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In questi giorni è entrata a far parte dello staff dello Studio Legale de Lalla la Dottoressa Carolina Sirtori.

La Dottoressa Sirtori consegue il titolo di Dottoressa in Giurisprudenza all’età di 24 anni laureandosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il suo percorso universitario è stato indirizzato fin dal principio all’approfondimento dell’ambito penalistico per concludersi con una tesi in Diritto Penale intitolata “Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nella giurisprudenza del Tribunale di Milano”, relatrice Prof.ssa Claudia Pecorella.

In questa news, oltre ad annunciare la collaborazione con la Dottoressa Sirtori il cui profilo comparirà a breve sulle pagine del sito dello Studio, ho il piacere di pubblicare in PDF da consultare e scaricare la tesi di Laurea redatta e discussa dalla Dottoressa che tratta, come accennato, del reato di atti persecutori disciplinati – ormai è noto – dall’art. 612 bis c.p..

Non bisogna farsi ingannare dal titolo dell’elaborato: il lavoro della Dottoressa Sirtori è molto di più di una – pur interessante ed aggiornatissima – rassegna giurisprudenziale di merito del Tribunale di Milano in tema di stalking; bensì, un approfondimento dell’iter Legislativo e della disciplina tutta del reato di atti persecutori e del provvedimento amministrativo dell’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. n. 11/2009.

La Dottoressa Sirtori attua un’analisi ed una illustrazione completa del reato e, direi, del fenomeno non solo giuridico di cui all’art. 612 bis c.p. nonché un’approfondita disamina delle decisioni dei Giudici milanesi in tema di atti persecutori.

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Nelle ultime settimane, ho pubblicato sulle pagine del sito www.studiolegaledelalla.it (che ho l’ardire di definire, dopo molti anni on line e molto lavoro del sottoscritto e dello staff dello Studio, un vero e proprio blog dedicato alla diffusione di argomenti giuridici e, per la precisione, in tema di reati contro la persona e crimini tipici delle patologie relazionali) diversi approfondimenti dedicati al reato del quale anche qui trattiamo.

Mi sono chiesto se le nostre pubblicazioni non andassero oltre l’ennesimo intervento su un tema che è già abbondantemente trattato sui mass e social media.

Mi sono risposto di no per diversi motivi.

Innanzitutto, sulle pagine del sito dello Studio Legale de Lalla ci sforziamo (mi auguro con successo) di approfondire i temi del reato di atti persecutori e del fenomeno “stalking” in generale, con un approccio giuridicamente qualificato lontano dall’approssimazione dell’intrattenimento.

Credo fermamente che ogni problema, ogni dilemma sia tanto più complesso quanto più lo si approfondisca; massimamente quando si tratta di condotte umane e dell’interazione tra esseri umani.

Con gli articoli e gli interventi che trovate sul sito (davvero una goccia nell’oceano di parole che ogni giorno vengono scritte e pronunciate – anche a sproposito – sul tema dello stalking e più in generale della violenza di genere) vorrei proporre alcuni spunti di riflessione non scontati, non populisti ma giuridicamente ed anche scientificamente fondati per comprendere correttamente la multiforme realtà degli atti persecutori agiti all’interno di una relazione sentimentale, la loro genesi, la disciplina legale e processuale di questo fenomeno che ha davvero – questo è il mio parere – molteplici aspetti non tutti scontati e non tutti riconducibili sic et simpliciter ad un istinto primordiale di possesso dell’offender nei confronti della persona offesa.

L’attualità dell’argomento è assolutamente fuor di dubbio.

Tutte le settimane le cronache ci informano di vittime divenute tali per l’agito di un ex partner che le ha perseguitate, limitate nella libertà di scelta e di movimento, ne ha distrutto la serenità ed infine – accade spesso – le ha uccise.

Si tratta di una condotta criminale che è attuale anche perché è davvero trasversale: interessa uomini e donne di età diversa, estrazione sociale differente, eterogenea nazionalità e di culture disparate (mentre scrivo un cittadino straniero illegalmente in Italia è in custodia cautelare a Roma per aver ucciso la ex fidanzata italiana infermiera trentanovenne mentre in Sicilia una famiglia piange una giovane madre e imprenditrice uccisa dall’ex compagno anche egli imprenditore che poi si è tolto la vita. E gli esempi sarebbero innumerevoli).

Credo fermamente che l’intervento del solo Legislatore non sia sufficiente.

E’ ovviamente necessario; ma è oggettivamente insufficiente.

