L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Aveva strappato i cavi di alimentazione del sistema di vigilanza e videoregistrazione della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, danneggiandolo.
Ristretto in carcere in via cautelare il Tribunale del Riesame ravvisava un’errata qualificazione dei fatti perché – a suo modo di vedere – l’impianto non aveva caratteristiche di sistema informatico.
Ma il Pubblico Ministero ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione affermando che dell’impianto in dotazione alla Procura è compreso tra i sistemi informatici poichè composto da apparecchiature elettroniche e computerizzate, elementi interconnessi e interagenti tra loro e all’esterno, consentendo videoriprese, memorizzazione ed elaborazione delle immagini.
Secondo la Convenzione di Budapest è sistema informatico quello idoneo ad elaborare automaticamente i dati acquisiti: essenziale è la sinergia tra i componenti elettronici.
Secondo la Corte, le apparecchiature danneggiate rivestivano la particolare caratteristica di essere “sistema informatico”, (da qui le più gravi conseguenze sanzionatorie) poichè composte da videocamere in grado di registrare le immagini che successivamente venivano memorizzate ed inviate quali “flusso di dati” ad altra componente del sistema per mezzo di un programma informatico (che permetteva anche la corretta registrazione della data e dell’ora dell’immagine ripresa) che, in quanto tale, rendeva possibile la scansione delle immagini e la stampa delle stesse in fotogrammi (Cass. 9870/2012).