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La perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato è disposta dal Giudice, eventualmente su richiesta delle parti. La procedura ha inizio con la nomina da parte del Giudice di un esperto in materia di psicopatologia e di igiene mentale, ovvero uno psichiatra forense, al quale viene rivolto un quesito che concerne la valutazione dello stato mentale dell’imputato nel procedimento penale al momento della commissione del fatto, al fine di comprendere se l’attuazione del reato sia stata condizionata da una condizione psicopatologica. È di fondamentale importanza il nesso temporale, ovvero che si deve accertare che l’eventuale psicopatologia fosse presente e florida al momento di commissione del fatto, non solo prima o dopo, ma in quel preciso momento e che questa psicopatologia abbia influito sulla reale attuazione del reato, quindi vi sia nesso di causa tra psicopatologia e crimine.
Secondo il nostro Codice Penale

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intere e di volere” (Art. 85 c.p.p.). Per il nostro Codice è, quindi, necessario che chi commette un delitto sia in grado di comprendere il valore e il disvalore delle proprie azioni (capacità di comprendere il portato legale della propria condotta e delle sue conseguenze), definita come la capacità di intendere. Inoltre, il soggetto deve anche essere in grado di autodeterminare liberamente il proprio comportamento, senza sottostare ad impulsi particolari, definita come la capacità di volere. Entrambe, capacità di intendere e capacità di volere, devono essere contemporaneamente presenti per definire un imputato “imputabile”.

Il punto di partenza di una perizia è, come si è detto, il conferimento dell’incarico, in cui vi è il giuramento del perito di fronte al Giudice e alle parti e la formulazione del quesito con l’indicazione di modi e tempi per fornire una risposta adeguata da parte del perito.
A questo punto il perito, prima di incontrare il periziando, dovrebbe analizzare e studiare gli atti, al fine di giungere all’incontro con il soggetto conoscendo tutti i fatti oggetto di procedimento, i capi d’imputazione, eventuali precedenti penali e possibili indicazioni cliniche da cartelle mediche dell’imputato, in modo da poter “tarare” fin da subito l’intervista in modo adeguato rispetto al soggetto che si ha di fronte. Dall’esame degli atti il perito si può pre-costituire un’ipotesi di lavoro di partenza su un possibile quadro psicopatologico o clinico che potrà o meno essere confermato, modificato o disconfermato poi dagli accertamenti della perizia tecnica.

Espletata questa prima analisi si passa alla valutazione vera e propria con l’incontro del periziando, con il quale si dovrà procedere ad un lavoro metodologicamente ineccepibile e scientificamente ancorato per rispondere in modo adeguato al quesito peritale.
Normalmente si inizia l’incontro con il periziando con una presentazione generale: conoscenza del perito, spiegazione di cosa gli è estato richiesto, sommaria spiegazione del contenuto della valutazione e spazio ad eventuali domande da parte del soggetto. Terminata questa parte che può essere florida di informazioni in merito alla capacità di comprendere la situazione del periziando si comincia la valutazione, composta da più step:
1. Anamnesi: importantissima fonte di informazioni è la storia di vita personale, familiare, medica, clinica e patologica. Questa parte del processo occupa molto spazio ma è di fondamentale importanza per rintracciare elementi che potrebbero essere utili al fine di ricostruire lo stato mentale e fisico del soggetto.
2. Esame obiettivo generale, neurologico e psichico: si raccolgono informazioni sul periziando non solo attraverso l’esame medico diretto, ma anche tramite l’osservazione del suo comportamento non verbale (mimica, gestualità, collaborazione, passività, postura, aspetto, cura e igiene, reazioni alle tematiche trattate, orientamento spazio-temporale). Inoltre si raccolgono informazioni circa il suo esame di realtà, il grado di consapevolezza, il profilo linguistico, patrimonio culturale, flusso ideatorio del pensiero, capacità di critica, presenza di stati ansiosi o depressivi, capacità di autocontrollo, valutazione dell’affettività e delle relazioni con gli altri.
3. Se necessario, il perito può decidere di dover disporre di esami di tipo strumentale (EEG, TAC, RM) e di esami psicodiagnostici (test psicometrici), meno invasivi dei primi.
4. Analisi dei risultati ottenuti e stesura della relazione peritale.

