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Pubblico un interessante compendio apparso sul mensile “Polizia Moderna” (n. 3/2024) che tratta in maniera organica le diverse novità normative introdotte dalla legge 24 novembre 2023, n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

L’argomento è sempre di drammatica attualità. I freddi numeri che ci fornisce la cronaca per i primi sette mesi dell’anno 2024 (22 donne uccise da un uomo con il quale avevano intrattenuto una relazione sentimentale. Fonte: femminicidioItalia.info) confermano che si tratta di un fenomeno sociale di ampia portata, trasversale e costante nel tempo (vi è stata una lieve flessione del numero delle vittime rispetto ai primi sei mesi dell’anno passato).

Ancora più alto è il numero delle vittime (per lo più di sesso femminile) di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. da parte del partner/ex partener e di quelle di maltrattamenti domestici (in questo caso anche minori quali vittime dirette o per violenza assistita).

Negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto nel nostro sistema penale ed in quello amministrativo diversi strumenti per tutelare la vittima e punire il colpevole cercando di porre rimedio alle lacune di un apparato normativo che solo nel 1996 ha riconosciuto la violenza sessuale quale reato contro la persona e non contro la morale e la pubblica decenza. Indubbiamente, la strada da fare era (e per certi aspetti, è) davvero lunga e complessa.

Ad oggi – anche e soprattutto a seguito della Legge n. 168 del 4 novembre 2023 qui in commento – il Legislatore ha introdotto nel nostro sistema una serie importante di innovazioni normative che hanno inciso sia sul codice penale che su quello procedurale e, come già accennato, anche sulla normativa amministrativa (soprattutto in relazione al ruolo del Prefetto e del Questore).

Rinviando all’articolo per ogni dettaglio della novella Legislativa, è possibile individuare alcuni aspetti salienti della Legge n. 168/2023 che rappresentano gli obbiettivi principali che il Legislatore ha inteso raggiungere:

  • Immediatezza nel garantire tutela alla vittima. Il Legislatore ha voluto garantire alla persona offesa una tutela prontissima “fin da quando la stessa entra in Caserma o in Commissariato” per denunciare gli agiti in suo danno. A tale scopo, ad esempio, è stata introdotta la novità Legislativa (ma non è l’unica in tal senso) per la quale il PM può applicare provvisoriamente al denunciato la misura del divieto di avvicinamento (misura che entro le 48 ore successive deve essere convalidata dal GIP).
  • Scambio continuo di informazioni sullo stato del procedimento (ovviamente fin dalle primissime battute delle indagini preliminari) tra autorità Giudiziaria ed Amministrativa (il Questore ed il Prefetto). Il fine è quello di garantirà continuità nella tutela della vittima garantita dai peculiari interventi emanabili in sede Giudiziaria ed Amministrativa.
  • Implementazioni delle informazioni alla persona offesa sia in relazione allo stato del procedimento (e soprattutto per quello che riguarda le misure interdittive e cautelari applicate all’indagato) sia in relazione ai presidi sociali ai quali accedere nel caso di reato di genere.
  • Maggiore celerità nella trattazione dei procedimenti inerenti il reato di genere (fin dall’audizione della persona offesa) e previsione di interventi disciplinari e possibilità di avocazione del procedimento nel caso in cui il PM procedente non rispetti i termini di legge.
  • Implementazione dell’utilizzo di strumenti elettronici per il controllo dell’indagato sottoposto a misure di prevenzione e cautelari.
  • Aumento dei mezzi di prova ammessi per l’applicazione di misure cautelari e di prevenzione in danno dell’indagato nonché introduzione dell’istituto della c.d. FLAGRANZA DIFFERITA che, appunto, dilata lo stato di flagranza oltre l’esatto momento consumativo del reato.
  • Previsione di interventi terapeutici in favore dell’accusato (evidentemente tutti su base volontaria ma collegati alla concessione di benefici in tema di libertà personale) volti al contenimento della rabbia ed alla gestione di quelle fragilità psicologiche connesse agli agiti violenti. Si tratta, a mio avviso, di un aspetto davvero innovativo e di fondamentale importanza della Legge 168/2023. E’ di tutta evidenza che la repressione e la punizione di coloro che si rendono protagonisti di agiti inquadrabili nella violenza di genere, siano un aspetto fondamentale per la tutela della vittima. E tuttavia, credo siano altrettanto importanti  – proprio per la tutela delle potenziali persone offese – degli interventi preventivi (sebbene in modo improprio giacché possono essere messi in atto dopo la notizia di reato e, come detto, su base volontaria anche se “incoraggiata” dal Legislatore) volti a supportare il denunciato nell’intraprendere un percorso di cambiamento interiore, nell’acquisire quegli strumenti psicologici per superare la necessità e l’impulso di agire la violenza ed elaborare in modo non criminale la frustrazione. Ritengo sia assolutamente necessario che accanto alla punizione/repressione il denunciato possa scorgere anche una (parziale) alternativa al proprio agito, ai propri impulsi. La punizione, la minaccia della punizione è spesso del tutto insufficiente nei casi di violenza di genere e sul punto basti pensare a tutti coloro che dopo aver ucciso la persona offesa decidono di suicidarsi o, ancora, si considerino tutti quegli individui che per anni maltrattano i proprio familiari tanto che il maltrattamento diviene una voce dell’equilibrio di coppia che si innesta nel ciclo della violenza. Non si tratta di un approccio buonista nei confronti del reo; ma di una vera e propria attività di tutela delle vittime agita sulla lunga distanza ed in maniera profonda sul reo.
  • Istituzione di protocolli di specializzazione e aggiornamento degli Operatori delle Forze di Polizia per la trattazione del reato di genere.

