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Pubblichiamo in queste pagine un esaustivo ed interessantissimo commento alla legge n. 71 del 29 maggio 2017Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” pubblicata sulla GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017 ed entrata in vigore il 18/06/2017 pubblicato sulla rivista mensile “Polizia Moderna” dell’ottobre 2017 a firma di Cristina Bonucchi e Patrizia Torretta.
Si tratta di una analisi davvero approfondita del fenomeno del cyberbullismo inteso quale aggressione nelle sue più varie forme alla dignità ed alla identità altrui (la normativa in parola si apre effettivamente con una definizione completa del termine richiamato).


Il fenomeno è assolutamente noto e risulta essere particolarmente insidioso poiché poggia le sue basi sull’uso sempre più diffuso (anzi, direi, capillare) della rete da parte degli adolescenti (ma non solo, ovviamente) anche per mezzo di smartphone di tal che le occasioni per divenire vittime e/o offender si presentano ai giovani (e meno giovani) in maniera esponenziale.
Abbiamo già sottolineato in diversi articolati dedicati ai cybercrime pubblicati su questo sito di come spesso la distanza tra vittima ed agente e il “filtro” dello schermo, possano agevolare la commissione dei reati per mezzo del p.c. e della rete internet subentrando un meccanismo di (apparente) deresponsabilizzazione dell’agente e (per alcuni reati) un senso di malriposta (ed inesistente) sicurezza della potenziale vittima.
Ed invero, proprio l’interazione mediata (dalla rete) dell’agente con la vittima, dà al primo la fallace impressione che la lesione dei diritto della seconda sia meno violenta, meno dolorosa, meno grave a fronte di una certa de-personificazione della vittima che viene percepita con una “diminuita” umanità; mentre, al contempo, la potenziale vittima non avverte immediatamente il pericolo al quale si espone ritenendo lo spazio virtuale più sicuro di quello fisico.
A fronte di tale meccanismo di ingannevole ridimensionamento delle condotte-reato (ridimensionamento che, come visto, opera per tutti i soggetti coinvolti), l’utilizzo della rete rappresenta ad oggi il mezzo per la realizzazione potenziale di reati gravissimi nelle loro conseguenze sul piano, soprattutto, ma non solo, della sofferenza psicologica delle vittime.
Ed invero, non solo in relazione alla commissione di reati “nuovi” (ovvero che nella rete hanno trovato il loro primo sviluppo e sono stati pensati dal Legislatore quando internet era già in voga); ma anche per reati già introdotti nel codice Rocco del 1930 (si pensi alla diffamazione a mezzo stampa), la rete internet rappresenta un veicolo di propalazione di immagini, notizie e informazioni di nota, incessante e capillarissima pervasività capace, virtualmente, di annullare qualsivoglia diritto all’oblio e di aumentare la lesività delle condotte reato in maniera proporzionale all’inarrestabile diffusione di quanto immesso nella rete (e ci si riferisce soprattutto alla propalazione di immagini e parole lesivi della reputazione e dell’onore delle vittime).
La norma in commento ha l’innegabile pregio di contribuire a contrastare l’abuso della rete internet da parte dei più giovani (ma, ovviamente, la norma è applicabile qualunque sia l’età dei soggetti coinvolti) ed al contempo di istituire protocolli e linee guida per la migliore tutela proprio degli adolescenti che sicuramente sono tra i primi utenti della rete per scopi e con finalità di intrattenimento, ludiche e comunicazione (va da sé che il fenomeno in commento – l’utilizzo della rete per finalità diverse da quelle lavorative  – ha assunto proporzioni gigantesche anche per tutte le altre fasce di età con un ridimensionamento solo per la terza).
La legge 71/2017, quindi, non è solo e semplicemente un sistema di repressione ma, semmai, di prevenzione ed educazione con il coinvolgimento anche della scuola.

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Legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo

Uno strumento legislativo per la lotta alla prepotenza on line tra minori

Art. 1 (finalità e definizioni)
(…) 2. Al fine della presente legge, per cyberbullismo si intende qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

