La violenza di genere e domestica e la novella Legislative della Legge 168/2023. Le modifiche del codice penale, di procedura penale e dell'Ordinamento Amministrativo. Il pericolo del diritto di Difesa dell'accusato e la necessità di una normativa a tutela dell'incolumità della vittima.
Pubblichiamo in queste pagine l’istanza redatta dallo Studio dell’Avv. de Lalla in merito ad un caso di morte equivoca per il quale il PM chiedeva l’archiviazione – poi effettivamente disposta dal GIP tramite decreto – ritenendola un suicidio.
Il decreto di archiviazione emesso dal GIP su richiesta del PM (quando quest’ultimo ritiene non ci siano elementi per sostenere l’accusa in giudizio) è disciplinato dall’art. 409 c.p.p.. La procedura prevede che il PM avanzi al GIP la richiesta di archiviazione e – se la parte offesa da reato ne ha fatto richiesta – l’istanza della Pubblica Accusa per ottenere l’archiviazione è notificata anche al difensore della persona offesa. Entro 20 giorni (la riforma è recente. V. la c.d. Legge Orlando dell’agosto 2017) la persona offesa può opporsi alla richiesta del PM ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 c.p.p.. A seguito dell’udienza fissata dal GIP in Camera di Consiglio, il Giudice può decidere di:
- accogliere la richiesta del PM ed archiviare emettendo il pedissequo decreto;
- ordinare l’imputazione coattiva “ordinando” al PM di procedere con la richiesta di rinvio a Giudizio;
- dare al PM un termine per espletare nuove indagini (ovvero quelle che la persona offesa nell’opposizione alla richiesta di archiviazione ha illustrato a pena di inammissibilità dell’opposizione).
Il Decreto di archiviazione emesso dal GIP può essere oggetto di revoca a seguito di nuove indagini.
Ed invero, l’art. 414 c.p.p. dispone che: Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335 c.p.p..
L’iniziativa di riaprire le indagini, dunque, spetta al Pubblico Ministero quando sorge la necessità di riaprire le indagini e proseguirle per l’accertamento del fatto ma, in ogni caso, la Pubblica Accusa non può agire motu proprio riattivandosi ed eseguendo i nuovi accertamenti ma deve necessariamente avere il nulla osta del GIP (il cui ufficio, precedentemente, aveva emesso il decreto di archiviazione).
La persona offesa non è menzionata nell’articolo citato – ed è abbastanza singolare che la stessa abbia la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione del PM ma non di illustrare eventualmente al GIP la necessità di nuovi accertamenti – ma la stessa può avanzare al PM articolata e completa memoria ex art. 121 c.p.p. (ammissibile in qualunque stato e grado del procedimento) affinché a sua volta (il PM) avanzi la richiesta di riapertura delle indagini.
Il decreto di archiviazione, quindi, non è un provvedimento definitivo essendo sempre revocabile dal GIP su iniziativa immediata del PM e mediata della persona offesa.
Bisogna aggiungere tuttavia che la revoca del decreto di archiviazione è una eventualità sempre piuttosto rara nel nostro ordinamento.
Il caso qui riportato (ovviamente del tutto anonimo) riguarda una morte potenzialmente equivoca (per lo meno, avvenuta in un contesto assolutamente singolare per un suicidio) che la Pubblica Accusa catalogava come suicidio escludendo qualsiasi contributo esterno anche eventualmente giuridicamente definibile come istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) o occultamento di cadavere (art. 412 c.p. intesa come manipolazione e/o spostamento del corpo) benché:
- alcuni accertamenti non fossero stati esperiti;
- alcune evenienze (in principalità collegate alla condotta del deceduto prossima e concomitante all’evento morte) non deponessero per una inequivocabile volontà suicidiaria;
- non fosse stata esperita alcuna “autopsia psicologica” del deceduto ovvero non fossero stati esperiti degli accertamenti mirati per ricostruire lo stato d’animo, quello emotivo, i pensieri e le condotte materiali del deceduto (vedi oltre in relazione alla natura ed alla realizzazione della autopsia psicologica).
L’istanza in commento veniva presentata corredata da un attentissimo elaborato di natura prettamente investigativa/criminalistica (redatto da un consulente appositamente nominat0) volto ad illustrare tutti gli accertamenti di natura tecnica necessari per la corretta ricostruzione degli accadimenti.
La richiesta redatta dal sottoscritto constava di una rilettura critica delle conclusioni del PM e, soprattutto, delle indagini (a parere di chi scrive) lacunose.
