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Dopo la pausa estiva, riprendiamo l’aggiornamento del sito con un commento della recente “Legge Orlando” ovvero la Legge n. 103 del 23.6.2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
La novella legislativa – dopo una lunga gestazione – ha inciso su norme:
– Procedurali;
– Di diritto sostanziale;
– Di attuazione del codice di procedura penale;
– Di diritto penitenziario.
L’intervento del Legislatore è stato piuttosto profondo e negli intenti innovativo (si è parlato di Riforma della giustizia penale) ma, forse, l’impatto su tutto il sistema della normativa penale (sostanziale e procedurale) è stato meno rivoluzionario di quello che ci si sarebbe aspettato.
Le legge n. 103/2017 è strutturata come un unico articolo composto di 95 commi e, sebbene la maggior parte di questi riguardi norme procedurali, a livello di opinione pubblica il maggior impatto è stato percepito in relazione alla nuova disciplina della prescrizione (vedi oltre).

LE MODIFICHE DI DIRITTO SOSTANZIALE.
Come detto, diversi gli interventi del Legislatore della Riforma in tema di diritto sostanziale.
Ecco le novità più importanti delineate per sommi capi:

 – Le condotte riparatorie quali causa di estinzione del reato.
In caso di reati perseguibili a querela, sarà possibile per il querelato giovare dell’estinzione del reato in seguito a sue condotte riparatorie.
La disciplina sarà applicabile anche laddove la vittima/querelante, a fronte di una offerta reale ritenuta congrua dal Giudice, non dovesse accettare quanto messo a disposizione dal querelato quale riparazione del danno cagionato.
La norma in commento richiama quella già in vigore avanti al Giudice di Pace (art. 35 Dlgs 274/2000) che prevede, appunto, l’estinzione del reato perseguibile a querela a fronte di condotte riparatorie che risultano idonee A soddisfare esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.
Si deve trattare, come detto, di reati procedibili a querela per i quali è possibile la remissione.
L’intervento riparatorio (che si può articolare sicuramente in un risarcimento ma anche nelle restituzioni ovvero l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose cagionate a seguito del reato) deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Quando l’imputato dimostra di non aver potuto provvedere per fatto da lui indipendente, può chiedere al Giudice la concessione di un nuovo termine non superiore a sei mesi per provvedere anche con un pagamento rateale. Il Giudice, se accoglie la richiesta, sospende il processo e rinvia alla scadenza del termine per la verifica degli adempimenti e può anche impartire all’imputato specifiche prescrizioni. In ogni caso, nel corso della sospensione del processo, è sospeso il decorso della prescrizione.
Alle condotte sopra dette, il Giudice – se le ritiene idonee – può far seguire la dichiarazione di estinzione del reato.
L’ultima parola, quindi, spetta evidentemente al Giudicante dell’art. 162 ter c.p. che dovrà valutare la congruità del risarcimento offerto dal querelato e dovrà motivare la propria decisione.
Le parti (imputato, PM e persona offesa) non hanno, peraltro, alcun potere interdittivo e devono essere “semplicemente” sentite dal Giudice che non ha alcun obbligo di aderire alle loro richieste.
Anche nel caso di dichiarazione di estinzione del reato, il Giudice disporrà la confisca qualora la stessa sia obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p..
L’istituto in commento è applicabile anche ai processi in corso al momento dell’entrata in vigore della Legge Orlando e l’imputato che ne chiede l’applicazione deve farlo alla prima udienza utile successiva all’entrata in vigore della norma (anche in Appello ma non in Cassazione).