2.1 LA PREPOTENZA AL TEMPIO DI INTERNET: PER UNA DEFINIZIONE.
Il Cyberbullismo è un fenomeno recente nel quale minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità dei coetanei.
La nuova Legge n. 71/2017 recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del Cyberbullismo”, approvata alla Camera dei deputati il 17 maggio 2017, arriva a proporre una definizione univoca del fenomeno, declinando nei suoi articoli quanto può essere definito Cyberbullismo, quali azioni una vittima possa intraprendere, anche in assenza di reati commessi in suo danno, e quale impegno il mondo degli adulti “significativi” per i ragazzi, scuola, associazioni, forze di polizia in primis, possa intraprendere per aiutarli a fronteggiare questo fenomeno.
La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (click del mouse, touch sul display) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni virtuali e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime (c.d. effetto della tecnomediazione). Lo schermo del computer o lo schermo dello smartphone si frappongono fisicamente e psicologicamente tra la sofferenza della vittima e l’autore della prepotenza, impedendo la piena comprensione di quanto doloroso sia quello che subisce la vittima. Secondo alcuni dati Censis (49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2015) i giovani che usano internet sono il 91,9 %, si informano principalmente sulla Rete, il 77,4% dei giovani under 30 è iscritto a Facebook, il 72,5% tra i giovani è iscritto a Youtube.
Questa massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network tra i giovani, di fatto, costituisce un’opportunità sempre più precocemente concessa, senza un adeguato controllo da parte dei genitori, spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico. Gli studiosi non sono concordi nel fornire una definizione sociale univoca del fenomeno e il carattere stesso di estrema dinamicità dello sviluppo tecnologico contribuisce a modificare le modalità con cui il cyberbullismo si manifesta, introducendo modi sempre nuovi di perpetrare prepotenze e vessazioni virtuali.
I dati della polizia postale hanno evidenziato come nella quasi totalità dei casi arrivati all’attenzione della Specialità, vittime e cyber bulli si conoscono nella vita reale poiché condividono la vita scolastica, sportiva o ricreativa in genere.
Questo elemento induce a considerare determinanti i prodromi di antipatie, rivalità, ostilità verbali che potrebbero manifestarsi anche in classe, fra studenti.
Occorre trovare fin da subito un modo per affrontare le conflittualità che si manifestano in ambito ed orario scolastico. La tempestività di questi interventi di mediazione può essere un elemento determinante in ordine al particolare fenomeno di cui parliamo: moltissimi ragazzi, già a partire dai 10 anni, hanno una intensa vita virtuale che prevede l’uso di profili social (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter, ecc.) messaggistica istantanea (Whatsapp, Snapchat, Kik, ecc.) sistemi di videochiamata (Facetime, Skype, ecc.) servizi di videosharing (Youtube, Musically, ecc.) soprattutto nel tempo libero. La velocità delle comunicazioni via web, la forte impulsività nonché l’instabilità emotiva tipiche della preadolescenza e dell’adolescenza possono condurre all’esacerbazione di “normali” antipatie nel giro di poche ore trasformando episodi insignificanti di conflitto in vere emergenze mediatiche.
La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti possono essere l’elemento protettivo più forte ed immediato, determinante per evitare l’aggravamento di situazioni a rischio che si amplificano grazie al Web. Per una definizione delle azioni più tipiche del cyberbullismo, così come descritte negli studi sociali di settore, posiamo riferirci allo schema qui di seguito riportato (Willard, 2016):
– flaming: messaggi violenti o volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi Web;
– harassment (molestie): l’invio ripetuto di messaggi offensivi e sgradevoli;
– denigration (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno on line attraverso pettegolezzi, dicerie, maldicenze e menzogne solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti;
– impersonation (furto di identità): in questo caso l’aggressore ottiene informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione;
– outing and trickering: diffondere on line i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete;
– exclusion (esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo on line (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.);
– cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

In generale gli studiosi indicano come tipico del cyberbullismo un’interazione tra coetanei che preveda (Smith et al. 2006):
• La reiterazione di azioni tecnologiche di aggressione, dileggio, diffamazione, violenza verbale;
• L’intenzionalità di ferire e ledere l’altro attraverso le azioni tecnologiche;
• L’asimmetria di potere tra il cyber bullo, più capace da un punto di vista informatico, più popolare sui social, più seguito sul Web rispetto alla vittima che non sa come difendersi.

