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Le pene per l'uso e/o la detenzione di droghe leggere
Lo Studio Legale de Lalla si è recentemente occupato della redazione della richiesta di incidente di esecuzione avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 co. 1 bis del DPR 309/1990 che, come noto, punisce la detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti.

In particolare, l’assistito veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed alla multa di Euro 20.000,00 poiché acquistava e riceveva illecitamente due flaconi contenenti complessivamente 2 litri di sostanza stupefacente del tipo GBL (Gamma – butirrollattone) inserita nella tabella IV di cui all’art. 14 DPR 309/1990.
La Corte Costituzionale, come ormai noto, con la Sentenza n. 32/2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, ovvero della Legge Fini – Giovanardi.


L’effetto della declaratoria di incostituzionalità era inevitabilmente quello di determinare la «reviviscenza» delle previgenti fattispecie delittuose e delle relative tabelle che – nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 – prevedevano un diverso trattamento sanzionatorio per le condotte illecite aventi ad oggetto le c.d. «droghe pesanti» (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle I e III dell’art. 14) e le c.d. «droghe leggere» (art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle II e IV dell’art. 14).
Distinzione che veniva meno nella Legge Fini – Giovanardi che prevedeva la punizione per la detenzione ai fini di spaccio con le stesse identiche pene sia nel caso di droghe leggere che pesanti.
Nel caso in esame, la sostanza detenuta dall’assistito – ovvero il GBL – rientrava nella tabella IV e pertanto, in quanto “droga leggera” prevedeva un trattamento sanzionatorio differente da quello comminato con la Sentenza di condanna del 2011.
Preso dunque atto dell’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità e per l’effetto della conseguente applicazione della precedente normativa (che, come detto, a livello sanzionatorio differenziava le “droghe pesanti e le “droghe leggere”), il difensore depositava al competente Giudice dell’esecuzione (ovvero quello che aveva comminato la pena) richiesta ex art. 666 e 673 c.p.p. affinché questi potesse procedere alla rideterminazione della pena inflitta (e, nello specifico, che rideterminasse la pena diminuendola secondo le pene previste per le droghe leggere secondo la normativa reintrodotta a seguito della richiamata pronuncia di incostituzionalità).
Con l’incidente d’esecuzione ex art. 666 e 673 c.p.p. promosso dalla difesa (o dal Pubblico Ministero) vengono sollevate dalle parti al Giudice dell’esecuzione questioni attinenti all’esistenza del titolo esecutivo (ovvero la sentenza divenuta definita), alle condizioni costitutive, modificative o estintive della validità ed efficacia del titolo stesso (Cass. Sez. III n. 1365/1999).


L’atto deve contenere l’indicazione delle ragioni della richiesta dovendo il Giudice vagliarne preliminarmente la eventuale manifesta infondatezza ex art. 666 co. 2 c.p.p. e, altresì, l’allegazione del titolo esecutivo del quale, in sostanza, si chiede la riforma.
Il Giudice, effettuato il vaglio circa l’ammissibilità della richiesta, fissa la data dell’udienza per la trattazione nel merito dell’istanza avanzata.

A tal proposito, si riporta di seguito la richiesta di incidente dì esecuzione promossa dallo Studio Legale de Lalla ai fini della rideterminazione della pena inflitta al proprio assistito a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa vigente all’epoca di commissione del reato in tema di spaccio di sostanze stupefacenti.

ILL.MO TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. DIRETTISSIME

Richiesta di procedimento d’esecuzione
ex artt. 666 e 673 c.p.p.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, con studio in Milano, Via F. Sforza n° 19, quale difensore del Signor

PREMESSO

– Che il Signor X veniva condannato dal Tribunale di Milano Sez. Direttissime a seguito di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 20.000,00 di multa “per il reato di cui all’art. 73 DPR, comma I bis DPR 309/1990 perché senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, acquistava e riceveva illecitamente due flaconi contenenti complessivamente 2 litri di sostanza stupefacente del tipo GBL (Gamma – butirrollattone) inserita (allora N. d. R.) nella tabella I di cui all’art. 14 DPR 309/1990, sostanza che per quantitativo e modalità di acquisto deve ritenersi detenuta a fini di cessione”;
– Che con la Sentenza del 12.2.2014 n. 34, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77 II^ comma della Costituzione che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49;
– Che, pertanto, la Corte Costituzionale con la nota Sentenza n. 32/2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272;