Questi gli aspetti peculiari della normativa in attesa di valutare l’efficacia complessiva della novella Legislativa.

Desidero anche in questa sede fare una riflessione oltre l’impellenza della tutela della vittima considerando anche i diritti dell’accusato.

Una serie di strumenti tanto pronti, energici e potenzialmente efficaci che tanto incidono sulla libertà personale dell’accusato e sui di lui legami familiari (mi riferisco soprattutto ai figli) oltre che diritti fondamentali, devono essere applicati con il massimo scrupolo da parte di coloro (i Giudici) che hanno lo specialissimo compito di giudicare un altro essere umano incidendo a volte in maniera irrimediabile e sempre profondamente dolorosa sulla vita dell’accusato. Accusato che – nelle prime battute del procedimento – è oggetto e soggetto delle propalazioni della persona offesa che nell’immediatezza egli (il denunciato) non può efficacemente controbattere e, a volte, nemmeno conoscere. Non sono rari i casi in cui nel corso di una separazione complicata, conflittuale, che segue dinamiche difficilmente inquadrabili nel solo diritto, che coinvolge anche minori ed interessi economici, l’accusato si ritrovi ad essere oggetto di iniziative di carattere penale azionate in modo strumentale da parte della controparte.

Sicuramente una normativa “emergenziale” era ed è necessaria; ma si tenga sempre presente che una risposta di tal fatta del legislatore implica sempre un pericolo per la salvaguardia del diritto di Difesa dell’accusato.

Vedremo nella pratica quotidiana l’equilibrio, lo scrupolo ed il garantismo con i quali i Giudici applicheranno la Legge 168/2023.

Dott. Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

Focus del Servizio centrale anticrimine
(a cura di Federico Bevilacqua, Laura Bernardi, Valerio Coluccio)
Editing: Mauro Valeri

SOMMARIO
1. Premessa
2. Interventi in materia di misure di prevenzione
2.1 Modifiche all’ammonimento per violenza domestica
2.2 Modifiche all’ammonimento per atti persecutori
2.3 Modifiche alla sorveglianza speciale
2.4 Circolarità informativa
2.4.1 Obblighi di comunicazione al questore per l’esercizio dell’azione di prevenzione
2.4.2 Obblighi di comunicazione al prefetto a tutela della vittima
3. Interventi in materia penale, sostanziale e procedurale
3.1 Accelerazione nella trattazione dei procedimenti penali per reati di violenza domestica
3.2 Allontanamento d’urgenza disposto dal Pm
3.3 Arresto in flagranza differita
3.4 Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico previsto dal codice di rito
3.5 Modifiche all’art 387 bis cp
3.6 Informazioni alla persona offesa
3.7 Ulteriori disposizioni

1. Premessa.
Il 9 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 24 novembre 2023, n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023. La norma interviene nel delicato settore del contrasto alla violenza di genere e/o domestica, attraverso disposizioni atte a rafforzare la tutela delle vittime, potenziare la prevenzione e la repressione delle fenomenologie criminali in argomento e favorire al contempo la partecipazione dei relativi autori a percorsi di recupero. Più specificatamente, la legge n.168 del 2023 incide sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché su alcune leggi speciali, recando modifiche dirette a incrementare l’operatività e l’efficacia delle misure di prevenzione, potenziare le misure cautelari, anticipare la soglia della tutela penale e assicurare l’adeguata rapidità dei tempi d’intervento nei procedimenti che riguardano fatti di violenza domestica e/o di genere.