La nuova Legge 71/2017 sembra includere molti degli aspetti più significativi indicati dal mondo scientifico, definendo il cyberbullismo come “qualunque forma di aggressione, pressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
I ragazzi affidano spesso al Web i primi approcci amorosi, le esplorazioni sessuali, secondo una evoluzione del costume di socializzazione piuttosto recente, Non è infrequente quindi che i primi contatti tra ragazzi che provano reciproca attrazione siano affidati a messaggi sui social, a like su profili personali, a immagini su Instagram e che, talvolta, siano accompagnati dallo scambio di immagini anche molto private. L’instabilità emotiva tipica dell’adolescenza può trasformare questo tipo di innocenti giochi tra innamorati in un incubo delatorio che colpisce le vittime con una forza e una velocità a volte inarrestabili.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA
Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni 18 possono essere considerate immagini pedopornografiche ai sensi dell’art. 600 ter c.p. ultimo comma (ogni rappresentazione con qualsiasi mezzo di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).
La detenzione (avere la foto salvata nel telefonino/tablet) e la diffusione via Web ad altri utenti della rete attraverso la pubblicazione du pagine social (Facebook, Instagram, Twitter) con messaggi su Whatsapp, Telegram, ecc. o su altri spazi web può determinare la commissione dei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.). Si tratta di un reato “procedibile di ufficio” e questo comporta l’obbligo, per l’insegnante che ne viene a conoscenza, di fare altrettanto, con la massima urgenza, con il dirigente scolastico perché adotti le misure necessarie di denuncia e di tutela delle vittime.
• Se le immagini che si stanno diffondendo in maniera virale tra gli studenti sono “palesemente sessuali” oppure rappresentano compimento di azioni sessuali, anche spontanee, o esposizione di nudità da parte di minori, ci si trova di fronte a materiale che assume carattere di illegalità (materiale pedopornografico). In questo caso, è necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla polizia in modo che possa valutare quanto sta accadendo. Sarà necessario che l’insegnante informato sui fatti stili una relazione formale al dirigente scolastico e che questo trasmetta alla procura territoriale a alla polizia postale o ad altra forza di polizia.
• Se si tratta di immagino private, personali, ma non sessuali, che vengono condivise tra gli studenti senza autorizzazione, allora occorre informare quanto prima i genitori del ragazzo/ragazza ritratto in modo che possano valutare se avviare una richiesta di blocco, oscuramento o rimozione secondo quanto indicato dalla nuova legge 71/2017, sporgere una denuncia nei casi in cui sia stato commesso un reato, In questi casi infatti potremmo essere di fronte ad una violazione della privacy o di altri tipi di reati, in cui occorre, secondo quanto rpevisto dalla Legge, la querela della parte offesa perché si attivi un’indagine e/o un procedimento penale.

COSA SI PUO’ FARE SUBITO
Azioni di sensibilizzazione.
Nei momenti immediatamente successivi alla notizia che stanno circolando immagini private tra gli studenti, può essere utile coinvolgere tutti i ragazzi in un momento di riflessione collettivo, spiegando nelle classi che contribuire a diffondere immagini altrui, soprattutto se private, può costituire un reato di una certa gravità. Non sarà necessario né consigliabile riferirsi al caso specifico per non esporre la vittima alla possibilità di essere riconosciuta, ma essere espliciti sui rischi che si corrono potrà essere utile a far desistere i ragazzi dal contribuire alla diffusione delle immagini.
Se fra i ragazzi qualcuno mostra le immagini private che gli sono arrivate sullo smartphone, invitatelo a non cancellare, inviare, diffondere in nessun modo file o immagini dal supporto, da profili social e su gruppi Whatsapp, ecc.
Tutte queste azioni possono modificare i dati presenti nel supporto, alterandone lo stato originario. Ogni elemento potrà essere utile all’avvio di indagini per determinare chi ha messo in circolazione e contribuito alla condivisione del materiale illegale, qualora necessario. L’insegnante o il personale ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) che è venuto a sapere della situazione di rischio potrà raccogliere spontaneamente dalla vittima o da chi conosce la situazione, elementi relativi ai luoghi virtuali su cui si sta diffondendo l’immagine, i tempi della diffusione, e il tenore delle immagini stesse. Tutte queste informazioni saranno utili e dovranno trovare spazio nella segnalazione del dirigente scolastico alle autorità competenti.
Se sussistono dubbi su come agire, non esitare a contattare prontamente il Compartimento / Sezione di polizia postale più vicino per ottenere il necessario supporto. La specializzazione della polizia postale nei reati informatici può facilitare la comprensione delle situazioni di rischio urgente ma qualsiasi presidio delle forze dell’ordine è in grado di fornire un supporto qualificato in casi di pericolo.
Nei casi in cui si tratti di immagini indiscrete ma non sessuali, magari usate per deridere e diffamare un coetaneo, sarà utile convocare urgentemente i genitori dei ragazzi coinvolti separatamente, in modo da non favorire l’innesco di reciproche colpevolizzazioni non utili a risolvere l’emergenza in corso.
Nel corso dell’incontro potranno essere illustrate le vicende in cui sono coinvolti i ragazzi.

Alcuni esempi pratici di situazioni frequenti di cyberbullismo con la descrizione dei reati che potrebbero configurarsi e la tipologia di azioni da intraprendere.

esempio di comportamento di cyberbullismo articolo/i del codice penale cosa si può fare?
Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola.

L’autore del video/foto li pubblica un social network per scherzo all’insaputa della vittima.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.

Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di facebook notizie false relative ad un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es.”Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!” oppure “Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori” oppure “Marta Bianchi fa la prostituta in strada” Art. 595 c.p.

Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex-fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere. Art. 612-bis c.p.

Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti. Art. 494 c.p.

Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i files che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata art. 600-ter c.p.

Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia Postale o della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un’indagine ed individuare i responsabili.

E’ preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.

Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/etc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l’amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti. Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo a sistema informatico

Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).

Si può sporgere denuncia in un ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, raccontando i fatti.
La nuova Legge n.71 del 2017/2017

Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un’interrogazione da un compagno. La foto che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.

Gli articoli della Legge n.71 del 2017 che possono essere applicati.

