La violenza di genere e domestica e la novella Legislative della Legge 168/2023. Le modifiche del codice penale, di procedura penale e dell'Ordinamento Amministrativo. Il pericolo del diritto di Difesa dell'accusato e la necessità di una normativa a tutela dell'incolumità della vittima.
Con il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, poi convertito con modifiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” è stato introdotto l’art. 612 bis c.p. relativo agli atti persecutori chiamato comunemente stalking.
E’ assolutamente ormai noto che il termine stalking prende le mosse da to stalk “dare la caccia a/fare la posta” di matrice anglosassone che indica un comportamento in cui lo stalker mette in atto un atteggiamento assillante e invasivo per la vita della sua “preda” attraverso l’utilizzo di appostamenti, di telefonate continue e molto spesso mute, di invio di e-mails e di sms (e gli esempi di condotte assillanti davvero si sprecano poiché davvero varia è la casistica delle modalità con le quali il persecutore , in modo persecutorio e reiterato nel tempo, incutendo nella vittima uno stato di soggezione e provocando nella stessa un considerevole disagio fisico o psichico oltre ad un ragionevole senso di timore.
Il reato di stalking in Italia è nato a seguito della comparazione e l’influenza subita dai paesi di common e civil law nei quali la condotta tipica dello stalking trovava già da tempo piena autonomia e attuazione. È bene precisare che, fino a quando non vi era la fattispecie autonoma degli atti persecutori, le diverse condotte tenute dal molestatore integravano un reato qualora rientrassero in fattispecie quali la violenza privata, la molestia alle persone, la minaccia, le lesioni personali e altri reati della stessa natura.
Si trattava, tuttavia, di una tutela solo parziale della vittima poiché le singole fattispecie di reato di cui sopra prevedono pene assolutamente miti (rispetto a quelle che il Legislatore ha stabilito per il reato di atti persecutori) e comunque non l’applicazione di misure cautelari che nell’immediato avrebbero interrotto la condotta persecutoria e impedito una sua escalation.
Accadeva quindi molto spesso che la vittima – pur denunciando l’offender per i singoli reati – non trovasse adeguata e pronta tutela a fronte di condotte che, al di là della qualificazione giuridica, nel loro complesso, risultavano massimamente afflittive poiché agite praticamente contemporaneamente e con un unico disegno criminoso e scopo in danno della vittima che era nel complesso pesantemente vessata nel quotidiano.
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Una breve panoramica dei sistemi nei quali esiste la fattispecie di stalking può aiutare per meglio comprendere l’innovazione avvenuta nel nostro paese.
Negli Stati Uniti la prima legge la si ha nel 1991 in California; nel 1994 anche altri Stati della confederazione approvarono legislazioni autonome punendo l’intenzionale e malevolo persistente comportamento di molestia. Alcuni Stati al contempo richiedono la minaccia credibile di un male futuro ch avvenga in forma verbale o scritta. Nel 1996 l’Interstate Stalking Act rende lo stalking un crimine federale. (E’ punito chi attraversa i confini di Stato per minacciare o molestare un’altra persona ingenerando in lei un ragionevole timore per la propria incolumità e per quella della sua famiglia).
In Canada nel 1993 è stato inserito nel Criminal Code il reato di molestia criminale a tutela della violenza contro le donne che vieta il pedinamento, la comunicazione ossessiva e continua, i contatti non voluti che possano far ragionevolmente temere alla vittima un danno per la propria incolumità o per quella di coloro che le sono vicini. Nel 1997 si è assisto ad un inasprimento delle pene prevedendo come omicidio di primo grado quello commesso a seguito di stalking.
Nel Regno Unito nel 1997 è stato introdotto il Protection from Harassment Act che ha inserito una specifica figura di reato che punisce qualunque condotta che possa costituire per la vittima molestia o che possa indurla a temere il rischio imminente di subire violenza
In Germania nel 2007 è stato novellato il codice penale ed è stato introdotto il reato di stalking con il quale si punisce chi perseguiti una persona cercando insistentemente la sua vicinanza, avendo con lei contatti telefonici o con altri mezzi di comunicazione, che ordini merci utilizzando i suoi dati personali, che minacci di compiere lesioni corporali, o metta in pericolo la sua incolumità o delle persone a lei vicine. Anche in Germania è prevista l’aggravante nel caso in cui la morte della vittima o di persone a lei vicine sia conseguente a ipotesi di stalking
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Il decreto legislativo n. 11/2009 introduce quindi:
- l’art. 612 bisp. (Atti persecutori);
Si tratta della norma principale che coniuga sia aspetti legati alla condotta dell’agente – la commissione di condotte reiterate di manaccia o molestia etc. – sia profili (conseguenze) a carattere psicologico della vittima (il perdurante stato di timore per la propria o l’altrui incolumità).
Dal momento che statisticamente il reato di cui si tratta è realizzato nell’alveo di una relazione sentimentale, il Legislatore ha previsto che l’esistenza (anche passata) di tale relazione sia una aggravante del reato di atti persecutori (si invia, in ogni caso, alla lettura dell’art. 612 bis c.p.).
Bisogna osservare brevemente che il reato di atti persecutori ha effettivamente colmato una lacuna importante nel nostro ordinamento (e, come abbiamo visto, ciò è avvenuto piuttosto in ritardo rispetto ad altri ordinamenti giuridici); ma anche che nella prassi applicativa è possibile rintracciare anche attuazioni della norma non sempre cristalline ed opportune.
Peraltro, il testo stesso dell’art. 612 bis c.p. – essendo caratterizzato dalla presenza di clausole generali ovvero allocuzioni che devono essere “riempite” di significato concreto dall’Interprete (Giudice o PM che sia) quali ansia, paura, mutamento delle condizioni di vita, molestia etc. – si presta ad una applicazione quanto mai varia e variegata.
Quale grado di ansia o di paura realizzerà la norma? Quali e quante mutazioni della vita quotidiana della supposta vittima potranno essere considerate tali da consumare il reato? Se la vittima è solo infastidita dalle insistenze dell’agente, il reato può dirsi realizzato? Se la vittima dimostra di avere ansia e paura al cospetto di condotte solo fastidiose (ad esempio l’invio di due mazzi di fiori), il reato si dovrà ritenere consumato ugualmente?
