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Continuiamo la trattazione del reato di atti persecutori (meglio conosciuto come stalking) previsto e punto dall’art. 612 bis c.p..
In particolare – sempre prendendo le mosse e riportando quanto pubblicato sul mensile “Polizia Moderna” a firma di Irene Scordamaglia (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) e Laura Pagliuca (tirocinante presso la Suprema Corte di Cassazione) – concentriamo la nostra analisi sull’evento ovvero le conseguenze sulla persona offesa che una condotta deve necessariamente avere affinché la stessa possa dirsi consumare il reato di atti persecutori.
L’art. 612 bis c.p. prevede tre distinti eventi giuridicamente rilevanti che devono verificarsi in capo alla persona offesa e che devono essere oggetto di prova:
– Il grave e perdurante stato di ansia e di paura;
– Il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto;
– L’alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Vediamo come la Giurisprudenza di legittimità e di merito hanno interpretato nel tempo le fattispecie.
1. L’evento
1.1. IL GRAVE E PERDURANTE STATO DI ANSIA E DI PAURA
Il primo tra gli eventi descritti dall’art. 612 bis cp ha natura psicologica ed è, perciò, caratterizzato da confini molto labili e difficilmente verificabili. Quanto ad esso, proprio a causa della eccessiva genericità della formula legislativa, in dottrina sono stati avanzati dubbi di costituzionalità della norma rispetto al parametro della tassatività e, al fine di superarli, si è prospettato che, riferendosi al “grave e perdurante stato di ansia e di paura”, la nuova fattispecie incriminatrice abbia voluto attribuire rilevanza a vere e proprie forme patologiche caratterizzate da stress e riconoscibili proprio come conseguenza dei comportamenti incriminati, secondo prassi che trovano riscontro nella letteratura medica.
Per quanto a tale ricostruzione vada riconosciuto il pregio di confinare l’elemento causale della fattispecie entro limiti più rispettosi del principio di determinatezza, essa non ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, il Supremo Consesso ha sancito che “Ai fini della prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza”. Cionondimeno, in virtù dell’utilizzo dei termini “grave e perdurante”, in funzione tipizzante, bisognerà escludere dall’applicazione della fattispecie, tutti quegli episodi ansiogeni di scarsa entità temporale e fattuale, nonché timori irrazionali prodotti dalla fantasia o dalla suggestione”.
1.2. IL FONDATO TIMORE PER L’INCOLUMITA’ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO
Si tratta dell’evento destinato a coprire buona parte dei reati di stalking: se è vero che il reale pericolo del delitto risiede nell’escalation di aggressione posta in essere dall’autore, è probabile che tra i principali timori vi sia proprio quello per l’incolumità propria o di un proprio congiunto. Esso non pone particolari problemi di tassatività, ma merita un approfondimento l’utilizzo del termine
“fondato”, in quanto il senso della norma cambia a seconda che lo si interpreti in senso oggettivo, come idoneità della condotta, ovvero in senso soggettivo, spostando l’attenzione sul carattere e sulla personalità della persona offesa. A una prima lettura potrebbe sembrare che, attraverso il riferimento alla fondatezza del timore, il legislatore abbia inteso configurare un reato di pericolo, facendo leva sulla idoneità della condotta concretamente posta in essere dallo stalker a ingenerare un giustificato timore in una persona ragionevole.
Più correttamente, però, in una prospettiva valorizzante dell’elemento causale della fattispecie, il requisito della fondatezza deve essere letto dal punto di vista soggettivo della vittima, attribuendo rilevanza a quelle sofferenze e a quei timori realmente patiti dalla persona offesa come conseguenza delle condotte persecutorie dell’agente, che l’abbiano portata a temere per la propria incolumità e sempre a condizione che l’autore fosse a conoscenza della particolare sensibilità della vittima, approfittandone per rendere più efficace la sua attività persecutoria.