 

Art. 2 (Tutela della dignità del minore)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche
qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

 

Art. 5 (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).


1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

 

Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Il ragazzo può chiedere l’aiuto dell’insegnante che informerà della situazione il Dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.

Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l’applicazione del provvedimento dell’ammonimento del questore, recandosi in un ufficio di polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on line compiute.

ART. 7.
(Ammonimento).
Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

2.3 TUTTI CONTRO UNO: INTERNET PER DERIDERE
I ragazzi affidano spesso al Web il racconto quotidiano della loro vita sentimentale e affettiva senza concretamente apporre filtri tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Non è infrequente quindi che simpatie, antipatie, rivalità e invidie siano affidati a rapidi giochi di like, amicizie concesse e tolte su Facebook, inviti in gruppi Whatsapp, follower su Instagram o chat segrete su Telegram.
Pagine tipo spotted
Le Pagine Spotted sono spazi web in social network diffusi tra i ragazzi aperte con la denominazione “Spotted-avvisato” e/o semplicemente con il nome dell’istituto scolastico. Le pagine sono amministrate di solito da uno studente dell’istituto scolastico che la gestisce senza rivelare la sua identità. I frequentatori della pagina inviano messaggi con insulti, dichiarazioni d’amore, di odio, pettegolezzi e quanto la fantasia adolescenziale suggerisce perché l’amministratore le pubblichi sulla pagina, senza rivelare il mittente. Non c’è limite al livello di crudezza e di cattiveria che i minori possono esprimere in questi spazi web.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA
La responsabilità penale su internet non subisce variazioni se non in ordine alla mera imputabilità che si raggiunge, previa determinazione del giudice minorile, a partire dai 14 anni di età. Il fatto che un utente gestisce una pagina di social network attraverso un profilo falso rende impossibile l’identificazione ai soli utenti del social network stesso ma non inficia la capacità della Polizia Giudiziaria di risalire al responsabile. Esistono specifici accordi internazionali di cooperazione di Polizia che possono consentire di risalire all’intestatario di un profilo qualora l’autorità giudiziaria, insieme alla Polizia Postale, ritenga necessario effettuare tali accertamenti.
Il tenore dei messaggi “anonimi” postati introduce una distinzione importante: chi è citato in insulti, dilazioni, pubblicazioni non autorizzate di dati-immagini-video personali deve effettuare una denuncia se vuole che la polizia postale identifichi il responsabile e provveda a determinare la rimozione dei contenuti indesiderati.
La denuncia-querela da parte della “parte offesa” è necessaria nei casi di: minacce, insulti, molestie, violazione della privacy (chat private diffuse in rete, minacce di morte, insulti diffusi in rete all’indirizzo di qualcuno, etc) per poter avviare le indagini. Nei casi elencati infatti si è di fronte a reati “procedibili a querela di parte”. La procedura penale infatti stabilisce che per alcuni di reati che prevedono la lesione di diritti individuali sia il detentore del diritto stesso a richiedere una tutela all’autorità giudiziaria.
A partire dai 14 anni vi è la possibilità per le vittime di effettuare una denuncia anche in assenza dei genitori e questo, in tutti quei casi in cui sia la vergogna a fungere da deterrente più forte per formulare una richiesta d’aiuto, è un elemento che può ridurre paure e ansie. L’insegnante potrà aiutare lo studente a richiedere la necessaria protezione dei genitori in una situazione di rischio on-line di questo tipo.

PAGINE SOCIAL CONTRO
Sui social network è possibile con grande facilità creare dei gruppi tematici aperti a tutti o il cui accesso è consentito su autorizzazione dell’amministratore della pagina. Questi spazi web sono gratuiti e gestiti in piena autonomia da chi li crea. Non è inusuale che ne vengano creati alcuni contro studenti. Si tratta di spazi web che velocemente diventano cassa di risonanza di prese in giro, diffusione di immagini private, di indiscrezioni che, qualora affidate al web, vengono diffuse in modo virale, amplificando all’infinito la portata lesiva della delazione/molestia/presa in giro. Le pagine potrebbero essere costruite anche per deridere insegnanti, Dirigenti o in generale contro il personale Scolastico. In molti casi l’intento è provocatorio o ludico ma il tenore dei messaggi potrebbe raggiungere livelli di una certa aggressività verbale. Nei casi inoltre in cui, in modo esplicito, sia istigato nella vittima il suicidio o l’autolesionismo, ci si trova di fronte ad una situazione che necessita di un intervento urgente. In genere le voci in merito all’esistenza di queste pagine circolano velocemente tra gli studenti e non sarà quindi infrequente che uno o più insegnanti ne vengano a conoscenza, magari accogliendo le preoccupazioni di qualche compagno della vittima.