E’, dunque, per certi aspetti proprio l’elasticità della norma che facilita una applicazione della stessa estremamente variegata e, per certi aspetti, incerta.
Inoltre, l’utilizzo di termini grandemente interpretabili nel testo della norma (unitamente anche ad una contingente situazione storico/sociale/culturale di grande attenzione e sensibilità per i delitti di genere a danno delle donne) può favorire un uso strumentale della stessa da parte della supposta vittima forte di una iper-tutela.
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La legge che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori ha previsto anche ulteriori strumenti giuridici atti a rafforzare la tutela della vittima di stalking.
In particolare:
- l’art. 8 D.L. 11/2009 (Ammonimento);
- l’art. 282- terp.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e
- l’art. 282- quater (Obblighi di comunicazione).
Il reato di stalking prevede che chiunque con condotte reiterate minacci (intrusione nella sfera altrui che può avvenire in qualunque modo) o molesti (alterare in modo fastidioso o inopportuno l’equilibrio psichico di una persona ) taluno in modo da cagionare un perdurante (richiesta una serialità del comportamento) e grave stato di ansia o di paura da ingenerare un fondato timore per la sua o l’altrui incolumità ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita (richiesta come danno-conseguenza del comportamento dello stalker la prova di una situazione di disequilibrio psicologico che assume carattere patologico e quindi obiettivo).
Qualora questo accada è stata prevista all’art. 8 del d.l. 11/2009 l’ammonimento, misura di prevenzione anch’essa di natura anglosassone (c.d. order of protection) con il quale è previsto che fino a che non sia proposta la querela, la persona offesa possa esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando al Questore richiesta di ammonimento.
Si tratta quindi di una misura di prevenzione adottata dal Questore, che ha limitati poteri di indagine, e con cui si ammonisce il futuro stalker dall’interrompere qualsiasi interferenza creata sinora nella vita della vittima.
Sempre il decreto legge ha inserito anche all’art. 282 –ter c.p.p. una misura cautelare coercitiva che prevede il divieto di avvicinamento o l’obbligo di mantenere una certa distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e, in casi di particolare esigenze di tutela, anche da quelli frequentati da persone a lei vicine.
Interessante aspetto è stato quello di ampliare la sfera di applicabilità dell’istituto dell’incidente probatorio, con l’inserimento dell’art. 392, n. 1 bis c.p.p., prevedendo che al fine di evitare alle vittime di stalking di dover rivivere in dibattimento le passate e dolorose vicende che hanno una forte implicazione psicologica, possa assumere la loro testimonianza già nella fase delle indagini preliminari e quindi nelle forme dell’incidente probatorio.
Un accenno agli aspetti metagiuridici – ovvero psicologici – tipici del reato di atti persecutori.
Lo stalking è un fenomeno che da tempo ha attratto l’attenzione dell’opinione pubblica (ed in parte anche di coloro che da “addetti ai lavori” si occupano di amministrazione della Giustizia) ancor prima che la persecuzione interpersonale di carattere passionale/sessuale prendesse questo nome.
In un caso di omicidio raccontato da M.C. Zanconi nel libro “Processi penali e processi psicologici” avvenuto nel 1999, un uomo perseguita la donna che lo ha lasciato fino ad ucciderla, perché si sottrae alla sua volontà di riappacificazione. La vittima, con la quale l’uomo aveva una relazione sentimentale da circa tre anni, fu uccisa con numerose coltellate al cuore, ai polmoni e all’aorta. Il padre della vittima, fin da subito, mostrò di ritenere che l’assassino della figlia fosse l’ex fidanzato, il quale non aveva accettato l’interruzione della relazione amorosa e che da tempo era più volte ricorso a minacce di morte contro la ragazza e i suoi familiari. Dopo un iniziale corteggiamento discreto, l’uomo in un secondo momento aveva iniziato ad assumere atteggiamenti possessivi ed esclusivi, impedendo alla donna di avere una qualsiasi vita di relazione; la scelta di interrompere un rapporto diventato ormai insostenibile era sembrata alla ragazza inevitabile. L’uomo, però, non aveva accettato l’abbandono e aveva iniziato perseguitare lei e i suoi familiari, con telefonate e appostamenti, fino a minacce di morte per indurla a tornare con lui; minacce che, alla fine, si sono concretizzate. All’epoca della trattazione di questo caso, nonostante il comportamento dell’uomo non sia stato qualificato come stalking, vi era consapevolezza, nel difensore della vittima, che questo potesse rientrare all’interno della categoria. L’assassino era uno stalker perché agiva per mero spirito di possesso, travalicando la mera gelosia e con una tale determinazione e violenza espressa in un atteggiamento drammaticamente punitivo nei confronti della donna, tanto che anche la sentenza di condanna ha riconosciuto l’essere andato oltre il delitto passionale, con una ferocia definita “bestiale”.
In un altro caso, risalente al 1995, il perseguitante è una donna che rimarrà uccisa dall’uomo. Si tratta di due insegnanti di scuola elementare, entrambi sposati, che avevano iniziato una relazione amorosa extraconiugale; lei non si rassegnava di fronte al fatto che la storia finisse, come lui voleva vista l’insistenza di lei alla continuazione della stessa e le minacce anche di fronte agli scolari, ai bidelli etc. In particolare, dopo sei anni di relazione, l’uomo intendeva troncare la relazione tanto da avere richiesto un trasferimento e un periodo di aspettativa, ma la donna non ne voleva sapere e non smetteva di “tormentarlo”. Lui la ucciderà al parco di Monza con cinque colpi di pistola. (vedi articolo Corriere della Sera 1995)
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Un avvocato che voglia correttamente operare in questo campo, per compiere un’operazione di contrasto e, in ipotesi, anche di difesa dello stalker deve anche comprendere il fenomeno psicologico che sta alla base del reato.