Gli episodi delittuosi riconducibili nell’alveo degli atti persecutori connessi a relazioni sentimentali non accennano a diminuire nemmeno dopo l’entrata in vigore del codice rosso e nel corso del 2023 (mancano tre mesi alla fine dell’anno) le vittime di delitti collegati a dinamiche passionali e relazioni patologiche sono già ottanta.

Praticamente otto vittime al mese.

Una ogni quattro giorni.

Tutte donne. Molte delle quali avevano presentato denuncia per atti persecutori nei confronti del loro assassino.

L’intervento (anche emergenziale) del Legislatore non può bastare poiché di fronte alle dimensioni di tale fenomeno criminale e sociale occorrono anche interventi che modifichino la cultura dei cittadini.

Affermazione che si sente sempre più spesso ma che, credo, a volte voglia dire tutto e niente e si faccia fatica ad individuare quali siano gli aspetti pratici di tale progetto di così ampio respiro e, innegabilmente, di lungo corso.

Sono convinto che il primo importantissimo passo sia quello di prevedere nei programmi scolastici fin dalle scuole medie un corso di educazione sentimentale e di intelligenza emotiva volto ad aiutare gli alunni pre-adolescenti maschi e femmine a percepire, riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni così come a quelle dell’altro.

Un primo passo per insegnare loro ad accettare la frustrazione delle aspettative deluse e a vivere con empatia la sofferenza dell’altro in modo tale che, appunto, l’altro sia riconosciuto con la sua dignità di persona e non già come un oggetto di nostra proprietà o, all’opposto, che non ci riguarda e degli stati d’animo del quale non siamo mai responsabili.

Certamente un progetto ambizioso ma non per tale motivo inattuabile.

Davvero i lunghi viaggi cominciano sempre con un piccolo passo.

Un cammino da fare con i nostri ragazzi – almeno – per tutta la scuola dell’obbligo affidando questo compito a personale specializzato adeguatamente preparato.

Lo si è già fatto in tema di cyberbullismo, differenza di genere e sostegno psicologico iniziative che già sono presenti nelle scuole.

Dal momento che la procedura penale e la disciplina dell’ammonimento del Questore prevedono per il soggetto incolpato la necessaria partecipazione a percorsi psicologici al fine di promuovere una rivisitazione della propria condotta, appare assolutamente logico che tale opportunità di sostegno e maturazione personale sia data ai ragazzi PRIMA della commissione di eventuali condotte antigiuridiche.

Bisogna evitare che gli studenti, i ragazzi e le ragazze, siano lasciati da soli e senza strumenti emotivi necessari per affrontare in maniera non distruttiva ed autodistruttiva la sofferenza psicologica connessa inevitabilmente (soprattutto quando si è giovani) alle relazioni interpersonali e massimamente a quelle sentimentali ed emotive.

Ovviamente, anche la famiglia deve e dovrebbe essere un punto di riferimento per i giovani per comprendere il rispetto verso l’altro ed in special modo verso l’altro sesso.

Fa davvero riflettere che, nella nostra Società che per lo più delega tale compito alle madri, praticamente tutti gli uomini che commettono il reato di atti persecutori nei confronti del partner e gli uomini che uccidono la persona con la quale intrattenevano una relazione sentimentale (ma direi che il termine più corretto è EMOTIVA), siano stati per lo più educati e cresciuti proprio da una donna.

Sono del parere che i ragazzi, i giovani uomini, possano vivere oggi una sorta di spaesamento dovuto all’inesorabile tramonto della cultura prettamente patriarcale in netto declino rispetto anche solo a trenta/quaranta anni addietro e al connesso superamento dei modelli maschili dell’epoca – l’”uomo che non deve chiedere mai”, per citare una pubblicità che chi ha più di trenta anni ricorderà – stereotipati, superficiali, disfunzionali ma facilmente accessibili e quindi rassicuranti nel dare una identità a chi ancora la sta cercando.

Oggi quei modelli non esistono più – per fortuna – ma credo che nel dilagante deserto di esempi e ideali legati alla politica, alla religione ed alla cultura i nostri giovani (ed anche i meno giovani) soffrano di una cronica fragilità che in certi casi si trasforma in violenza.

La medesima fragilità e necessità di essere visti e riconosciuti dagli altri che è la ragione della pubblicazione sui social da parte dei medesimi autori (!) dei video che documentano le violenze commesse (è il caso di moltissimi crimini consumati da soggetti minorenni o appena maggiorenni come nel recente caso della violenza sessuale agita su una minorenne a Palermo).

Peraltro, tale necessità di “like” è propria anche delle ragazze che sempre più spesso su tik-tok e Instagram si ritraggono con modalità esplicitamente sessualizzate che, a mio parere, è l’odierna manifestazione femminile del bisogno di esserci ed essere visti poiché solo così si è.

