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I Decreti Legge n. 7/2016 e n. 8/2016 prevedono la depenalizzazione e l’abrogazione di alcune fattispecie di reati al fine di deflazionare il sistema processuale e il carico giudiziario delle procure sempre più in affanno per il numero elevatissimo di procedimenti pendenti per reati di basso cabotaggio e di esiguo allarme sociale.

La neo introdotta disciplina si articola in tre aree differenti tutte finalizzate al medesimo scopo di diminuire i processi penali (come detto, per i reati di gravità relativa) e sostituire la sanzione penale con quella amministrativa al fine di evitare che, in ogni caso, condotte che prima dell’entrata in vigore della norma in commento erano reati, rimangano del tutto sprovviste di sanzione.

E, infatti, i Decreti Legge n. 7/2016 e 8/2016 sono stati pensati dal Legislatore con l’obbiettivo concreto di:

– depenalizzare alcuni reati;

– trasformare alcuni illeciti penali in amministrativi;

– applicare sanzioni pecuniarie civili anziché la sanzione di natura penale.

La depenalizzazione ha coinvolto diverse materie nell’ambito del Codice Penale e delle Leggi collegate, in particolare, nell’ambito della fede pubblica, della moralità e del buon costume, del patrimonio, delle contravvenzioni di Polizia (fattispecie tra l’altro datate e non più attuali come ad esempio l’abuso della credulità popolare), in materia di previdenza, della circolazione stradale, pubblica sicurezza e in materia di contrabbando e violazioni doganali.

Secondo quanto indicato nei suddetti Decreti Legge, la depenalizzazione avrà effetto anche nell’ambito dei processi in corso, infatti è previsto che la sostituzione delle sanzioni pecuniarie a quelle penali si applichi anche alle violazioni commesse prima della entrata in vigore de predetti Decreti (ed invero, essendo norme penali favorevoli, la loro applicazione può essere retroattiva).

Per i procedimenti che sono già stati definiti con decreto o sentenza divenuti irrevocabili; il giudice dell’esecuzione revocherà la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della normativa, inoltre:

– non può applicarsi una sanzione amministrativa superiore al massimo della pena pecuniaria originariamente inflitta per il reato;

Né possono applicarsi le sanzioni amministrative accessorie introdotte dalla depenalizzazione, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie previste dalla abrogata disposizione penale.

Per i reati rientrati nella depenalizzazione, l’Autorità Giudiziaria procedente provvederà a trasmettere entro novanta giorni all’Autorità Amministrativa competente gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi (tranne che il reato alla medesima data risulti prescritto o estinto per altra causa).

Se l’azione penale non è stata ancora esercitata (con la richiesta di rinvio a Giudizio o l’emissione del decreto di citazione diretta a Giudizio), la trasmissione degli atti all’Autorità Amministrativa è disposta dal PM. Se il reato risulta estinto per altre cause, sarà sempre il PM a richiedere l’archiviazione al GIP.

Nel caso in cui l’azione penale sia stata esercitata ed il procedimento sia nella fase dell’accertamento del merito ovvero susseguente alle indagini preliminari, il Giudice procedente pronuncerà sentenza (inappellabile) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’Autorità Amministrativa competente, la quale dovrà notificare gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni (360 se residenti all’estero).

Colui che riceverà la notifica della sanzione comminata avrà sessanta giorni di tempo per provvedervi in misura ridotta.

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo oggetto della sanzione la depenalizzazione “amministrativa” prevede l’irrogazione di una sanzione pecuniaria

  • da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro;
  • da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro;
  • infine, da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20.000 euro.

Per quanto concerne i reati depenalizzati demandati alla competenza del giudice civile (reati diversi da quelli depenalizzati e divenuti c.d. “illeciti amministrativi”), se i processi relativi agli “ex reati” sono stati definiti anteriormente al 6 febbraio 2016, il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che “il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il Decreto Legge n. 8/2016, invece, sostituisce la sanzione penale dei reati divenuti illeciti civili (e non già amministrativi di cui sopra abbiamo trattato) con una sanzione pecuniaria a carico dell’agente e il risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato la quale, però, per la determinazione del risarcimento richiesto dovrà rivolgersi al giudice civile (…e ci si chiede se i tempi della Giustizia civile sono effettivamente tali da tutelare la vittima da reato e se la deflazione della Giustizia penale può efficacemente passare per il maggior carico di quella civile).

depenalizzazione-reati-8-2016
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Anche la sanzione (oltre al risarcimento del danno) per i reati divenuti “illeciti civili” sarà stabilita dal giudice e incassata direttamente dallo Stato, secondo le modalità e i termini demandati a un apposito decreto del Ministero della Giustizia.

La multa (che verrà comminata in un importo variabile da 100,00 a 8000,00 euro per alcuni reati e da 200,00 a 12.000,00 per altri) sarà comunque commisurata:

1. alla gravità della violazione;

2. alla reiterazione dell’illecito;

3. alla personalità e alle condizioni economiche dell’agente.

Pertanto, il Giudice civile, prima di procedere alla quantificazione della sanzione, dovrà tenere in considerazione i suddetti parametri.

Al condannato potrà anche essere concesso il pagamento rateizzato dell’importo oggetto della sanzione (da 2 a 8 mesi), ma non inferiore a 50 euro mensili, potendo lo stesso decidere di estinguere la sanzione pecuniaria in ogni momento,in un’unica soluzione.

Ovviamente, solo successivamente e previa l’applicazione pratica delle norme in commento, sarà possibile appurare se effettivamente la depenalizzazione dei suddetti reati contribuirà ad una concreta deflazione del sistema processuale e alla celere definizione dei procedimenti penali ancora pendenti per quei reati  divenuti “illeciti civili” o, comunque, interessati dalla depenalizzazione.

depenalizzazione-reati-7-2016
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Già adesso, tuttavia, quando ancora le norme di cui si tratta devono effettivamente entrare in vigore, sono molti i dubbi e le incertezze legati non solo alla corretta quantificazione dell’importo oggetto della sanzione (che probabilmente varieranno – in mancanza di riferimenti oggettivi – da giudicante in giudicante tenuto conto dei parametri di cui sopra); ma anche in relazione alla concreta efficacia deflattiva di una Legge che sposti semplicemente il carico di lavoro dal Giudice penale a quello civile e all’Autorità amministrativa. 

Inoltre, e tale lacuna deve considerarsi una lesione del diritto di difesa che, al contrario, il diritto penale garantisce,  nulla è specificato dalla Legge in riferimento alla possibilità di impugnare una sanzione applicata agli “ex reati” ritenuta sproporzionata rispetto alle effettive condizioni del destinatario e alla violazione commessa.

Solamente la prassi permetterà di effettuare un bilancio circa l’utilità deflattiva dei Decreti Legge 7 e 8 del 2016.

(Articolo redatto dall’Avv. La Ferrera. Ogni diritto riservato)

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