È possibile che alla valutazione siano presenti consulenti di parte (CTP) che collaboreranno con il perito al fine di scegliere la metodologia, i test psicodiagnostici, gli esami clinici a cui sottoporre l’imputato. In ogni caso, rimane al perito l’ultima parola, ma egli dovrà registrare a verbale eventuali obiezioni dei consulenti e spiegare successivamente i motivi per cui si è ritenuto di procedere diversamente rispetto all’opinione dei colleghi.
Inoltre, i CTP avranno modo di contestare o supportare l’operato del perito tramite relazioni tecniche che verranno depositate e lette dal Giudice, al fine di giungere alla decisione finale.
Normalmente al perito viene richiesta anche una valutazione sulla capacità di stare in giudizio dell’imputato, ovvero della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, e solamente nel caso in cui venga riconosciuto un vizio parziale o totale di mente, una valutazione sulla pericolosità sociale psichiatrica dell’imputato.
La capacità di stare in giudizio rispecchia lo stato di mente attuale dell’imputato: normalmente si richiede che per non essere riconosciuta la capacità di stare in giudizio vi sia alla base una psicopatologia ben più grave e estensiva di quella necessaria a configurare un vizio di mente, in quanto si deve riconoscere una incapacità funzionale derivata dalla compromissione di aspetti cognitivi e decisionali fondamentali per partecipare coscientemente al processo.
Fornari (2013, pag. 226) elenca numerose capacità necessarie al fine di poter partecipare coscientemente al processo. Fra queste vi sono, a titolo d’esempio, la capacità di comprendere il processo in generale e i ruoli dei protagonisti, la capacità di collaborare con il difensore al fine di stabile una strategia difensiva, la capacità di non fornire prove sfavorevoli, comprendere la possibilità della sanzione che potrebbe essere pronunciata e la natura e durata di tale sanzione, etc.
Risulta chiaro quindi che è di fondamentale importanza che l’imputato risulti in grado di difendersi e, nel caso in cui questa capacità viene a mancare a causa di disturbi psicotici, organici o funzionali il procedimento deve essere sospeso.
Per ciò che riguarda la valutazione della pericolosità sociale psichiatrica si deve fare un discorso a parte: questo tipo di valutazione viene effettuata unicamente nel caso in cui si riconosca un vizio di mente nell’imputato, altrimenti non deve essere fornita alcuna indicazione, rispondendo a questa parte del quesito con una formula simile:

non avendo ravvisato l’esistenza di una patologia mentale pregressa o attuale rilevante ai fini forensi mi esonera dal rispondere al quesito circa la pericolosità sociale del periziando” (Formari, 2013, pag. 211)

Se invece si ravvisa un vizio di mente si dovrà valutare se sussiste anche la pericolosità sociale, intendendosi con questa formula che vi sia la probabilità che l’imputato commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato connessi alla patologia mentale identificata. Ne consegue che il suo riconoscimento implica che vengano attuate delle misure di sicurezza, che vanno dalla libertà vigilata al ricovero in una struttura ad hoc.

La valutazione della pericolosità sociale risulta una delle più complesse in quanto si tratta di un giudizio predittivo di probabilità e non di analisi di fatti già attuati. Per questo motivo la sua valutazione è da anni al centro di numerose critiche in ambito giuridico, psicologico e criminologico. Dalle ricerche scientifiche emerge infatti che nei criminali recidivi la malattia psichiatrica è poco rappresentata a livello percentuale, il reale rischio di condotte violente non è collegato alla patologia mentale (ad eccezione di doppia diagnosi con aggiunta di abuso di sostanze) e per il fatto che gli strumenti predittivi finora utilizzati si sono dimostrati molto imprecisi, a causa della stessa natura unica e imprevedibile del comportamento umano. Inoltre come scrive Fornari (2013, pag. 216) troppo spesso il giudizio di pericolosità si basa sul comportamento emesso e si trascura la connessione con la malattia psichiatrica, fornendo in questo modo una valutazione di competenze del magistrato e non del perito.
Pericolosità sociale psichiatrica e pericolosità sociale giuridica sono infatti concetti differenti da tenere bene a mente: il primo si riferisce alla necessità attuale di cure e assistenza specialistica coattiva e deve essere graduata dallo stesso perito in elevata o attenuata sulla base del riconoscimento di determinati fattori di rischio di recidiva identificati; il secondo fa riferimento alla dimensione prognostica di potenziale reiterazione del fatto, avulsa dal concetto di malattia, ed è esclusivo compito del magistrato accertarla.
Allo stato attuale della letteratura e degli studi scientifici risulta quindi molto complicato dare un valore scientifico al giudizio sulla pericolosità sociale psichiatrica se intesa unicamente come giudizio prognostico di commissione di ulteriori reati (Fornari, 2013, pag. 216). La letteratura, tuttavia, fornisce tutta una serie di criteri, definiti per lo più fattori di rischio, che devono essere analizzati al fine di fornire una valutazione il più possibile scientificamente fondata.
Esistono, infatti, degli indicatori interni o esterni, evidenziati da Fornari, che possono aiutare il perito nel suo compito di valutazione della pericolosità sociale psichiatrica. Come indicatori interni, ovvero possibili fattori di rischio connessi al rischio di recidiva che possono indicare un’elevata pericolosità sociale, vengono considerati:
– presenza di una florida sintomatologia psicotica, partecipata a livello emotivo che ha permesso di attribuire al reato “valore di malattia”;
– compromissione dell’insight (consapevolezza della malattia);
– scarsa adherence (aderenza alle prescrizioni sanitarie);
– compliance inadeguata (rispetto al trattamento attuato);
– segni di disorganizzazione cognitiva, impoverimento ideo-affettivo e psico-motorio.