2. Interventi in materia di misure di prevenzione personali.
La legge n. 108/2023, agli articoli 1 e 2, prevede importanti novità in materia di misure di prevenzione personali, novellando l’articolo 3 del dl n. 93/2013, l’articolo 8 del dl n. 11/2009, gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75bis del d.lgs n. 159/2011, nonché configurando, agli articoli 1, 14 e 15, dei nuovi obblighi di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza: il Questore per l’applicazione delle misure di prevenzione e il Prefetto per l’adozione di misure di vigilanza a tutela della persona offesa.

2.1 Modifiche all’ammonimento per violenza domestica.
L’art. 1, comma 1 della legge in oggetto ha modificato l’art. 3 del dl n. 93/2013, che disciplina la misura di prevenzione dell’ammonimento per violenza domestica. In primo luogo, all’art. 3, comma 1, è stata ampliata la tutela apprestata dall’ammonimento ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive. Il riferimento è, in particolare, ai seguenti reati: lesione personale, previsto dall’art. 582, cp anche nelle ipotesi procedibili d’ufficio, richiamate dal comma 2; violenza privata, previsto dall’art. 610, cp; minaccia, previsto dall’art. 612, cp, nell’ipotesi “grave” o “aggravata” , disciplinata dal comma 2; atti persecutori, previsto dall’art. 612 bis, cp; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, previsto dall’art. 612 ter, cp; violazione di domicilio, previsto dall’art. 614, cp; danneggiamento, previsto dall’art. 635 cp. Tali fattispecie non erano contemplate nella precedente formulazione dell’art. 3 cit., che annoverava unicamente i reati di percosse (tuttora previsto) e lesione personale procedibile a querela della persona offesa. Alcune specifiche considerazioni vanno rivolte, inoltre, all’introduzione dei reati di “atti persecutori” (art. 612 bis, cp) e “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (art. 612 ter, cp) tra le fattispecie-presupposto dell’ammonimento per violenza domestica. Come noto, infatti, per il delitto di atti persecutori era già previsto l’ammonimento disciplinare dall’art. 8 del dl n. 11/2009, che è applicabile solo su istanza della persona offesa, fino a quando non è proposta querela. Inoltre, come si vedrà più avanti, tale ultima misura è stata a sua volta modificata dalla legge n. 168/2023, che ne ha esteso l’applicabilità al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all’art. 612 ter, cp. A seguito della modifica normativa in esame, dunque, si deve ritenere che dinanzi a condotte inquadrabili negli artt. 612 bis o 612 ter, cp, che siano state realizzate “nell’ambito di violenza domestica” – come intesa dalla norma – il questore potrà adottare l’ammonimento per violenza domestica, che, a differenza di quanto previsto dall’art. 8, dl n. 11/2009, è applicabile a procedere dall’eventuale richiesta della persona, e anche in presenza di querela. L’operatività dell’ammonimento di cui all’art. 8 cit. resta certamente valida per tutti i casi di stalking o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che risultino estranei all’ambito della violenza domestica. D’altra parte, dinanzi a comportamenti riconducibili ai reati di cui agli artt. 612 bis o 612 ter, cp, qualora la persona offesa – non sporgendo querela – presenti un’apposita istanza di ammonimento ex art. 8, dl n. 11/2009, sarà comunque possibile adottare tale provvedimento; in tal caso, non sarà necessario che l’istruttoria dia conto della pur eventuale sussistenza di un ambito di violenza domestica, dal momento che essa, come noto, non costituisce requisito dell’ammonimento per stalking e revenge porn. Per quanto riguarda la definizione normativa di violenza domestica, si evidenzia come anch’essa sia stata ampliata dalla novella legislativa. Più specificatamente, accanto alla gravità o non episodicità degli atti descritti dalla norma, la commissione degli stessi in presenza di minorenni (c.d. “violenza assistita”) è stata prevista quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. Una ulteriore, importante novità introdotta dalla legge n. 168/2023 è costituita dal comma 5 ter dell’art. 3, che configura una specifica disciplina della revoca dell’ammonimento, (estesa anche alla fattispecie di cui all’art. 8, dl n. 11/2009). In particolare, la revoca può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, non prima di 3 anni dall’emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti. Al riguardo, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, dl n. 93/2013, quando il questore procede all’ammonimento, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, dl n. 93/2013, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere. Da ultimo, al fine di potenziare l’ammonimento per violenza domestica e di armonizzarne la disciplina con quella dell’ammonimento per “atti persecutori”, sono state introdotte, anche per la fattispecie in esame, una specifica aggravante (art. 3, comma 5 quater) e la procedibilità d’ufficio (art. 3, comma 5 quinquies) – laddove non già prevista – per i reati-presupposto su indicati, qualora vengano commessi, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi dell’art. 3, dl n. 93/2013. La disposizione precisa che tali effetti penali, sostanziali e procedurali, si producono anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è già stato adottato l’ammonimento.

