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Non sono rari i casi di cronaca di persone incolpate di reati gravi, sottoposte ad una misura custodiale in carcere durante le indagini e magari anche durante il processo e successivamente prosciolte in esito all’accertamento del merito della vicenda che li ha visti coinvolti.


Si tratta di episodi molto meno rari di quello che si è portati a pensare poiché, molto spesso, non vengono menzonati dai media.
Infatti, stiamo parlando anche di periodi di detenzione non particolarmente lunghi (qualche settimana) e che possono riguardare anche soggetti già in passato (legittimamente) detenuti e, comunque ai quali il grande pubblico non è interessato.
Va da sé che per tutti coloro che la patiscono la privazione della libertà è una lesione profondissima dei diritti fondamentali della persona che provoca un danno e delle sofferenze distinti (e per certi aspetti senz’altro più dirompenti) rispetto a quelli connessi all’essere al centro – innocenti – di una vicenda giudiziaria.
Anzi, la soppressione della libertà personale è un quid pluris afflittivo che si somma alla dolorosa esperienza di essere accusato di un reato sapendosi innocente come riconosciuto solo successivamente in sede di revisione del processo (ovvero nel caso di errore giudiziario solo dopo la Sentenza definitiva di condanna “corretta”, come detto, dalla revisione quale mezzo straordinario di impugnazione): anche dal punto di vista civilistico il nostro ordinamento tiene separate le due eventualità (ingiusta detenzione ed errore giudiziario).
Infatti, nel caso di errore giudiziario (sentenza di assoluzione in sede di revisione dopo una sentenza di condanna passata in giudicato) il risarcimento sarà integrale ed illimitato; nel caso di ingiusta detenzione l’ordinamento prevede un tetto massimo dell’indennizzo pari ad € 516.456,89.

Tale somma sarà comprensiva sia di quanto patito moralmente dal detenuto sia del suo c.d. “lucro cessante” ovvero il mancato guadagno a seguito della detenzione (ad esempio per la perdita del lavoro) sia delle eventuali spese vive e documentate.

Naturalmente, colui che dovesse essere condannato per poi vedersi assolto solo in sede di revisione ed avesse nel frattempo ANCHE patito un periodo di carcerazione (in sede cautelare o a seguito della condanna definitiva poi superata dopo il giudizio di revisione), potrà far valere due voci di danno: l’una risarcitoria per l’errore giudiziario ed una a titolo di indennizzo per la privazione illegittima della libertà.

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Trattiamo in questa sede esclusivamente della risposta indennitaria dello Stato a seguito della privazione della libertà personale inflitta ad un individuo in fase di indagini o nel corso del processo poi rivelatasi illegittima:
– Poiché l’incolpato è risultato essere innocente (con conseguente emissione del decreto di archiviazione o della sentenza di assoluzione);
– Poiché il provvedimento a seguito del quale l’incolpato era ridotto in vinculis era viziato e, quindi, illegittimo.


Il nostro ordinamento all’art. 314 c.p.p (riparazione per ingiusta detenzione – presupposti e modalità della decisione) prevede una precisa e specifica disciplina per la quale lo Stato si fa carico dell’illegittimità della privazione della libertà patita da un cittadino riconoscendo (secondo modalità ed alle condizioni che vedremo) un indennizzo a colui che è stato ingiustamente detenuto.

Il primo comma dell’articolo in parola recita: chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché:
– il fatto non sussiste,
– per non aver commesso il fatto,
– perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,
ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
Come si legge dall’incipit della norma (modificata in alcuni suoi aspetti da diversi interventi della Corte Costituzionale che qui non affrontiamo essendo rimasta inalterato il nucleo della disposizione), elemento cardine del riconoscimento dell’indennizzo non è solo l’avvenuta detenzione (che, più propriamente, né è un presupposto logico/giuridico) ma anche e soprattutto il concetto di dolo e colpa grave riferiti alla condotta di colui che lamenta un danno a seguito della privazione della libertà personale.

L’aspetto è in prima battuta di logica rilevanza poiché è condivisibile che il soggetto che ha contribuito con la propria condotta gravemente colposa o, addirittura, dolosa alla emissione di un provvedimento restrittivo (nella fattispecie, un’ordinanza di custodia cautelare) non possa poi dolersi della decisione di un Giudice (per lui medesimo nefasta) che massimamente dipende da una sua – quantomeno – improvvida scelta e condotta.