– Aumento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio.
Il Legislatore ha previsto rilevanti aumenti di pena per alcuni reati contro il patrimonio.
Gli aumenti (operati non solo con un intervento sulla pena edittale ma anche con una modifica del regime delle circostanze) risultano essere piuttosto robusti e questo non potrà che influenzare anche l’approccio difensivo (soprattutto nella scelta del rito ma non solo).
Alcuni reati dei quali il Legislatore ha ritoccato al rialzo la pena sono:
• Il furto in abitazione;
• In furto con strappo;
• Il furto aggravato;
• la rapina;
• l’estorsione.
L’innalzamento delle pene non comporterà solo un diverso approccio difensivo nella fase di merito; ma inciderà anche sulla fase esecutiva della pena con una inevitabile limitazione dell’applicazione della sospensione condizionale della pena e dell’accesso alle misure alternative alla detenzione (come l’affidamento in prova al servizio sociale) e ciò in netto contrasto con lo spirito della medesima legge n. 103/2017 che auspica (e provvede per) una diminuzione della popolazione carceraria.

– Muta la disciplina della prescrizione.
Credo si debba ammettere che il calcolo del tempo esatto perché si realizzi la prescrizione dei reati sia uno dei compiti più ingrati e temuti (in generale) dai difensori (molto spesso notoriamente allergici ai numeri…).
Con la nuova disciplina dell’istituto ad opera della L. 103/2017 la disciplina della prescrizione è andata viepiù complicandosi realizzando un quadro di singolare complessità (anche e soprattutto per le diverse ipotesi di interruzione e sospensione della prescrizione previste dal Legislatore).
Essendo davvero impossibile una trattazione completa delle modifiche, ci si limita qui a menzionare gli aspetti peculiari della nuova disciplina:
• I tempi di prescrizione si sono notevolmente allungati;
• Le cause di sospensione della “nuova” prescrizione hanno di fatto azzerato il computo dei tempi processuali;
• In fase di impugnazione, se la responsabilità verrà confermata dal Giudice di secondo o di terzo grado, la prescrizione rimane sospesa fino a tre anni.
L’ambito di maggiore modifica della prescrizione affrontato dalla Legge 103/2017 è quello delle impugnazioni nelle more delle quali si registra (ma sarebbe meglio dire…si registrava..) la maggiore mortalità dei procedimenti penali per intervenuta prescrizione così come disciplinata dalla legge ex Cirielli.
La nuova normativa della prescrizione in fase di impugnazione è quella dell’art. 159 c.p. comma 2 nn. 1 e ss.:
1. La prescrizione rimarrà sospesa dal deposito della Sentenza di primo grado sino alla decisione nel grado successivo e comunque per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi;
2. Ugualmente la prescrizione rimarrà sospesa dal deposito delle motivazioni della Sentenza di secondo grado fino alla decisione definitiva e comunque anche in questo caso per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi.
Importante modifica all’art. 158 del c.p. è quella prevista dal comma 10 della Legge Orlando per il quale nel caso di reati di abuso e maltrattamenti nei confronti di minori, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima a meno che l’azione penale non sia stata esercitata precedentemente

La Legge Orlando prevede anche alcune deleghe al Governo affinché entro un anno dall’entrata in vigore della Legge sia modificata la disciplina in tema di:
• Procedibilità per alcuni reati;
• Misure di sicurezza personali. E’ sancito il principio di irretroattività e le misure saranno applicabili oltre la pena detentiva (con il principio del c.d. “doppio binario”) solo nel caso dei reati più gravi. Il Legislatore delegato entro un anno dovrà anche stabilire le condizioni personali e giuridiche dei soggetti da destinare alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) che accoglieranno anche coloro per i quali devono effettuarsi accertamenti psicodiagnostici e trattamenti che le sezioni specializzate delle carceri non possono provvedere (anche qualora, quindi, la patologia psichiatrica sia insorta nel corso della detenzione).
• Casellario giudiziale.

LE MODIFICHE DI DIRITTO PROCEDURALE.

La Legge Orlando ha sicuramente apportato le maggiori modifiche al codice di procedura penale.
– Particolare davvero innovativo è la possibilità di declaratoria definitiva di improcedibilità nel caso di imputato totalmente e definitivamente incapace.
Prima della novella occorreva – in ogni caso – attendere il decorso della prescrizione del reato anche nel caso di irreversibile e totale incapacità di intendere e di volere dell’imputato privo di capacità processuale.
Naturalmente, anche la nuova disciplina prevede che nel caso in cui l’incapacità venga meno, il procedimento riprenderà il suo corso.