2.2 Modifiche all’ammonimento per atti persecutori.
L’art. 1, comma 3 della legge n. 168/2023 ha novellato l’art. 8 del dl n. 11/2009, che disciplina la misura di prevenzione dell’ammonimento per “atti persecutori”. In primo luogo, come anticipato, l’ambito di applicabilità della misura di prevenzione è stato esteso all’ulteriore reato-presupposto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”), di cui all’art. 612 ter, cp, introdotto nel codice penale dalla legge n. 69/2019. Tale norma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; ovvero, chiunque, dopo aver ricevuto o acquisito le immagini o i video, pone in essere tali condotte al fine di recare nocumento alle stesse persone. Inoltre, la legge di riforma è intervenuta a potenziare gli effetti penali, sostanziali e procedurali, già contemplati da queste fattispecie di ammonimento. In particolare, la nuova disposizione chiarisce esplicitamente che la specifica aggravante e la procedibilità d’ufficio previste per i reati-presupposto (artt. 612 bis e 612 ter, cp), qualora commessi da soggetto già ammonito ai sensi dell’art. 8, dl n. 11/2009, si applicano anche nei casi in cui la persona offesa da tali reati è diversa da quella per cui tutela era stato adottato l’ammonimento. Ad oggi, dunque, gli effetti penali delle due fattispecie di ammonimento esaminate sono state compiutamente equiparati. Infine, come accennato, l’art. 3, comma 5 ter del dl n. 93/2013, introdotto dalla l. n. 168/2023, ha disciplinato, anche per la misura di prevenzione in esame, una specifica disciplina della revoca, che può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, non prima di 3 anni dall’emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti .

2.3 Modifiche alla sorveglianza speciale.
L’art. 2 della legge n. 168/2023 ha potenziato l’operatività della sorveglianza speciale di ps nell’ambito della violenza domestica e/o di genere, secondo quattro direttrici:
– l’estensione della applicabilità della misura ai soggetti indiziati di ulteriori gravi fattispecie nelle quali vanno concretizzarsi le varie fasi del c.d. “ciclo della violenza”;
– il rafforzamento delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
– la maggiore incisività delle prescrizioni volte, da un lato, a vigilare sul soggetto destinatario del provvedimento, dall’altro, a tutelare le vittime;
– l’introduzione di appositi provvedimenti temporanei d’urgenza, applicabili già durante la pendenza del procedimento finalizzato all’emissione della misura.
Innanzitutto, dunque, l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge in oggetto ha esteso l’applicabilità della sorveglianza speciale di ps – già prevista dall’art. 4, comma 1, lett. i ter) del dlgs 159/2011 per gli indiziati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, cp) e atti persecutori (art. 612 bis, cp) – ai soggetti indiziati dei seguenti, ulteriori delitti, consumati o tentati: omicidio (art. 575, cp); lesione personale “grave” e “gravissima” (art. 583, cp) , nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo (art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, cp) ; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies, cp) e violenza sessuale (art. 609 bis, cp). In secondo luogo – a seguito delle modifiche introdotte all’art. 6 del dlgs n. 159/2011, dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 168/2023 – la possibilità di disporre gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con le modalità di controllo previste all’art. 275 bis cpp , oltre che l’acquisizione del consenso dell’interessato, è subordinata ha l’accertamento della “fattibilità tecnica”, e non più della “disponibilità dei relativi dispositivi”, come stabilito nel precedente testo. La nuova formulazione appare idonea a includere i casi nei quali, pur essendo disponibili i dispositivi di controllo, essi non possono essere installati, o comunque funzionare correttamente, per ragioni tecniche (ad es. inidoneità dei luoghi, assenza di linea, etc.). Inoltre, all’art. 6 dlgs n. 159/2011 è stato aggiunto il comma 3 ter, il quale dispone che gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i ter), siano sempre disposti con le modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis, cpp, previa acquisizione del consenso dell’interessato e accertamento della relativa fattibilità tecnica. Qualora l’interessato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette, si producono i seguenti effetti:
1)  la durata della misura non può essere inferiore a tre anni;
2) il tribunale impone all’interessato l’obbligo di presentazione all’Autorità di ps competente, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della misura;
3) il tribunale, salva diversa valutazione, impone il divieto o l’obbligo di soggiorno.
Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell’applicazione delle predette modalità di controllo, si producono unicamente gli effetti di cui ai punti 2 e 3. In caso di manomissione degli strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275 bis, cpp, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità poc’anzi indicate, non può essere inferiore a quattro anni. Inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. c) della legge in oggetto ha modificato l’art. 8, comma 5 del dlgs n. 159/2011 al fine di rafforzare le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. applicata agli indiziati dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lett. i ter) del medesimo decreto legislativo. In particolare, è stabilito che – con riferimento agli stessi soggetti – il tribunale impone il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone cui occorre prestare protezione, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e persone. Se la frequentazione dei menzionati luoghi risulta necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti temporanei d’urgenza, previsti dall’art. 9, comma 2 del dlgs n. 159/2011, l’art. 2 comma 1, lett. d) della legge n. 168/2023 introduce una nuova fattispecie, specificamente rivolta alle ipotesi in cui sia stata proposta la sorveglianza speciale nei confronti di uno dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. i ter, cit. In particolare, è stabilito che in tali casi, qualora sussistano motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di prevenzione, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis, cpp, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Se l’interessato nega il consenso all’adozione delle modalità di controllo anzidette o l’organo delegato per l’esecuzione accerta la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all’interessato, in via provvisoria, l’obbligo di presentazione all’Autorità di ps competente, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Anche in questo caso, se la frequentazione dei menzionati luoghi risulta necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni. Per la violazione dei divieti, degli obblighi e delle prescrizioni imposti con i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 9, comma 2, cit., la legge di riforma in esame ha previsto – all’art. 75 bis, comma 1 bis del dlgs n. 159/2011 – un’apposita fattispecie di reato, che punisce il contravventore con la reclusione da uno a cinque anni, consentendo l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2.4 Circolarità informativa.
Riconoscendo l’importanza del coordinamento tra i diversi attori chiamati a far fronte al fenomeno della violenza di genere e nella piena consapevolezza della complementarità tra il momento preventivo e quello repressivo, la legge n. 168/2023 imprime un forte impulso alla circolarità informativa tra Autorità giudiziaria e Autorità di pubblica sicurezza.