1.3. L’ALTERAZIONE DELLE ABITUDINI DI VITA
Il terzo evento alternativo del reato di atti persecutori è caratterizzato – in ciò differenziandosi dai primi due – da una “consistenza materiale” , rappresentata dal dato concreto che la vittima sia costretta, come conseguenza delle condotte persecutorie, a un cambiamento delle proprie abitudini di vita. Nell’individuazione dei mutamenti penalmente rilevanti , in un’ottica di valorizzazione del principio di offensività, pare opportuno accogliere un’interpretazione restrittiva della norma, escludendo dal suo raggio di applicazione quei fatti inoffensivi perché percepiti dalla vittima solo come fastidiosi, quand’anche l’abbiano portata a dei piccoli, ma irrilevanti cambiamenti delle abitudini di vita”.
Perché il reato possa dirsi configurato, quindi, il mutamento delle abitudini di vita della vittima deve apparire come una diretta conseguenza della condotta persecutoria dell’agente: sicchè il reato è escluso quando il cambiamento non può ritenersi adottato perché necessario, ma solo perché opportuno e finalizzato ad anticipare pericoli mai manifestatisi sotto una specifica forma riconducibile a quella specifica abitudine di vita che si presume mutata.
NOTE:
A.MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit., p.135; L.PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., p. 163.
Così, L.PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., p. 163. Contra A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit.
Sez. 5, n. 18999 del 19.2.2014, C e altro, Rv. 260412, in Cassazione penale, 2015, 6,4, pagg. 2246, con nota di A. DI MAIO, La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente arresto della Cassazione.
Nello stesso senso, Sez. 5, n. 18646 del 17.2.2017, Rv. 270020, secondo cui “Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cp non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale psicologica”.
Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2014. Si veda anche G. SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 36; A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit., p. 139.
E’ bene chiarire che, a differenza degli altri due eventi tipizzati dalla norma, che sono qualificabili come eventi di danno, il fondato timore costituisce un’ipotesi di evento di pericolo. (In questi termini, Sez. n. 3, n. 23485 del 7.3.2014, Rv. 260083)
Tale prospettiva non può essere accolta perché finisce per escludere dall’ambito di rilevanza penale quelle condotte che, pur essendo astrattamente inidonee ad ingenerare un reale timore in una persona normale, abbiano concretamente indotto sofferenze in una vittima particolarmente fragile o vulnerabile. Nel modello inglese, tale rischio è scongiurato attribuendo rilevanza non al timore, bensì alle caratteristiche del soggetto agente, ritenendo configurato il reato nel caso in cui si possa affermare che “ una persona ragionevole”, in possesso delle medesime informazioni di cui disponeva l’agente in concreto al momento dell’azione, si sarebbe resa conto che la propria azione stava cagionando una molestia alla vittima.
In questo senso, A.VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1374.
A.VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1374.
Secondo la S.C., ai fini dell’individuazione del mutamento rilevante, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29.4.2014, G, Rv. 260580)
In questo senso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, Sez. V, 4.2.2010, n. 3181) ha plasticamente parlato di “stravolgimento della stessa organizzazione della quotidianità” , in presenza di condotte che per la loro costanza, permanenza e imponenza siano “tali da costituire vero impedimento alle normali abitudini di vita della vittima”.
In un’ottica di restrizione dell’ambito di applicabilità della fattispecie, alcuni autori suggeriscono di interpretare il terzo evento tipizzato dall’art. 612 bis cp, non in modo autonomo, ma in un rapporto di causa-effetto, rispetto a quello rappresentato dal fondato timore. In questa prospettiva, al fine di ritenere configurato il reato, non ci si dovrebbe accontentare di qualsiasi mutamento delle abitudini di vita come conseguenza della condotta, ma occorrerebbe accertare che detto mutamento sia dovuto al timore fondato per la propria incolumità, posto che, senza questo elemento, non sussisterebbe alcuna apprezzabile lesione del bene giuridico che la norma è finalizzata a proteggere. (Così, A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1375). Per quanto suggestiva, questa tesi è, tuttavia, destinata a scontrarsi con il dato letterale della norma e con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte affermato che il delitto di atti persecutori costituisce un reato ad eventi alternativi (Sez. 3, n. 46179, 23.10.2013, Rv. 257632)
C.MINNELLA, “Gli eventi del delitto di atti persecutori tra carenze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale”, in Cassazione Penale, n. 1, 2013, p. 156.
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