Fragilità, mancanza di empatia, maleducazione emotiva e sentimentale, riconoscimento di sé e del proprio valore nella misura in cui stupiamo e siamo accettati dal nostro gruppo dei pari.

Credo che questo sia il terreno fertile per la verificazione di condotte abusanti come lo sono gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, l’omicidio del partner ovvero tutti quei reati tipici di patologiche relazioni interpersonali.

Non si può tacere a tale proposito dell’influenza che ha la condotta della vittima proprio nella consumazione dei reati di cui sopra.

Si apre, evidentemente, un capitolo delicatissimo in un tema già di per sé assolutamente sensibile.

Credo che l’unico approccio utile e sensato al riparo da argomentazioni populiste sia quello scientifico.

La psicologia in generale e la vittimologia nello specifico, attestano che sempre ed in ogni caso le interazioni tra esseri umani seguono uno schema – che piaccia o meno – di natura circolare di tal che le condotte dei protagonisti si influenzano e determinano reciprocamente al di là di qualsivoglia giudizio morale (e del politicamente corretto).

Il reato di atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e l’omicidio del partner presuppongono (quasi nella totalità dei casi) una interazione tra offender e vittima.

Ritenere che la condotta della seconda sia del tutto ininfluente nella dinamica di verificazione del delitto, è semplicemente errato e rende più difficile, di fatto, l’individuazione di TUTTI quei validi presidi affinché il reato NON si verifichi.

Ovviamente, ma è utile evitare fraintendimenti su questo argomento, non intendo affermare l’assurdo principio del “se l’è cercata”; bensì che, come in tutte le relazioni umane, anche in quella specialissima interazione tra due individui che sfocia nel crimine (soprattutto di genere), la condotta dei due protagonisti influenza l’altra e ne è a sua volta influenzata.

Se continuiamo a partire dal presupposto nobile e rassicurante ma errato, che il comportamento della vittima di un reato che presuppone una stretta relazione (spesso di natura sentimentale) della vittima stessa con l’offender sia del tutto estraneo ed ininfluente per la verificazione del reato stesso, non individueremo mai tutte quelle condotte che, assunte dalle potenziali persone offese, potrebbero oggettivamente impedire che il crimine si verifichi.

In questa ottica pragmatica e realistica (oltre che utile) si pensa e si affronta la realtà come è e non già come ci piacerebbe che fosse.

Da genitore, cittadino e Professionista sento assolutamente cogente ed attuale l’esigenza che i crimini NON si verifichino mentre ci impegniamo tutti con il nostro contributo a realizzare giorno per giorno quella realtà che vorremmo vivere.

Non mi scandalizzo quando si suggerisce alle giovani ragazze di non aggirarsi per la città di notte in luoghi malfamati succintamente vestite anche se è loro sacrosanto diritto farlo così come non mi scandalizzo quando si consiglia all’imprenditore di mezza età di non portare un rolex da trentamila euro in un mercato rionale in un quartiere ad alta densità criminale anche se, come nel caso di prima, egli ha (o meglio: dovrebbe avere) la legittima libertà di farlo.

Due esempi iperbolici ma chiari per comprendere che non vi è nessun giudizio di valore né accettazione dello status quo; ma, semmai, la realistica consapevolezza che, unitamente al progetto di una evoluzione culturale che parta dall’educazione ed il sostegno ai giovani, occorre giorno per giorno, ora per ora, fare tutto il necessario perché i crimini diminuiscano, si piangano sempre meno morti e si celebrino meno processi.

Un crimine vede e deve vedere come unico responsabile morale e giuridico colui (o colei) che lo commette.

Si tratta di un principio logico prima ancora che giuridico che non ammette nessuna eccezione.

Ciò non toglie, come detto, che la vittima abbia la possibilità di non agevolare, di ostacolare, perfino di prevenire e quindi evitare la sua vittimizzazione.

Percepire la tossicità di una relazione, non ammettere mai una condotta sistematica di violenza anche solo verbale, non esporsi a setting di minorata difesa, cercare di mantenere lucidità emotiva e cognitiva, avvalersi dello strumento dell’ammonimento del Questore (veloce e ad istruzione sommaria), denunciare, accedere alla rete oggi davvero capillare di sostegno alle vittime di maltrattamenti e violenza di genere.

Lo affermo da Difensore per lo più di accusati ed indagati per i reati di cui qui trattiamo.