2.4.1 Obblighi di comunicazione al Questore per l’esercizio dell’azione di prevenzione.
In particolare, sotto un primo profilo, sono stati introdotti degli specifici obblighi di comunicazione al questore, con riferimento ai casi di perdita di efficacia o di attenuazione fine di alcune misure cautelari, affinché l’Autorità di ps possa formulare le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione. Tale novità normativa va a incrementare la protezione delle vittime di determinate fattispecie di reato, attraverso la tempestiva attivazione del potere di prevenzione nei casi in cui venga meno o si attenui l’operatività degli strumenti di tutela di natura penale. In primo luogo, l’art. 14, comma 1, lett. b) della legge in oggetto ha modificato l’articolo 299 cpp, introducendo il comma 2 ter. Tale nuova disposizione prevede che, nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. i ter del dlgs n. 159/2011, l’estinzione, l’inefficacia o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282 bis cpp (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter cpp (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 cpp (divieto e obbligo di dimora), 284 cpp (arresti domiciliari), 285 cpp (custodia cautelare in carcere) e 286 cpp (custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave, siano comunicate, a cura della cancelleria, anche per via telematica, al questore, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti, o formulazione di proposte, in materia di misure di prevenzione. Infine, l’articolo 15, comma 1 della legge n.168/2023 è intervenuto sull’art.165 cp, in materia di sospensione condizionale della pena, andando a sostituire il comma 5. In particolare, per quanto rileva in questa sede, è stabilito che il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito di sospensione condizionale della pena (art. 300, comma 3, cpp), deve essere immediatamente comunicato al questore affinché valuti tempestivamente se richiedere l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del dlgs n. 159 del 2011, e cioè di una delle ipotesi di sorveglianza speciale. La norma specifica che è fatto salvo quanto previsto dall’art. 166, secondo comma, cp, a mente del quale “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione […]” . Ad ogni modo, sulla proposta di sorveglianza speciale avanzata ai sensi del nuovo art. 165, comma 5, cp, il tribunale deve decidere entro 10 giorni, e la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero disposto dal giudice con la sospensione condizionale della pena. Inoltre, qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, al fine della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 168, primo comma, n.1, cp. Pertanto, la circostanza che il sorvegliato speciale aderisca alle prescrizioni imposte dal giudice della prevenzione andrà a incidere anche sul suo percorso di recupero come condannato.

