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Come argomentato più volte nelle pagine del sito, la Giurisprudenza ha ribadito costantemente come la sola testimonianza della persona offesa – benché per definizione portatrice di un interesse di segno opposto rispetto a quello dell’accusato e non già soggetto terzo e disinteressato del procedimento penale – possa essere da sola posta a fondamento di una sentenza di condanna a carico dell’imputato.
Il Legislatore, invero, ha inteso valorizzare al massimo il contributo della vittima del reato che spesso (specialmente in tema di reati sessuali campo di elezione dello Studio legale dell’Avv. de Lalla) è anche l’unico testimone dei fatti oggetto del procedimento penale.
Da ultimo, in questo senso, si cita la recentissima Sentenza n. 23813 del 15 – 31 maggio 2013 della Sezione V^ della Corte di cassazione che – seppure raccomandando il massimo scrupolo del Giudice – ha ribadito che “…le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi 3 e 4 del cpp (in tema di chiamata in reietà e correità NDR) che richiedono la presenza di riscontri esterni. Peraltro, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi…”.

Orbene, il tema già particolarmente delicato (poiché un solo testimone anche se vittima può decretare la condanna dell’accusato) assume proporzioni – direi – gigantesche in tema di reati sessuali compiuti in danno di minore/minori.
Il reato, è ovvio, prospetta uno scenario giuridicamente e socialmente gravissimo con ripercussioni inimmaginabili sia per la vittima che per l’accusato che – non va mai dimenticato anche al cospetto di ipotesi accusatorie aberranti – è presunto innocente e, più spesso di quanto si immagini, davvero estraneo ai fatti che gli sono addebitati.
Lo stesso Legislatore, conscio della estrema delicatezza della testimonianza del minore (soprattutto se pre-impubere) sospetta vittima di abuso sessuale ha disposto che:
– La testimonianza sia assunta nel più breve tempo possibile dai fatti in sede di incidente probatorio (ovvero in forma anticipata rispetto al dibattimento e con modalità peculiari. Vedi sotto e nella categoria “DA SAPERE” del sito la disciplina dell’incidente probatorio) per salvaguardare il bagaglio conoscitivo e memonico del minore;
– La testimonianza del minore sia assunta con modalità tali da essere meno traumatica possibile per la piccola ipotizzata vittima (ad es. aula separata da quella ove sono presenti le parti munita di interfono per gli eventuali interventi, ambienti ad hoc più accoglienti possibili etc.);
– Le domande siano poste da Giudice che è presente nella stanza con il minore con il supporto di un esperto dell’età evolutiva;
– L’accusa e la difesa possano porre le domande solo attraverso il Giudice (con il quale di regola NON comunicano nel corso dell’audizione del minore ma nelle pause di questa quando il Giudice si sposta nell’aula ove sono presenti le parti);
– La testimonianza del minore sia interamente video registrata;
-La regola (benché non codificata dal Legislatore) è quella di evitare una vittimizzazione secondaria del minore garantendogli una sola testimonianza (con tutti gli accorgimenti di cui sopra ed in fase di incidente probatorio) evitando di sottoporlo a continui “interrogatori”).