Al contrario, l’applicazione pratica del principio sancito nella norma – ovvero il dolo ed ancor più la colpa grave al cospetto dei quali viene meno il diritto dell’interessato all’indennizzo – risulta essere di difficile pratica applicazione.

Se il dolo pare essere un’ipotesi quasi di scuola (si tratterebbe, infatti, di una condotta dell’interessato preordinata e finalizzata a far cadere in errore il Giudice nell’applicazione in suo danno di una misura cautelare restrittiva della libertà personale….), il concetto di colpa grave risulta praticamente sempre essere il terreno sul quale si discute in sede giudiziaria circa la meritevolezza o meno dell’istante dell’indennizzo.

Colpa grave che verrà indagata per concedere o meno l’indennizzo per l’ingiusta detenzione:
– sia in riferimento agli elementi di fatto dai quali era possibile dedurre (erroneamente) la verificazione del reato in capo all’accusato;
– sia in riferimento alla condotta difensiva adottata dall’accusato successivamente alla contestazione delle accuse.

Quali sono i profili di colpa grave che possono essere rimproverati all’accusato ed in esito ai quali egli stesso ha cagionato la sua detenzione (seguita, evidentemente, da una assoluzione)?
Quali sono, in pratica, le condotte estrinsecazione di quella colpa che fa venire meno il diritto all’indennizzo?
Quali decisioni dovrebbe assumere l’interessato nell’iter della sua difesa per evitare che – successivamente – gli possa essere mosso un addebito a titolo di colpa grave quale fondamentale contributo della sua carcerazione preventiva?
Quali accortezze dovrebbe adottare un cittadino nella vita di tutti i giorni per escludere la colpa grave quale causa della sua incolpazione e detenzione (poi scoperte illegittime)?

Dare una risposta univoca a questi interrogativi (e a domande di simile tenore) è oggettivamente impossibile.

Innanzitutto, è di comune esperienza che la vita di tutti i giorni con la sua soggettiva variabilità impedisce qualsiasi tipo di generalizzazione; di tal che nemmeno una condotta potenzialmente a rischio (ad esempio frequentare pregiudicati) può essere catalogata sempre e comunque quale colpa grave (l’avvocato, ad esempio, lo fa quotidianamente per lavoro).
In secondo luogo – analizzando la fase successiva dell’incolpazione ovvero quella delle scelte difensive – la difesa tecnica in sede processuale (fase delle indagini e fase di merito) è una attività assai complessa che, sebbene analizzabile quale disciplina con dei principi e delle utilità standard codificate nella prassi ed ovviamente anche nella teoria (ne è espressione il codice di procedura penale), è e rimane un insieme di scelte e condotte (del difensore, dell’imputato, dei consulenti, dei testimoni etc.) assai mutevoli e multiformi la cui appropriatezza o meno non è sindacabile a priori (la scelta di tacere durante l’interrogatorio di garanzia dopo l’applicazione della misura, ad esempio, potrebbe non essere una determinazione inappropriata sempre e comunque anche nel caso di un’accusa infondata).

Pertanto, solo valutando di volta in volta ed in concreto la condotta dell’accusato (alla luce della quale un Giudice ha creduto che lo stesso dovesse essere sottoposto alla custodia cautelare) nonché le scelte difensive dello stesso (evidentemente tali da non impedire la misura cautelare ma superate dalla decisione del Giudice del merito) sarà possibile valutare sussistente o meno la colpa grave di colui che chiede l’indennizzo per la detenzione subita illegittimamente.

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Vediamo qui di seguito tre passaggi di una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite (Sezioni Unite, sentenza 28 novembre-24 dicembre 2013 n. 51779 – Pres. Santacroce; Rel. Macchia; Pm (diff.) Riello; Ric. Nicosia) proprio in merito al significato concreto del canone della colpa grave che deve avere la condotta dell’incolpato per ritenerlo causa principale dell’ingiusta detenzione:
……In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.
Ciò valendo, a maggior ragione, ove si versi in ipotesi, non di esercizio del diritto al silenzio (sicura espressione del diritto di difesa e di garanzia per le dichiarazioni autoincriminanti), ma di dichiarazioni mendaci, posto che la non punibilità delle stesse non trasforma quella condotta in un fatto indifferente per l’ordinamento e meno ancora permette di configurarlo come esercizio di un corrispondente diritto.
…….La nozione di “colpa grave” di cui all’articolo 314, comma l, del Cpp, ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della liberta personale.