Esso si innesta per lo più in rapporti interpersonali preesistenti (ma ci sono anche gli stalker di persone famose, in cui la relazione interpersonale non preesiste, – es. dicembre 2000: Dante Soiu, un pizzaiolo di Columbus (Ohio), che per un anno aveva perseguitato l’attrice Gwyneth Paltrow inviandole lettere a sfondo sessuale, email, giocattoli, riviste e libri porno che verrà riconosciuto colpevole del reato di stalking e condannato a una pena da 6 mesi a 3 anni di carcere da scontare in ospedale psichiatrico; giugno 2009: Andrea Spinelli 36enne romano che avrebbe per anni molestato la showgirl Michelle Hunziker è condannato a 9 mesi di reclusione e a un risarcimento pari a 10mila euro per danni morali. L’imputato ha dovuto rispondere di accuse gravi come l’invio alla presentatrice presso la redazione di “Striscia la Notizia” nel 2005, di una mail di minacce e all’indirizzo della presentatrice svizzera di una busta contenente una lametta e delle frasi offensive e minatorie) e ha normalmente tre finalità:
- Impedire che la relazione preesistente venga interrotta
- Riottenere che la relazione preesistente ormai interrotta venga ripristinata
- Ottenere la disponibilità dell’altro/a al rapporto sentimentale/sessuale.
Solo un accenno per sottolineare come, in ogni caso, la prassi ha registrato l’esistenza di atti persecutori agiti anche al di fuori di una relazione sentimentale (più o meno vagheggiata o esistente). Sono piuttosto noti i casi di c.d. “stalking condominiale” espressione poco felice ma chiara per indicare agiti persecutori realizzati tra condomini oppure nell’ambiente lavorativo con condotte che possono essere comprese nel mobbing.
Vista la gravità dei fenomeni connessi a queste persecuzioni è necessario trovare delle teorie esplicative per comprendere perché/come si produce il fenomeno, anche per ridurne la realizzazione.
La psicologia evoluzionistica propone un modello esplicativo dell’aggressività umana offrendo gli strumenti per comprendere come e perché certi fattori ambientali influenzino e siano a loro volta influenzati dagli aspetti psicologici alla base del comportamento aggressivo, che viene ritenuto una soluzione evolutiva a problemi adattivi. Il comportamento aggressivo sarebbe, quindi, evocato da particolari problemi adattivi presenti in determinati contesti evolutivi, secondo la logica costi-benefici, rappresentandone la soluzione.
Il termine stalking già rimanda al nostro passato ancestrale.
Esso deriva infatti dal linguaggio tecnico della caccia (stalker è il cacciatore in agguato della preda) e letteralmente è traducibile con “fare la posta”, “inseguire”, “cacciare”, “seguire le tracce della preda”; individua un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo nei confronti di una vittima designata che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni non gradite. Si tratta di un fenomeno tipicamente (ma non solo, come visto) relazionale caratterizzato da:
- Una serie di comportamenti diretti ripetutamente verso uno specifico individuo, per un periodo continuativo di alcune settimane
- Tali atteggiamenti devono risultare intrusivi e sgraditi per la vittima
- Devono provocare in quest’ultima una sensazione di ansia, disagio e paura e una forte limitazione della libertà personale.
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Analizziamo di seguito – in questa prima parte dedicata all’argomento – le ragioni di politica criminale che hanno indotto il Legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento la norma di cui trattiamo nonché la struttura del reato.
Prendiamo lo spunto dall’articolo (qui sotto riportato) pubblicato su “Polizia Moderna” del mese di luglio 2018 a firma di Irene Scordamaglia (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) e Laura Pagliuca (tirocinante presso la Suprema Corte di Cassazione).
STALKING: LA NORMATIVA IN CONTRASTO
- Le ragioni di politica criminale
L’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La disposizione – introdotta, come detto, nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale”- disciplina la fattispecie di “atti persecutori” e riconosce rilevanza penale a quei comportamenti, riconducibili al cosiddetto stalking[1], che precedentemente non la avevano. Si tratta di un fenomeno di peculiare allarme sociale[2], la cui offensività si manifesta in intrusioni seriali e reiterate nella sfera della vita della vittima: ed è proprio la serialità che determina “un’autonoma e riconosciuta offesa”[3] al bene giuridico tutelato.
La scelta del legislatore di delineare una disciplina ad hoc nasce sicuramente dall’improrogabile esigenza di punire condotte prive del requisito della violenza, in quanto la caratteristica tipica degli atti persecutori è proprio la mancanza di quell’elemento che ne consentirebbe la sussunzione nelle tradizionali fattispecie di percosse, violenza sessuale, lesioni personali, violenza privata, etc.[4]
Al riguardo, giova sottolineare che l’intervento legislativo di cui alla premessa si è reso necessario non soltanto nell’assenza di norme incriminatrici specifiche che attribuissero rilevanza penale agli atti persecutori, ma anche, e soprattutto, nella assoluta inadeguatezza, in termini di effettività della tutela, delle fattispecie già esistenti – in particolare di quella di violenza privata di cui all’art. 610 cp e di quella di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cp – che, in mancanza di una disciplina ad hoc, venivano utilizzate per punire i comportamenti di stalking.
In particolare, a rendere difficoltosa la riconducibilità degli atti persecutori al delitto di violenza privata è la caratteristica di reato “a forma vincolata” di quest’ultimo, nel senso che, ai fini della sua configurabilità, è necessaria la realizzazione di violenza o minaccia da parte dell’autore e il conseguente comportamento della vittima che sia “costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa”; lo stalking, diversamente, non presuppone alcun comportamento della persona offesa come conseguenza della condotta persecutoria dell’autore e, soprattutto, non richiede che la condotta del soggetto attivo sia caratterizzata dalla violenza o dalla minaccia.[5]
Per ciò che concerne, invece, la contravvenzione di molestia o disturbo alla persona, l’insufficienza della fattispecie rispetto alle specifiche esigenze di repressione è da individuare, in primo luogo, nella diversità del bene giuridico tutelato, atteso che l’Molestia o disturbo alle persone è posto a presidio dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità, con la conseguenza che la fattispecie contravvenzionale è di difficile applicabilità in relazione a condotte che hanno un’incidenza offensiva, pressochè esclusiva, sul piano degli interessi della persona alla libertà morale e alla libertà di autodeterminazione[6]; senza contare che, ai fini della configurabilità del reato di molestia, è necessario che la condotta venga esercitataa in un luogo pubblico o aperto al pubblico, rimanendo, quindi, penalmente irrilevanti gli atti realizzati in luoghi privati (come l’abitazione della vittima). A ciò deve aggiungersi che la sanzione prevista dall’art. 660 cp (l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a cinquecentosedici euro) è evidentemente “troppo modesta per rivelarsi sufficientemente dissuasiva in termini general preventivi, anche perché la configurazione della fattispecie come contravvenzione non solo ne riduce i termini di prescrizione, ma preclude anche l’applicabilità delle misure cautelari, che potrebbero, invece, in fase endo-processuale, fornire un’adeguata tutela alla vittima, proteggendola da contatti o incontri non voluti con lo stalker”[7].