LA POLIZIA POSTALE RICORDA
Aprire una pagina social contro qualcuno potrebbe determinare la commissione di uno o più reati qualora in essa siano diffuse:
immagini personali della vittima non autorizzate:nel caso dei minorenni la possibilità di diffondere immagini personali in rete è SEMPRE subordinata ad un’autorizzazione esplicita e scritta dei genitori;
insulti pesanti e prese in giro: le frasi ingiuriose al chiaro indirizzo di qualcuno possono determinare la commissione del reato di minacce (Es. quando ti vedo all’uscita ti ammazzo di botte) e/o diffamazione (Es. scrive sul profilo Facebook: Marco Rossi è il peggiore deficiente che si conosca sulla terra).
istigazioni all’autolesionismo o al suicidio.
E’ chiaro che si tratta di qualcosa di molto spiacevole per chi lo subisce e, al di là degli addebiti penali o civili che possono essere ascritti al gestore della pagina social, occorre agire con una certa velocità per depotenziare la lesività della diffusione virale degli insulti.
Sarà quindi opportuno informare quanto prima la famiglia della vittima di quanto sta capitando in modo che possano, senza esitazione, valutare come procedere.
I reati di minaccia (art. 612 cp), molestia (art. 660 cp) e diffamazione (art. 595 cp.) necessitano di una denuncia formale da parte della vittima per dare vita a specifiche indagini da parte della Polizia il cui obiettivo sia individuare il responsabile.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA
Molti social hanno dei servizi di assistenza in grado di recepire reclami, segnalazioni degli utenti relative a contenuti offensivi o minacciosi, anche se aperti e gestiti da altri.
La richiesta di chiusura della pagina tuttavia potrà rendere difficile per la Polizia Postale concludere indagini sul responsabile dell’apertura poiché, se il Social chiude la pagina, cancella spesso contestualmente tutti i dati relativi allo spazio web che verrà chiuso.
Sarà quindi la famiglia della vittima a valutare se e come procedere.
Ricordiamo che l’identificazione certa del responsabile della creazione di pagine “contro” può essere effettuata solo dalla Polizia Giudiziaria che agisce sempre sotto la supervisione di un’Autorità Giudiziaria specializzata in queste materie, a partire dalla denuncia di una vittima, se maggiore di 14 anni o dai genitori della stessa se minore dei 14 anni.

3. AZIONI E STRATEGIE DI PROTEZIONE SUL WEB
3.1 Gli strumenti per la scuola
In questo capitolo saranno delineate alcune proposte operative e modelli che possono essere utili per integrare negli strumenti propri del mondo della scuola elementi relativi ai pericoli di internet.

UN PATTO DI CORRESPONSABILITA’ “DIGITALE”
Il patto educativo di corresponsabilità è una forma di “contratto formativo” sottoscritto tra scuola e famiglia che definisce la base dei reciproci impegni concordi assunti dalle famiglie e dalla scuola, per garantire la qualità della vita a scuola. Si tratta di uno strumento utile per “introdurre” a scuola un tema così delicato come quello dell’uso dei nuovi media, presentando ai genitori e agli studenti stessi le linee di indirizzo che la scuola ha scelto e stimolando in questi una condivisione di reciproci impegni per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.
Atti Ministeriali sul Tema del Cyberbullismo
D.M. 5 febbraio 2007, n. 16, Ministro Fioroni “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, Aprile 2015 e aggiornamento dell’Ottobre 2017
www.generazioniconnesse.it