……In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell’indagato di frasi in “codice”, dal contenuto “criptico”, effettivamente destinate a occultare un’attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell’accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, il tenore delle conversazioni intercettate, con soggetti coinvolti in attività di traffico di sostanze stupefacenti, per l’utilizzo di espressioni “travisanti” aveva determinato l’emissione di una misura cautelare per il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo rimasta del tutto occultata anche agli stessi inquirenti la finalizzazione dell’acquisto di droga a un uso esclusivamente personale).

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Pubblichiamo poi in questa news (completando così la trattazione dell’argomento con un riferimento applicativo concreto dell’art. 314 c.p.p.) un ricorso presentato dallo Studio dell’avv.to de Lalla alla Corte di Appello di Milano nell’interesse di un giovane straniero detenuto per oltre sette mesi in carcere (209 giorni) in regime di custodia cautelare e successivamente assolto in primo grado da una grave accusa di violenza sessuale aggravata (per ogni particolare della vicenda pubblicata sul “Corriere della Sera” Vedi la pagina Facebook dello Studio: Studio Legale Giuseppe de Lalla).
In esito al Giudizio incardinato avanti alla Corte di Appello competente, veniva riconosciuto al giovane un indennizzo pari ad € 35.000,00; somma determinata nell’ammontare modesto dal fatto che il richiedente era all’epoca dei fatti appena giunto nel nostro Paese ed era privo di occupazione lavorativa.
Vediamo il modello.