Come fattori esterni vengono considerati:
– alcune caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza
– adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona;
– possibilità di reinserimento lavorativo;
– livello di accettazione generale per il rientro del soggetto nell’ambiente sociale e familiare di appartenenza;
– opportunità alternative di sistemazione logistica;

Un approccio simile, ma diverso da quello proposto da Fornari, ma in grado di fornire utili indicazioni è ravvisabile in una valutazione il più possibile completa del funzionamento psichico del soggetto collegato agli aspetti più propriamente connessi alla pericolosità sociale e tenendo conto anche del contesto familiare, sociale e di appartenenza dell’imputato. Un modello di questo genere è quello di Lorettu e Lilia (2001) che identifica le seguenti variabili da analizzare (Casale, De Pasquali, Lembo, 2015, pag. 236/237):
– elementi obiettivi criminologici: ricostruzione degli avvenimenti e analisi dei fattori concomitanti il fatto che possono aver causato il passaggio all’atto;
– informazioni vittimologiche: possibile interazione patologica tra vittima e autore che ha favorito l’azione delittuosa;
– informazioni anamnestiche: compresi schemi di comportamenti criminali precedenti, meccanismi di difesa psicologici e aree di fragilità soggettiva;
– fattori statici: psicopatologia e precedenti criminali personali e familiari;
– fattori situazionali: condizioni che possono aver favorito la genesi del reato;
– fattori dinamici: possibili catalizzatori del comportamento antisociale;
– aspetti psichiatrici: esame dello stato mentale del soggetto;

Altri modelli sono presenti in letteratura, tutti incentrati sull’analisi dei fattori di rischio e dei fattori di protezione, ma da soli, non sono sufficienti. È infatti opinione comune della comunità scientifica che il solo metodo clinico non fornisca sufficienti garanzie di oggettività e quindi si ritiene necessario affiancare all’indagine clinica sopradescritta un’analisi testistica specifica che fornisca una misurazione del rischio di recidiva.
Si evidenzia che, come richiesto dalla giurisprudenza, il grado di pericolosità sociale deve essere sempre accertato e in nessuna circostanza potrà essere unicamente presunto.
All’indagine tecnica peritale è dunque richiesto di accertare l’eventuale presenza e la gravità di un disturbo mentale che abbia contribuito in tutto o in parte all’azione delittuosa (capacità di intendere e di volere), se questo disturbo mentale infici la capacità di partecipare coscientemente al processo e, in ultima analisi se questo disturbo sostenga la pericolosità sociale del soggetto.
Per valutare la pericolosità sociale, inoltre, devono essere presi in considerazione anche altri fattori, quali la possibile attuazione di una terapia adeguata e ragionevolmente efficace in regime di misure di sicurezza e la possibilità di modificare i fattori bio-psico-sociale (o indicatori interni e esterni, come prima denominati) che concorrono a sostenere il rischio di recidiva (Giannini, 2002).
Come si può vedere si tratta di valutazioni molto approfondite che, di norma, richiedono diversi incontri al fine di permettere al perito di formulare una risposta adeguata al quesito.

(Articolo redatta dalla Dottoressa Alice Del Pero dello Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato).

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