Con il passare degli anni, inoltre, sono stati studiati ed approntati diversi protocolli proprio per l’escussione del minore sospetta vittima di abuso al fine di garantirne (quanto più possibile) la genuinità della testimonianza (si citano a solo titolo di esempio tre esempi italiani tralasciando tutte le linee guida anche straniere: la Carta di Noto, il Protocollo di Venezia e le Linee guida Nazionali – l’ascolto del minore testimone).
Il motivo di tali cautele è scientificamente provato ed oggetto di una sterminata bibliografia italiana e straniera: il minore sospetta vittima di abuso (ed il minore in generale) è un testimone fragilissimo (altamente suggestionabile, influenzabile, labile, potenzialmente inattendibile tanto più è piccolo e fisiologicamente esposto alla fabulazione) e la raccolta del suo bagaglio conoscitivo è opera delicatissima al pari della raccolta della prova scientifica che non prevede una seconda possibilità poiché il repertamento errato ne preclude irrimediabilmente la genuinità (c.d. contaminazione).
A tali fragilità che chiamerei “biologiche e fisiologiche” si aggiungono quelle insite nella interazione del minore con l’adulto (il Giudice, le Forze dell’Ordine, glie esperti etc.) che è di per sé robustamente foriera di fraintendimenti e suggestioni (anche) reciproche potenzialmente sempre ad effetto contaminante di quanto il minore riferisce.
In questa ottica si pensi (per fare solo un esempio ma la casistica è assai ampia ed oggetto di continui aggiornamenti ed approfondimenti in campo sia psicologico che giuridico) a quanto possa essere fuorviante per la risposta del minore una domanda suggestiva (e quindi mal posta) che “invita” il minore ad una risposta positiva (….è vero che Mario ti ha toccato?….) veicolando al piccolo testimone che il Giudice (figura adulta e che, quindi, non si deve contraddire mai) sa già quello che è accaduto essendo necessario (ed educato…) che egli (il bambino) si limiti a dire di si.
Ed ugualmente sarà processualmente devastante per l’esatta ricostruzione dell’accaduto che adulto (Giudice) e testimone (bambino) non diano a certi concetti e oggetti lo stesso nome poiché padroni di un lessico (evidentemente) diverso.
Anche la semplice ripetizione di una domanda dopo una prima risposta del minore induce il piccolo teste a modificare quanto riferito nell’erronea (ma usuale) convinzione che la ripetizione della domanda implichi che la prima risposta non è quella che l’adulto (il Giudice) ritiene corretta e voleva sentire da lui.
Con l’avvertenza – come detto – che il c.d. falso ricordo (ovvero la creazione di una bagaglio conoscitivo nel minore creato dalla ricostruzione dei fatti sollecitata dalle domande dell’adulto ma non corrispondente alla realtà) implica che il bambino non potrà essere più escusso in maniera proficua poiché sinceramente convinto di riferire fatti effettivamente accadutigli.
Altro particolare di centrale importanza (che si innesta in una evenienza processuale già di altissima difficoltà) è che SEMPRE il minore ha (giustamente e doverosamente) avuto uno più colloqui con degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, nonni etc.) in relazione ai fatti del processo penale e che questi colloqui – che avvengono prima dell’incidente probatorio – sono spesso dominati dalla comprensibile ansia degli “intervistatori” che possono influenzare (anzi: sicuramente hanno influito) il piccolo testimone e quanto lo stesso potrà riferire al Giudice durante l’incidente probatorio.

Come detto, la testimonianza del minore sospetta vittima di abuso sessuale (ed unico testimone come sovente accade in assenza anche di evidenze fisiche del supposto reato) è un tema attualissimo e davvero è impossibile in questa sede illustrare un problema talmente articolato (e di tale gravità nelle sue conseguenze) da essere oggetto di attenzione nell’amministrazione della Giustizia di tutto il mondo.
Nel nostro Paese si è sviluppata negli anni una sostanziale “buona pratica” che le Forze dell’Ordine ed i Giudici (oltre che ovviamente il Legislatore) hanno inteso valorizzare essendo ormai diffusa la coscienza (direi) sociale della estrema delicatezza della procedura di escussione del minore nell’ottica di limitare quanto più possibile sia i falsi positivi che i falsi negativi in tema di accertamento di sospetti abusi.