ILL.MA CORTE D’APPELLO PENALE
DI MILANO

DOMANDA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

N. 49104/08 R.G. N.R.
N. 5730/09 R.G. Trib.
N. 893/10 Rg Depos. Sent.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Francesco Sforza n. 19, difensore di fiducia e procuratore speciale espressamente delegato per la presentazione e deposito del presente atto (all.to n. 1) del Signor
B. P. E. A.
nato a Victoria (Seychelles) il 12 aprile 1986 già imputato nel procedimento penale avanti al Tribunale Ordinario di Milano, Sezione V^ Penale in composizione collegiale n. 5730/09 R.G. Trib. per i reati ex artt. 81 cpv., 609, 581, 594 c.p. e successivamente assolto ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste con la sentenza n° 893/2010 emessa il 27 gennaio 2010 passata in giudicato il 15 marzo 2010 (All.to 2)
PREMESSO
• Che in data 25 dicembre 2008 la Signora B. G. A. presentava denuncia querela nei confronti del Signor B. per il reato di violenza sessuale perpetrato in suo danno consistita in ripetuti atti e rapporti sessuali subiti con violenza e sotto minaccia (All.to 3);
• Che la vittima riferiva che il denunciato – amico di suo fratello e prima di allora a lei sconosciuto – si trovava momentaneamente suo ospite giunto dal paese di origine i primi giorni di dicembre;
• Che le dichiarazioni della P.O. venivano corroborate da quelle di un’amica (tale F. M. T. J.) sentita a S.I.T. nella medesima giornata (che, tuttavia, dichiarava di non aver mai assistito a scene di violenza in danno della denunciante ad opera del B.) e da quelle di un vicino di casa della persona offesa (Tale L.) che ugualmente il 25.12.2005 riferiva ai CC di aver udito un litigio in lingua straniera svoltosi presso la casa della denunciante (che, successivamente, appena cessato il vociare, si era recata presso il L. per rassicurarlo che si era trattato solo di una discussione ormai esauritasi);
• che la p.o. riferiva anche che l’uomo la teneva costantemente sotto controllo telefonandole in continuazione sull’utenza cellulare quando lei si allontanava da casa per andare a lavoro o fare la spesa;
• che la denunciante non documentava in modo alcuno le asserite lesioni né produceva documentazione medica né ricorreva in quell’occasione alle cure dei sanitari;
• Che il medesimo 25 dicembre 2008 il B. veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte dei CC di Milano (All.to 4);
• che in data 28 dicembre 2008 si celebrava udienza di convalida del fermo avanti al GIP di Milano nella persona del Dott. C.;
• che in tale occasione il fermato acconsentiva a rispondere alle domande ed alle contestazioni mossigli ed in particolare (All.to 5):
1. negava l’addebito;
2. riferiva di non essere un amico del fratello della denunciante (come dalla stessa riferito) bensì il fidanzato della stessa;
3. che si erano fidanzati alle Seychelles quattro mesi prima;
4. che lei stessa gli aveva pagato le spese di viaggio fino a Milano e lo ospitava presso il suo domicilio;
5. riferiva che presso la casa della denunciante si recava una volta alla settimana un uomo nord africano che – proveniente dal Veneto – utilizzava la casa abitata dalla B. per lo spaccio di cocaina;
6. che i dissidi con la denunciante erano dovuti al fatto che lui le aveva imposto di non avere più rapporti con il predetto spacciatore o si sarebbe recato a denunciarlo;
7. riferiva di aver avuto più rapporti sessuali con la donna assolutamente consenzienti;
8. riconosceva di aver avuto discussioni con la donna anche molto accese a causa delle frequentazione della stessa con lo spacciatore;
• a seguito dell’Udienza il PM nella persona della Dott.ssa C. chiedeva la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere sussistendo – a parere del PM – tutte e tre le esigenza cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. (All.to 6);
• Che in data 28 dicembre 2008 il GIP presso il Tribunale di Milano emetteva Ordinanza con la quale disponeva la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’istante in ordine ai reati di cui in narrativa osservando che le dichiarazioni dell’indagato risultavano del tutto sfornite di supporto probatorio (All.to 7);
RILEVATO
• Che in data 16 gennaio 2009 presso la Casa di Reclusione di Milano il B. veniva sottoposto ad interrogatorio da parte del PM (All.ti 8 e 9);
• Che anche in quell’occasione l’indagato sceglieva di rispondere ad ogni contestazione ed in particolare:
1. confermava di essere il fidanzato della P.O. e di essere giunto in Italia il 6 dicembre 2008 su espresso invito della stessa che aveva anche provveduto a recapitargli alle Seychelles tramite corriere Fed Ex il denaro e la prenotazione dell’albergo necessari per ottenere il visto di ingresso in Italia;
2. che successivamente all’ottenimento del visto, la denunciante medesima si era recata presso il predetto albergo al fine di disdire la prenotazione ed ottenere la ripetizione della caparra;
3. riferiva di essersi recato con la B. presso una agenzia di viaggi nei pressi di un supermercato Esselunga in Milano indicando la posizione rispetto ad una fermata della metrò;
4. ribadiva di aver conosciuto la B. in un locale alle Seychelles cinque mesi addietro e che il progetto comune era quello di vivere insieme in Italia; motivo per il quale lei aveva organizzato il viaggio e lo aveva accolto presso di sé;
5. confermava anche che – una volta in Italia – la denunciante lo aveva messo al corrente dell’esistenza di un altro partner (l’uomo nord africano) e dei problemi esistenti con lo stesso;
6. confermava che il predetto individuo viveva nel Veneto e si recava a Milano solo una volta alla settimana per spacciare droga;
7. confermava anche che il tunisino pagava l’affitto della casa abitata dalla B. e che le discussioni con lo stesso e con la denunciante erano dovute al fatto che lo spacciatore non accettava la sua presenza in quella casa;