2.La struttura del reato
2.1 Il bene giuridico e la clausola di sussidiarietà
Nel codice penale, l’art. 612 bis è collocato nel capo intitolato “delitti contro la libertà individuale” e nella sezione dedicata ai “delitti contro la libertà morale”.[8]
Secondo la dottrina, tuttavia, si tratta di un reato (eventualmente) plurioffensivo[9], posto a tutela della libertà di autodeterminazione della vittima – sicuramente compromessa da condotte che inducono la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita -, della sua tranquillità personale e della sua salute mentale e fisica, inevitabilmente intaccate dalle continue e assillanti molestie idonee a cagionare nella vittima “ un grave e perdurante stato di ansia e paura” ovvero “un fondato timore per la propria incolumità”[10].
Proprio in virtù dell’ampia gamma dei beni giuridici tutelati dalla norma, si è pure criticata la scelta del legislatore di inserire, nell’incipit dell’art. 612-bis cp, la clausola di sussidiarietà, in forza della quale la disposizione si applica “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, posto che nella stessa si potrebbe annidare il rischio[11] di vanificare l’esigenza di politica criminale di attribuire una diversa e specifica rilevanza al delitto di stalking per effetto dell’assorbimento della nuova incriminazione in quelle, più gravi, di violenza sessuale o di lesioni personali[12], le quali potrebbero non contenere parti del suo elemento materiale o non esaurire il disvalore intrinseco all’evento[13]. Si è quindi concluso nel senso che “la clausola di sussidiarietà, in quanto relativamente indeterminata, non può trovare un’indiscriminata e aprioristica applicazione, che risulterebbe in definitiva irragionevole.”[14]
L’applicazione della clausola di sussidiarietà presuppone, quindi, che la fattispecie assorbente includa, dal punto di vista del bene giuridico, anche quello tutelato dalla fattispecie sussidiaria, in quanto la sua ratio non si esaurisce nel solo elemento formale della gravità della pena irrogata, ma è riconducibile ad una valutazione di tipo sostanziale; donde, ove manchi una coincidenza tra beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, non potrà esserci alcun assorbimento, in quanto ciascuna fattispecie “è manifestazione di un distinto disvalore meritevole di autonoma punizione”[15] e dovrà essere riconosciuto un concorso materiale tra reati.[16]
Ove ricorrano, invece, le fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 cp, che puniscono la minaccia e la molestia, posto che il legislatore ha utilizzato questi termini al fine di descrivere la condotta tipica integrante il reato di stalking, stante l’identità dell’elemento materiale, va riconosciuto il loro assorbimento strutturale all’interno della fattispecie di atti persecutori.[17]
2.2. La condotta tipica
L’elemento caratterizzante il delitto di atti persecutori è rappresentato dalla reiterazione delle condotte poste in essere dal soggetto attivo.
Anche a prescindere dall’utilizzo del termine “reiterate”, è la stessa rubrica della norma “atti persecutori” ad implicare una molteplicità di comportamenti molesti: non soltanto in virtù dell’utilizzo del plurale, ma anche per lo stesso aggettivo “persecutori” che, derivando dal verbo latino persequi, che significa inseguire, evoca una sistematicità delle condotte, un’azione che comporta persistenza e durevolezza nel tempo. Ed è proprio nella serialità e nella ripetitività delle condotte che risiede quel disvalore ulteriore che la legge riconnette al reato di cui all’art.612 bis.[18]
La valorizzazione dell’elemento della reiterazione consente di qualificare il delitto di atti persecutori come reato abituale, che, in quanto tale, ha suscitato questioni di diritto intertemporale nell’ipotesi in cui solo una parte delle condotte integranti l’elemento oggettivo del reato risultavano poste in essere dopo l’introduzione della norma incriminatrice, discutendosi, in tali casi, della sorte di quelli tenuti precedentemente. Il problema è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che è configurabile il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del dl 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione o di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.[19]
In particolare, il reato abituale de quo è configurabile sia come proprio, poiché gli atti della serie, se singolarmente considerati, possono essere pienamente leciti, innocui (come l’invio di una lettera d’amore o di un mazzo di fiori), sia come improprio, ove il singolo atto integri già di per sé una condotta penalmente rilevante (come avviene nel caso in cui il soggetto agente ponga in essere delle vere e proprie minacce, riconducibili alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cp), in quest’ultimo caso, la serialità del comportamento incidendo ulteriormente sul disvalore proprio del singolo atto.
Nel configurare la reiterazione come elemento costitutivo della fattispecie, il legislatore ha omesso di stabilire vincoli precisi, in termini di durata minima della campagna persecutoria e di numero minimo degli episodi idonei a delineare la fattispecie penalmente rilevante. Tale scelta è stata criticata da quanti hanno rinvenuto in tale omissione un inaccettabile abbassamento della soglia di tassatività e determinatezza della fattispecie, ma sostenuta da chi ha ritenuto tale mancanza come volontaria e riconnessa alla obiettiva difficoltà di individuare a priori la condotta penalmente rilevante in termini quantitativi e temporali, rendendo, così, la nuova fattispecie più malleabile rispetto alla pressochè infinita gamma delle possibili manifestazioni del fenomeno.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato, in proposito, che anche due sole [20]condotte di minaccia o di molestia, in successione tra loro, possono integrare il requisito della reiterazione, dovendosi rilevare come il termine “reiterare” denoti la ripetizione di una condotta una seconda volta, ovvero più volte con insistenza.[21] Seppure tale linea interpretativa sembri valorizzare il semplice dato letterale, in realtà essa, nell’elaborazione del concetto di reiterazione, attribuisce prioritaria rilevanza al principio di offensività, inteso quale criterio per differenziare le condotte penalmente rilevanti da quelle irrilevanti. In quest’ottica, dunque, due solo condotte possono rappresentare quella reiterazione necessaria ai fini della configurabilità del reato, a condizione che gli atti posti in essere dall’autore siano tali da cagionare gli eventi tipizzati, perché caratterizzati da una carica offensiva talmente incisiva da scalfire l’equilibrio psico-emotivo della vittima, determinando la lesione del bene giuridico cui la fattispecie incriminatrice è posta a presidio.[22]
Per quanto riguarda la durata minima necessaria e sufficiente per ritenere integrato il requisito della reiterazione, secondo parte della dottrina, l’idoneità offensiva dello stalking rispetto ai beni giuridici tutelati richiede che le condotte si ripetano “per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata” e che l’effettiva offensività delle condotte derivi dalla loro ripetizione “protratta in un significativo lasso di tempo”[23]. In senso contrario, da parte della giurisprudenza di legittimità si è evidenziato come sia del tutto irrilevante che gli atti siano concentrati in un intervallo di tempo assai ristretto, essendo sufficiente che gli stessi non si realizzino nell’ambito del medesimo contesto spazio temporale e a condizione, anche in questo caso, che la reiterazione possa dirsi causa effettiva degli eventi tipizzati dalla norma, sulla base di un giudizio ex post.[24] Ancora una volta, dunque, la concreta offesa al bene giuridico tutelato viene utilizzata dal Supremo Consesso quale criterio di valutazione della condotta penalmente rilevante, con la conseguenza che, indipendentemente dalla durata, più o meno lunga, della reiterazione, il reato può dirsi configurato ove si accerti l’avvenuta lesione del bene giuridico protetto, attraverso la prova del nesso eziologico tra condotta e evento tipico[25].
