Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Lo Studio Legale de Lalla si è recentemente occupato del caso di un soggetto imputato per reati contro la persona che veniva rinviato a Giudizio avanti il Tribunale in composizione Collegiale.
Successivamente all’Udienza preliminare (svoltasi ovviamente in camera di consiglio senza la presenza del pubblico) il locale quotidiano cittadino divulgava (anche mediante il proprio sito internet) informazioni relative al predetto procedimento.
Nel suddetto articolo, il giornalista non solo indicava l’imputato con le generalità complete e le di lui residenza e professione, ma, altresì, divulgava il contenuto delle dichiarazioni che alcune persone informate sui fatti avevano rilasciato alla Polizia Giudiziaria in fase di indagini preliminari addirittura riportando virgolettato (ovvero in maniera letterale) alcuni passaggi delle dichiarazioni formalizzate nei verbali di sommarie informazioni testimoniali custodite nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Tale condotta assolutamente illecita e specificamente sanzionata dagli artt. 114 cpp e 684 c.p., nonché dalla L. 47/48 art. 13 e dall’art. 595 cp.p., aveva conseguenze negative sotto un duplice aspetto:
1. esponeva l’imputato (il cui processo doveva ancora essere celebrato essendosi svolta solo l’udienza preliminare!) alla c.d. gogna mediatica, posto che tutti i lettori del quotidiano online postavano sotto l’articolo commenti in riferimento alla vicenda e, alcuni, tramite l’indicazione delle generalità complete, riuscivano addirittura a contattarlo telefonicamente presso la propria abitazione (!!!).
2. a causa della divulgazione del contenuto degli atti processuali, e in particolare, delle deposizioni dei testimoni che sarebbero stati formalmente escussi in dibattimento, venivano anticipati contenuti che sarebbero dovuti rimanere secretati fino alla celebrazione dell’udienza avanti al Tribunale Collegiale (e, come noto, proprio per evitare che i testimoni possano influenzarsi a vicenda, la Legge dispone che i testi non possano assistere alle deposizioni degli altri testimoni).
A tal proposito si evidenzia che il giornalista e il direttore della testata giornalistica divulgatrice incorrevano nella violazione degli artt. 114 cpp, art. 13 L. 47/48 e 595 c.p. 684 c.p.
L’art. 114 c.p.p. prevede espressamente che: “è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto; è anche vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare; se si procede al dibattimento (come nel caso in esame), non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello”.
Da una attenta lettura del suddetto articolo emerge pacificamente che è assolutamente vietato pubblicare integralmente o in forma riassuntiva gli atti coperti da segreto istruttorio. E, in particolare, è vietato dalla Legge pubblicare atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (come, invece, accadeva nella vicenda che qui ci interessa) se non dopo l’intervenuta sentenza di Appello (mentre, come visto, in questo caso il giornale pubblicava i predetti verbali di indagini addirittura ancor prima che si celebrasse il primo grado del processo).
A ciò si aggiunga, l’art. 684 c.p. – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale – che prevede che “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per le legge la pubblicazione è punito con l’arresto fino a 30 giorni o con l’ammenda da euro 51 a 258”.
Inoltre, era altresì ravvisabile una diffamazione a mezzo stampa (art. art. 595 c.p.) poiché il giornalista – oltre a pubblicare gli atti processuali coperti da segreto – delineava una vicenda diversa da quella effettivamente accaduta posto che ometteva di specificare (ad esempio ma non solo) che l’imputato prima dell’udienza preliminare aveva rifiutato una proposta di patteggiamento di iniziativa del PM ad una pena sospesa.
Pertanto, l’assistito di chi scrive decideva di proporre denuncia querela nei confronti dell’autore dell’articolo e altresì del direttore del quotidiano per i reati sopracitati.
A seguito dell’attività di indagine, il Pubblico Ministero procedente, decideva di avanzare richiesta di archiviazione del procedimento affermando che gli atti inerenti al procedimento penale erano depositati in cancelleria e, pertanto, accessibili a tutti (conclusione questa, ad avviso di chi scrive, davvero inaccettabile posto che anche solo la visione dei fascicoli dei procedimenti penali è riservata PER LEGGE esclusivamente agli aventi diritti: parti, avvocati e Giudici)
Inoltre, a supporto della richiesta di archiviazione, la Pubblica Accusa motivava che la rappresentazione e riproduzione degli atti processuali – che come già detto erano ancora contenuti all’interno del fascicolo del PM trovandosi il procedimenti in una fase ancora antecedente a quella del dibattimentale del primo grado – rientravano nell’esercizio del diritto di cronaca.
L’assistito, preso atto delle motivazioni poste a fondamento della richiesta di archiviazione del procedimento – che in questo caso lo vedeva quale persona offesa – decideva di depositare atto di opposizione alla richiesta di archiviazione rappresentando non solo la violazione di legge, ma anche l’illogicità del percorso motivazionale posto a fondamento della richiesta del PM.
A supporto delle doglianze della difesa in riferimento all’erronee deduzioni dell’accusa, veniva depositata memoria difensiva con la quale veniva ulteriormente argomentata (oltre che con l’atto di opposizione già depositato nei termini di legge) la conclusione per la quale il comportamento degli indagati (il giornalista ed il direttore) aveva realizzato i reati di cui agli artt. 684 c.p e 595 c.p. e art. 13 L. 47/48.
ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI XXX
– Memoria difensiva –
R.G.N.R. XXX
RG GIP XXX
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, difensore di fiducia del Signor
XXX
nato a XXX elettivamente domiciliato come per legge presso lo Studio del difensore, persona offesa nel procedimento penale emarginato in epigrafe
PREMESSO
• Che con atto notificato alla persona offesa presso il sottoscritto difensore in data XXX il Signor Pubblico Ministero presentava a codesto Giudice per le indagini preliminari richiesta di archiviazione in relazione alla denuncia – querela depositata dall’assistito di chi scrive in data XXX;
• che il PM promuoveva la richiesta di archiviazione in quanto:
• sussisterebbe l’esimente del diritto di cronaca;
• gli atti processuali sarebbero pubblici in quanto depositati presso la cancelleria del Tribunale;
• le notizie propalate sarebbero state assunte dal giornalista in occasione della pubblica udienza;
RILEVATO
• che XXX depositava tramite il sottoscritto difensore atto di opposizione alla richiesta di archiviazione nell’ambito della quale oltre ad indicare gli elementi ulteriori di prova, segnalava al Giudice alcuni aspetti dei fatti denunciati non correttamente valutati dal PM;
• Che Codesto Ill.mo Giudice fissava udienza di trattazione del procedimento per il XXX;
EVIDENZIATO
• Che i denunciati venivano indagati per i reati di cui all’art. 13 L. 47/48 e per gli artt. 595 e 684 cp a seguito della pubblicazione arbitraria – anche online – degli atti del procedimento all’epoca pendente nei confronti di XXX;
• Che come già ampiamente argomentato sia in sede di denuncia querela che di opposizione, venivano divulgati, NON SOLO gli atti del procedimento – coperti da segreto istruttorio – ma anche le generalità complete di XXX, la professione e la residenza;
• Che gli atti pubblicizzati dalla testa giornalistica erano contenuti all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero e dunque sarebbero dovuti rimanere secretati fino alla pronuncia della sentenza di appello;
• Che le doglianze che la scrivente difesa intende rappresentare nella presente memoria si sviluppano sotto molteplici profili:
1. Divulgazione arbitraria di atti coperti dal segreto istruttorio;
2. Divulgazione mediante testata giornalistica online che ne rendeva accessibile il contenuto diffamatorio ad un numero illimitato di utenti della rete;
3. Persistenza per un periodo indefinito dell’articolo concernente la vicenda processuale che aveva coinvolto XXX.
4. Indicazione dei dati e delle generalità di XXX;
• Che la portata lesiva dei suddetti aspetti è di notevole impatto, non solo per la persona XXX che era direttamente coinvolto, ma anche per l’anticipazione di contenuti – non ancora svelati in sede dibattimentale – che avrebbero potuto influenzare l’imparzialità dei Giudici del Collegio giudicante;
• Che di fatti, come illustrato dalla difesa nell’atto di opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, la divulgazione non avveniva successivamente alla prima udienza (che era di mero rinvio);
• Che gli atti non erano depositati presso la cancelleria del Tribunale, ma all’interno del fascicolo del PM (venivano citati i verbali delle SIT acquisite dalla PG) e, pertanto, non divulgabili fino alla sentenza di secondo grado;
• Che gli atti menzionati nell’articolo venivano manipolati al fine di conferire alla notizia portata sensazionalista e per l’effetto generare un forte impatto sulla opinione pubblica;
• Che il corretto esercizio del diritto di cronaca comporta la rappresentazione dei fatti senza strumentalizzazione e stravolgimento degli atti processuali e, soprattutto, senza l’indicazione di dati che permettano al lettore di conoscere anche informazioni sensibili quali ad esempio, come nel caso in esame, la residenza e la professione dell’imputato;
OSSERVATO
• Che il Pubblico Ministero motivava la richiesta di archiviazione del procedimento affermando che sussisterebbe l’esimente del diritto di cronaca;
• Che la predetta motivazione è censurabile sotto un triplice aspetto:
1. Gli atti divulgati erano all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero e pertanto, coperti da segreto ex art. 114 comma 3 c.p.p.;
2. Gli atti divulgati dal giornalista non era acquisiti in modo lecito;
3. L’esercizio del diritto di cronaca, come detto, non comporta la divulgazione delle generalità e della residenza dell’imputato, né tanto meno lo stravolgimento dei contenuti degli atti giudiziari;
• Che la manipolazione degli atti processuali riportati nell’articolo esponeva XXX non solo al linciaggio mediatico (come si evince dai commenti dei lettori), ma come dichiarato dallo stesso denunciante a continue chiamate al telefono dell’abitazione da parte di ignoti che lo apostrofavano con tono minaccioso;
• Che da tale divulgazione ne conseguiva un grave pregiudizio alla reputazione del medesimo;
• Che di fatti XXX veniva contattato anche da parenti ed amici – che dopo aver letto l’articolo – chiedevano spiegazioni in merito ai fatti indicati;
PRESO ATTO
• Che dalla divulgazione degli atti processuali ne derivava un concreto e irreparabile pregiudizio alla reputazione di XXX;
• Che dalla documentazione allegata all’atto di denuncia querela si evince pacificamente che venivano riprodotti atti non divulgabili anticipando argomentazioni e testimonianze non ancora escusse in pubblica udienza;
• Che tali condotte illecite compromettevano irrimediabilmente la persona di XXX danneggiandone l’immagine anche dal punto di vista processuale;
Tutto ciò premesso, rilevato, evidenziato ed osservato, il sottoscritto difensore
INSISTE
Affinché Codesto Ill.mo Giudice Voglia disporre l’imputazione coattiva dei denunciati ex art. 409 comma 5 c.p.p.
Con ossequio e fiducia nell’accoglimento.
(Articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera e Giuseppe de Lalla. Ogni diritto riservato).
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