COME FARNE UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET PER GLI STUDENTI?
I genitori sono spesso animati da ansie e preoccupazioni per la sicurezza dei loro figli in riferimento a spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa. Sentono come necessario, per garantire l’incolumità dei figli, la possibilità di raggiungerli telefonicamente sempre. Diventa piuttosto impopolare quindi proporre ai genitori un divieto assoluto di portare i cellulari a scuola, soprattutto per ragazzi che si recano a scuola o tornano a casa da soli (scuola secondaria di primo grado). La presenza a scuola di telefoni cellulari che navigano su internet e capaci di scattare foto, di effettuare video-riprese, quando in mano a preadolescenti con ridotta esperienza tecnica, può costituire un rischio.
Fra le novità previste dalla Legge n.71 del 2017 sulla lotta al cyberbullismo, è indicata l’importanza di inserire nel testo del Patto di Corresponsabilità elementi specifici che riguardino proprio i reciproci impegni in merito all’uso delle nuove tecnologie a scuola, in modo da contenere al massimo il rischio che bravate, scherzi e antipatie frequenti tra preadolescenti e adolescenti diventino forme di cyberbullismo in grado di indurre sofferenza e difficoltà relazionali più serie, sia per chi le subisce che per chi le mette in atto.
Questa tematica ha una notevole importanza per studenti in fase preadolescenziale e adolescenziale anche in ordine al principio di imputabilità dei minori che si instaura a partire dal compimento dei 14 anni.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA
La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l’attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie: il passaggio alla scuola media, l’aumento dell’autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l’avvio della pubertà che comporta importanti cambiamenti fisici sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso socialnetwork e smartphone.
A partire dalla scuola secondaria di primo grado è consigliabile inserire il tema delle nuove tecnologie nel Patto di Corresponsabilità, indicando che nell’Istituto in cui si sta iscrivendo lo studente esistono delle specifiche norme di comportamento che riguardano l’uso della nuova tecnologia per gli studenti e gli insegnanti. Sarà poi utile esplicitare che il dettaglio di queste norme di comportamento e delle sanzioni conseguenti sono affrontate nel Regolamento d’Istituto. Potrà ugualmente essere importante assicurare una facile accessibilità al testo del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto, magari rendendolo scaricabile dal sito della scuola o da qualsiasi spazio web destinato alle comunicazioni scuola-famiglia.
Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l’approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi tra i 9 e i 10 anni d’età. Potrebbe quindi essere utile anticipare alla Scuola Primaria l’introduzione di elementi prescrittivi relativi all’uso delle nuove tecnologie a scuola, anche in considerazione dei costumi sociali di uso delle nuove tecnologie che possono avere una variabilità regionale significativa e che stanno attualmente cambiando nella direzione di una progressiva anticipazione dell’approccio dei bambini alle nuove tecnologie.
Il patto di corresponsabilità è espressione della volontà di tutte le parti importanti (genitori, insegnanti, dirigente scolastico, personale non docente, etc) della scuola e, in quanto espressione di queste parti, va considerato vincolante per ognuna di esse. In tutti quei casi in cui le famiglie non si dimostrino collaborative per la sottoscrizione del Patto, sarà importante cercare di chiarire quali sono i motivi del rifiuto alla sottoscrizione e ricondurre all’alleanza necessaria il genitore che si mostra meno collaborativo. Il rifiuto del genitore di sottoscrivere il patto di corresponsabilità non incide comunque sulla possibilità di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti che mettono in atto comportamenti inadeguati o denunciare situazioni di rischio poiché, in entrambi i casi, l’accordo con le famiglie è un presupposto utile ma non determinante in ordine agli obblighi giuridici e formali che l’insegnante ha.

UNA PROPOSTA DI MODELLO DI PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Può essere sufficiente indicare nel Patto di Corresponsabilità che il Regolamento di Istituto stabilisce delle regole a cui i ragazzi devono attenersi a scuola per l’uso di telefonini, smartphone e tablet. Il dettaglio delle regole di comportamento e di uso dei nuovi media potrà essere espresso nel regolamento di Istituto che definirà anche le eventuali sanzioni in caso di non rispetto delle regole scolastiche.
In generale i principi fondamentali che possono ispirare un patto di corresponsabilità “protettivo” dei rischi di internet possono così essere sintetizzati:
• In classe e durante l’orario scolastico l’uso di smatphone e tablet personali è subordinato a quanto deciso dal Consiglio di Istituto (es. divieto di uso, uso sotto la supervisione dei docenti, uso per esercitazioni con l’animatore digitale e/o in laboratori informatici/sale multimediali, uso attraverso reti wi-fii scolastiche, etc.) ed espresso nel dettaglio nel regolamento di Istituto;
La Scuola stabilisce delle sanzioni per chi utilizza fuori dalle regole smartphone e nuove tecnologie nei luoghi e durante l’orario scolastico;
La scuola promuove, realizza e partecipa ad iniziative per la sensibilizzazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti ai rischi di internet, anche in collaborazione con enti pubblici e privati attivi nella protezione dei minori;

LA POLIZIA POSTALE RICORDA
L’IMPUTABILITA’ DEI MINORENNI
Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un giudice minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all’accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, etc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

– IL PUBBLICO UFFICIALE
Ai sensi della formulazione della Legge n.26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, (ma anche di docenti di istituti scolastici pareggiati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là dell’espressione letterale, l’art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica, anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l’insegnante ha l’obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

3.2 GLI INCONTRI DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET
Aiutare i ragazzi a riflettere sul WEB
La scuola è uno dei luoghi più significativi nell’esperienza quotidiana dei ragazzi: la quantità di ore che vi trascorrono, l’importanza di ciò che vi apprendono, la qualità delle relazioni sociali che in essa si costruiscono fanno di questa istituzione una pietra miliare del percorso di crescita di ogni ragazzo. La qualità del dialogo, l’autorevolezza delle figure del mondo scolastico sono elementi che possono facilmente giocare a favore delle azioni di protezione da intraprendere in favore degli studenti. I rischi di internet sono una tematica molto attuale e sentita dai ragazzi e quindi appare assai importante cercare insieme a loro delle risorse che potenzino la loro stessa protezione da eventuali rischi. La pluriennale esperienza della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel costruire campagne di sensibilizzazione su questi temi ha consentito di definire alcuni elementi strategici particolarmente utili nella strutturazione di interventi informativi che potrebbero trovare spazio nella didattica quotidiana o nella riflessione sulle materie attinenti ai processi di sviluppo tecnologico. Insieme per non correre rischi: il digital divide può indurre i ragazzi a offrirsi come guide tecnologiche e gli adulti a suggerire come l’esperienza può guidare il comportamento.