Bisogna sottolineare che – in ogni caso – gli esperti in materia (e cito qui solo due autorevolissimi nomi tra i moltissimi italiani ed esteri: Dott.ssa Giuliana Mazzoni professore ordinario di psicologia cognitiva presso la Univesity of Hull e Dott.ssa Elisabetta Rotriquenz esperta e docente di psicologia giuridica presso il dipartimento di Psicologia giuridica dell’Università di Firenze) hanno sottolineato come una percentuale di contaminazione nella testimonianza del minore sospetto di abuso sia insopprimibile.
Le cautele sono state più volte raccomandate anche dalla Giurisprudenza di Legittimità che ha visto diverse pronunce della Sezione III^ della Corte di Cassazione esperta proprio in tema di abuso sessuale.
Dunque, massima attenzione, profonda preparazione ed altissimo profilo professionale devono possedere tutte le figure coinvolte nell’accertamento di fatti tanto gravi che si basano spesso – nell’ipotesi accusatoria – sulla sola testimonianza della possibile piccola vittima.
E ci si riferisce, ovviamente, sia alle Forze dell’Ordine (spesso le prime ad avere contezza degli eventi), che al PM, che al Giudice (a cui sarà delegata materialmente l’esecuzione dell’incidente probatorio) e, naturalmente al difensore.
Quest’ ultimo non potrà MAI improvvisare il proprio intervento ma dovrà:
– Possedere una dedicata preparazione teorica;
Conoscere gli atti del procedimento in maniera certosina;
Avvalersi di un esperto in psicologia evolutiva e/o psicologia forense sia per l’analisi degli atti di indagine e dibattimentali che per la individuazione delle domande più opportune da porre al minore;
Interloquire in maniera competente e proficua con il Giudice dimostrando di padroneggiare la materia;
– E – soprattutto – vigilare affinché la testimonianza del minore sospetta vittima di abuso sessuale sia raccolta (per lo più durante l’incidente probatorio) in maniera corretta evitando la verificazione di tutti quegli errori procedurali (bias) con portata gravemente contaminante sulla ricostruzione dei fatti (anche perché l’errata ricostruzione si traduce praticamente sempre in un falso positivo).

Particolare importanza dal punto di vista della difesa riveste la preparazione dell’udienza dell’incidente probatorio durante il quale, come detto, il GIP (il Giudice per le Indagini Preliminari) con l’aiuto di un esperto dell’età evolutiva (uno psicologo/a) raccoglierà la testimonianza del minore (sia mediante il racconto libero che con domande).
Il passaggio è cruciale per l’accusato.
Infatti, se il minore confermerà le accuse ipotizzate il procedimento penale proseguirà (e anche se terminerà con una assoluzione rappresenterà un e vero e proprio calvario per l’imputato).
Come detto, non è previsto un intervento diretto del difensore che potrà porre le domande al minore solo attraverso il Giudice che materialmente avrà contatti con la sospetta piccola vittima (unitamente all’esperto di cui si è detto).
Il difensore dovrà porre la massima attenzione al rispetto di ogni formalità e di ogni buona pratica nell’audizione del minore preparando anche una serie di domande alla luce degli atti che già possiede (prima dell’incidente probatorio per l’escussione del minore la procedura prevede che il difensore possa accedere agli atti di indagine e, quindi, averne piena contezza).
La preparazione dell’incidente probatorio deve essere attuata dal difensore con l’ausilio di un proprio consulente psicologo (anche in questo caso è fondamentale la più volte richiamata trial consultation quale collaborazione tra esperti: vedi nel sito la pagina dedicata in “DA SAPERE”) preso atto della difficoltà e specificità delle accennate problematiche connesse alla testimonianza del minore sospetta vittima di abuso (che, lo ricordiamo, hanno spinto il Legislatore a prevedere l’ausilio di una figura professionale ad hoc anche per il Giudice).
Prima dell’udienza il difensore deve individuare con il proprio consulente i temi da approfondire ed affrontare per la migliore difesa del proprio assistito con estrema attenzione per il rispetto delle più volte richiamate cautele necessarie a garantire, per quanto possibile, la maggiore genuinità del resoconto del minore.
Le domande della difesa, come detto, non possono e non devono essere improvvisate alla luce di quello che il minore riferirà durante l’incidente probatorio; ma il difensore dovrà avere (anche) la conoscenza degli atti e la preparazione per individuare eventualmente nuovi temi e domande proprio a seguito delle risposte che il piccolo teste darà in udienza.

