Skip to content

Il Ricorso cautelare per Cassazione (ovvero avverso i provvedimenti in tema di misure cautelari applicate nel coso delle indagini o della fase di merito) previsto dall’art. 311 c.p.p. rappresenta l’ultimo degli strumenti di impugnazione avverso i provvedimenti cautelari.

camera penale di milano
camera penale di milano

L’impugnazione prevista dall’art. 311 c.p.p. può essere effettuata avverso le decisioni emesse dal Tribunale del Riesame (c.d. Tribunale della libertà) successivamente al ricorso ex art. 309 c.p.p. e dell’appello de libertate ex art. 310 c.p.p.

Il ricorso ex art. 309 c.p.p. è quello proposto dalle parti – molto spesso da colui al quale la misura cautelare è stata applicata ovvero dall’indagato/imputato – al Tribunale del Riesame (composto da tre giudici) entro dieci giorni dall’applicazione di una misura cautelare richiesta dal PM e concessa dal GIP (il caso di scuola è quello dell’indagato che viene sottoposto ad una misura cautelare custodiale o ai domiciliari e si rivolge al Tribunale del Riesame impugnando il provvedimento applicativo per mancanza dei presupposti ex art. 274 c.p.p.).

L’appello de libertate ex art. 310 c.p.p. è quello proposto dalle parti – ed anche in questo caso è molto spesso proprio la persona accusata a presentarlo – avverso il provvedimento di rigetto o modifica della misura cautelare emesso dal Giudice procedente (il classico caso è quello dell’incolpato che chiede l’attenuazione della misura cautelare al Giudice procedente e che si vede rigettare la richiesta presentata decidendo, quindi, di impugnarla con l’appello di cui si tratta).

Ebbene, a seguito del ricorso ex art. 309 c.p.p. e 310 c.p.p. l’impugnazione proponibile è il ricorso cautelare per Cassazione ex art. 311 c.p.p..

I soggetti che possono promuovere il Ricorso sono l’indagato/imputato personalmente o il suo difensore e il Pubblico Ministero (ovviamente in questo caso qualora venisse accolto il ricorso del PM la decisione della cassazione potrebbe comportare un aggravio della misura a carico dell’indagato/ imputato).

L’impugnazione va depositata completa delle motivazioni presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione – che sarà il Tribunale del Riesame (c.d. della libertà) sia in caso del ricorso che dell’appello de libertate – entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Qualora il Tribunale per la libertà depositi nel termine di cinque giorni previsto per la decisione solo il dispositivo dell’ordinanza (come avviene solitamente nella prassi) differendo il termine per il deposito delle motivazioni, la giurisprudenza prevede la possibilità, in specialmodo a tutela di colui che deve subire l’aggravio della misura, di depositare immediatamente il Ricorso per Cassazione (entro il termine di dieci giorni) con indicazione di riserva di motivi nuovi e aggiunti, che potranno essere depositati successivamente, ovvero quando la parte verrà in possesso dell’Ordinanza e di conseguenza delle motivazioni poste a fondamento della decisione dei Giudici.

Il Ricorso de libertate per Cassazione presenta ovviamente delle peculiarità:
– L’attenzione dei giudici si deve soffermare unicamente sui vizi denunciati dal ricorrente;
– È esperibile unicamente per motivi di diritto;
– Il ricorso è ammissibile solo nei casi in cui viene lamentata la violazione di uno dei punti indicati nell’art. 606c.p.p.;
– Unica eccezione è rappresentata dal Ricorso de libertate per Cassazione proposto per saltum: in questo caso può essere presentato solo per “violazione di legge” (il ricorso per saltum è quello che è presentato avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare o di rigetto della richiesta di modifica SENZA prima procedere alle impugnazioni rispettivamente ex artt. 309 e 310 c.p.p.).

Il ricorso de libertate per Cassazione contenente l’enunciazione dei motivi, deve essere depositato secondo quanto previsto dall’art. 311 comma 3 c.p.p. presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero l’ordinanza cautelare ricorsa per saltum.

Una volta depositato il ricorso, il giudice dispone che venga dato immediato avviso all’autorità procedente che dovrà procedere entro il giorno successivo alla trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione che a norma dell’art. 311 comma 5 c.p.p. deciderà entro 30 giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’art. 127 c.p.p. ovvero in camera di consiglio.

Una procedura – quindi – molto spedita e celere precipuamente pensata dal Legislatore essendo dedicata (il più delle volte) a situazioni di limitazione della libertà personale.

(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio de Lalla. Ogni diritto riservato).

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su
Cerca