Poiché, nella descrizione della condotta tipica, il legislatore ha fatto espresso riferimento alla minaccia e alla molestia, in dottrina si è argomentato nel senso che la minaccia e la molestia, più che caratteristiche della condotta, rappresentino degli eventi intermedi, posto che gli eventi finali sono stati tipizzati nel “grave e perdurante stato di ansia e di paura”, nel “fondato timore per la propria incolumità” e nella costrizione al “cambiamento delle abitudini di vita”.[26] La minaccia è, infatti, integrata da una condotta idonea[27] a prospettare un male futuro e ingiusto, la cui concreta verificazione dipende dalla volontà del soggetto agente[28], mentre la molestia sta ad indicare il fatto dell’alterare, in modo fastidioso o inopportuno l’equilibrio psichico di una persona normale.
Tuttavia, le suddette condotte non si dimostrano in grado di contenere, in modo appagante, il profilo fenomenologico, riconnesso agli atti persecutori, né l’effettivo disvalore. Anzi, è proprio l’inadeguatezza di tali strumenti che ha spinto il legislatore a dettare una disciplina ad hoc per la fattispecie di stalking[29]. Ne consegue che, onde evitare che la nuova fattispecie di cui all’art. 612 bis cp finisca per essere una mera duplicazione delle fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 cp, è da escludersi che, per la realizzazione del delitto di atti persecutori, sia necessario che le condotte di minaccia e di molestia presentino tutti gli elementi costitutivi individuati dalle rispettive norme incriminatrici.[30]
Il soggetto passivo del delitto di stalking può essere chiunque, posto che la norma utilizza il termine “taluno”.[31] A ben vedere, però, il reato si configura anche nell’ipotesi in cui le condotte siano rivolte, non direttamente alla persona offesa, ma indirettamente nei confronti di terzi. In questa eventualità, il reato può dirsi integrato a condizione che la condotta, ancorchè realizzata nei confronti di terzi, abbia provocato nella vittima uno stato di ansia e paura, un fondato timore per la propria incolumità, o l’abbia indotta a mutare le proprie abitudini di vita e nei limiti in cui il soggetto attivo agisca nella consapevolezza che la persona offesa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria[32]. Nell’ipotesi in cui, al contrario, l’autore coinvolga involontariamente anche una terza persona, potrà integrarsi un’ipotesi di aberractio ictus plurilesiva.[33]
2.3 L’evento
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel configurare il delitto di atti persecutori come un reato di evento[34], posto che, ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica, è richiesta la verificazione di almeno uno degli eventi descritti in via alternativa[35] dalla norma incriminatrice, i quali si identificano con il momento consumativo del reato[36].
Va però specificato che una parte, seppur minoritaria, della dottrina, facendo leva sulla locuzione “in modo da”, contesta l’inquadramento del reato di stalking tra le fattispecie di reato di evento, ritenendo che si tratti di un reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità sia sufficiente l’idoneità della condotta rispetto alla causazione dell’evento, indipendentemente dalla concreta verificazione di quest’ultimo[37].
In particolare, tale orientamento utilizza l’argomento del problematico accertamento in sede di giudizio dei primi due eventi tipizzati dalla norma, che si configurano come eventi meramente psicologici e a carattere prettamente soggettivo.[38]
La qualificazione del reato come una fattispecie causale, inoltre, complicherebbe le cose anche dal punto di vista dell’accertamento dell’elemento soggettivo, posto che, dovendo gli eventi previsti dalla norma rientrare necessariamente nell’oggetto del dolo, questo verrebbe escluso in tutti quei casi, non rari, in cui il soggetto attivo non ponga in essere le condotte al fine di ingenerare nella vittima il disequilibrio psichico descritto dalla norma, ma agisca nella convinzione che le sue condotte assillanti siano gradite. Quindi, si propone uno spostamento del fulcro della fattispecie incriminatrice sull’idoneità causale della condotta, piuttosto che sugli effetti di quest’ultima sulla psiche della vittima.
Diversamente si finirebbe per attribuire rilevanza penale a condotte totalmente inidonee, sulla base di una valutazione ex ante, a provocare gli eventi tipizzati, per il solo fatto che la vittima sia particolarmente fragile, o, al contrario, ad escludere la configurabilità del reato, pur in presenza di condotte realmente invasive e persecutorie, ove l’evento psicologico non si realizzi per la particolare forza della vittima[39].
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, risolto ogni dubbio spostando il fulcro dell’attenzione sulla prova del nesso causale e stabilendo che essa ”non può limitarsi alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tenere conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita”.[40]
[1] Il termine è di origine anglosassone e significa letteralmente “fare la posta alla preda, braccare, seguire, pedinare, perseguitare”. In italiano è stato tradotto con l’espressione “sindrome delle molestie assillanti” consistente in un insieme di comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza nei confronti della vittima che non gradisce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non di vera e propria paura-ansia. Così, A.MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica”, Torino, Giappichelli, 2010, p.9.