Desidero, infine, chiudere queste mie riflessioni (spero spunto per chi legge e mi auguro non troppo dispersive), osservando anche che le sole leggi di natura emergenziale magari varate sull’onda dell’emotività, senza una nuova cultura del rispetto dell’altro nella coppia, espongono tutti i cittadini alla lesione dei diritti fondamentali dell’uomo (in primis quello della difesa) in nome della repressione del crimine ovvero a pagare un prezzo davvero troppo alto ed inaccettabile per coloro che vogliono vivere in uno Stato democratico oltre che sicuro.

Vi rinvio alla lettura della Tesi della Dottoressa Sirtori che lei stessa qui sotto presenta.

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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L’elaborato di tesi si apre con un’analisi sulla specifica fattispecie di reato per poi focalizzarsi sulle criticità del fenomeno attraverso l’analisi delle sentenze emesse nel triennio 2015 – 2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Le indagini svolte in fase di ricerca hanno permesso di evidenziare dei trend statistici che correlano il reato di atti persecutori e il pregiudizio di genere nonché alcune delle più comuni caratteristiche di questo delitto. L’iter legislativo che è risultato nella legge n. 38 del 2009 risulta, per quanto necessario, ancora molto lacunoso e insufficiente alla limitazione del fenomeno ma, come si è detto in precedenza, non si può pretendere che il solo strumento legislativo sia in grado di eliminare una così complessa questione che rileva in molteplici ambiti dell’odierna società.

Il lavoro di ricerca con cui ho voluto concludere il mio percorso universitario si è incentrato sull’analisi di 133 sentenze emesse dal GIP del Tribunale di Milano. Nella totalità dei casi concreti gli imputati appartenevano al sesso maschile ed erano per il 94,7% italiani.

I dati a mia disposizione hanno rilevato una percentuale lievemente più alta di offender rientranti nella fascia d’età 35-44 anni ma si trattava di dati numericamente limitati, con ciò rappresentando uno dei principali elementi caratteristici di questo delitto.

Se gli imputati risultavano essere tutti uomini per le vittime non si può dire lo stesso: 84% donne e 16% uomini.

L’approfondimento del reato in oggetto mi ha poi portato ad analizzare il contesto nel quale questo veniva commesso e per l’83% dei casi si trattava di soggetti legati da una relazione sentimentale. Ma in che cosa consiste realmente lo stalking? Come viene agito? Le sentenze che avevo a disposizione mi hanno permesso di comprendere la varietà di comportamenti agiti dagli stalker ma, le tecniche maggiormente adottate risultano essere quella della costante ricerca di un contatto attraverso strumenti telematici o telefonici nonché gli appostamenti e i pedinamenti.

Le querele presentate per il reato di atti persecutori che sono poi state oggetto di procedimento penale sono risultate nel 68,4% dei casi in condanne – di cui il 33% concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – e per il 31,5% in sentenze di proscioglimento.

Le condanne applicate sono consistite, per la maggioranza dei casi, in una pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni e nell’80% delle situazioni è stata ulteriormente applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 612 bis, co.2, c.p. e nel 27,8% è stata rinvenuta la recidiva (quest’ultimo dato risulta crescente negli anni oggetto di indagine). È importante qui ricordare che i casi oggetto di analisi risalgono agli anni 2015 – 2017 e che il Codice Rosso (che ha inasprito la pena per il reato di atti persecutori) non era ancora entrato in vigore.

La formula assolutoria maggiormente applicata dal GIP risultava nel non luogo a procedere ma è estremamente interessante comprendere che nella quasi totalità dei casi, l’assoluzione è derivata dalla remissione di querela.

Questo quadro generale mi ha permesso di comprendere in maniera più approfondita la concretizzazione di un fenomeno di cui oramai si sente parlare ogni giorno. È impossibile negare l’evidenza del fenomeno e la sua correlazione con il più ampio e complesso tema della violenza di genere ma, è anche necessario tenere in considerazione che, per le più svariate e comprensibili motivazioni, le vittime di questa fattispecie delittuosa spesso rimettono la querela permettendo al loro stalker di “passarla liscia”. Inoltre, un elemento che ha attirato la mia attenzione è stato il limitato utilizzo dello strumento dell’Ammonimento del Questore. Nelle analisi statistiche effettuate non è stato inserito esattamente per questo motivo, il numero di soggetti che hanno sfruttato lo strumento messo a disposizione del legislatore non arriva neanche a 10 (su un totale di ben 152 persone offese).

La situazione descritta nella mia tesi di laurea ha dimostrato sia l’utilità della creazione di una specifica disciplina che condannasse qualsivoglia condotta persecutoria sia la necessità di apportare delle ben elaborate e ragionate modifiche legislative ad un delitto che, si ricorda, non può essere eliminato solo attraverso la legge.

Dottoressa Carolina Sirtori

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