 – Innovazione importantissima (ed anelata dai difensori) riguarda la possibilità di elezione del domicilio presso lo Studio del difensore in caso di nomina di ufficio solo qualora unitamente all’elezione de qua sia attestata anche l’assenso del difensore designato. Prima della novella legislativa l’elezione di domicilio presso il difensore avveniva automaticamente per tutti gli indagati (magari stranieri) che non erano in grado di eleggere un domicilio valido per le notifiche (con ampi riflessi sia in relazione alla disciplina processuale dell’assenza dell’imputato sia relativamente ai rapporti professionali – in materia soprattutto di comunicazioni – tra difensore e assistito di ufficio).

 – Si riduce il campo delle fattispecie di reato per le quali possono essere differiti i colloqui tra difensore e assistito (rimangono principalmente i casi di terrorismo e criminalità organizzata).

 – Sono stati ampliati i poteri ed i diritti della persona offesa da reato che potrà chiedere notizie del procedimento penale decorsi sei mesi dalla presentazione della notizia di reato;

 – Numerose le modifiche in tema di indagini preliminari:
• L’efficacia della riserva di incidente probatorio perde efficacia decorsi dieci giorni evitando così situazioni di stallo investigativo ad opera di strumentali riserve avanzate dall’indagato;
• E’ sancito che decorsi tre mesi (rinnovabili una sola volta) dal termine delle indagini preliminari o comunque alla scadenza dei termini di cui all’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., il PM deve provvedere a chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale (il termine si allunga di 15 mesi in caso di reati di mafia, terrorismo o di particolare gravità). In caso di inerzia del PM, le indagini saranno avocate dal Procuratore Generale (per il quale, però, la novella legislativa non indica alcun limite di tempo per pronunciarsi circa le due opzioni fra le quali avrebbe dovuto determinarsi il Pubblico Ministero).
• In tema di procedimento di archiviazione, aumentano i tempi per la persona offesa per presentare l’opposizione alla richiesta di archiviazione (in ogni caso i termini rimangono sempre ordinatori ed il loro superamento non provoca nullità):
 20 gg nelle ipotesi ordinarie;
 30 gg per i delitti commessi con violenza alla persona;
 30 gg nel caso dei furti in abitazione e furti con strappo.
Se il GIP non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione deve fissare l’udienza entro tre mesi:
Sempre entro tre mesi il GIP deve provvedere in ordine alle richieste formulate al termine dell’udienza laddove non abbia ritenuto necessario disporre nuove indagini.
Il provvedimento di archiviazione non sarà più ricorrbile per Cassazione (che, in ogni caso, come noto, decideva solo in tema di legittimità) passando la competenza al Tribunale monocratico che si pronuncerà con ordinanza non impugnabile in un procedimento ove le parti potranno solo presentare scritti difensivi non oltre il quinto giorno precedente all’udienza. In ogni caso, non è previsto dal Tribunale che sia preso in esame il merito del provvedimento di archiviazione.

 – La Sentenza di non luogo a procedere emanata all’esito dell’udienza preliminare non sarà più ricorribile per Cassazione ma solo avanti alla Corte di Appello che, evidentemente, a differente della Corte di Cassazione, estenderà la sua analisi agli aspetti di merito (e non solo di legittimità) della Sentenza impugnata. E’ confermata la Competenza della Corte di Cassazione nel caso di impugnazione della Sentenza di non luogo a procedere emessa in secondo grado dalla Corte di Appello.
In caso di violazione del contraddittorio la persona offesa potrà impugnare la Sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP avanti alla Corte di Cassazione (come visto sopra, la medesima Sentenza da parte del PM e dell’imputato deve essere, invece, impugnata avanti alla Corte di Appello).
E’ venuta meno la possibilità per la parte civile costituita (evidentemente nel corso dell’udienza preliminare) di impugnare la Sentenza di non luogo a procedere.

