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La V^ Sezione della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 30337 del 23 maggio -24 luglio 2012, ha specificato in maniera concisa e chiara che per la realizzazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 comma 1 n. 2 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, non occorre che l’agentre – ovvero colui al quale è contestato il predetto reato – abbia quale scopo ultimo e specifico (ovvero sia animato da dolo specifico) quello di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della Società.

Non occorre, quindi, che chi agisce lo faccia al fine di realizzare l’impossibilità della ricostruzione.

Invero, il campo dell’illecito penale – secondo la Corte – è assai più vasto poichè ciò che rileva dal punto di vista penale è la semplice mancata tenuta regolare delle scritture contabili di Legge con la consapevolezza del soggetto incolpato che ciò renderà impossibile la richiamata ricostruzione.

In altre parole, è sufficiente il c.d. dolo generico ovvero la mera consapevolezza della impossibilità di ricostruzione dovuta alla mancata regolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.

Vediamo nel dettaglio la decisione:
In tema di bancarotta fraudolenta documnetale, per l’integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 del Rd 16 marzo 1942 n. 267, ravvisabile nella condotta di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo genrico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, cosiderato che la locusione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell’agente, sicchè è da escludere che configuri il dolo specifico, ossia che sia necessaria la specifica volontà indirizzata a ottenere l’effetto di impedire quella ricostruzione.

(massima citata da “Guida al diritto” pag. 80 numero 1 gennaio 2013)

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