2.4.2 Obblighi di comunicazione al Prefetto a tutela della vittima.
L’esigenza di estendere quanto più possibile lo spettro della protezione assicurata dall’ordinamento a vantaggio della persona offesa, si dispiega altresì nella previsione di due nuovi meccanismi di comunicazione al prefetto, che consentono un’attivazione della Autorità di ps idonea ad assicurare, per quanto è possibile, un livello minimo di tutela della vittima, garantendo una continuità nella sua protezione dal primo momento in cui accede a un ufficio di polizia (ovvero prima ancora che ci siano i tempi tecnici per l’emissione di una misura cautelare) e, successivamente, in caso di revoca o attenuazione delle misure cautelari disposte. Il nuovo art 3.1 del dl 93/2013 prevede, infatti, che l’organo di polizia che riceve la denuncia o la querela per un fatto riconducibile all’art 362 comma 1 ter cpp (ossia artt. 575, tentato o consumato, 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies cp quando aggravati dalla commissione in ambito domestico), qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, e dunque ravveda una situazione di pericolo per la vittima, deve darne comunicazione al prefetto che potrà adottare misure di vigilanza dinamica, sulla base delle valutazioni espresse nell’ambito delle riunioni di coordinamento dell’Ufficio provinciale per la sicurezza personale. Sempre nella medesima ottica di tutela “integrata” della vittima, la legge n. 168/2023 introduce il comma 1 quater all’art 299, a norma del quale, nei procedimenti per i delitti di cui al sopra richiamato art 362, comma 1 ter, l’estinzione, la revoca o attenuazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (282 bis cpp), del divieto di avvicinamento (282 ter cpp), del divieto o obbligo di dimora (283 cpp), degli arresti domiciliari (284 cpp), della custodia cautelare in carcere (art 285 cpp) o in un luogo di cura (286 cpp), siano comunicate al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni espresse nell’ambito delle riunioni di coordinamento dell’Ufficio provinciale per la sicurezza personale, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

3. Interventi in materia penale, sentenziale e procedurale.
Come anticipato, la legge n. 168/2023, interviene anche apportando importanti modifiche al codice penale e a quello di procedura, imprimendo un’accelerazione nella trattazione dei procedimenti in materia di violenza domestica o di genere (artt. 3, 4, 5, 7 e 8), prevedendo due nuove figure di misure precautelari (artt. 10 e 11), potenziando le misure cautelari (artt. 12 e 13) e incrementando gli obblighi di comunicazione alle persone offese (art. 14).

3.1 Accelerazione nella trattazione dei procedimenti penali per reati di violenza domestica.
L’importanza di intervenire tempestivamente a tutela della vittima si traduce, nel nuovo testo legislativo, nella previsione di una serie di disposizioni che dovrebbero assicurare un’accelerazione nella trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati di violenza domestica. In sintesi, la legge in esame:
assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza e nella trattazione dei processi relativi alla violenza di genere e domestica, anche con riferimento alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa (modifica dell’art 132 bis dlgs 271/1989 – articoli 3 e 4 legge 168/2023);
favorisce la specializzazione degli uffici requirenti, prevedendo che, nel caso di delega, siano sempre specificamente individuati uno o più procuratori o magistrati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica (modifica dell’art 1 dlgs 106/2006 – art 5 legge 168/2023);
fissa stringenti limiti temporali (senza ritardo o comunque entro 30 giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato) per la richiesta, da parte del PM, delle misure cautelari nei confronti degli autori dei reati in materia di violenza contro le donne, violenze di genere, o di abuso e grave sfruttamento anche nei confronti di minori, così come per il giudice (20 giorni dal deposito dell’istanza) per l’emissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare (modifica all’art 362 bis cpp – art 7 legge 168/2023); Si ricordi, a tale ultimo riguardo che la legge 8 settembre 2023 n. 122, introducendo il comma 2bis all’art 2 del dlgs 106/2006, ha previsto il potere di avocazione da parte del Procuratore della Repubblica in caso di mancato rispetto da parte del PM assegnatario del termine di 3 giorni imposto dall’art 362 comma i ter) per l’audizione della persona offesa quando si procede per i reati in materia di violenza di genere o domestica (c.d. codice rosso);
– impone al Procuratore generale presso la Corte di Appello l’obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo art 362 bis cpp, e di inviare al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

