte del PM della richiesta di archiviazione al fine di esercitare, eventualmente, il proprio potere di opposizione come sopra schematizzato.

L’avviso della richiesta di archiviazione spetta alla persona offesa anche quando l’archiviazione sia stata richiesta dal Pubblico Ministero per essere ignoto l’autore del reato.

L’opposizione va presentata a norma dell’art. 408 c.p.p. comma 3, entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso presso la segreteria del Pubblico Ministero posto che il GIP riceve il fascicolo solo dopo la presentazione dell’opposizione ovvero dopo la scadenza del termine di 10 giorni.

La Corte di Cassazione, con orientamento del tutto consolidato ha ritenuto che il termine di cui sopra è meramente ordinatorio dunque, anche l’opposizione presentata oltre i 10 giorni, ma prima della decisione del GIP di archiviare è comunque ammissibile.

Tuttavia, nella prassi può accadere che la persona offesa nonostante ne abbia fatto richiesta non riceva avviso della richiesta di archiviazione e che venga a conoscenza del decreto di archiviazione emesso dal GIP solo dopo che il Giudice ha provveduto senza alcun contraddittorio (che, come abbiamo visto, è del tutto eventuale e subordinato alla effettiva opposizione della persona offesa da reato).

La persona offesa non avvertita (che, ovviamente, ne abbia invece fatto richiesta), in questo caso, ha quindici giorni di tempo, che iniziano a decorrere da quando ha avuto effettiva conoscenza del decreto di archiviazione, per proporre ricorso per Cassazione tramite il proprio legale.

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che sia valida causa di annullamento del provvedimento di archiviazione l’omessa notificazione alla persona offesa – che ne aveva fatto richiesta – dell’avviso di richiesta di archiviazione avanzata dal PM in quanto violazione dell’art. 127 comma 5 c.p.p..

Questo articolo ha 3 commenti

  1. Buon giorno,

    dopo varie insistenze la Procura mi ha fatto sapere che ha archiviato un procedimento penale ove io avevo chiesto di essere informato.
    Ho chiesto di venire a conoscenza della relata di notifica per l’avvenuta archiviazione. La PROCURA tentenna a rilasciarmi la dichiarazione. Invece di andare in Cassazione, posso proporre una querela penale avverso il GIP o Pm?
    Grazie

    1. Buongiorno,
      purtroppo accade spesso che il pm proceda alla richiesta di archiviazione non informando la persona offesa che aveva contestualmente alla denuncia fatto espressa richiesta di riceverne avviso.
      Pertanto, piuttosto che chiedere la copia della relata della notifica, che molto probabilmente non è stata effettuata, sarebbe opportuno fare apposita richiesta al GIP al fine di ottenere la restituzione in termini.
      Ovvero, chiedere al GIP di disporre la notifica alla po della richiesta di archiviazione per omessa notifica dell’avviso per poter eventualmente proporre opposizione.

  2. Buongiorno,
    ho letto la sua mail ma la ricostruzione dei fatti non mi è chiara:
    – mi pare di capire che la Signora NON guidava quindi mi chiedo come sia stato possibile indagarla per il reato di guida in Stato ebrezza se la macchina era ferma in un parcheggio e non vi erano tracce che la stessa si fosse fermata lì da poco tempo ovvero il conducente fosse arrivato lì sotto l’effetto di alcool. Mi sembra di capire che la signora PRIMA è arrivata al PUB, POI ha bevuto e DOPO si è seduta in auto senza riprendere la marcia. se le cose sono andate così francamente mi sentirei di dire – ma non conosco gli atti – che varrebbe la pena difendersi nel merito.
    – non capisco cosa voglia dire questo accenno alla “richiesta di archiviazione”. Il PM ha chiesto l’archiviazione? se si evidentemente bisogna capire se c’è stato un decreto di archiviazione. Peraltro, di solito all’indagato NON viene notificata la richiesta chiviazione ( a meno che non abbia subito custodia cautelare ma non è questo il caso).
    – mi parla di UEPE questo mi induce a ritenere che abbiate optato per una messa alla prova. Ebbene, se c’è un programma al quale il Giudice ha dato l’ok, dovete sollecitare voi l’UEPE per l’attuazione dello stesso.
    Credo che la cosa migliore sia chiedere maggiori informazioni e spiegazioni al Difensore nominato.
    Cordialità.
    Avv. GM de Lalla

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