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Commentiamo qui una recente sentenza di merito – emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sezione V^ penale, sentenza 10 – 15 gennaio 2014 n. 140 – in tema ricognizione di persone (artt. 213 e 214 c.p.p.) e individuazione di persone (art. 361 c.p.p.).
Abbiamo già trattato diffusamente il tema con la pubblicazione integrale sul sito dello Studio (nelle news) della tesi di Master dell’Avv. de Lalla: “La disciplina legale e la fenomenologia attuativa della procedura della ricognizione di persone ex artt. 213 e 214 del c.p.p.. Gli aspetti procedurali pratici potenzialmente lesivi della genuinità della ricognizione alla luce degli aspetti anche psicologici della stessa ed i possibili presidi pratici per la limitazione della percentuale di errore” che affronta anche sotto l’aspetto prettamente pratico i due diversi incombenti che, anche oggi, nell’era delle più sofisticate investigazioni scientifiche, sono e rimangono di centrale importanza per l’individuazione fisica (o la supposta tale) del responsabile di un crimine.

tecnologia per il riconoscimento facciale
Tecnologia per il riconoscimento facciale

Si tratta di due attività, infatti, deputate proprio all’individuazione di colui che si reputa essere l’autore di un reato; l’una tramite la visione al testimone di un album fotografico (l’individuazione di persone ex art. 361 c.p.p.) e l’altra (la ricognizione ex artt. 213 e 214 c.p.p.) per mezzo del c.d. line up o “confronto all’americana” ovvero la visione non già di fotografie ma di soggetti in carne ed ossa tra i quali dovrebbe esservi anche il reo.

Rinviando alla esaustiva trattazione di cui sopra, basta in questa sede ribadire che pur essendo operazioni simili (il riconoscimento effettuato tramite la scelta di un soggetto tra più soggetti), dal punto di vista pratico ed anche giuridico si tratta di adempimenti distinti e diversamente disciplinati dal codice di procedura penale.

L’individuazione (art. 361 c.p.p.) è un atto investigativo atipico non disciplinato dalla Legge la cui esecuzione (la visione di album al testimone) è rimessa al 100% alla sensibilità ed alle capacità dell’investigatore che la attua (a partire dalla scelta delle foto fino alle modalità con le quali interpellare colui che deve operare l’individuazione) ed in assenza di effettive garanzie per l’accusato con il rischio davvero alto di falsi positivi e negativi anche solo dovuti alla involontaria veicolazione al teste da parte dell’operante di feed back positivi o negativi al cospetto di una immagine.

La ricognizione di persone (artt. 213 e 214 c.p.p.) è una procedura disciplinata dettagliatamente dal Legislatore nei suoi aspetti principali e inserita nella sezione del codice di procedura penale che norma i mezzi di prova.
Le garanzie per l’accusato sono ben maggiori rispetto all’individuazione di cui sopra operata tramite le foto.
Non foss’altro perché:
– Non sono utilizzate foto ma persone in carne ed ossa;
– Due tra i birilli – ovvero i figuranti – possono essere scelti dall’accusato che potrà posizionarsi come meglio crede;
– Di norma è presente la difesa dell’accusato;
– La procedura è standardizzata dal Legislatore e prevede la preliminare attenta descrizione della persona da riconoscere;
– La difesa dell’accusato potrà, come detto, supervisionare all’aspletamento della procedura con l’accortezza di impedire la veicolazione di informazioni al ricognitore.
I falsi positivi e negativi sono propri anche della ricognizione ma, effettivamente, in numero minore rispetto alle individuazioni tramite foto.

Va da sé, che la mera individuazione tramite album fotografico (proprio alla luce della totale libertà di esecuzione da parte degli investigatori e la sua intrinseca potenziale inattendibilità) non dovrebbe assurgere a prova a tutti gli effetti e, semmai, dovrebbe svolgersi la ricognizione ogni qual volta fosse possibile proprio onde limitare gli errori alla luce delle maggiori garanzie proprie del c.d. “confronto all’americana”.

E’ un dato di fatto: l’album fotografico come strumento per l’individuazione, l’assenza di particolari formalità della procedura, la foto in sé quale immagine statica, unidimensionale e potenzialmente fallace quale mezzo per confrontare un ricordo non possono in alcun modo assicurare quella solidità che la prova deve avere per essere ritenuta ffidabile.

Tuttavia – come vedremo nella Sentenza qui sotto riportata in massima – l’individuazione fotografica continua nella prassi ad essere ritenuta una procedura attendibile per l’individuazione del colpevole alla luce del “libero convincimento del Giudice” che, ovviamente, ben potrebbe disporre una meno inattendibile ricognizione di persone (sul punto, tuttavia, occorre puntualizzare che, una volta effettuata l’individuazione tramite album, il teste sarà condizionato anche nella successiva ricognizione ad indicare il soggetto ritratto nella foto e non già quello effettivamente visto).

Osserva, la Corte di Appello di Napoli:
L’individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diversa dalla ricognizione che è espressamente regolata dal codice di rito può essere utilizzata ai fini della decisone anche se compiuta senza particolari formalità, in forza dei principi della libertà della prova e del libero convincimento del giudice. L’esito della suddetta individuazione può risultare da qualsiasi atto di indagine della polizia giudiziaria, come può essere acquisito al processo tramite la deposizione indiretta del personale di Polizia che ha ricevuto l’atto ovvero tramite quella diretta del soggetto che lo ha compiuto.
(nel caso di specie, infatti, la suddetta individuazione fotografica è stata espletata nel rispetto delle fondamentali modalità previste a garanzia della genuinità e correttezza degli atti ricognitivi; inoltre entrambe le parti offese operavano una preventiva descrizione dell’imputato, che riferivano di essere in grado di riconoscere, di tal che la valenza positiva del riconoscimento appare avvalorata proprio dalle caratteristiche fisiche indicate relativamente all’altezza e all’assenza di parte della dentatura, entrambe riscontrabili nell’imputato e significativamente non evincibili dalle foto poste in visione ai fini dell’individuazione)”.

Credo sia necessario entrare nell’ottica – come hanno fatto molti altri ordinamenti europei e non – che l’individuazione del presunto colpevole tramite una procedura non disciplinata dalla legge, in assenza della difesa ed operata su delle immagini (magari scadenti e vecchie di anni), non può essere considerata (anche se il Giudice per il nostro diritto procedurale è ancora libero di farlo) una prova così come lo è l’analisi chimica, ad esempio, di una traccia ematica.

Sul punto, basti pensare che anche le indagini a carattere scientifico dotate di un intrinseco alto grado di attendibilità (primo fra tutti l’esame del DNA) sono oggi – giustamente – oggetto di contraddittorio tra le parti nonché di reciproche critiche ed osservazioni essendo venuta meno quella fiducia dogmatica ed indiscutibile circa la loro affidabilità.

A maggior ragione l’individuazione tramite foto (ed anche la ricognizione di persone, ovviamente) dovrebbero essere oggetto di penetranti analisi critiche ed attentissime valutazioni da parte dei Giudici e dei Pubblici Ministeri (oltre che delle difese) poiché basate sulla memoria del teste che, in quanto tale, è sicuramente più esposta agli errori (nelle sue fasi di percezione dell’immagine, elaborazione della mente, immagazzinamento e rievocazione tramite la memoria) rispetto alle indagini e le prove a carattere scientifico già oggetto – come osservato – di accesi confronti tra le parti processuali.

(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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