3.2 Allontanamento d’urgenza disposto dal PM.
Significativa novità è rappresentata dalla previsione della possibilità per il pubblico ministero di disporre, anche fuori dai casi di flagranza, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Anche in questo caso, si ravvede quel fil rouge che lega le disposizioni di nuova introduzione, rappresentato dall’approntamento di un sistema in cui i vari attori che ne fanno parte, nell’ambito dei loro poteri e competenze, si avvicendano l’un l’altro nel garantire continuità nella protezione della vittima. L’istituto in parola, infatti, sembra voler colmare lo spazio in potenza esistente tra, da un lato, le misure pre-cautelari dell’arresto e dell’allontanamento d’urgenza ad opera della pg – che presuppongono entrambe lo stato di flagranza (o quasi flagranza) – e, dall’altro lato, l’emissione di una misura cautelare da parte del giudice. Come accade per tutte le altre misure precautelari, anche il decreto con cui il Pm dispone l’allontanamento d’urgenza per grave e attuale pericolo per la vittima, deve essere sottoposto entro 48 ore alla convalida del Gip, che entro le successive 48 ore provvede al riguardo e alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

3.3 Arresto in flagranza differita.
Il nuovo articolo 382 bis cpp, introdotto dall’art 10 della legge in commento, prevede l’applicabilità dell’istituto dell’arresto in flagranza differita alla violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art 387 bis cp), ai maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 cp) e agli atti persecutori (art 612 bis cp). L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento per far fronte eminentemente a esigenze di tutela dell’ordine pubblico – tanto che la sua sperimentazione è stata finora limitata al campo dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di trattenimento presso un centro di permanenza per rimpatri o presso una struttura di primo soccorso e accoglienza – trova oggi applicazione anche nel campo della violenza di genere, con la finalità di implementare ulteriormente gli strumenti di repressione, in un’ottica innanzitutto di tutela della vittima. In particolare, è prevista la possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita (purché non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque, entro le quarantotto ore dal fatto), di colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore. Dalla lettura dell’articolo, si coglie immediatamente la principale novità di questa ipotesi di arresto in flagranza differita, rappresentata dal tipo di materiale probatorio che può condurre alla sua applicazione: non più solo “documentazione video-fotografica” ma anche qualsiasi “altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica”. In tal modo, pertanto, il Legislatore ha voluto tener conto del progresso tecnologico e delle effettive modalità secondo cui si dispiegano le comunicazioni nell’ambito degli attuali rapporti interpersonali, consentendo di valorizzare – ai fini della prova del fatto e del suo autore – anche, ad esempio, la condivisione di una posizione spaziale, le chat, gli audio, il registro chiamate o il report del braccialetto elettronico applicato a soggetto già sottoposto a misura cautelare. Non è previsto, in ragione della tipologia di reati per i quali trova applicazione il 382 bis cpp, il presupposto rappresentato dall’impossibilità di procedere all’arresto per ragioni sicurezza o incolumità pubblica, richiesto, invece, per le altre ipotesi di arresto in flagranza differita, a motivo del contesto in cui esse trovano applicazione.

3.4 Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico previsto dal Codice di Rito
Nell’ottica di incrementare l’effettività della tutela della vittima, il Legislatore ha rimodulato i presupposti applicativi delle misure cautelari, estendendone l’ambito di applicazione e puntando sul ricorso al braccialetto elettronico, come incisiva modalità di controllo del sottoposto. Quanto al primo profilo, in estrema sintesi, tramite l’aggiunta del comma 3bis all’art 280 cpp, la legge n. 168/2023 estende l’ambito di applicabilità delle misure coercitive – in deroga ai limiti di pena previsti dal medesimo articolo – anche alla violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare (art 387 bis) nonché alle lesioni aggravate perché commesse in ambito domestico o di violenza di genere (art 582 nelle ipotesi aggravate si sensi degli art 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma cp). Alle medesime ipotesi di reato, inoltre, estende l’applicabilità della custodia cautelare in carcere anche al di fuori dei limiti di pena di cui al 275 comma 2 bis. La novella legislativa, inoltre, estende l’applicabilità del divieto di avvicinamento anche al di là dei limiti di pena previsti dall’art 280 cpp quando si procede per reati in materia di violenza contro le donne, violenza di genere, o di abuso e grave sfruttamento anche nei confronti di minori (e oggi anche tentato omicidio e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), tramite il richiamo all’art 283 bis che analoga deroga già prevedeva per l’allontanamento dalla casa familiare. Inoltre, per entrambe le misure cautelari in parola, se ne prevede l’applicazione con le modalità di controllo del braccialetto elettronico e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla persona offesa, dalla casa familiare e da altri luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. L’eventuale mancanza di consenso all’applicazione del braccialetto elettronico da parte del destinatario delle misure in oggetto ovvero l’accertamento della non fattibilità tecnica dell’utilizzo di mezzi elettronici, attiva, infine, il potere del giudice di applicare, anche congiuntamente, misure cautelari anche più gravi. Infine, sempre con riferimento al profilo attinente all’uso del braccialetto elettronico, è prescritto il previo accertamento, da parte della polizia giudiziaria, della fattibilità tecnica dell’utilizzo di mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo, ove il giudice ne abbia disposto l’applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, nonché l’applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico disposto unitamente agli arresti domiciliari, al divieto di avvicinamento alla persona offesa o all’allontanamento dalla casa familiare.