 – Diverse ed importanti le innovazioni in tema di Giudizio abbreviato:
• Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato subito dopo il deposito di indagini investigative difensive, il Giudice potrà procedere all’ammissione del rito solo dopo trascorsi al massimo sessanta giorni nel corso dei quali il PM (che deve depositare precisa richiesta) ha a sua volta avuto la possibilità di depositare controdeduzioni investigative limitatamente ai temi toccati dal difensore con il deposito delle sue indagini.
• In caso di reati contravvenzionali, lo sconto di pena nel caso di Giudizio abbreviato aumenta alla metà della pena.

 – In tema di patteggiamento la riforma della Legge Orlando prevede una nuova e più snella disciplina per la correzione degli errori materiali nonché una ulteriore limitazione dell’impugnazione dello stesso avanti alla Corte di Cassazione che si potrà adire solo nei seguenti casi:
1. Per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato;
2. In caso di difetto di correlazione tra la richiesta e la Sentenza;
3. Nel caso di erronea qualificazione giuridica del fatto;
4. Nel caso di illegalità della pena o della misura di sicurezza.

– Nel caso di decreto penale di condanna la pena pecuniaria non sarà più determinata dal PM ma dal Giudice che terrà conto del valore giornaliero che non potrà essere inferiore ai 75 € integrato dalle condizioni economiche dell’imputato e del di lui nucleo familiare.

La Sentenza dibattimentale viene rafforzata nel senso che vengono resi più incisi gli obblighi motivazionali in fatto.
Non sono più richiesti i riferimenti delle prove a carico ma l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo all’accertamento dei fatti e alle circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato e all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.

– Molte incisive le novità della Legge 103/2017 in tema di impugnazioni. Sia per quale che riguarda la disciplina generale sia per quel che concerne la disciplina dei singoli mezzi di gravame. In ogni caso, particolare attenzione è stata data dal Legislatore in alla necessità di deflazione il carico del Giudice di legittimità e di rendere più specifici e precisi i motivi di doglianza proposti.
– L’imputato NON può più presentare personalmente il ricorso per Cassazione;
– In caso di inammissibilità o rigetto del ricorso in Cassazione le parti private possono essere condannate al pagamento di una pena pecuniaria da 1.000 a 5000 € che può essere aumentata fino al triplo a seconda della causa di inammissibilità.
– Il ricorrente deve indicare specificatamente non più solo i motivi di gravame ma anche:
 i capi ed i punti coinvolti nell’impugnazione;
 le prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o l’erronea valutazione;
 i vizi relativi alle richieste istruttorie.
– Viene reintrodotto il c.d. “patteggiamento in appello” ovvero la rinuncia ai motivi di appello o concordato che consente alle parti un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, da sottoporre al Giudice dell’impugnazione che deciderà in camera di consiglio (il potere dispositivo delle parti concerne anche – ovviamente – l’eventuale rideterminazione delle pani che nella sua nuova quantificazione deve essere proposta al Giudice del gravame).
Il concordato di cui si tratta non è applicabile a tutte le ipotesi di reato ma alla stregua di quanto stabilito per il c.d. “patteggiamento allargato”.
– E’ formalizzata la previsione di natura (antecedentemente alla riforma Orlando) giurisprudenziale per la quale è disposta nel giudizio di gravame la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di impugnazione da parte del PM della Sentenza di assoluzione basata sulla prova dichiarativa. Da notare che il Legislatore non ha specificato che la rinnovazione deve riguardare solo la predetta prova dichiarativa di tal che la rinnovazione deve riguardare l’intera istruzione dibattimentale.

