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Il Codice della Strada ha subito negli ultimi anni robusti interveti da parte del Legislatore.

La tendenza è stata sempre quella dell’inasprimento delle sanzioni sia penali che amministrative.

Lo scopo del Legislatore, in particolare, è stata ed è la lotta al cd. “drink and drive” vera e propria piaga soprattutto nei paesi anglosassoni che da anni combattono con efficacia il fenomeno.

Particolarmente aggravate, quindi, sono state le pene previste dall’art. 186 ovvero quelle applicabili nel caso in cui chi guida sia sorpreso con un tasso alcoolemico superiore a quello consentito dalla legge (tasso che in realtà è del tutto trasccurabile. Il messaggio della legge è chiaro: chi beve non guida).

Attualmente l’articolo in parola prevede tre fasce distinte a seconda della concentrazione di alcool nel sangue del conducente ovvero della gravità del suo stato di ebbrezza.

L’ultima fascia, la più grave, prevede anche la confisca dell’auto (che il conducente perderà quindi per sempre salvo alcuni casi).

Gli agenti accertatori hanno praticamente carta bianca circa la richiesta al presunto trasgressore di sottoporsi al test dell’etilometro (oppure dell’esame del sangue).

Il conducente può sempre rifiutarsi ma ATTENZIONE IL RIFIUTO è UN REATO AUTONOMO CON PENA PARI A QUELLA PREVISTA PER LA FASCIA PIU’ ALTA DELLO STATO DI EBBREZZA; quindi è sempre opportuno sottoporsi al test.

Pe ril reato è prevista la reclusione ed è spesso applicato il decreto penale di condanna che è – sostanzialmente – una multa di rilevante importo nella quale viene trasformata la pena detentiva.

E’ spesso utile – nel caso di emissione del predetto decreto (una sorta di “megamulta”) – avanzare istanza di patteggiamento trovando un accordo con il  PM. Questo perchè il patteggiamento – soprattutto dell’incensurato – permette un certo e celere accesso alla sospensione condizionale della pena che implica la possibilità di NON pagare la megamulta (la pena , infatti, rimane sospesa per cinque anni e poi il reato è estinto e con lo stesso anche la pena).

Il decreto penale è in ogni caso opponibile; ma è utile valutare attentamente se conviene posto che il decreto penale di condanna per certi aspetti comporta un vantaggio per il colpevole al quale viene applicato

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