Segue l’attenta illustrazione di tutti gli elementi equivoci ovvero in contraddizione con la natura meramente suicidiaria della morte del deceduto e, infine, elemento fondamentale della richiesta difensiva, l’indicazione puntuale di tutti gli accertamenti esperibili per l’accertamento dei fatti (anche per le ipotesi sopra indicate di istigazione al suicidio e occultamento di cadavere).
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ILL.MO PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ………
Dott. …..
– atto per la riapertura delle indagini –
R.G.N.R. ……… mod. 45
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, difensore di fiducia di
– P.*** nata a T. il 7.11.1974 e residente in ……., via X
– Z. R. *** nata a T. il 19.4.1964 ed ivi residente, via ……
parti offese nel procedimento penale indicato in epigrafe
*** G. K.
nato a T. il ……….. e deceduto il ……… presso il centro commerciale……
PREMESSO
• Che con atto del 31.10.2016 il Pubblico Ministero disponeva l’archiviazione interna del procedimento penale indicato in epigrafe considerando il decesso del *** un atto suicidiario in difetto di qualsiasi circostanza equivoca che potesse indirizzare le indagini al cospetto di indizi di un omicidio o di una istigazione al suicidio o di un occultamento di cadavere;
• Che in particolare, il Giudice che legge indicava quali elementi in tal senso:
– La dinamica della morte;
– Il difetto di reperti traumatici;
– La chiusura della macchina dall’interno;
– L’esistenza di una crisi coniugale del *** che aveva riallacciato il rapporto sentimentale con una sua vecchia fiamma;
– L’esistenza di alcuni debiti;
– L’assenza di esiti rilevanti a seguito dell’escussione della moglie del deceduto, delle sorelle ***, dell’amante del defunto e del di lui cognato nonché dell’esame dei cellulari rinvenuti all’interno dell’autovettura del ***
RILEVATO
• Che, allo stato, vi sono alcuni aspetti della vicenda che non permettono di escludere con tranquillante certezza che il decesso di *** NON sia stato causato dall’intervento di terzi o che terzi abbiano spostato il corpo dopo il decesso (probabilmente trasportandolo nel parcheggio ove veniva rinvenuto)
EVIDENZIATO
• Che, in particolare:
– Non veniva eseguito alcun esame tossicologico per appurare se il *** aveva assunto dei farmaci (anche ipnotici) prima del decesso;
– Non veniva appurato se il defunto avesse ingerito delle bevande alcoliche subito prima della morte (e ci riferisce alla circostanza per la quale i CC riferivano alla famiglia *** di aver rinvenuto una confezione di “Tavernello” all’interno dell’auto);
– Non veniva sottoposto ad alcuna analisi il contenuto gastrico isolato nel corso dell’esame autoptico (anche in relazione alla possibilità di appurare con maggiore precisione l’ora della morte);
– Non veniva accertata l’esatta posizione dei sedili dell’autovettura sulla quale veniva rinvenuto il corpo del *** di tal che non era possibile confrontare la corrispondenza delle macchie ipostatiche con la posizione del corpo;
– Non venivano acquisiti (ma, pare, solo visionati) i filmati delle telecamere di sicurezza del parcheggio del Punto Commerciale al fine di appurare a che ora si sarebbe colà recato il *** e/o se egli era alla guida dell’autovettura sulla quale era rinvenuto il suo cadavere;
– Non veniva effettuato alcun sopralluogo nel box ove il *** era stato relegato per la notte dalla famiglia successivamente ad essere stata scoperta la sua relazione extra-coniugale (sebbene non sia nemmeno corretto formalmente definirla così dal momento che egli era separato legalmente dalla moglie con la quale continuava a convivere);
– Non veniva indagata la circostanza per la quale in data 18.2.2016 la moglie del *** contattata il NUE;
– Non veniva appurato da quale apparato era effettuato il pagamento on line di una bolletta enel avvenuto alle ore 13,58 del 26.4.2016 che sembrerebbe essere stato effettuato proprio dal *** (questo permetterebbe di comprendere se *** a quell’ora era a casa avendo utilizzato il PC fisso in contraddizione con quanto riferito dai familiari);
– Non era reperito il PC portatile del *** anche al fine di verificare eventuali navigazioni correlate al suicidio o se vi è stato l’intervento di terzi per modificarne il contenuto;