8. precisava di aver contattato telefonicamente la B. la notte del 24 dicembre – mentre la stessa si trovava al lavoro – poiché il tunisino lo aveva svegliato di soprassalto intimandogli di lasciare l’abitazione;
9. spiegava che aveva le chiavi di casa (unitamente al tunisino) poiché, mentre la B. usciva per andare a lavorare, lui stava a casa e che i coltelli trovati vicino al letto erano stati da lui stesso occultati spaventato dalle irruzioni del nord africano;
10. riferiva di aver in uso un’utenza cellulare – il cui numero risultava essere già noto al PM – fornitagli dalla denunciante
EVIDENZIATO
• che in esito al predetto interrogatorio – evidentemente del tutto incompatibile con la ricostruzione dei fatti fornita dalla P.O. – il PM procedeva a delegare la PG per l’acquisizione di elementi a sostegno (o meno) di quanto riferito dall’indagato;
• che le indagini confermavano quanto riferito dal B. ed in particolare (All.to 10):
1. da controlli effettuati presso la compagnia di volo Air Seychelles risultava aver viaggiato (da Mahè a Milano) nel novembre del 2008 una omonima della B.;
2. grazie alle indicazioni dell’indagato veniva rintracciata (vicino all’Esselunga nei pressi della fermata della metropolitana “Romolo”) l’Agenzia Viaggi presso la quale la B. prenotava una stanza presso l’Hotel Cristallo di Milano a nome dell’indagato;
3. l’accertamento presso l’Agenzia Viaggi permetteva di accertare che la B. si era colà informata anche per prenotare un volo da Mahè a Milano (andata e ritorno) sempre a nome del B.;
4. che la denunciante si era anche attivata per ottenere la restituzione di quanto anticipato per la prenotazione della stanza – non utilizzata – presso l’Hotel Cristallo;
5. accertamenti presso il corriere Fed Ex permettevano di appurare che la B. aveva effettuato tre diverse spedizioni di documentazione a favore del B. prima che questi giungesse a Milano il 6.12.2008;
6. veniva individuata l’utenza telefonica mobile in uso alla denunciante e richiesti i tabulati di questa sia delle chiamate in entrata che in uscita;
7. il controllo dei predetti tabulati sconfessava definitivamente la denunciante poiché risultava che era l’indagato a ricevere numerose telefonate dalla persona offesa in diverse fasce orarie e non il contrario (in particolare, la PG evidenzia che la p.o. affermava ilo falso nella denuncia querela in relazione alla giornata del 19.12.2008);
8. da ultimo – estrapolando dai tabulati telefonici dell’utenza in uso alla denunciante il numero maggiormente contattato (oltre a quello dell’indagato) – la PG individuava un’utenza intestata ad una persona straniera residente in Veneto alla quale rispondeva una voce maschile con accento nord-africano
• Che – preso atto della credibilità dell’indagato – in data 30 gennaio 2009 il Pubblico Ministero Dott.ssa C. avanzava al GIP richiesta di revoca della misura cautelare applicata all’odierno istante (All.to 11);
• Che il GIP presso il Tribunale di Milano nella persona del Dott. C. in data 5 febbraio 2009 respingeva l’istanza del Pubblico Ministero osservando che le emergenze indiziarie a sostegno della richiesta di revoca (dello stesso PM!!) non erano tali da far venire meno la gravità degli indizi a carico dell’indagato (All.to 12);
PRESO ATTO
• Che a seguito di richiesta di Giudizio Immediato, il GIP fissava la prima udienza dibattimentale per il giorno 18 giugno 2009 avanti la V^ Sezione penale del Tribunale di Milano in composizione collegiale (All.to 13);
• Che all’udienza del 6 luglio 2009 – acquisiti al fascicolo del dibattimento gli atti relativi alle richiamate indagini delegate dal PM alla PG a seguito dell’interrogatorio reso dall’indagato nonché le trascrizioni dell’interrogatorio stesso – il PM e la difesa congiuntamente proponeva istanza di revoca della misura cautelare applicata all’imputato;
• Che l’istanza de libertate veniva (ugualmente) rigettata dal Collegio che prendeva tuttavia atto della necessità di valutare gli elementi di cui sopra (All.to 14);
• Che la P.O. pur ripetutamente citata non si presentava in udienza;
• Che in accoglimento dell’istanza della difesa, la misura cautelare veniva revocata in data 21 luglio 2009 (decorsi sette mesi dall’esecuzione fermo ed alla terza istanza ex art. 299 c.p.p. di cui una di iniziativa del PM) (All.to 15);
• Che il B. nel corso dell’Udienza del 26.11.2009 rilasciava spontanee dichiarazioni confermando di avere nuovamente avuto rapporti con la P.O. della quale forniva al Tribunale il numero della nuova utenza telefonica (oltre all’indirizzo) affinché fosse reperita (Allto 16)
• Che, effettivamente, la B. veniva rintracciata telefonicamente al numero indicato dall’imputato;
• Che la B. riferiva telefonicamente alla PG delegata dal PM di non voler testimoniare accampando motivazioni inerenti la sua sicurezza personale ed il timore nei confronti del B.;
EVIDENZIATO
• Che il Tribunale riteneva di non acquisire la denuncia querela ed il verbale di S.I.T. della vittima ex art. 500 comma IV^ c.p.p. non sussistendo concreti elementi sulla base dei quali possa ritenersi che la testimone sia stata sottoposta a violenza o minaccia per non deporre o deporre il falso” alla luce del fatto che proprio il B. ha consentito alla Procura di reperire la teste (V. All.to 2 pag. 4);
• Che in data 27 gennaio 2010 il Tribunale di Milano Sezione V^ in composizione collegiale – per tutti i titoli di reato contestati all’imputato – pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p.;
• Che la Sentenza di assoluzione diveniva irrevocabile, come detto, in data 15 marzo 2010;
tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato il sottoscritto difensore con il presente atto intende proporre, come in effetti, propone