[2] Per comprendere la rilevanza del fenomeno, si consideri che almeno il 20% degli italiani sono stati vittima di stalking nel periodo compreso tra il 2002 e il 2007 e, in particolare, le vittime di sesso femminile sono più di 2 milioni (secondo i dati dell’Osservatorio nazionale),
[3] L.PISTORELLI, “Nuovo delitto di ‘atti persecutori” (il cd.stalking), in “Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009: l. 15 luglio 2009, n.94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv.con modif. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38”, a cura di S.CORBETTA, A.DELLA BELLA, G.GATTA, Milano, IPSOA, 2009, p. 156.
[4] A.VALSECCHI, “Il delitto di ‘atti persecutori’ (il cosidetto stalking)”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2009, fascicolo 3, p. 1378. L’A. specifica che spesso la violenza costituisce l’esito di una precedente condotta persecutoria, “è l’atto finale di un’escalation di atti sempre più ‘pressanti’ sulla vittima da parte dello stalker”.
[5] Gli atti persecutori possono essere anche del tutto leciti e innocui, se considerati singolarmente (si pensi ad una semplice telefonata o all’invio di un mazzo di fiori, di una scatola di cioccolatini o di una lettera), ma la loro assillante e ossessiva ripetizione può cagionare al destinatario uno stato di timore, di ansia o di paura.
[6] V.MAFFEO, “Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)”, in Cassazione Penale, 2009, fascicolo n. 07/08, p. 2722. Secondo l’autore, le nozioni di ordine pubblico e di pubblica tranquillità non solo “mal si prestano ad una chiara definizione concettuale, ma restano estranee al fondamento giustificativo della previsione incriminatrice, rinvenibile nell’esigenza di tutela della persona, della sua libertà morale e del suo benessere psicofisico”.
[7] A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit.,p. 36.
[8] Secondo L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di ‘atti persecutori”, cit., p. 169, la collocazione in questa sezione è stata probailmente condizionata dalla selezione della minaccia come forma di manifestazione tipica della condotta di stalking.
[9] Così, L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di ‘atti persecutori”, cit., p.170; A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit. p. 104; G.DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)”, in Archivio Penale, 2013, fasc. 3; S. GIANNANGELI, “Aspetti critici e aspetti innovativi del nuovo reato di “atti persecutori”, di cui all’art. 612-bis cp”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1384.
[10] Secondo A. VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1384, proprio perché lo scopo della nuova fattispecie incriminatrice risiede nel tentativo di prevenire condotte ben più gravi che spesso caratterizzano l’escalation criminale dello stalker, è legittimo ritenere che essa sanzioni “ la lesione di beni intermedi, al chiaro fine di assicurare una protezione più efficace ai beni ‘finali’ che restano sullo sfondo: la vita, l’integrità fisica, la libertà sessuale”.
[11] Rischio di cui si dimostrò ben consapevole la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che aveva soppresso tale clausola, con la dichiarata finalità di “evitare che, nel caso in cui tra gli atti reiterati ve ne siano alcuni qualificabili come atti sessuali, la condotta di stalking venga assorbita da quella della violenza sessuale; il che non sarebbe corretto in quanto si tratta di condotte che coinvolgono beni giuridici diversi e che esprimono ciascuna un disvalore meritevole di specifica e differenziata risposta sanzionatoria”. (Così, On.Palomba, Relazione 10 dicembre 2008). La clausola fu poi reintrodotta dall’Assemblea in sede di approvazione del disegno di legge, in un’ottica di soddisfacimento dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena.
[12] Eventualità, invero, affatto rara, posto che spesso lo stalking rappresenta solo il preludio di un’escalation criminale che porta alla commissione di reati ben più gravi, dai quali, in virtù della clausola di sussidiarietà, verrebbe assorbito.
[13] Nella specifica ipotesi dell’omicidio – reato più grave e dal quale la fattispecie di atti persecutori viene senza dubbio assorbita- il rischio di vedere annullato l’ulteriore disvalore riconnesso al reato di stalking, è stato in parte arginato, attraverso la previsione di una specifica aggravante per l’omicidio, allorchè tale delitto rappresenti il culmine delle condotte persecutorie poste in essere dal soggetto attivo (art. 575, comma 1, n. 5.1., cod. pen.).
[14] L.PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit., p. 170. Tale linea interpretativa ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità, che ha preferito interpretare in concreto la clausola di sussidiarietà, di volta in volta applicandola alle ipotesi reali e limitandone gli effetti ai casi in cui il reato assorbente sia effettivamente in grado di assorbire il disvalore ricompreso nel delitto di atti persecutori. Così, la Suprema Corte ha affermato: con la sentenza Sez. 6, n. 30704 del 19.05.2016,D’A., Rv. 267942, che, in tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo,esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (fattispecie in cui era stato riconosciuto il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori);con la sentenza Sez. 5., n. 2283 del 11.11.2014-dep.16.01.2015, C., Rv 262727, che, è configurabile il concorso tra il reato di violenza privata e quello di atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, in quanto l’art. 610 cp protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione, mentre l’art. 612 bis cp è preordinato alla tutela della tranquillità psichica – e in definitiva della persona nel suo insieme- che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà; con la sentenza Sez.n.5, n. 54923 del 08-06-2016, V., Rv 268408, che il delitto di atti persecutori può concorrere con quelli di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo oggetto giuridico diverso; ne deriva che l’aggravante dell’uso delle armi può sussistere in relazione a ciascuno dei suddetti reati concorrenti, fermo restando che il relativo aumento di pena, qualora questi ultimi siano avvinti dalla continuazione, verrà applicato in relazione al reato più grave.
[15] A.VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1385.
[16] Non avendo il legislatore fatto espresso riferimento alla violenza fisica, nella descrizione della condotta fine, è gioco forza escludere l’operatività della clausola di sussidiarietà in tutti quei casi in cui il reato più grave ne sia caratterizzato. Ad esempio, tra i reati di atti persecutori e violenza sessuale non vi sarà alcun assorbimento, bensì concorso materiale di reati. Lo stesso dicasi con riferimento al delitto di lesioni grave o gravissime, salvo il caso in cui la malattia conseguente alla lesione possa essere riconosciuta come psichica e,dunque, vada a coincidere con uno degli eventi tipizzati dalla norma sullo stalking.