3.5 Modifiche all’art. 387 bis c.p.
La legge in esame, oltre a innalzare il massimo edittale dell’ipotesi di reato della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui al 387 bis cp, a tre anni e sei mesi, ne amplia l’ambito di operatività includendovi altresì la condotta di chi elude l’ordine di protezione disposto dal giudice civile ai sensi del 342 ter cc nel corso dei procedimenti di separazione o divorzio. Con riguardo a questa fattispecie penale, inoltre, ovviando all’incongruenza sistematica determinatasi a valle della previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per coloro che si rendevano responsabili di tale reato, per i quali non era possibile l’applicazione di alcuna misura cautelare a causa dei bassi limiti edittali previsti dalla norma, il Legislatore ha incluso anche la fattispecie del 387 bis cp tra quelle per le quali l’art 391 co. 5 cpp prevede la possibilità di applicazione delle misure cautelari in deroga ai limiti di pena stabiliti dagli articoli 274 co. 1 lett. c e 280 cpp.

3.6 Informazioni alla persona offesa.
La novella legislativa interessa anche l’ambito delle informazioni alla persona offesa che sia vittima di reati violenti, riconducendo ad unità una disciplina che fino ad oggi era ripartita tra l’art 90 ter cpp e l’art 659 co. 1 bis cpp, disposizione quest’ultima che viene conseguentemente abrogata. Più nel dettaglio, il nuovo testo dell’art 90 ter cpp, con una formulazione più generica rispetto alla precedente, prevede la comunicazione alla vittima di delitti violenti di tutti i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato, nonché in caso di evasione dell’imputato o del condannato o della volontaria sottrazione all’esecuzione della misura detentiva da parte dell’internato. Rimane invece inalterato nel testo, ma ampliato nella sostanza – in virtù del rimando al primo comma – il comma 1 bis dello stesso art. 90 ter, che impone le sopra citate comunicazioni alla vittima di reati da c.d. “codice rosso” a prescindere da una esplicita richiesta di informazioni. Ne discende, pertanto, che le persone offese dai reati da “codice rosso” dovranno essere informate per iscritto, tramite la polizia giudiziaria, dello stato di libertà dell’imputato, del condannato o dell’internato (sia per scarcerazione che per evasione o volontaria sottrazione alla misura) sia ciò che accada nel corso del procedimento di cognizione (in ogni fase, stato o grado) sia che la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza vengano disposte in fase esecutiva dal giudice dell’esecuzione o dal magistrato di sorveglianza o dal Pm che dia esecuzione a un provvedimento di quest’ultimo. Sotto altro punto di vista, ma sempre con riferimento alle informazioni che la vittima di violenza di genere o domestica ha diritto di ricevere, si rammenta che la legge in parola ha anche ampliato, tramite la modifica dell’art. 11 co. 1 dl 11/2009 conv. in legge n. 38/2009 e dell’art 3 comma 5 del dl 93/2013 con in legge 119/2013, l’elenco dei reati che attiva l’obbligo per le forze dell’ordine, per i presidi sanitari e per le istituzioni pubbliche, che ne abbiano ricevuto notizia, di fornire alla vittima le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con gli stessi, in caso di espressa richiesta della persona offesa. Ad oggi, infatti, dalla lettura del combinato disposto dalle due norme sopra richiamate, i menzionati obblighi informativi sussistono nel caso in cui forze dell’ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche ricevano notizie dei reati in materia di violenza contro le donne, violenza di genere, o di abuso e grave sfruttamento anche nei confronti di minori, nonché dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale commessi nell’ambito della violenza domestica.
3.7 Ulteriori disposizioni
Per completezza di trattazione, si rammenta che la legge in parola si occupa, altresì, di valorizzare le iniziative di formazione specifica degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza; di rafforzare il sostegno economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, intervenendo sulla disciplina degli indennizzi loro spettanti e, infine, demanda a un decreto interministeriale (Pari Opportunità e Giustizia) la disciplina dei criteri e delle modalità di riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare i percorsi di recupero destinati agli autori di violenza contro le donne e di violenza domestica.

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