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mancata notifica all'imputato
mancata notifica all'imputato

Lo Studio Legale de Lalla si è recentemente occupato del caso di un giovane imputato condannato con sentenza emessa dal GUP, a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, al quale veniva effettuata la notifica dell’estratto contumaciale (contenete il dispositivo della sentenza, secondo quanto previsto dalla disciplina allora vigente prima della entrata della nuova normativa a riguardo ex Legge 67/2014) presso il proprio domicilio anziché presso lo Studio del difensore presso il quale aveva regolarmente eletto domicilio.

L’argomento – preso atto della mutazione della disciplina che NON prevede più la notifica dell’estratto contumaciale della Sentenza all’imputato rimasto contumace in Giudizio – è da ritenersi comunque attuale posto che l’incidente di esecuzione può essere promosso dall’interessato tutte le volte in cui gli venga opposta la scadenza di un termine a suo favore che erroneamente è stato fatto decorrere in difetto dell’atto formale dal quale effettivamente avrebbe dovuto principiare la decorrenza (nel caso specifico, ad esempio, i termini per l’appello sarebbero dovuti decorrere dalla notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della Sentenza).

Come detto, nel caso specifico, il condannato, contestualmente al conferimento della nomina al legale di fiducia, aveva eletto domicilio presso lo Studio del professionista ove avrebbe dovuto essere notificato l’estratto della sentenza di condanna in contumacia.
Ciononostante, la notificazione del provvedimento (a partire dalla quale sarebbero decorsi i termini per l’Appello) avveniva presso la residenza del condannato il quale, per motivi familiari, si trovava fuori sede e non provvedeva al ritiro dell’atto di cui riceveva l’avviso.

Dopo qualche mese, veniva notificato al difensore ed al condannato (sempre presso la propria residenza) l’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656 co. 5 c.p.p. e la contestuale sospensione dello stesso (per il termine di legge di trenta giorni) in quanto la sentenza di condanna nei confronti dello stesso era divenuta definitiva non essendo intercorso nel frattempo l’impugnazione.

Al fine di impedire l’ingiusta carcerazione dell’assistito, lo Studio de Lalla, innanzitutto, provvedeva a depositare istanza di misure alternative alla detenzione presso l’Ufficio esecuzioni penali nel termine di giorni trenta affinché l’odine di esecuzione non divenisse eseguibile e, successivamente, depositava richiesta di incidente di esecuzione ex artt. 666 e 670 c.p.p. affinché il condannato fosse rimesso in termini per la presentazione dell’appello (dal momento che – come detto – allo stesso non era stato notificato come per legge l’estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio indicato).

Il procedimento d’esecuzione previsto dagli artt. 666 e 670 c.p.p. era volto ad ottenere la restituzione nel termine (posto che erroneamente l’estratto contumaciale veniva notificato presso la residenza del condannato e non presso il domicilio eletto) al fine di poter procedere all’ impugnazione della sentenza di condanna.

La richiesta di procedimento d’esecuzione, in questo caso veniva depositata presso la cancelleria del GUP che aveva emesso la sentenza nei confronti del condannato e veniva – ovviamente – corredata della documentazione attestante il deposito della nomina di fiducia con contestuale elezione del domicilio presso lo Studio del Difensore.

Il Giudice adito provvedeva a fissare udienza camerale in esito alla quale disponeva la rinnovazione della notifica presso il domicilio eletto legittimamente dall’imputato.

A seguito di ciò il condannato poteva proporre impugnazione della sentenza nei termini di legge scongiurando il passaggio in giudicato della Sentenza di primo grado.

L’importanza dell’istituto in esame (rimessione in termini opposta all’esecuzione di una pena detentiva ritenuta per errore esecutiva) è fondamentale soprattutto perché concerne provvedimenti che riguardano la libertà personale di un soggetto, permettendo al condannato di poter esercitare, come in questo caso, il proprio diritto di difesa tramite l’impugnazione della sentenza di condanna che altrimenti sarebbe divenuta definitiva e di conseguenza esecutiva nei confronti dello stesso.

Il modello:

ILL.MO TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. PENALE

Richiesta di procedimento d’esecuzione
ex artt. 666 e 670 c.p.p.
per la restituzione nel termine per impugnazione sentenza contumaciale

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla, del Foro di Milano, difensore di fiducia del Signor
XXX XXXX
Nato a XXX il XXXX e residente in XXX via XXXX

PREMESSO

– che XXXX veniva condannato dal GUP presso il Tribunale di XXX con Sentenza n. XXX emessa in data XXX nel procedimento penale n. XXXX RG GIP – XXXX alla pena di anni XX di reclusione (All.to 1);
– che XXX nel suddetto procedimento veniva dichiarato contumace;

RILEVATO

– che in data XXX veniva notificato tramite pec al sottoscritto difensore ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo n. XXX SIEP, dal quale si evinceva che la suddetta Sentenza era divenuta definitiva in data XXX (All.to 2);
– che, nel procedimento penale sopra emarginato, XXX eleggeva domicilio presso lo Studio del sottoscritto difensore, come si evince dalla nomina e procura speciale depositata da chi scrive all’udienza del XXX (All.to 3);

EVIDENZIATO

– che la notifica dell’estratto contumaciale della Sentenza di cui sopra non veniva effettuata presso il domicilio eletto dal XXX, ovvero lo Studio del difensore, ma bensì presso l’abitazione del medesimo (all.to 4);

PRESO ATTO

– che la notifica dell’estratto contumaciale andava effettuata presso il domicilio eletto, ovvero, come detto, presso lo Studio del sottoscritto difensore;
– che, pertanto, venivano violate le diposizioni di cui all’articolo 161 c.p.p. in riferimento al domicilio eletto per la ricezione delle notifiche;
– che la dichiarazione di elezione di domicilio veniva effettuata dal XXX con atto scritto contestualmente al conferimento del mandato fiduciario;
– che come si evince pacificamente la nomina con contestuale elezione di domicilio veniva depositata in atti in occasione della prima udienza del XXX;
– che la mancata notifica presso il domicilio eletto dal XXX comporta violazione dell’art. 175 c.p.p.;
– che, a causa dell’omessa notifica presso il domicilio eletto, XXX non poteva esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, proponendo impugnazione della Sentenza ormai divenuta esecutiva;
– che alla luce di ciò, come detto, veniva notificato ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del medesimo, in relazione al quale l’odierno istante depositava richiesta di misure alternative alla detenzione (All.to 5);

***

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato, il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, alla luce della violazione del dispositivo di cui all’art. 161 c.p.p., adottare le determinazioni di competenza, al fine di permettere al XXX di procedere all’impugnazione della Sentenza contumaciale n. XXX emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano in data XXX nel procedimento penale n. XXX RG GIP – 49318/2010 RGNR, disponendo a tal fine la rinnovazione della notifica del predetto provvedimento presso il domicilio eletto.

Milano, il giorno 17.07.2015 Avv. Giuseppe Maria de Lalla

(articolo e istanza redatti dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla e dall’Avv. Elvira La Ferrera. Tutti i diritti riservati).

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