L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Una recente pronuncia della Sezione III^ della Corte di cassazione penale (n. 33546 del 20 giugnoi – 31 agosto 2012) ha specificato che le c.d. telefonate erotiche ovvero finalizzate ad eccitare l’istinto sessuale degli interlocutori (o, meglio, quello del soggetto “pagante”) non costituiscono il presupposto per la realizzazione di reati in materia di prostituzione.
Vediamo nel dettaglio il la massima estrapolata dalla Sentenza in narrativa ed il relativo commento pubblicato a pag. 87 del n. 2 di Guida al diritto del 2 gennaio 2013:
“Non sono ravvisabili i reati in materia di prostituzione nel caso di vere telefonate dal contenuto erotico, non caratterizzate da prestazioni sessuali”.
La Cassazione fornisce convincenti puntualizzazioni sui reati in materia di prostituzione. In vero, secondo assunto pacifico, per prostituzione si intende qualsiasi prestazione sessuale effettuata dietro corrispettivo di denaro, finalizzata a soddisfare la libidine sessuale di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione. In un tale contesto, l’attività sessuale richiesta per poter ravvisare la prostituzione non implica necessariamente contatto fisico tra i soggetti della prestazione (nè afortiori, la “congiunzione carnale” cfr sezione III^ ,8 ottobre 2004 Gamma), potendo l’atto essere compiuto anche, dalla prostituta su se stessa o su un terzo diverso da colui che ha richiesto, dietro pagamento, la prestazione: di qui, la conseguenza che l’attività di prostituzione ben potrebbe essere svolta anche a distanza, ossia nella presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come, ad esempio, nell’ipotesi di prestazioni richieste di effettuata per via telefonica o attraverso Internet.
È però essenziale, per potersi ravvisare la prostituzione, che la persona retribuita per prostituirsi abbiaa compiere (non importa, appunto, in quale luogo e verso quale destinatario) un atto sessuale (non necessariamente, come si è visto, implicante la congiunzione carnale), ossia una prestazione caratterizzata dalla messa a disposizione del proprio corpo per fini di altrui libidine: in altri termini, è necessario che la persona richiesta compia atti che attingano zone erogene del corpo suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale (cosicché, per esempio, si risulterebbe dall’area della prestazione “prostitutiva” nel mero fatto di denudarsi dietro corrispettivo onde eccitare l’istinto sessuale altrui, salvo che a tale fatto non si accompagnino anche contatti corporei, come nel caso della lap dance eseguita da ballerine davanti a clienti cui sia consentito di accarezzarle sui fianchi, braccia e gambe: cfr sezione terza, 8 ottobre 2004, Gamba; o nel caso di spogliarelli accompagnati da strusciamenti: sezione III^, 6 giugno 1975, Giorgetta).
Da queste premesse la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ravvisato i reati di favoreggiamento, sfruttamento ed agevolazione della prostituzione nei confronti di un imputato che si era limitato a procurare un contatto telefonico, dietro retribuzione, tra una ragazza e il destinatario della prestazione, essendosi risolta questa nell’effettuazione di telefonate dal contenuto erotico, finalizzate a eccitare sessualmente il destinatario, ma in assenza di atti sessuali posti in essere dalla ragazza, né su se stessa o su terze persone.
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