LA STRUTTURA DEGLI INCONTRI
Il dialogo con i ragazzi può provenire dal commento ad un fatto di cronaca o in relazione a episodi che riguardino gli studenti dell’Istituto.
Si può proporre di effettuare delle ricerche sui temi “caldi” indicati di seguito, oppure proporre una discussione di gruppo a cui l’insegnante potrà aggiungere precisazioni, qualora necessarie soprattutto in riferimento a quanto disposto dalla legge italiana.
I temi che di solito riscuotono il maggiore interesse nei ragazzi riguardano:
• L’uso dei social network;
• L’adescamento su internet e i contatti con persone sconosciute in rete;
• La circolazione indesiderata di immagini personali;
• La responsabilità penale dei minorenni su internet.
L’uso di spot, video o film cinematografici sull’argomento può spesso facilitare la riflessione poiché il potenziale emotigeno delle immagini è in grado di sollecitare in modo più forte il mondo interiore dei ragazzi, così abituati ad usare e fruire delle immagini.
Sarà importante chiedere ai ragazzi di esprimere le loro personali convinzioni sulle questioni dell’imputabilità su internet e sulla responsabilità penale dei minori poiché, così come evidenziato dalla Ricerca Scientifica “Quanto condivi?” condotta dall’Unità di Analisi dei Crimini Informatici della polizia postale con Sapienza università di Roma-facoltà di Medicina e Psicologia, sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Anna Maria Giannini, i ragazzi spesso sono inconsapevoli dei loro diritti e doveri, indotti a credersi anonimi e irrintracciabili su internet dalla semplicità di alcuni gesti e dalla distanza fisica dalle potenziali vittime dei loro scherzi e delle loro bravate.
La discussione in classe potrà avere un momento in cui gli apprendimenti più importanti verranno fissati dall’intervento dell’insegnante/animatore digitale. Sara molto importante in tale fase che siano forniti esempi concreti di casi possibili, attraverso l’uso di un linguaggio semplice e diretto, adattato ai differenti livelli evolutivi:
– Per i bambini delle Scuole Primarie appare molto evidente l’attrazione intensa che esercitano le nuove tecnologie ma le capacità di valutazione delle conseguenze delle azioni, quelle di pensiero astratto sono ancora in via di sviluppo e questo li rende navigatori e utilizzatori di internet imprevedibili e sprovveduti, molto vulnerabili. Per questo tipo di destinatari appare ancora più strategico l’uso di esempi concreti quando non addirittura un’esercitazione pratica con i pc della scuola o gli smartphone personali per mostrare direttamente le conseguenze delle azioni in rete;
– Per i ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado, emerge dall’analisi dei casi arrivati all’attenzione del CNCPO che la motivazione ludica (scherzo, bravata, gara fra coetanei) sia quella che più frequentemente spinge i ragazzi ad agire in modo scorretto e/o illegale su internet;
– I ragazzi delle Scuole Superiori invece sembrano più spesso agire con un autentico desiderio di arrecare danno ai destinatari delle azioni scorrette ma frequentemente non possiedono le competenze informatiche sufficienti a comprendere la reale portata globale della diffusione di foto, video e informazioni private.
Alcune tematiche come quella dell’adescamento on-line o del cyberbullismo toccano aspetti della vita dei ragazzi molto personali ed è innegabile che possa esserci una certa difficoltà a toccare tasti così sensibili come la sessualità, le difficoltà di socializzazione, la sofferenza interiore. Un approccio teso soprattutto a stimolare i ragazzi ad esprimersi potrebbe rendere le cose più semplici, proponendo un punto di vista non tanto prescrittivo quanto interlocutorio.

3.3 UN REGOLAMENTO D’ISTITUTO “DIGITALE”
Il regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. E’ indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo.

COME FARNE UNO STRUMENTO DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET PER GLI STUDENTI?
Il regolamento d’Istituto può contenere indicazioni più precise e dettagliate rispetto al patto di corresponsabilità rispetto all’uso di tecnologia a scuola: in esso potrebbero trovare spazio sia le regole da rispettare in orario scolastico, sia le
eventuali sanzioni applicate in caso di non rispetto in riferimento all’uso delle nuove tecnologie. Un RdI può contenere degli schemi nei quali siano inseriti, in ordine di gravità, tutti quei comportamenti che costituiscono infrazioni disciplinari. A partire dalle Scuole Secondarie di Primo Grado, potrà essere utile esplicitare nel Patto di Corresponsabilità la presenza di regole specifiche per l’uso delle nuove tecnologie a scuola.