DOMANDA DI RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE SOFFERTA

ed a tal fine
OSSERVA
Nel caso di specie – preso atto della incontrovertibile esistenza dei presupposti quale la detenzione in custodia cautelare dell’istante protrattasi dal 25 dicembre 2008 al 21 luglio 2009 e la successiva sentenza di assoluzione – l’attenzione del Giudice deve necessariamente concentrarsi sull’esistenza o meno della colpa grave (o del dolo) del richiedente e, solo successivamente, in caso di difetto del richiamato elemento psicologico, della determinazione del quantum dell’indennizzo preteso.
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Orbene, dall’esame della documentazione allegata alla presente domanda e di quella tutta del procedimento penale celebratosi avanti la Sezione V^ penale del Tribunale di Milano in seno al quale l’istante era indagato, incarcerato, imputato e poi assolto, si evince pacificamente che la condotta del B. era scevra da colpa (concorrente/determinante nell’applicazione della sofferta custodia cautelare), e che lo stesso si attivava con la massima solerzia ed impegno, tanto durante la fase delle indagini preliminari che nel dibattimento, affinché la sua estraneità ai fatti contestati fosse acclarata.
Ed invero:
• Egli intraprende il lungo viaggio dalle Seychelles a Milano invitato, incoraggiato, spesato, ospitato e mantenuto da una persona conosciuta (ormai il dato è pacifico) presso il Paese di origine e con la quale ha una relazione sentimentale pregressa al viaggio;
• Non ha nessun motivo per ritenere “a rischio” tale rapporto posto che per oltre due mesi (fin tanto che si frequentano alle Seychelles) i rapporti con la P.O. sono del tutto sereni e non vi è nessun motivo per dubitare della buona fede della denunciante con la quale progetta una vita di coppia in Italia;
• Come se non bastasse, è proprio la B. che organizza la trasferta in ogni dettaglio (invio della documentazione di viaggio, prenotazioni etc.) e si occupa di ogni necessità dell’ospite fornendogli anche un cellulare al quale lo contatta durante la sua assenza da casa.
L’odierno istante non ha motivo alcuno di temere – o anche solo immaginare! – che la sua condotta, il suo rapporto con la fidanzata possa nuocergli e, addirittura, procurargli sette mesi di ingiusta detenzione.
Ugualmente priva di censure la condotta processuale del B.
Egli si fa parte attiva fin dalle primissime battute per chiarire la propria posizione e fornire all’Accusa (che effettivamente li percepirà) tutti gli elementi a sostegno della sua estraneità ai fatti contestatigli:
• Già all’udienza di convalida del fermo riferisce la verità dei fatti dando spiegazione della propria condotta;
• Interrogato successivamente dal PM fornisce ampi dettagli e circostanze che dimostrano l’inattendibilità della persona offesa;
• Sulla base dei riscontri effettuati dalla PG, il PM chiede la revoca della misura cautelare in precedenza sollecitata;
• Il PM rinnova la richiesta unitamente al difensore in sede dibattimentale;
• E’ l’imputato che – dato il consenso alla produzione degli atti di indagine – riferisce al Tribunale l’indirizzo ed il nuovo numero di telefono della persona offesa al quale effettivamente la B. viene contattata dalla PG;
• Proprio tale elemento – che prova definitivamente la buona fede e l’innocenza del denunciato che, al contrario, se colpevole, avrebbe avuto tutto l’interesse a che la vittima dell’asserita violenza non fosse ascoltata avanti ai Giudici – deve anche in questa sede valutarsi quale massima collaborazione dell’imputato oggi istante per l’accertamento della sua innocenza;
• Il Tribunale riteneva del tutto insussistenti i timori paventati dalla denunciante che l’avrebbero spinta a non presentarsi in udienza.