RILEVATO

– Che la Sentenza della Corte Costituzionale riguardava anche la modifica introdotta dalla legge c.d. FINI-GIOVANARDI riguardo le tabelle ministeriali precedenti al 2006;
– Che nella motivazione della sentenza si afferma chiaramente che “… Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l’effetto abrogativo …”.
– Che a tal proposito si determinava la riviviscenza delle tabelle originarie che – come noto – suddividevano le sostanze stupefacenti in “leggere” e “pesanti”, e che non essendo state validamente sostituite da quelle allegate al D.L. 272/2005 (come visto, non validamente convertito) , costituivano quindi, l’unico riferimento relativo al periodo che va dal 2006 al 21.3.2014 (data nella quale ha avuto effetto la pronuncia abrogativa di cui sopra della Corte Costituzionale);
– Che a seguito della declaratoria di incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi e della “riviviscenza” della legge Iervolino-Napolitano, come osservato dallo scrivente difensore, si pone per l’odierno istante (condannato in relazione ad una sostanza stupefacente attualmente considerata “leggera”, vedi oltre) la rilevante questione di diritto (con le ovvie ripercussioni dal punto di vista pratico) relativa alla attualizzazione della pena allora inflittagli – e oggi ancora in esecuzione sebbene in regime di affidamento in prova ai servizi sociali – alla luce della normativa attualmente vigente

EVIDENZIATO

– Che la recente Sentenza n. 18821 delle Sezioni Unite, depositata il 7.5.2014, sempre sulle vicende susseguenti al cd. caso Scoppola, ha fornito indicazioni precise sulla possibilità di procedere con il giudizio di esecuzione, secondo quanto sopra indicato, per rideterminare la pena nei casi di declaratoria di incostituzionalità della norma che fissi una pena, sia essa quella principale o derivante da una circostanza aggravante:“… Vi sono tuttavia argomenti di innegabile solidità che si oppongono all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima. L’istanza di legalità della pena, per il vero, è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. “situazione esaurita”, che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno Stato democratico di diritto assista inerte all’esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale…. Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (artt. 13,comma secondo, 25, comma secondo) e deve assolvere la funzione rieducativa imposta dall’art. 27,comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla declaratoria d’incostituzionalità della normativa nazionale di riferimento, perché ritenuta in contrasto con la previsione convenzionale, quale parametro interposto dell’art. 117, comma primo, Cost.. E, allora, s’impone un bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del giudicato e altrivalori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo …”.

PRESO ATTO

– Che nel caso in esame dell’odierno richiedente è la pena base ad essere incostituzionale perché le parti nella determinazione della stessa avevano quale punto di partenza quella indicata nella legge del 2006 (poi, come visto, dichiarata incostituzionale) che, come noto, non faceva riferimento alcuno alla differenza tra droghe leggere e pesanti;
– Che l’effetto della richiamata declaratoria di incostituzionalità, come noto, è stato quello di determinare la «reviviscenza» delle previgenti fattispecie delittuose e delle relative tabelle che – nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 – prevedevano un diverso trattamento sanzionatorio per le condotte illecite aventi ad oggetto le c.d. «droghe pesanti» (art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle I e III dell’art. 14) e le c.d. «droghe leggere» (art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e “reviviscenti” tabelle II e IV dell’art. 14).
– Che la Sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta ha determinato, quindi, la ri-adozione di un differente regime sanzionatorio in relazione al tipo di sostanza che costituisce oggetto materiale della condotta illecita

EVIDENZIATO

– Che il GBL – ovvero la sostanza stupefacente oggetto della condotta illecita contestata all’odierno istante e per la quale lo stesso veniva giudicato con la Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sopra menzionata;

– secondo quanto stabilito dalla normativa vigente prima della Legge Fini – Giovanardi, rientra nella tabella n. IV dedicata ad una delle due categorie delle “droghe leggere” (All.to pag.);
– Che il giudice dell’esecuzione, quindi, deve rideterminare la pena base da infliggere al ricorrente, partendo da quella prevista nell’art. 73 comma 4 d.p.r. 309/1990 oggi applicabile (per intendersi, nella formulazione della legge Iervolino-Napolitano) e quindi partendo da una pena base di anni 2 di reclusione;
– Che X in esito alla convalida dell’arresto veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 30.6.2011 all’8 luglio 2011, data in cui venivano concessi gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori (all. ti);
– Che X richiedeva e otteneva l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 OP (all.to);
– che la presente richiesta di procedimento di esecuzione è fondata sugli argomenti di sopra specificati;

***

Tutto ciò premesso, rilevato, evidenziato ed osservato, il sottoscritto difensore ai sensi dell’art. 673 c.p.p.

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia ai sensi degli artt. 666 e 673 C.P.P., revocare la sentenza emessa nell’ambito del procedimento penale n. RGD – N. R.G.N.R. dal Tribunale di Milano in composizione monocratica Sez. Direttissime l’8 luglio 2011 (già passata in giudicato) con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di anni 3 mesi due e € 20.000,00 per il reato di cui all’art. 73 co. I bis c.p.p., e che per effetto della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale ridetermini la pena inflitta a X diminuendola ai minimi edittali e secondo le norme attualmente vigenti adottando al contempo gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Con ossequio e fiducia nell’accoglimento.

Milano, lì ……                                                  Avv. Giuseppe Maria de Lalla

(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio legale de Lalla. Tutti i diritti riservati)

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