Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Torniamo ad occuparci con questa news del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 del codice della strada e delle modalità per l’accertamento del commesso reato.
L’argomento è di estrema attualità ed importanza sotto diversi punti di vista trattandosi di un reato che non può in alcun modo considerarsi di portata secondaria.
Invero, bisogna innanzitutto prendere in considerazione le conseguenze previste dalla Legge per coloro che sono riconosciuti colpevoli e, nello specifico, la pena edittale massima prevista dal Legislatore che per l’ipotesi più grave (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, conducente che provoca un incidente stradale in una fascia oraria dalle 22,00 alle 07,00) può raggiungere i due anni di arresto e la pena pecuniaria di oltre 12.000,00 € senza tenere conto della confisca della vettura e della revoca della patente di guida.
Sicuramente penalizzanti sono, comunque, anche le pene per i casi meno gravi previsti per tassi alcolemici minori ed in difetto di sinistri stradali: è sempre previsto l’arresto e la sospensione della patente di guida quale pena accessoria (all’esito del processo penale). In ogni caso, la sospensione cautelare della patente di guida (ovvero immediatamente dopo l’accertamento della condotta e prima del processo penale) fino ad un massimo di due anni è disposta dal Prefetto (ex art. 223 del codice della strada) quando il conducente è sorpreso a guidare in stato di alterazione dovuto ad ebbrezza alcolica.
La gravità del reato in commento deve essere valutata anche alla luce degli altri reati in continuazione con i quali è spesso contestato: lesioni personali colpose, omissione di soccorso ed omicidio colposo.
La gravità e i “costi sociali” del rischioso ma obbiettivamente diffuso fenomeno del “drink and drive”, sono poi altissimi in termini di ferimenti e decessi di conducenti, passeggeri e pedoni (spesso giovani soprattutto nelle prime due categorie) di tal che ben è comprensibile come il Legislatore abbia inteso arginare il verificarsi delle condotte represse (anche in tema di assunzione di sostanze psicotrope) con una disciplina – quella attuale – in linea con la severità adottata da quasi tutti i paesi europei e pressoché la totalità di quelli di common low (gli Stati Uniti in primis).
Attualmente il reato nel nostro Paese è giudicato dal Tribunale in composizione monocratica (ovvero composto da un solo Giudice) mentre antecedentemente la competenza era del Giudice di Pace che non poteva applicare nessuna pena detentiva. La scelta di riconoscere la competenza del Giudice c.d. togato” anziché quella del Giudice di Pace, è senz’altro da leggere quale manifestazione della volontà del Legislatore di rispondere in maniera più energica ed efficace (anche dal punto di vista della prevenzione generale ovvero della dissuasione per mezzo della minaccia della pena) ad una condotta (bere qualche bicchiere e poi mettersi alla guida) che nella nostra cultura dominante non era mai stata ritenuta (se non in tempi recenti) particolarmente riprovevole e pericolosa.
In linea con il rinnovato approccio del Legislatore, le Forze di Polizia sono state riconosciute detentrici di ampi poteri per l’accertamento dello stato alcoolemico che può avvenire sia attraverso l’etilometro sia – in caso di trasporto del conducente in ospedale a seguito di sinistro stradale – mediante le analisi del sangue.
Per quel che concerne l’uso dell’etilometro, le Forze dell’Ordine possono richiedere che il conducente si sottoponga alla prova:
– quando abbiano motivo di ritenere che il soggetto sia sotto l’effetto di alcool (alito vinoso, eloquio disordinato anche solo nella pronuncia, occhi lucidi, mancato superamento di accertamenti non invasivi di natura meramente comportamentale come camminare su una linea retta immaginaria o stare per qualche secondo su un piede solo etc.);
– in ogni caso di incidente stradale.
Come è noto, il rifiuto di sottoporsi all’accertamento mediante l’etilometro comporta una figura di reato autonoma che concorre con la guida in stato di ebbrezza e che è punita come l’ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l)
Diversamente, il prelievo del sangue può essere chiesto solo al conducente coinvolto in un sinistro stradale trasportato presso un ospedale per essere sottoposto a cure mediche (il comma 5 dell’art. 186 codice della strada menziona proprio conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche). Anche in questo caso, qualora il soggetto richiesto di effettuare il prelievo e le analisi non presti il proprio consenso – anche se le analisi sono previste a fini meramente curativi e non sono state espressamente richieste dalle Forze di Polizia intervenute – il paziente risponderà ex art. 186 comma 7 CdS per non aver dato il proprio consenso (la responsabilità sarà tanto più evidente quando il prelievo e le analisi del sangue del conducente infortunato vengono richieste espressamente dalla Polizia e non effettuate per i soli fini di cura su iniziativa dei sanitari).
Bisogna sottolineare – e introduciamo così la massima e la nota sotto citate – che la richiesta di prelievo del sangue ed il successivo esperimento delle analisi per l’accertamento del tasso alcoolemico (decisi o dai sanitari per fini curativi o dalla Polizia per fini processuali) sono legittimi solo se il conducente è trasportato in ospedale perché gli siano apprestate le cure necessarie di tal che – qualora vi sia accompagnato dagli operanti SOLO per gli esami del sangue e l’accertamento dello stato di ebbrezza al di fuori di ogni protocollo curativo in difetto della necessità dell’intervento dei sanitari poiché il “paziente” non ha bisogno di nessuna cura – la richiesta di prelievo delle Forze di Polizia non è legittima ed il rifiuto del conducente di sottoporsi agli esami del sangue per l’accertamento dello stato di ebbrezza NON può considerarsi rifiuto penalmente sanzionabile ex art. 186 comma 7 CdS (sebbene non manchi una precedente decisione della Cassazione di segno opposto. Vedi nota alla massima sotto citata).