LA POLIZIA POSTALE CONSIGLIA
La possibilità di usare smartphone e tablet durante l’orario scolastico costituisce una misura di importante supporto all’attività didattica perché può contribuire ad ampliare la gamma delle azioni formative possibili ma si tratta pur sempre di una possibilità non priva di effettivi rischi per i ragazzi.
Sarebbe quindi consigliabile ridurre al minimo necessario, se non addirittura vietare, l’uso degli stessi per i ragazzi più giovani (10-14 anni) durante l’orario scolastico, magari utilizzando dei box in cui raccogliere gli stessi sulla cattedra dei professori, durante le lezioni. Si otterrà così l’importante effetto di instillare nei ragazzi l’idea che, laddove esistono delle regole, siano impliciti dei pericoli che seppure i ragazzi percepiscono come evanescenti, gli adulti conoscono bene, agendo di comune accordo attraverso il Patto di Corresponsabilità. Per i ragazzi più grandi (14-18 anni) si potranno adottare strategie diverse: se il divieto di uso a scuola può sembrare mortificante e poco rispettoso di una capacità di autodeterminazione in via di sviluppo, si potrà eleggere per ogni classe un responsabile tra i ragazzi stessi, un peer- leader, che per competenza, disponibilità, popolarità possa assumersi la responsabilità di monitorare il comportamento dei coetanei in ambito cyber (social network, messaggistica, giochi on-line, etc), invocando l’ascolto degli insegnanti e dei genitori qualora si verifichino casi di inottemperanza alle principali norme di rispetto degli altri.
Particolare attenzione dovrà essere prestata all’opportunità di connettersi alle reti wi-fii: l’accesso alla rete scolastica potrà essere subordinato ad una password e ad un sistema di identificazione degli studenti utenti connessi. Questo tipo di misura assicura alla scuola che le sue reti di connettività non vengano utilizzate in modo scorretto e/o illegale, senza poter risalire al responsabile e fornisce agli studenti la consapevolezza che nella rete scolastica ogni azione ha delle specifiche conseguenze in ordine alla qualità delle stesse. La connessione può essere limitata ad una white-list di siti possibili (una lista di siti di interesse didattico stabilita da insegnanti e dirigenza scolastica) che inibisca l’accesso a tutti gli indirizzi non presenti nella lista consentita. Un’attenta valutazione potrà esser fatta in merito all’eventualità di avere pagine social della scuola, delle singole classi, di singoli plessi, nonché di gruppi tipo WhatsApp/Telegram poiché questo presuppone un’opera di necessaria sorveglianza o moderazione sui contenuti diffusi in rete dagli studenti che può essere piuttosto faticosa ma oltremodo necessaria. Qualora inoltre lo spazio web venga inteso come naturale prolungamento dell’attività didattica, per esso vale un corrispondente vincolo di responsabilità funzionale dell’insegnante nel garantire la sicurezza per gli studenti che vi partecipano.

UNA PROPOSTA DI SCHEMA DI REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Di seguito si espone uno schema tipo di classificazione delle infrazioni disciplinari relative all’uso delle nuove tecnologie che potrebbero essere inserite nel regolamento d’Istituto.
La classificazione esposta di seguito include una proposta di trasformazione di alcuni comportamenti di solito considerati non gravi in gravi quando commessi o diffusi da studenti attraverso l’uso di smartphone e tablet sulla rete internet.
Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un’automatica potenziale condivisione globale delle stesse.
L’applicazione delle regole e delle sanzioni specificate nell’RdI potrà intendersi esaustiva per tutti quei casi di minore gravità in cui non si ravvisa il compimento di reati. Qualora sussista il dubbio che il comportamento inadeguato determini la commissione di un reato, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico con una relazione scritta, assicurandosi che la relazione dia corso all’attivazione delle autorità competenti.

TABELLA A – Proposta di Infrazioni disciplinari non gravi
DOVERI COMPORTAMENTI
(che si definiscono come infrazioni ai “doveri”) QUANDO
può scattare la sanzione?
rispetto per gli altri

Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali • insulti, termini volgari e offensivi tra studenti;
• atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli

ATTENZIONE

Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti gravi qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, etc. La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti

DOVERI COMPORTAMENTI
(che si definiscono come infrazioni ai “doveri”) QUANDO
può scattare la sanzione?
rispetto per gli altri
• ricorso alla violenza all’interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui;
• utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
• azioni violente, di danneggiamenti e aggressioni verbali diffuse via web o veicolate tramite socialnetwork e/o servizi di messaggeria istantanea

ATTENZIONE
Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.
rispetto per gli altri
(compagni, docenti, personale non docente) • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone che viene diffuso attraverso pagine social, messaggistica instantanea e altre piattaforme web.

ATTENZIONE
Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti
rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute • danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre) ripreso e diffuso attraverso pagine social, messaggistica instantanea e altre piattaforme web

ATTENZIONE
I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E’ importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, etc) La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l’ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti
TABELLA B – Proposta di Infrazioni disciplinari gravi

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