Per la migliore comprensione della difficoltà dell’adempimento di cui si tratta (che credo possa essere paragonato alla complessità di un intervento chirurgico) si riporta qui sotto il modello di memoria (ovviamente anonimo e che nell’originale comprende anche diverse domande della difesa al piccolo teste) delle corrette linee guida per l’escussione del minore sospetta vittima di abuso che lo Studio dell’Avv. de Lalla ha depositato al Giudice per le Indagini Preliminari in un recente caso di assistenza di un imputato per abuso sessuale su minore:

ALL ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ****

quesiti della difesa dell’indagato per l’audizione della p.o.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano difensore del Signor

****

indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe

PREMESSO

• Che per il giorno **** è fissata udienza di incidente probatorio per l’esame in forma protetta della minore persona offesa;
• Che – come noto – l’audizione del minore (e, come nel caso di specie, tanto più se minore degli anni dieci) è un incombente particolarmente delicato essendo concreto il pericolo che il bambino (anche adottando le opportune cautele) sia suggestionato dalla figura adulta ed autorevole (tanto più ai suoi occhi) del Giudice (autorevolezza che è impossibile eliminare anche escutendo la p.o. utilizzando tecniche a carattere ludico);
• Che anche solo la reiterazione di una domanda può indurre il bambino a mutare la risposta iniziale nell’errata convinzione che l’interrogativo gli venga ripetuto poiché la prima risposta non è quella che l’intervistatore ritiene esatta;
• Che, invero, pur essendo il ricordo del minore potenzialmente accurato come quello dell’adulto (a patto che sia esortato a riferire liberamente); il bambino tende ad assecondare le aspettative dell’adulto che lo esamina propendendo, quindi, a dare risposte positive (soprattutto a domande dirette che prevedono una risposto si/no: hai visto Mario? Mario ti ha dato fastidio? C’era solo Mario?….);
• Che, peraltro, il minore interrogato da un adulto raramente riferisce di non aver compreso la domanda (e, spesso, non ha nemmeno la consapevolezza di averla fraintesa);
• Che le domande devono essere poste al piccolo intervistato in maniera che non contengano delle informazioni (la cui effettiva verificazione è l’oggetto del procedimento) o il “punto di vista” dell’intervistatore;
• Che l’audizione del minore – anche nel presente caso – avviene decorso un certo lasso di tempo dai fatti per i quali si procede ovvero dopo che, sicuramente, la bambina ha risposto alle legittime e preoccupate domande della madre (Vedi a questo proposito anche il verbale di SIT rilasciato dalla madre Signora ***), del padre, probabilmente dei nonni, di altri bambini, alle eventuali informali richieste di altri soggetti (ad esempio gli investigatori) eccetera;
• Che – altrettanto comprensibilmente e, per certi aspetti, anche doverosamente – la piccola **** in vista dell’audizione è stata sicuramente rassicurata, preparata e informata da parte dei sui genitori (e dei suoi cari in generale) di tal che le potenziali suggestioni possono (rectius: sono) essere già state veicolate alla minore che, di fatto, potrebbe essere indotta a ripetere al Giudice, non già quello che propriamente ha vissuto e percepito, bensì quello che è emerso dai precedenti colloqui (suggestivi) con i genitori e gli altri soggetti coinvolti;
• Che, quindi, il Giudice – oltre ad adottare tutta la sua esperienza e la necessaria cautela per non suggestionare (ulteriormente) il minore con domande “guidanti” o eccessivamente “chiuse” – deve anche vagliare se il comprensibile fenomeno di cui ai punti precedenti si è verificato e con quale grado di influenza sulla piccola testimone;
• Che, inoltre, la rievocazione del ricordo nel bambino (soprattutto se piccolo come nel caso di ****) segue processi logici e motivazionali differenti rispetto a quelli dell’adulto poiché il minore tende a ricordare (come tutti ) i fatti salienti delle situazioni che lo coinvolgono ma è provato che la salienza dal punto di vista del minore NON è sovrapponibile a quella dell’adulto (che lo intervista);
• Che nel porre le domande dirette a sollecitare il ricordo è necessario tenere presente anche la padronanza del lessico e del linguaggio del piccolo teste

