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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4893/2015 ha affrontato importati aspetti circa la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza qualora venga commesso da un soggetto alla guida di una bicicletta e riguardo alla applicazione delle sanzioni accessorie (sospensione o revoca della patente di guida) pur trattandosi di mezzi per i quali non è richiesta alcuna specifica autorizzazione per la conduzione.

Incidente in bicicletta in stato d'ebbrezza
Incidente in bicicletta in stato d'ebbrezza

L’analisi del reato da parte della Suprema Corte trae origine dalla definizione di guida – in relazione al quale viene effettuata una applicazione analogica in malam partem ovvero ampliando la sfera della punibilità – estendendo il concetto anche alle biciclette nonostante la ridotta potenzialità offensiva rispetto ai mezzi a motore e alla mancanza di una specifica autorizzazione per la conduzione dei velocipedi.

La riflessione della Corte trae origine da un caso molto diffuso nella quotidianità: un ciclista veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico in relazione al quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 186 CdS per il quale veniva successivamente indagato e condannato (e la fattispecie è davvero interessante preso atto che parrebbe naturale optare per la bici al posto dell’auto dopo aver bevuto qualche bicchiere).

Gli artt. 186, 186 bis e ter del Codice della Strada sanzionano chiunque sia alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza ulteriori indicazioni circa una eventuale applicazione (o esclusione) ai mezzi non motorizzati (quindi, una concezione di “guida” effettivamente assai ampia).

Secondo un ormai consolidato orientamento Giurisprudenziale, è punibile la guida in stato di ebbrezza anche per i veicoli non a motore – senza prevedere alcuna differenziazione delle pene – al fine di tutelare i beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice, ovvero: la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada.

Pertanto, secondo quando stabilito dalla Suprema Corte, è punibile per guida in stato di ebbrezza anche il conducente di velocipide senza alcuna distinzione rispetto al conducente di veicoli a motore.

Ulteriore questione affrontata nella sentenza in esame è quella relativa alle sanzioni accessorie previste dalle norme in questione: sospensione – revoca della patente di guida.

Va da sé che i conducenti di biciclette non hanno bisogno di alcuna autorizzazione alla guida.

A tal proposito, le Sezioni Unite con la Sentenza n. 12306/2002 hanno concordato con la soluzione maggioritaria che affermava l’inapplicabilità della sanzione accessoria in caso di utilizzo della bicicletta sostenendo che le esigenze di impedire la reiterazione della situazione pericolosa, di effettività (che sarebbe espressa dall’ordinamento nell’applicazione immediata della misura) e di prevenzione generale e speciale, non potrebbero qui in alcun modo essere soddisfatte, perché manca l’oggetto precipuo della sanzione, e la privazione di una qualsiasi altra patente eventualmente posseduta dall’individuo non varrebbe ad ostacolare la futura circolazione con il velocipede (e, quindi, la reiterazione del reato di guida in stato di ebbrezza a bordo della bicicletta). In altre parole, la sanzione accessoria non è stata ritenuta applicabile – non tanto perché per condurre la bicicletta non occorre il titolo all’abilitazione alla conduzione – ma poiché il ritiro e/o la sospensione della patente non impedirebbe al soggetto perseguito di reiterare il reato….in sella alla bici.

La giurisprudenza successiva si è uniformata a questa tesi, ribadendo l’impossibilità dell’applicazione della sanzione accessoria per assenza di un collegamento tra il mezzo con cui il reato viene commesso e l’autorizzazione amministrativa e per mancanza dell’oggetto stesso della sanzione.

La soluzione non è stata modificata nemmeno in seguito all’introduzione, nel 2009 dell’ art. 219-bis, comma 2 c.d.s. secondo cui:

Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. […]”.

A proposito, invece, del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in riferimento alla ridotta offensività del mezzo (bicicletta, velocipide rispetto ad un’automobile), la Corte nell’analisi della norma in riferimento alla guida in stato di ebbrezza precisava che la condotta del ciclista rappresenta comunque un pericolo per la circolazione stradale e gli utenti della strada nonostante la ridotta potenzialità offensiva.

Ciò posto, dalla lettura della sentenza in commento emerge che la guida in stato di ebbrezza di un velocipide consuma a tutti gli effetti l’illecito di cui all’art. 186 CdS e che, altresì, in tale ipotesi non è prevista alcuna attenuazione della pena in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che, in quanto reato di pericolo, tutela la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti della strada senza alcuna differenza tra veicoli condotti a motore e non sebbene in tal caso non siano applicabili le pene accessorie relative alla patente di guida.

(Articolo redato dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio de Lalla. Ogni diritto riservato)

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