– Non veniva appurato dove e quando il *** si sarebbe procurato il sacchetto di plastica trovato calzato sulla testa del cadavere;
– Non è stato acquisito il traffico facebook e messenger riconducibile al *** al fine di appurare se vi sono stati accenni che potrebbero spiegare effettivamente il suicidio e non è stato appurato quali soggetti abbiano operato accessi e cancellazioni dagli account riconducibili al defunto;
– Non sono stati acquisiti i tabulati telefonici pertinenti alla moglie ed ai figli del *** che darebbero l’indicazione dei movimenti dei predetti (anche il giorno del rinvenimento del cadavere) e potrebbero altresì indicare quando e con che frequenza quel giorno e nei giorni precedenti i familiari hanno contattato il padre/marito;
– Non sono stati acquisiti correttamente i telefoni in uso al *** (erroneamente restituiti alla famiglia) al fine di verificare sia se vi sono stati istallati dei programmi illegali per carpire i contenuti dei dispositivi (come sembra che abbia fatto uno dei figli del ***) sia per appurare se vi fossero tracce di intenzioni suicidiarie;
*****
Ciò premesso, il sottoscritto difensore con il presente atto intende presentare come, in effetti, presenta
RICHIESTA DI RIAPERTURA DELLE INDAGINI
ed a tal fine – preliminarmente –
OSSERVA
Occorre dapprima segnalare che in questa sede la difesa non ha elementi per indicare con certezza uno o più responsabili della morte della vittima o, comunque, più in generale, per identificare eventuali soggetti che abbiano avuto un ruolo nel decesso del *** (anche solo spostandone il cadavere da un luogo a dove è stato ritrovato).
Come detto, tuttavia, letti ed esaminati tutti gli atti di indagine, appare necessario in questa sede sollevare alcuni importanti interrogativi ai quali le indagini (seppur, per certi aspetti, scrupolose) non hanno dato risposta alcuna ed altresì dei quesiti che non sono stati nemmeno affrontati dagli investigatori.
A ciò si aggiunga che alcune iniziative che avrebbero potuto dare un riscontro – sia di segno negativo che positivo – alle dichiarazioni di alcune persone escusse in sede di S.I.T. e costituire nuovi impulsi per le investigazioni, non sono state intraprese dagli investigatori.
La presente richiesta, come accennato, non ha quale fine quello di indicare direttamente uno o più probabili responsabili della morte del ***; bensì quello di offrire alla Pubblica Accusa degli spunti, dei temi e, soprattutto, degli elementi concreti per fare luce sulle cause e sul contesto della morte del *** che ad oggi – a parere di chi scrive e dei consulenti incaricati – risulta equivoca.
La richiesta di riapertura delle indagini qui illustrata, basa le sue ragioni principalmente sulle approfondite valutazioni tecnico/criminalistiche di cui alla allegata consulenza che qui si richiama integralmente.
Tuttavia, preso atto dei predetti rilievi tecnici, occorre fare una breve riflessione in ordine a quella che allo stato è la causa della morte del *** individuata dal Pubblico Ministero – ovvero il suicidio per soffocamento – evidenziando che tale conclusione (rectius: prima di addivenire a tale conclusione) dovrebbe essere raggiunta anche a seguito di un’attenta e scrupolosa analisi dell’ultimo periodo in vita del deceduto (oltre, come detto, alla luce delle risultanze investigative di elementi cronologicamente successivi al ritrovamento del corpo).
Analisi che, nel caso di specie, non sembra essere stata effettuata.
Si tratta, quindi, di due ordini distinti di riflessione e di iniziativa investigativa: l’uno basato sull’analisi della scena del ritrovamento del cadavere e sulle altre circostanze connesse con le ultime ore in vita del defunto; l’altro prettamente collegato all’ultimo periodo in vita del deceduto al fine di appurare se – al di là e oltre il dato tecnico/scientifico pur fondamentale – sia possibile individuare i segnali di una volontà suicida manifestata (anche in maniera non esplicita ma per…fatti concludenti) antecedentemente all’evento morte.
Esiste un approccio metodologico corretto (la c.d. autopsia psicologica, Edwin Shneidman e Norman Farberow, 1970) per sondare tale terribile volontà in cui la vita fa più paura e risulta più terribile ed intollerabile che darsi la morte.
