Skip to content

Commentiamo in questa sede una importante e recente Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione VI^ penale, Sentenza 8 aprile-30 luglio 2014 n. 33835 – che è tornata a fare il punto sull’operatività del costituzionale principio di offensività (ovvero del criterio secondo il quale la condotta per essere punita deve effettivamente ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale e non essere solo astrattamente antigiuridica) in materia di stupefacenti, con particolare riferimento alla coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti.

Principio dell'offensività del bene comune
Principio dell'offensività del bene comune

È noto come il settore degli stupefacenti sia uno degli ambiti con riferimento ai quali la giurisprudenza di legittimità si è più volte confrontata con il principio di necessaria offensività e, al suo interno, particolare attenzione è stata riservata alle fattispecie di coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90.
Nel caso di specie, l’imputato – trovato con due piantine di marijuana – era stato condannato dalla Corte d’Appello (che confermava la sentenza di primo grado) per aver coltivato piante di canapa indiana. Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello denunciando “l’insussistenza in concreto di un fatto punibile attesa l’inoffensività della condotta, in presenza di quantità trascurabili di sostanza stupefacente destinata all’esclusivo uso personale”.

sostanze stupefacenti e principio del bene comune
sostanze stupefacenti e principio del bene comune

I giudici della sesta sezione, nel ritenere il motivo fondato, prendevano posizione nuovamente sul tema del rapporto tra principio di necessaria offensività e reati in materia di stupefacenti richiamando, preliminarmente, le indicazioni di principio desumibili dai precedenti interventi della corte di legittimità (ovvero, come noto, la Cassazione stessa).
La Corte partiva dal pacifico rilievo che, per scelta del Legislatore, qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti costituisce una condotta penalmente rilevante (ex art. 73 del Dpr 309/1990), anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto a uso personale.
In altre parole, secondo la Legge, la coltivazione di piante da stupefacenti costituisce reato, sia che essa venga svolta a livello “industriale” sia che si tratti di una coltivazione “casalinga” ovvero per non essere ceduta a terzi.
E in ciò si differenzia dalla detenzione di stupefacenti che, invece, è punibile solo quando è finalizzata alla cessione della sostanza stupefacente a terzi, mentre non rileva penalmente qualora sia destinata all’uso personale (in tal caso è applicabile la sola sanzione amministrativa).
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (v. Sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605), così come la Corte Costituzionale, ritenendo la scelta del Legislatore legittima e compatibile con i principi costituzionali (v. Sent. n. 360/1995).
Ed è proprio alla luce di una tale interpretazione – indubbiamente rigida laddove comporti anche la punibilità della produzione minima per conclamato uso personale – che si pone il tema della (necessaria) offensività della condotta (che, quindi, non può e non deve essere punita se solo formalmente – ma non di fatto – viola il bene giuridico che la norma penale è destinata a proteggere).
Sul punto, la Corte precisa – richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale – che “il principio di offensività opera su un duplice piano: quello della previsione normativa – sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo (offensività in astratto) – e quello dell’applicazione giurisprudenziale – quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accettare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato (offensività in concreto)”, che nel caso di specie è rappresentato dalla salute pubblica (v. la già citata Sent. n. 360/1995).
Pertanto, “alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l’interesse tutelato dalla norma” (Corte Costituzionale Sent. n. 513/2000).
In altre parole, pur nell’ipotesi in cui sia realizzata la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice (nella specie coltivazione di piante da stupefacenti), il Giudice, in ogni caso, ha il potere-dovere di verificare se la condotta stessa sia in concreto priva di qualsiasi idoneità lesiva del bene giuridico tutelato (come detto, la salute pubblica poiché la coltivazione è destinata ad essere ceduta – anche in parte – a terzi).
Tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità proprio in materia di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti, affermando che “compete comunque al Giudice di merito l’apprezzamento dell’eventuale inoffensività in concreto della condotta, quando le oggettive circostanze del fatto e la modestia dell’attività posta in essere portino ad escludere, in fatto, ogni lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice” (v. Sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605).
Tuttavia, osservano i giudici della sesta sezione, “la prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità ha inteso con grande rigore il principio di inoffensività in concreto, sostenendo che tale inoffensività ricorre solo allorquando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non sia idonea a produrre un effetto drogante in concreto rilevabile”. “In questa prospettiva di severità interpretativa”, prosegue la Corte “si è altresì precisato che esulano dalla sfera dell’illecito solo le condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui, quanto alla presenza del principio attivo, da non poter indurre, neppure in misura trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore; per converso, anche dosi inferiori a quella media singola – di cui al D.M. 11 aprile 2006 che definisce le soglie quantitative entro le quali è possibile ritenere che la detenzione sia finalizzata al solo uso personale (n.d.r) – ben possono configurare il delitto in esame (ex art. 73 Dpr 309/1990)”.
Secondo la Corte, una tale impostazione rigorosa porterebbe ad applicare la sanzione penale anche in situazioni in cui la sostanza ricavabile sia pochissima e pur tuttavia presentasse una qualche traccia di principio attivo.
Rispetto alle precedenti pronunce, dunque, la Sentenza di cui all’esame tenta di dare una lettura più corretta e ragionevole del contenuto della “inoffensività in concreto” della condotta di coltivazione, più fedele al rispetto del principio di offensività come desumibile dai principi costituzionali.
Ebbene, la Cassazione, affermando che dovrà escludersi la punibilità di quelle condotte che siano in concreto inoffensive, precisa che tale condizione ricorre per quelle condotte che dimostrino tale lievità da essere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza. Ovvero, a fronte della realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al “tipo botanico” e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione dell’offensività in concreto”.
L’ambito di tale riconoscibile inoffensività”, prosegue la Corte “è, ragionevolmente, quello del conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l’ampliamento della coltivazione”.
In sintesi, secondo l’interpretazione della Cassazione, ai fini della punibilità o meno della condotta di coltivazione di piante da stupefacenti, l’inoffensività della condotta stessa deve essere estesa a situazioni ulteriori e diverse da quelle rappresentate dalla coltivazione di quantitativi di sostanza inidonea tout court a produrre un qualsivoglia effetto drogante, così come invece parrebbe sostenere la precedente giurisprudenza di legittimità.
Al contrario, l’inoffensività può e deve ravvisarsi quando la quantità di principio attivo, pur esistente, sia tale da escludere la diffusività della sostanza e la conseguente lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, ovvero, nel caso di specie, il bene della salute.

(articolo redatto dalla Dott.ssa Silvia Meda dello Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato).

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su
Cerca