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Come è noto, l’art. 186 comma 2 lettera C) (ovvero la fascia più grave della guida in stato di ebbrezza) prevede che: Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto cosituisca più grave reato (…) con l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00, l’arresto da sei mesi ad un anno qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, All’accertamento del reato copnsegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. (…). Con la Sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato SALVO CHE IL VEICOLO STESSO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO (…).
Orbene, in relazione al sequestro ed alla successiva confisca del veicolo concesso in leasing al conducente (colto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,50) si era verificato in passato un orientamento contrastante della Corte di Cassazione: in particolare, due recenti decisioni della medesima Corte avevano statuito orientamenti assolutamente opposti.
Alla luce del predetto orinetamento non univoco, la questione di diritto è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinchè fosse indicato l’interpretazione (e, quindi, l’applicazione) più corretta della norma in parola.
Per la precisione, il quesito rimesso alle Sezioni Unite è stato il seguente: se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questi utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca”.
E’ evidente l’importanza del quesito nell’ottica tanto della Società di leasing quanto – aspetto forse ancora più pregnante – del conducente/utilizzatore.
Ebbene, con la Sentenza n. 14484 del 19 gennaio – 17 aprile 2012 le Sezioni Unite – con una articolata motivazione di diritto – hanno statuito che: “non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente (del leasing Ndr), proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.
Da sottolineare che se la decisione da un lato appare essere favorevole all’utilizzatore/conducente poichè evita la confisca del veicolo, dall’altro bisogna rimarcare che la predetta soluzione di diritto implica – per legge (V. sopra) – che la sospensione della patente del soggetto sarà raddoppiata.

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