“A norma dell’art. 186 comma 5 del codice della strada, l’unica condizione necessaria e sufficiente perché la polizia stradale possa richiedere che venga effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico è rappresentato dal fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale e venga sottoposto a cure mediche, essendo invece irrilevante, nel contesto degli accertamenti medici, che il prelievo venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcoolemico a fini di prova giudiziaria ovvero venga effettuato nell’ambito di già previste e programmate ragioni sanitarie. In tale ipotesi, il prelievo finalizzato all’accertamento sul tasso alcolemico, che come tutti gli accertamenti sanitari presuppone il consenso informato del paziente (salvo ricorrere una delle situazioni nelle quali la previa acquisizione del consenso non è richiesta: ad esempio, emergenza sanitaria), può essere utilizzato processualmente, attraverso la documentazione medica. Mentre l’eventuale rifiuto dell’interessato a sottoporsi al prelievo, pur costituendo esercizio del diritto di rifiutare una pratica sanitaria, trova la sua sanzione nel reato di rifiuto previsto dall’art. 186, comma 7, del codice della strada.
(Sezione VI^, sentenza 15 novembre 2012 – 7 marzo 2013 n. 10605).
“Si tratta si una questione molto delicata: quella dell’accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Merita, allora, di essere ricostruita la disciplina di riferimento, non sempre applicata in modo coerente. E’ pacifico che è legittimo acquisire e utilizzare il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool nel sangue dell’interessato, se e qualora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, sezione VI^, 17 luglio 2012, Massucco). Infatti, qualora il prelievo ematico venga effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), il problema di consenso (informato) riguarda il trattamento sanitario in sé, e non certo la circostanza che il prelievo venga utilizzato per la rilevazione del tasso alcoolemico. Con la conseguenza che, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l’eventuale “dissenso” informato dell’interessato a sottoporsi al prelievo ematico previsto nel protocollo delle cure – legittimo con riferimento all’esercizio del diritto a non farsi sottoporre a un determinato trattamento sanitario farebbe scattare l’ipotesi del rifiuto sanzionato penalmente ex art. 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del “conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposte a cure mediche”. E’ evidente che, a tal fine, il soggetto deve essere “informato” del fatto che il mancato consenso a un accertamento anche richiesto dall’organo di polizia per fini processuali determinerà la responsabilità per il reato di “rifiuto”. Diversa soluzione, invece, deve adottarsi nel caso in cui, dopo l’incidente, il conducente è portato in ospedale, pur non necessitando di cure mediche, ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcoolemico: in tale evenienza, sembra corretto sostenere che il prelievo ematico, non previsto dal protocollo curativo ma sollecitato esclusivamente dall’organi di polizia per fini processuali, se effettuato in assenza del consenso, sarebbe illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della corte costituzionale del 9 luglio 1996 n. 238). In questo caso, non solo l’interessato potrebbe rifiutare il prelievo ematico, ma tale rifiuto non potrebbe essere sanzionato penalmente: così depone del resto dall’inequivoca formulazione dell’articolo 186, comma 7, secondo cui l’esame ematico può essere svolto, ovviamente in ambiente ospedaliero, non ad libitum, ma solo nell’ipotesi indicata nel comma 5 dell’articolo 186 (conducente coinvolto in incidente stradale e ricoverato per essere sottoposto in ospedale alle cure mediche). In tutte le altre situazioni, quindi, non solo il risultato del prelievo “non consentito” non potrebbe valere per fondare la responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, ma l’eventuale rifiuto al prelievo ematico non sarebbe neppure direttamente utilizzabile per farne discendere la responsabilità a titolo di rifiuto ex art. 186, comma 7. Il rifiuto al prelievo (legittimo rispetto all’esecuzione della prestazione sanitaria) risulterebbe sanzionabile ex art. 186, comma 7, del codice della strada solo laddove la richiesta dell’organo di polizia di effettuarlo trovi una giustificazione nel comma 5 dello stesso articolo 186, ossia allorquando il conducente sia sottoposto in ambiente ospedaliero a cure mediche a prescindere (secondo quanto qui osservato dalla Corte di cassazione) dalla circostanza che il prelievo rientri comunque nel protocollo degli accertamenti sanitari: l’oggettiva condizione di affidamento della persona al personale medico per l’apprestamento delle cure è condizione sufficiente (ma anche necessaria, a nostro avviso) perché l’organo di polizia possa avanzare richiesta di accertamento del tasso alcoolemico. Se questo è il quadro normativo, lascia allora perplessi una recente decisione in cui, invece, la Cassazione (sezione IV^, 6 novembre 2012 – 11 febbraio 2013 n. 6755, Guardabascio) ha finito con il consentire, in contrasto con le indicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 186 del codice della strada. L’applicabilità del rifiuto penalmente rilevante anche al rifiuto opposto all’accertamento ematico sollecitato dagli operatori di polizia giudiziaria solo per fini processuali, al di fuori di ogni esigenza terapeutica, nei confronti cioè di un conducente che i sanitari non abbiano ritenuto necessario sottoporre a cure mediche”.
(Massima della Sentenza e commento pubblicati su “Guida al diritto” n. 19 del 4 maggio 2013 pagg. 85 e ss.).
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