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Come noto, uno degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (comunemente chiamato stalking), è lo stato di grave e perdurante turbamento emotivo della vittima causato dalle condotte intrusive dell’offender.
L’art. 612 bis c.p. non prevede una definizione precisa e concreta del concreto significato di “grave e perdurante turbamento emotivo” e, al di là di un nucleo di significato immediatamente percepibile basato sul senso comune dei termini utilizzati dal Legislatore, è rimessa agli operatori del diritto (giudici, avvocati e pubblici ministeri) l’individuazione delle situazioni concrete oggettivamente verificabili riconducibili all’indicazione piuttosto approssimativa utilizzata nella norma per la rappresentazione degli effetti che la vittima deve patire per la configurazione del reato di atti persecutori.

Vale la pena sottolineare l’importanza dell’individuazione del preciso significato della locuzione poiché solo con l’effettiva positiva verifica della realizzazione del “grave e perdurante turbamento emotivo” patito dalla persona offesa potrà dirsi realmente commesso il reato (naturalmente se ricorrono tutte le altre condizioni previste dall’art. 612 bis. c.p.).
Peraltro, è di immediata comprensione che il “turbamento emotivo”, la sua gravità e la durata sono elementi che hanno una indefettibile e robusta componente soggettiva (ciò che può causare terrore in una persona può essere, per altri, solo una preoccupazione oppure l’ansia per un accadimento può essere duratura per alcuni e passeggera per altri etc.) di tal che l’individuazione di una linea interpretativa il meno variabile e sfuggente possibile (proprio in tema di verifica dell’esistenza degli effetti psicologici di cui sopra) sarebbe una garanzia fondamentale per la corretta applicazione della norma mettendo al riparo l’accusato (ed i diritti di tutti i cittadini soprattutto in relazione ad una norma che si presta anche ad usi strumentali da parte delle “vittime”) da abusi ed incertezza applicativa.

In altre parole, il campo delle condotte penalmente rilevanti ed astrattamente riconducibili al reato di atti persecutori subisce un’importante dilatazione o contrazione a seconda del significato che si ritiene corretto dare al concetto di “grave e perdurante stato di turbamento emotivo” e l’ampio spazio lasciato dal Legislatore all’interpretazione del Giudice (e del Pubblico Ministero) si riflette direttamente sulla tutela dei diritti dell’indagato.

L’accertamento delle condizioni di grave e perdurante turbamento emotivo non incide direttamente solo sull’accertamento della commissione del reato, ma anche sull’applicabilità o meno di un’eventuale misura cautelare e sul diritto alla prova dell’accusato che – tanto più saranno sfumati e sfuggenti i limiti del predetto turbamento – con maggiore difficoltà dovrà fronteggiare in giudizio l’asserita esistenza di un elemento costitutivo del reato (il grave turbamento della vittima, appunto) che potrà (anche) non poggiare le proprie basi su elementi oggettivamente riscontrabili.

La Giurisprudenza ha effettivamente avvallato tale interpretazione potenzialmente pericolosa del reato di stalking stabilendo che il grave turbamento richiesto dalla norma ex art. 612 bis c.p. non deve necessariamente essere provato mediante appositi certificati medici ed essere riconducibile ad una precisa patologia nosograficamente in quadrabile:

E’ idoneo a integrare l’evento del reato di atti persecutori (cosiddetto stalking; art. 612 bis c.p.) un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo a tal fine sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, non essendo richiesto l’accertamento di uno stato patologico, considerato che la fattispecie incriminatrice dell’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni personali (ex art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Cassazione Penale Sezione V^ sentenza 14 novembre 2012 – 29 aprile 2013 n. 18819)”.

La Cassazione conferma che lo stalking (art. 612 bis del c.p. costituisce un reato di “evento” giacché la condotta materiale (reiterati episodi di minacce e molestie) deve avere determinato, in forma alternativa, la realizzazione di uno tra tre tipi di evento:
– un perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima;
– ovvero ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a le vicine;
– o, infine, costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
E’ proprio la realizzazione di uno o più di questi eventi che fissa il momento consumativo. La Corte, a tal proposito, chiarisce che allorquando si verta nell’ipotesi di condotta che abbia arrecato alla vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, è a tal fine sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima (in termini, sezione V^ 1° dicembre 2010) non essendo richiesto l’accertamento di uno stato patologico, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (in termini, sezione V, 10 gennaio 2011). Da queste premesse, nella specie, il giudice di legittimità ha ritenuto che correttamente era stato ravvisato il reato di atti persecutori a carico dell’imputata che risultava avere ripetutamente pedinato l’ex coniuge, da cui era legalmente separata, l’aveva, inoltre, raggiunto sul luogo di lavoro ed in contesti privati, gli aveva inviato molteplici sms, di contenuto ingiurioso e di minaccia, l’aveva, infine, diffamato presso parenti e conoscenti, così essendone derivato per il soggetto passivo uno stato di ansia e depressione, con ripercussioni nella vita privata e di relazione (massima della Sentenza e commento tratti da “Guida al diritto” n. 23, 1 giugno 2013).

L’ampiezza del concetto di turbamento, quindi, rileva in maniera assai concreta nella difesa dell’incolpato soprattutto in tutti quei casi (che sono la maggior parte) in cui il processo è di tipo indiziario, in difetto di certificazione medica riferita alla vittima (rectius: relativa alla natura patologica dal turbamento da essa lamentato) ed in presenza di rapporti sia pregressi che attuali tra offender e denunciante frutto di una passata relazione sentimentale.

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