 – Rilevanti anche le modifiche in tema di procedimenti avanti alla Corte di Cassazione:
• In caso di ricorso avverso il sequestro preventivo, il rito sarà quello camerale partecipato dalla parti;
• È semplificata ed accelerata la procedura di declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa senza particolari formalità in diversi casi;
• Sono stati limitati i casi di impugnazione avanti alla Corte di cassazione (solo, quindi, nei casi di cui all’art. 606 comma 1 c.p.p. lettere a), b) e c) c.p.p.) della Sentenza di Appello di conferma di quella di assoluzione in primo grado (nessun limite ai casi di impugnazione nel caso di Sentenza doppia conforme di condanna in primo e secondo grado);
• Nel caso in cui una sezione semplice della Corte di Cassazione non approvi l’orientamento di una pronuncia delle Sezioni Unite, deve rimettere a queste la decisione.
• Nel caso del Giudizio di revisione, la Corte di Appello può disporre la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Annosa e delicata (almeno per la difesa…) la questione della partecipazione al dibattimento a distanza dell’imputato.
Intuibili sono i motivi per i quali il difensore preferisce in ogni caso avere vicino a sé il proprio assistito in un momento così delicato (e, sicuramente, tale necessità è sentita anche con maggior necessità proprio dall’imputato medesimo le cui sorti sono decise, in sostanza, in un luogo ove egli non è presente) nel corso del quale il professionista deve avere tutto l’agio (e la privacy) di poter comunicare con il proprio cliente per il miglior svolgimento del proprio incarico defensionale:
Sono previsti veri e propri automatismi che prevedono la partecipazione a distanza dell’imputato detenuto al dibattimento in relazione a particolari reati (il Giudice – fuori dai casi dei gravi reati di cui all’art. 41 bis O.P. – potrà disporre in caso lo ritenga necessario la traduzione in aula dell’imputato).
Le norme di cui si tratta – posta la difficoltà per approntare le necessarie attrezzature necessaria per la partecipazione a distanza – entreranno in vigore decorso un anno dall’entrata in vigore della Legge Orlando (salvo nel caso in cui il processo riguardi alcune ipotesi di reato di terrorismo e inerenti gli stupefacenti per le quali la novella entrerà in vigore immediatamente).

La Legge Orlando prevede anche diverse deleghe per il Governo in alcune importanti materie:
La delega in materia di intercettazioni ovvero un campo assai complesso (che, peraltro, necessita effettivamente di una regolamentazione aggiornata preso atto dell’evoluzione delle comunicazioni anche on line) con il fine di innalzare le garanzie per i cittadini e disciplinare l’immissione di captatori informatici;
La delega sulle impugnazioni caratterizzata:
• Dalla limitazione della ricorribilità in Appello delle Sentenze di condanna emesse dal Giudice di Pace;
• Dalla legittimità del PM ad appellare le Sentenze di condanna solo quando vi sia stata una modifica del titolo di reato o l’esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una specie diversa da quella ordinaria del reato;
• L’imputato NON potrà appellare le Sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda né quelle proscioglimento e di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa.
• L’imputato potrà appellare le Sentenze di proscioglimento dibattimentali escluse quelle che si pronunciano per “il fatto non sussiste” e “l’imputato non ha commesso il fatto”.

 – La delega in materia di ordinamento penitenziario da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della Legge 103/2017:
• E’ prevista una maggiore adozione delle misure alternative alla detenzione anche attraverso una maggiore semplificazione delle procedure di adozione delle stesse (ad esempio prevedendo un contraddittorio solo eventuale e comunque contratto).
• I casi di carcerazione dovrebbero diminuire anche per via dell’innalzamento a quattro anni della soglia della sospensione dell’ordine di esecuzione;
• E’ prevista una parziale limitazione degli automatismi che impedivano la concessione delle misure alternative per alcuni specifici reati i cui autori vengono considerati pericolosi;
• La Legge delegata si occuperà anche di alcuni importanti aspetti della detenzione intramuraria con lo specifico scopo di tutelare la dignità umana e i diritti fondamentali della persona.

(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla sulla base di “guida al diritto” n. 31 del 22 luglio 2017).

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