Non è dunque ravvisabile nella condotta del B. – né successivamente né precedentemente all’adozione della misura restrittiva – alcun concorso colposo o doloso (o, semplicemente, la scelta di una erronea linea difensiva) tale da configurare l’eventualità ostativa prevista dal codice di rito all’accoglimento della presente domanda.
In particolare, nessuna “colpa grave” dell’istante dovuta alla sua non collaborazione o ostruzionismo o mendacio ché, come visto e dimostrato, l’istante fin dal suo fermo e per tutto il dibattimento si adoperava fattivamente (e con successo) per il miglior accertamento dei fatti reati che secondo l’accusa lo vedevano coinvolto (accusa che, come è noto, chiedeva poi l’assoluzione dell’imputato oltre che la scarcerazione dello stesso per ben due volte).
***
Per quanto riguarda la determinazione del quantum, chi scrive – preso atto del mutevole orientamento della Giurisprudenza verificatosi sin dai primi anni 90’ -, crede opportuno richiamare (ed attenersi) in questa sede alla recentissima pronuncia n. 11950 del 22 marzo 2007 emessa dalla V^ sezione della Corte di Cassazione secondo la quale …Nella quantificazione dell’equa riparazione per l’ingiusta detenzione deve utilizzarsi un metodo composito fondato su due criteri concorrenti: quello aritmetico, uguale per tutti, costituito dalla moltiplicazione del numero di giorni d’ingiusta detenzione subita per il quantum giornaliero (euro 235,82) derivante dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo ex art. 315 c.p.p. e il termine massimo di custodia cautelare ex art. 303, comma 4, lett. c) c.p.p.; e quello equitativo, costituito dall’attribuzione di rilevanza, ai fini dell’aumento dell’importo derivante dal calcolo aritmetico, agli eventuali, ulteriori effetti pregiudizievoli, personali, familiari, professionali e sociali che siano scaturiti dalla detenzione ingiusta, col solo limite del tetto massimo ex art. 315, comma 2, c.p.p.. .
Ciò posto, preso atto dei 209 giorni trascorsi dall’istante in regime di custodia cautelare, in applicazione del criterio c.d. aritmetico, devono essere riconosciuti al B. (€ 235,82 x gg. 209) € 49.286,00.
Di più articolata applicazione risulta invece essere il secondo criterio individuato dai Giudici di legittimità ovvero quello equitativo contraddistinto da parametri indubbiamente assai lontani dalla verificabile precisione di quelli aritmetici.
Devono in ogni caso essere correttamente valutati:
• L’assoluta incensuratezza dell’istante del tutto alieno del “microcosmo” che è la vita in carcere e del relativo iter “legal-burocratico”;
• La giovane età del richiedente al momento della detenzione (nemmeno ventenne);
• Ma – soprattutto – la sofferenza morale e psicologica patita dall’istante detenuto in un Paese straniero del tutto sconosciuto (e del quale non si conosce nemmeno l’idioma!) con usi e costumi mai sperimentati non potendo nemmeno trovare conforto e sostegno nemmeno nei lontani parenti (davvero più sconfortante che essere detenuti innocenti, lo è solo esserlo in un Paese straniero ove non si conosce nessuno e del quale si ignora la lingua!).
Parametri questi che tutti (unitamente al criterio aritmetico) devono concorrere nella valutazione equitativa di un giusto indennizzo per l’ex detenuto.
***
Tutto ciò osservato, il sottoscritto difensore e procuratore speciale
CHIEDE
che codesta Ec.ma Corte – in accoglimento della presente domanda – Voglia riconoscere per il Signor B. P. E. A. (compiutamente generalizzato in atti) un indennizzo per la custodia cautelare ingiustamente subita dal 25 dicembre 2008 al 21 luglio 2009 pari ad € 100.000,00 o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia; oltre alle spese legali per la presente procedura – in ossequio al principio della c.d. soccombenza – che fin d’ora si indicano forfetariamente nella somma pari ad € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Con riserva di meglio argomentare, dedurre e documentare nei termini di legge.