La letteratura più recente (Il sopralluogo psico-criminologico, Marco Manzoni, Giuffrè Editore, Milano 2013) ha evidenziato come la ricostruzione della volontà suicida nel caso di decessi le cui cause sono equivoche (ovvero non si riesca a stabilire con certezza cosa abbia portato un individuo alla morte e per quali ragioni) deve essere effettuata alla luce di un’attenta, scrupolosa ed approfondita raccolta di ogni informazione relativa alla vittima ovvero:
Storia della vittima (la famiglia, le malattie, pregressi tentativi di suicidio in primis);
La ricerca sulle morti avvenute nella famiglia della vittima;
Descrizione della personalità e dello stile di vita della vittima;
Le modalità di reazione allo stress adottate dalla vittima;
Eventuali problematiche sorte negli ultimi 12 mesi;
Eventuale uso di droghe o alcool;
Raccolta di informazioni sullo stile di relazione interpersonale;
Fantasie, timori, paure, pensieri della vittima rispetto alla morte;
Eventuali cambiamenti nello stile di vita o nelle abitudini;
Analisi dei progetti di vita e di eventuali successi o fallimenti;
Intenzioni della vittima in merito al decesso;
Grado di letalità del gesto;
Analisi delle reazioni di familiari e conoscenti alla notizia della morte;
Altre informazioni utili a capire le condizioni psicologiche, sociali ed economiche della vittima.
Va da sé che tali informazioni non possono che essere raccolte mediante interviste ad amici e parenti della vittima ben strutturate, su larga scala, condotte da persone già esperte oltre che con l’acquisizione di documentazione.
Ebbene, nel caso specifico tale attività non è stata svolta o, perlomeno, non è stata svolta in maniera esaustiva.
– Non è stato escusso alcun amico e/o collega del ***;
– Non è stata presa visione del suo pc e dei suoi telefoni (malgrado la delega di indagine del PM che – di fatto – non è stata eseguita) nei quali potevano esserci tracce di navigazione e/o riflessioni e messaggi indicativi e dai quali si poteva desumere se non altro se effettivamente vi era stato istallato dal figlio un software per spiare i movimenti del padre;
– Non sono state analizzate le letture del ***;
– Non sono state prese in considerazione le reazioni della famiglia (moglie e figli) alla notizia del decesso del ***;
– Non è stata valutata in maniera approfondita la relazione del *** con la GP dalla quale pare egli abbia tratto un ragione di positivo cambiamento del suo stile di vita;
– Non sono stati correttamente valutate le condizioni economiche del *** che erano notevolmente migliorate nell’ultimo periodo (anche alla luce della volontà di ripianare il proprio debito con il fisco e dei guadagni che egli percepiva con il suo nuovo lavoro);
Non è stato spiegato in alcun modo perché il *** decideva di uccidersi in un affollato parcheggio senza nemmeno lasciare un messaggio di spiegazione o di scuse.
Tale investigazione di ordine psicologico è solamente abbozzata mediante il tratteggio di alcuni dati del *** desunti da informazioni assunte mediante lo strumento delle S.I.T. il cui contenuto, peraltro, non appare univocamente interpretabile.
Approfondendo proprio il contenuto delle SIT assunte da:
DF (il cognato);
GP (l’amante ritrovata);
MN (la ex moglie);
*** P.(la sorella)
Si giunge a conclusioni che non collimano con una esplicita volontà sucida.
Non pare, infatti, che *** fosse prostrato dalla scoperta della moglie dalla quale, comunque, era separato da anni seppur convivente. Anzi, evidentemente questo fatto indica che il *** aveva una grande capacità di sopportare lo stress (ché, se così non fosse stato, egli non avrebbe sopportato tale situazione).
La relazione con la GP era sentimentale e non meramente sessuale.
Egli ritrova un affetto caro e questo gli dà lo spunto per dimagrire, prendersi cura di sé e fare progetti per il futuro.
Confida all’amante che il momento è difficile ma che tutto si sarebbe sistemato.
Il *** aveva certamente dei debiti; ma aveva delle buone entrate e un credito di oltre 43.000,00 € da riscuotere. Il Concessionario “*** Car” aveva chiuso senza lasciare alcun debito o pendenza verso fornitori e dipendenti e la sorella del *** precisava che il fratello era in contatto con il commercialista per ripianare il debito con il fisco.
***, inoltre, si stava organizzando proprio in quei giorni per rendere più confortevole ed abitabile il suo monolocale dove, evidentemente, aveva deciso di trasferirsi.
Ed invero, sul punto, oggettivamente significativi sono gli acquisti documentati dei profilati metallici e dell’altro materiale edile depositato dal *** proprio all’esterno del monolocale ove era sua intenzione migliorare il bagno.