[17] In tal senso si è espressa la S.C. allorchè ha affermato che il delitto di atti persecutori assorbe quello di minaccia ma non quello di ingiuria, perché, mentre gli atti intimidatori rientrano tra gli elementi qualificanti della fattispecie, le ingiurie sono a questa estranee ed incidono su un bene della vita diverso da quello tutelato dall’art. 612 bis cp (Sez. 5, n. 41182 del 10.07.2014, S., Rv. 261033).
[18] Siffatta enunciazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “ Nel delitto previsto dall’art. 612 bis cp , che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma e unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice.” (Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08.06. 2016, Rv. 269081).
[19] Sez. 5, n. 48268 del 27.05.2016, Rv 268162. Per una interessante riflessione, in chiave critica, su tale orientamento di legittimità, si veda A. LOLLO, “Problemi di costituzionalità”, che manifesta alcune preoccupazioni in merito alla tenuta del principio di irretroattività.
[20] La S.C. non ha mancato di precisare che il delitto di atti persecutori , in quanto reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale attivato nella medesima sede giudiziaria, atteso il divieto di “bis in idem” (Sez. 5, n. 48391 del 24.9.2014, C, Rv. 261024)
[21]Così Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 21.1.2010, Rv 245881. In senso critico A.LOLLO, “Problemi di costituzionalità nell’applicazione della normativa sullo stalking”, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2010, n. 00,p. 2, secondo il quale l’affermazione per cui due sole condotte integrano il reato “mal si concilia con la struttura di reato abituale, che dovrebbe richiedere una condotta costante, ripetuta nel tempo, che assume valenza assillante”. Inoltre, l’A. sottolinea la difficoltà di distinguere il delitto di atti persecutori da altri delitti affini commessi in concorso materiale tra loro.
[22] Tale linea interpretativa sembra trovare conforto in un successivo arresto della Suprema Corte (Sez. 3, n. 46179, 23.10.2013, Rv 257632) in cui, nel ricondurre il reato di atti persecutori alla gamma dei reati di evento, ha specificato come non sia sufficiente fermarsi esclusivamente all’accertamento della condotta, ancorchè reiterata, ma occorra valutare il nesso eziologico tra questa e l’evento, utilizzando il principio di offensività quale criterio idoneo a discernere le condotte lecite da quelle illecite. Il giudizio sulla reiterazione – che ben può essere integrata da due sole condotte- è preliminare rispetto all’accertamento dell’evento, ma non può prescindere da questo, con la conseguenza che una condotta reiterata, circoscritta ad una serie di atti di disturbo, non seguita dall’evento-danno sulla persona, non potrebbe integrare la fattispecie, così come non sarebbe insufficiente a tal fine una condotta tale da provocare nella vittima un senso di paura, ma non caratterizzata da ripetitività e serialità, ferma la possibilità di realizzazione di reati diversi, che non presuppongono la reiterazione quale elemento costitutivo.
[23] In tal senso, A. MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit.p.165.
[24] Così, Sez. 5, n. 38306 del 13.6.2016, Rv 267954, in cui la S.C. ha rinvenuto il requisito della reiterazione, nell’ambito di più condotte persecutorie, realizzate nell’arco temporale di una sola giornata, ma non nel medesimo contesto spazio-temporale.
[25] In tal senso, anche L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit. p. 162, che individua nella prova del nesso eziologico un valido strumento di determinazione della soglia di reiterazione della condotta rilevante nel caso concreto.
[26] Così, G. DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit. p. 24. Secondo l’A. le condotte reiterate devono costituire lo strumento per minacciare o molestare la vittima. In questa prospettiva, minacce e molestie non sono considerate come modalità alternative di estrinsecazione della condotta tipica, bensì come dei sub-eventi o eventi intermedi, che fanno da tramite e preludono alla verificazione di uno dei tre eventi finali previsti.
[27] La configurazione della condotta come semplicemente idonea ad incutere timore nella persona offesa, sulla base di una valutazione ex ante e in astratto, fa del reato di minaccia un reato di pericolo e da questo punto di vista si distingue dal delitto di atti persecutori che è reato di evento e di danno (Così, Sez. 5, n. 17698 5.2.2010, Rv 247225). Ne consegue che l’impossibilità di realizzare il male minacciato esclude il reato solo ove si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia comunque astrattamente idonea a generare timore nel soggetto passivo.
[28] Definizione elaborata da dottrina e giurisprudenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, che si limita ad attribuire genericamente rilevanza penale al comportamento di chi “minaccia ad altri un ingiusto danno”.
[29] Secondo la dottrina, inoltre, il riferimento alla reiterazione è stato utilizzato al precipuo scopo di distinguere il nuovo reato da quelli di molestia e minaccia eventualmente integrabili “istantaneamente” mediante le medesime condotte. In tal senso, L. PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit. p. 165, per il quale, con riferimento al reato di molestie, la cui configurabilità è peraltro strettamente connessa agli ulteriori requisiti previsti dall’art. 660 cod.pen., è proprio la reiterazione della condotta a rendere illeciti atti che altrimenti non lo sarebbero.
[30] Così, G. DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori” cit., p. 28, per il quale, per quanto riguarda la minaccia si potrebbe fare a meno dello stesso requisito della ingiustizia del male prospettato, assumendo rilevanza anche quelle minacce consistenti nella prospettivazione di un male non contra ius. Sul punto, contra, G. LOSAPPIO, “Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Diritto penale e processo, 2010, p. 873, secondo il quale in mancanza del requisito dell’ingiustizia, il concetto di minaccia rischierebbe di diventare eccessivamente generico e di porsi in contrasto con il principio di tassatività. Secondo altri, in mancanza del requisito dell’ingiustizia, la minaccia reiterata dovrebbe essere considerata come una specie di molestia (così, T. GUERINI, “Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale”, in M. VIRGILIO (a cura di), Stalking nelle relazioni di intimità, p. 33). Per ciò che concerne la molestia, il delitto di atti persecutori è sicuramente configurabile anche nell’ipotesi in cui la condotta non sia posta in essere in un luogo pubblico o aperto al pubblico o con l’utilizzo del mezzo telefonico, ovvero per “biasimevole motivo” (elementi, cioè, individuati dall’art. 660 cp ai fini dell’integrazione del reato di molestie). Per ciò che concerne la petulanza, invece, il problema non si pone, considerato che essa esprime quella esigenza di reiterazione insita nello stesso reato di stalking.
