La specialità del procedimento penale per reati sessuali richiede una Difesa altrettanto specializzata. I reati sessuali - soprattutto in danno di minori - richiedono una importante specializzazione anche in campi diversi da quello Giudiziario. per questo motivo la NUOVA SEDE DI ROMA dello Studio de Lalla ovvero la possibilità di essere ricevuto dall'Avv. de a Roma rende più agevole l'assistenza a Roma e nelle regioni circostanti oltre che in Corte di Cassazione.
Analizziamo in questa sede una recentissima e importante Sentenza emessa dalla IV^ Sezione della Corte di Cassazione (Sentenza del 28 ottobre 2013) in tema di:
– Contestazioni nella fase dibattimentale delle dichiarazioni rilasciate dal testimone nel corso delle indagini preliminari (ex art. 500 c.p.p.);
– Validità della prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari ex art. 361 c.p.p., ad opera della polizia giudiziaria.
In relazione al primo profilo, occorre preliminarmente sottolineare (come abbiamo già avuto modo di rilevare in altri articoli di questo sito) che il processo penale (intendendo con questa locuzione la fase del procedimento penale precipuamente destinata all’accertamento del merito nel contraddittorio tra le parti avanti al Giudice terzo) si basa principalmente proprio sull’esame ed il controesame dei testimoni individuati ed addotti dalle parti (accusa, difesa e, solo eccezionalmente, direttamente dal Giudice che parte processuale non è).
E’ il confronto dialettico tra accusa e difesa che ruota intorno al testimone (o, meglio, che ha per oggetto proprio il teste) che permetterà al Giudice di ricostruire la vicenda storica oggetto della ricercata verità processuale.
Naturalmente – essendo il nostro rito di tipo accusatorio con solo alcune tracce della passata inquisitorietà tipica della procedura penale ante riforma del 1988 – il Giudice non ha e non deve avere contezza delle dichiarazioni che i testimoni in fase di indagini preliminari hanno rilasciato agli investigatori (formalizzate con il verbale di S.I.T. ovvero di “sommarie informazioni testimoniali”): il Giudice, come detto, apprezzerà il contributo del testimone così come riferito all’esito della cross examination (o esame incrociato) effettuato dai due contendenti (accusa e difesa) secondo le regole dettate dal codice di procedura penale ed il verbale di S.I.T. farà parte esclusivamente del fascicolo del PM nel quale è confluito al termine delle indagini preliminari. Il Giudice – come noto – nel rito ordinario dibattimentale non può conoscere gli atti che compongono il fascicolo della pubblica accusa (come sono i verbali di S.I.T.) ed il suo convincimento (e, quindi, la Sentenza) si baseranno su quanto emergerà durante il dibattimento.
Accade sovente che il testimone già escusso dalla polizia giudiziaria, citato nel dibattimento quale testimone (anche la terminologia è differente: nel corso delle indagini preliminari il testimone non è tale ma è “persona informata sui fatti”) riferisca in maniera difforme a quanto riferito agli investigatori prima del dibattimento.
Si verifica, quindi, una sorta di cortocircuito (tutt’altro che raro non foss’altro per il tempo che spesso intercorre tra l’audizione avanti alla Polizia nel corso delle indagini ed escussione in sede processuale) per il quale la testimonianza resa durante il processo è diversa dal bagaglio conoscitivo che il teste aveva precedentemente veicolato alla Polizia (e formalizzato nel verbale di S.I.T.) nella fase precedente delle indagini preliminari.
Il Legislatore – con il richiamato art. 500 comma 1 c.p.p. – ha inteso superare l’empasse prevedendo la possibilità di contestare al teste il contenuto difforme delle precedenti dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni alla Polizia Giudiziaria.
Materialmente, quindi, la parte che ne ha interesse nel corso del suo esame (se il teste è stato da lei citato) o controesame (se si tratta della controparte) potrà rilevare le predette discordanze contestando al testimone (ovvero rileggendo in aula) la parte del verbale di S.I.T. che differisce rispetto a quanto appena affermato in aula (infatti, la procedura penale prevede espressamente che prima di effettuare la contestazione è necessario porre al testimone la precisa domanda alla quale il teste aveva risposto in modo differente durante le indagini: …tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze il testimone abbia già deposto…).
Le dichiarazioni lette potranno essere utilizzate dal Giudice per valutare la credibilità del teste e non già indefettibilmente per ricostruire i fatti per cui vi è processo.
Il Giudice, quindi, all’esito delle contestazioni non è tenuto a considerare sicuramente come del tutto attendibili le dichiarazioni rilasciate antecedentemente in ordine temporale (ed utilizzate, appunto, per le contestazioni); ma potrà considerarle quale elemento per valutare la credibilità del teste e, quindi, la natura del suo apporto per la ricostruzione della vicenda.
Ovviamente, nell’esercizio di tale libera valutazione (che è libera ma dovrà essere anche doverosamente logica) il Giudicante potrà (non dovrà) ritenere veritiere (e utili per la ricostruzione/giudizio del/sul fatto) le prime dichiarazioni (alla Polizia) rispetto alle seconde (rilasciate in aula all’esito del contraddittorio).
La Sentenza in commento – in relazione all’avvenuto riconoscimento fotografico effettuato dal teste durante le indagini preliminari e ritrattato poi in dibattimento – riguarda proprio l’eventualità che il Giudice, rilevata la discrasia tra il contributo della persona informata sui fatti durante le indagini e la sua successiva testimonianza nel corso del processo, ritenga più attendibili e, quindi, pienamente utilizzabili per la sua decisione, proprio le prime dichiarazioni (ovvero, nel caso di specie, il riconoscimento fotografico dell’accusato) rilasciate agli investigatori in difetto di contraddittorio con la difesa.