RILEVATO

• Che nel caso di specie tutto il coacervo accusatorio si basa sulle dichiarazioni dei minori non essendovi alcun testimone terzo dei fatti così come contestati e, soprattutto, nessun elemento di prova scientifica (specificatamente, medica) a conferma delle condotte di cui al capo di imputazione

PRESO ATTO

• Che gli episodi di abuso su minore sono tristemente frequenti e particolarmente odiosi;
• Che, in ogni caso, sono altrettanto frequenti i casi in cui l’indagato risulta estraneo ai fatti contestati e, in particolare:
1. Il bambino non è vittima di abuso sessuale ma ha frainteso un’interazione innocente;
2. Il bambino non è vittima di un abuso sessuale ma è stato in modo NON INTENZIONALE suggestionato da una o più persone (o da una successione di avvenimenti. Vedi sopra) preoccupata o ipervigilante che si prende cura di lui
Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che il Giudice nell’intervistare **** compatibilmente ai modi ed ai tempi dell’audizione protetta ed in ossequio alle linee guida che ritiene più opportuno seguire anche alla luce della sua personale esperienza:
1. Spieghi alla bambina che gli verranno poste delle domande ed insista sulla possibilità di non rispondere se la domanda fosse poco chiara, se non ricordasse gli eventi o se non fosse più che certa della risposta;
2. Spieghi alla bambina che non esistono risposte giuste o sbagliate ma che deve riferire solo quello di cui è sicura ma se non lo dovesse essere non ci saranno problemi se non risponderà;
3. Incoraggi la bimba a riferire la sua opinione ed il suo punto di vista anche se diverso da quello che lei ritiene essere quello dell’intervistatore;
4. Spieghi alla bambina che il Giudice non è informato su quello che le si chiede (altrimenti non sarebbe necessario sentirla) e che non può darle alcun aiuto per ricordare i fatti;
5. Valuti il grado di comprensione che la bambina ha del perché è interrogata;
6. Valuti quali sono i sentimenti e le emozioni della piccola a fronte dell’intervista/audizione;
7. Raccolga informazioni su come la bambina percepisce la situazione (se ansiogena o meno) e quale sia stata la “preparazione” all’evento da parte dei genitori o altri soggetti a lei vicini;
8. Accerti il Giudice quali sono i limiti entro i quali la bambina distingue bugia, verità e fantasia e il significato che la piccola dà a tali concetti;
9. Incoraggi ripetutamente la bambina ad ammettere di non aver capito una domanda o di non sapere dare una risposta o di non ricordare (particolarmente importante è che la bambina capisca che non si tratta di un esame né di “azzeccare” le risposte giuste ma che – diversamente da quanto solitamente accade quando un adulto le rivolge una domanda a casa o a scuola – è libera di non saper rispondere);
10. Incoraggi **** a correggere quello che il Giudice dice se non lo ritiene esatto (a differenza di quello che accade nel mondo del bambino dove un adulto non si contraddice mai);
11. Avvisi **** che se alcune domande vengono ripetute nel corso dell’intervista/audizione questo non significa che la prima risposta da lei data sia sbagliata
12. Non vengano prospettati alla bambina rinforzi anche solo positivi all’esito delle sue risposte;
13. Specifichi alla bambina che le risposte devono essere sue e non quelle che altre persone (anche quelle alle quali è legata da affetto e vincoli familiari) le hanno “suggerito” precedentemente
Fin d’ora, inoltre, il difensore

CHIEDE

Che in relazione ai fatti contestati all’indagato siano poste alla minore le seguenti domande (con riserva di proporne di nuove e di rinunciare ad alcune di quelle qui di seguito indicate a seguito del primo intervento del GIP):
1. Seguono domande.

(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe de Lalla. Né è vietata qualsiasi riproduzione)

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