[31] Talvolta, il reato di atti persecutori è configurabile in danno di più persone. La S.C., con la sentenza Sez. 5 n. 20895 del 7.4.2011, A., Rv 250460, ha evidenziato che la condotta persecutoria posta in essere nei confronti di una persona, può coinvolgerne altre e ha ritenuto configurabile il reato di stalking, da parte di un condomino ai danni di tutti i soggetti di genere femminile abitanti nello stesso edificio, benchè gli atti persecutori fossero stati rivolti direttamente solo ad alcune donne, in quanto la condotta sistematica e reiterata, aveva di fatto ingenerato indirettamente nelle altre donne uno stato di paura e ansia tale da costringerle a modificare sensibilmente le proprie abitudini di vita. In senso critico, rispetto alla decisione della Corte, M. SOLINAS, “Principi consolidati e nuovi approdi interpretativi”, cit., p. 2009, secondo il quale l’utilizzo del pronome personale indefinito non autorizza l’interprete a sovvertire la natura obiettiva del reato, ritenendolo integrato anche qualora le condotte vengano commesse- ma non reiterate- in danno di diverse persone, ciascuna delle quali offesa da un singolo episodio. In tal modo si tradirebbe la scelta del legislatore di delineare una condotta caratterizzata dalla reiterazione e, soprattutto quella di identificare in quella reiterazione la lesione del bene giuridico protetto, con conseguente pregiudizio per il principio di offensività.
[32] In questo senso, Sez. 5, n. 39519 del 5.6.2012, Rv 254972. Nella stessa direzione, Sez. 3, n. 1629 del 6.20.2015, Rv 265809, secondo cui costituisce condotta molesta punibile ai sensi dell’art. 612 bis cp il sorvegliare o farsi notare nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che questa sia effettivamente presente o assista direttamente a tali condotte, così come integrano il reato di atti persecutori le reiterate minacce poste in essere dallo stalker nei confronti di soggetti legati alla vittima da un rapporto qualificato. In dottrina, A.VALSECCHI, “Il delitto di atti persecutori”, cit.; L.PISTORELLI, “Nuovo delitto di atti persecutori”, cit.; G.DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit.; A.ALBERICO, “La reiterazione delle condotte”, cit..
[33] Così, A. VALSECCHI, “ Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 1381.
[34] Così, Sez. 3, n. 23485 del 7.3.2014, Rv 260083, che ha sancito che “il delitto di atti persecutori è reato abituale a struttura causale e non di mera condotta”.
[35] La S.C., con la sentenza Sez. 5, n. 34015 del 22.6.2010, Pmt in proc. De Guglielmo, Rv 248412 (in Guida al lavoro, 2010, fasc. 40, pag. 21), con nota di A.SORGATO, Stalking nei luoghi di lavoro: l’intervento della Cassazione ha affermato che:“ il delitto di cui all’art. 612 bis cod.pen. è un reato a fattispecie alternative, ognuna delle quali è idonea ad integrarlo”.
[36] A tal proposito, la S.C. ha specificato come l’evento deve considerarsi il risultato della condotta nel suo complesso, con la conseguenza che esso può manifestarsi anche solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, in quanto è la reiterazione delle condotte che comporta un progressivo accumulo di disagio, il quale solo alla fine dell’escalation criminale degenera in uno stato di squilibrio psicologico, riconducibile agli eventi tipizzati dalla norma. (Sez.5, n. 51718 del 5.11.2014, T., Rv 262636, anche in Responsabilità civile e previdenza, 2015, fasc. 3, 2,pag. 847, con nota di M. Solinas, Stillicidio persecutorio e offensività del delitto di stalking. Anche qualche riflesso ermeneutico distorto, nello speculum della dogmatica del reato abituale.
[37] V.MAFFEO, “Il nuovo delitto di atti persecutori”, cit.,p. 2725; A.MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit., p. 133 ss, 153 ss, che ritiene tale interpretazione la più conforme alle esigenze di politica criminale che hanno portato il legislatore a disciplinare la nuova fattispecie di atti persecutori, in quanto, anticipando la soglia di punibilità della condotta, offre maggiore tutela alle vittime di stalking.
[38] Va, tuttavia, rilevato come la configurazione dello stalking in termini di reato di pericolo concreto non risolverebbe il paventato problema di tassatività, poiché “quella stessa incertezza non potrebbe non riflettersi sul piano della valutazione circa la sussistenza del pericolo”. Cosi, G.DE SIMONE, “Il delitto di atti persecutori”, cit., p. 13; nello stesso senso anche A.ALBERICO,” La reiterazione delle condotte”, cit., p.10.
[39] Tale impostazione non coglie, però, nel segno, in quanto dimentica di considerare che anche in relazione ai reati di evento non si può prescindere dalla preliminare verifica dell’idoneità della condotta. In tal senso, G.DE SIMONE, “Il delitto di atti percutori”, cit., p. 14, secondo il quale l’idoneità della condotta non può e non deve essere considerata ex se, ma va valutata alla stregua delle condizioni soggettive della vittima. Ne consegue che,pur in presenza di una condotta che sia oggettivamente inidonea, sulla base di una valutazione ex ante, a cagionare in una persona normale,gli eventi psicologici tipizzati dalla norma, il reato di atti persecutori deve comunque considerarsi configurato ove, sulla base di una valutazione ex post e a causa della particolare fragilità della vittima, la condotta abbia cagionato l’evento tipizzato dalla norma incriminatrice. In tal modo si potrebbe superare il rischio di vedere impunito un soggetto che, ben conoscendo i punti deboli della sua vittima, ponga in essere delle condotte astrattamente inidonee ad incidere sull’equilibrio psichico di una persona normale, ma che egli sa essere incisive sulla personalità particolarmente fragile della persona offesa. In quest’ottica, il dolo è elemento da utilizzare in chiave selettiva, che consente di considerare penalmente rilevante la condotta astrattamente inidonea, solo quando la particolare fragilità psicologica e impressionabilità della vittima faccia parte delle conoscenze superiori dell’agente concreto.
[40] Sez. 3, n. 46179, 23.10.2013, Rv 257632.
(introduzione dell’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ogni diritto riservato).
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