La particolarità della pronuncia riportata (e affrontiamo il secondo interessante profilo sopra accennato), consta del fatto che il Giudice riteneva attendibile il riconoscimento fotografico (inteso come dichiarazione precedentemente resa alla Polizia in fase di indagini preliminari) effettuato dal testimone a seguito della visione degli album fotografici ad opera della Polizia benché poi ritrattato in dibattimento.
Questo – a parere di chi scrive – è un approccio sicuramente rispettoso delle formalità della procedura; ma che non appare essere sicuramente attendibile per la migliore ricostruzione della verità processuale.
Si pensi, invero, alla facilità con la quale il riconoscimento fotografico può essere contaminato (anche inconsapevolmente) in fase di indagini preliminari da parte degli stessi operatori di polizia e l’assenza totale di contraddittorio con la difesa che impedisce la pronta soluzione di errori attuativi e sistematici (e sul punto ho ampiamente trattato il tema su questo sito con la pubblicazione della tesi: La disciplina legale e la fenomenologia attuativa della procedura della ricognizione di persone ex artt. 213 e 214 c.p.p.. Gli aspetti procedurali pratici potenzialmente lesivi della genuinità della ricognizione alla luce degli aspetti anche psicologici della stessa ed i possibili presidi pratici per la limitazione della percentuale di errore consultabile cliccando sui link in fondo a questo articolo).
Invero, il Legislatore – consapevole della fragilità attuativa di un valido riconoscimento da parte del testimone – ha previsto che la procedura sia svolta in dibattimento con particolari formalità (secondo gli artt. 213, 214 c.p.p. che la definiscono “ricognizione di persone”) tese a limitare i falsi positivi ed i falsi negativi (descrizione da parte del teste della persona da riconoscere prima dell’effettuazione dell’incombente, presenza di soggetti simili unitamente a quello da riconoscere, possibilità dell’imputato – non codificata ma di prassi – di fornire almeno due di tali soggetti, indagine del Giudice circa l’eventualità che il teste possa essere stato condizionato. Per la competa trattazione della procedura e per ogni riflessine in merito si rinvia all’esaustivo lavoro sopra richiamato e consultabile liberamente nel sito) e, comunque, esperita alla vigile attenzione del difensore dell’imputato.
A fronte della predetta complessità e delicatezza, la Sentenza in commento adotta una procedura che non credo si possa condividere fino in fondo: se il teste riconosce nuovamente in dibattimento la foto già indicata durante le indagini, il Giudice avrà la prova del coinvolgimento dell’imputato; se il teste non la indica durante il processo (dopo averlo fatto presso la Polizia), il Giudice potrà – in ogni caso – ritenere valido il primo riconoscimento fotografico effettuato dal testimone avanti agli investigatori senza particolari formalità e senza la presenza della difesa. Si verifica, quindi, il medesimo esito – individuazione dell’asserito responsabile – sia che il teste confermi o meno in dibattimento il riconoscimento fotografico avvenuto in fase di indagini preliminari; riconoscimento che si realizza e sviluppa ad opera degli investigatori in assenza della difesa e con una procedura fisiologicamente tendente alla contaminazione (vedi la richiamata tesi di pugno del sottoscritto) che, infatti, in dibattimento dovrebbe semmai essere ripetuta secondo la disciplina più garantista della ricognizione di persona ex artt. 213, 214 c.p.p..
Vediamo la massima estrapolata dalla Sentenza in commento pubblicata su “Guida al diritto” n. 47 del 23.11.2013″.
In tema di contestazioni dell’esame testimoniale, l’art. 500 c.p.p. comma 1, espressamente prevede la possibilità di utilizzare in dibattimento, nel corso dell’esame testimoniale, le dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari per contestare, in tutto o in parte, il contenuto della deposizione; mentre il successivo comma 2 chiarisce che le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste. Al riguardo, una ragionevole interpretazione di tale disciplina, impone di ritenere che le risultanze delle precedenti dichiarazioni, quando il loro legittimo utilizzo permetta di accertare l’inattendibilità della ritrattazione operata nel dibattimento, debbano prevalere su di essa e sostituirvisi nella formazione del compendio probatorio. Ciò vale sia per le dichiarazioni di contenuto narrativo, sia anche per il riconoscimento fotografico informalmente operato nel corso delle indagini preliminari, stante il noto principio secondo cui detto riconoscimento costituisce mezzo di prova atipico il cui valore probatorio deriva non dalla ricognizione in senso tecnico, ma dall’attendibilità di colui che ha effettuato il riconoscimento. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del Giudice di merito che, apprezzata la testimonianza resa in udienza preliminare dal testimone, aveva considerato del tutto inattendibile le ritrattazioni delle accuse e del riconoscimento fotografico effettuati da quest’ultimo in quella sede, rispetto alle primigenie dichiarazioni rilasciate in fase di indagine, in ragione della ritenuta maggiore attendibilità di queste ultime, rese nella immediatezza della patita aggressione estorsiva e senza condizionamenti di sorta).
(Sezione IV^, Sentenza 24 settembre – 28 ottobre 2013, n. 43992)
(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ne è vietata la riproduzione).
Questo articolo ha 0 commenti