Con il massimo ossequio e fiducia nell’accoglimento.

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

Milano, il giorno +++++.
All.ti:
1) nomina con procura speciale per la redazione ed il deposito;
2) Sentenza di assoluzione passata in Giudicato;
3) Denuncia querela a carico dell’istante sporta in data 25.12.2008;
4) Verbale di fermo di indiziato di delitto;
5) Verbale di udienza di convalida del fermo;
6) Richiesta del PM di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare;
7) Ordinanza del GIP di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare;
8) Verbale di interrogatorio eseguito dal PM in carcere;
9) Trascrizioni dell’interrogatorio dell’indagato eseguito dal PM in carcere;
10) Relazione delle indagini delegate dal PM a seguito dell’interrogatorio dell’indagato;
11) Richiesta del PM di revoca della misura cautelare;
12) Ordinanza di rigetto del GIP della richiesta di revoca della misura;
13) Decreto di Giudizio immediato;
14) Verbale di Udienza del 6 luglio 2009 (si evincono le produzioni documentali e la richiesta congiunta di Accusa e Difesa di revoca della misura cautelare) + Ordinanza di rigetto del Collegio;
15) Verbale di Udienza del 21 luglio 2009 con Ordinanza di accoglimento della richiesta di Revoca della misura cautelare;
16) Trascrizioni delle spontanee dichiarazioni rilasciate dall’imputato in data 26 novembre 2009.

Questo articolo ha 4 commenti

  1. Gentilissimo Avvocato , ho un caso che mi tocca personalmente ho scontato 2anni e 4 mesi in piu’ della pena che gli dovevo scontare il 4 marzo si e’ discusso c’e’ stata camera di consiglio e’ll’vvocatura dello stato ha messo parere favorevole alla liquidazione voi dite che ci sono speranze. n telcaso mandatimi il numero di telefono che le spiego meglio .distinti saluti luigi falvo.

    1. Egregio Signore.
      Non mi da molti dettagli.
      Ma se si è tenuta l’udienza e l’avvocatura dello Stato ha dato parere favorevole credo che ci siano buone possibilità e che si tratti solo di attendere il provvedimento.
      Il numero lo trova sul sito alla pagina CONTATTI.
      cordialità.

      Avv. GM de Lalla

  2. Gentilissimo Professore, deve perdonare se la disturbo per cosi poco se ritiene opportuno mi risponde,se non lo fa’ la rispetto sempre anche che non la conosco! Sono di Crotone fultroppo mi sono fatto tanti anni di carcere sempre costante nella mia onesta’ ,mi chiamo Luigi Falvo, il 4 Marzo 2016 ho discusso presso la Corte di Appello di Catanzaro camera di consiglio ai sensi dell’art,127, e si procedeva ha richiesta da me ai sensi del 314 comma 2 c.p.p. per indenizo per giusta detenzione avendo scontato 2 anni e 4 mesi in piu’ della mia pena assegnatami nella discussione l’avvocatura dello stato ha messo parere favorevole alla liquidazione , adesso sono tutti questi mesi senza che ho risposta in merito se l’anno concessa ho rigettata, penso che se era rigettata mi doveva arrivare in tutti questi mesi, e mai possibbile che se la prendono cosi comoda e un dovere sapere se stata accolta! so’ che c’e’ un termine etro 180 giorni devono depositare e pagare. geltilissimo Professore come funzione in realta’ quanto sopra citato grazie se umi risponde aunche che noun lo fa’ e un onore scivere a voi! distinti salti Luigi Falvo

    1. La ringrazio molto e vorrei comunque precisa re che non ho il titolo accademico di professore !
      In ogni caso, l’ordinanza di cui mi parla deve essere depositata sia negativa che positiva. Non è detto che debba esserle notificata.
      Ma il problema è di facile soluzione: si rechi presso la segreteria della Corte di Appello che ha tenuto l’udienza e chieda.
      Se non hanno ancora disposto allora depositi – con l’avvocato – una richiesta precisa di deposito.
      Il ritardo lede i Suoi diritti di difesa quindi si attivi.
      cordialità.

      Avv. GM de Lalla

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