Una trattazione molto esaustiva sul reato di genere ovvero nel caso specifico sul reato compiuto in danno di una donna da parte di un partner o ex partner per motivi per lo più emotivi e passionali. L'articolo tratta sia della Legislazione ovvero del Codice Rosso e di altri interventi del Legislatore ma anche del supporto alla vittima, dell'ascolto della stessa, della rete di supporto nonchè della rieducazione del reo. Un quadro molto esaustivo anche per stilare una strategia difensiva efficace.
Le affermazioni effettuate dalla persona offesa dal reato durante l’esame testimoniale possono essere assunte come fonte di prova, a condizione che venga effettuata una seria indagine sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa.
Quando vittima di violenza sessuale è un minore, la valutazione del contenuto delle sue dichiarazioni deve tenere conto della delicatezza delle questioni trattate e della personalità del minore.
E’ necessario approfondire l’attitudine psicofisica del minore ad esporre le vicende in modo esatto così come la sua posizione psicologica riguardo al contesto della situazione.
È opportuna una indagine psicologica per la migliore valutazione dell’attitudine del minore a testimoniare, sotto il duplice profilo:
– intellettivo
– ed affettivo
vale a dire, nel complesso, la capacità del teste (minore) di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle.
L’indagine sulla testimonianza deve essere diretta anche alla valutazione della credibilità della persona sentita ovvero il modo in cui la vittima – preso atto del suo sviluppo intellettivo ed affettivo (vedi sopra) – ha vissuto e rielaborato la vicenda che è chiamato a ricordare.
Per determinati reati la Legge prevede che il minore sia sentito con le particolari modalità dell’incidente probatorio.
Considerata la delicatezza coinvolgente un soggetto in età evolutiva e la gravità delle accuse mosse nei confronti di un soggetto che è da ritenersi presunto innocente fino a prova contraria (qualsiasi sia la gravità del reato allo stesso contestato), nonché delle dirompenti conseguenze – anche sociali – che un’accusa infamante come quella di abuso sessuale può provocare nel tessuto di appartenenza dell’accusato; quando l’accusa si basa sulle sole dichiarazioni di un minore, il giudice deve escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenza di processo di auto (o etero)-suggestione, oppure di fantasia o esaltazione e sottoporre così le accuse stesse ad attenta verifica, escludendo che esse siano frutto di immaturità psichica oppure di facile suggestionabilità del minore dichiarante.