Tali evidenze certo non escludono la possibilità di un suicidio (gesto che si matura spesso al di là di ogni logica); ma evidenziano come diversi siano gli spunti per approfondire le indagini espletate – non solo dal punto di vista tecnico come è illustrato nella consulenza qui allegata – al fine di escludere sotto ogni aspetto l’intervento di terzi (anche limitato allo spostamento del cadavere).
tutto ciò premesso, rilevato ed osservato, il sottoscritto difensore – RINVIANDO ALL’ATTENTA LETTURA DELLA CONSULENZA QUI PRODOTTA
CHIEDE
che il Pubblico Ministero che legge Voglia riaprire le indagini ed effettuare gli accertamenti qui di sotto indicati:
1. Procedere agli esami tossicologici sui prelievi effettuati nel corso dell’autopsia al fine di:
• Accertare se effettivamente il *** prima del decesso avesse bevuto alcolici (i CC – vedi oltre – informavano le sorelle del deceduto del ritrovamento in auto di una confezione di “Tavernello”);
• Accertare se il *** prima del decesso avesse fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (comprese le benzodiazepine);
• Analizzare il contenuto gastrico anche al fine di datare con migliore precisione l’ora della morte.
• Accertare se effettivamente l’asfissia avveniva per mezzo di gas butano (ovvero quello contenuto nella bomboletta ritrovata nel sacchetto) o per mezzo di altro tipo di gas.
2. Acquisizione in copia originale e deposito di tutte le immagini fotografiche scattate dai Carabinieri la mattina del 27 aprile 2016, presso il Punto commerciale di Q. – comprese quelle non presenti nel fascicolo del P.M. – e che, alla data odierna, non sono state consegnate nonostante l’autorizzazione del PM., allo scopo di:
• accertare l’esatta posizione dei sedili all’atto del rinvenimento della vittima e procedere alla verifica di compatibilità delle macchie ipostatiche presenti sul corpo di ***;
• verificare lo stato dei luoghi in riferimento al contenuto dell’auto e alla presenza di una confezione di vino “Tavernello” (fatto riferito dai CC. alla famiglia *** ma non presente in atti).
3. Rintracciare i due telefoni utilizzati in quel periodo da *** G. K. Nokia C 300 e Samsung GRAND PRIME che sono stati “indebitamente” ritirati da *** Michael per conto della madre quando questi avevano già rinunciato all’eredità, al fine di:
• accertarne il contenuto in riferimento all’evento, almeno per il periodo dal 20 al 27 aprile 2016
• verificare la presenza di software “illegali” che abbiano potuto permettere l’acquisizione di dati sensibili di *** G. e operare su di lui controlli vessativi ed illegali.
4. Localizzazione mediante celle telefoniche radiobase degli apparati, smarthphone samsung galaxy prime abbinato a sim 3480012183 e nokia c 300 abbinato a sim wind 3280268973, sul territorio in riferimento alle azioni compiute da *** (rientro in abitazione, telefonate e sms GP, chiamate colleghi e altre chiamate o tentativi di chiamate sconosciute, pagamento bolletta Enel delle 13.58 tramite home banking) visto che il cellulare non è stato “aperto” dai CC.
5. Acquisizione traffico telefonico e traffico dati internet con geolocalizzazione COMPAGNIA WIND, dei cellulari in uso a *** G. K. relativi alle utenze WIND 348……… e 328……, quest’ultimo dedicato alla relazione con GP per il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 27 aprile compreso al fine di ricostruire i movimenti del *** (ovvero se egli dormiva nel garage di casa o si recava notte tempo in altri luoghi).
6. Acquisizione dei fotogrammi o relazione da parte dei CC di Q. in ordine alla visione delle telecamere del Punto commerciale “IL PUNTO” in riferimento all’affermazione dei CC. fatta alla famiglia *** che il fratello era giunto al Punto commerciale alle ore 19.30 del 26 aprile 2016. L’accertamento risulta importante ai fine di datare con maggiore precisione anche l’ora della morte.
7. Acquisizione ed analisi del pc portatile in uso a *** (vi è espressa delega del PM in tal senso mai evasa) e di ogni altro apparato da lui utilizzato al fine di indagare se vi siano navigazioni o tracce riconducibili ad una volontà suicida.
8. Acquisizione della registrazione telefonica, in atti presso areu lombardia – nue 112 milano, relativa alla telefonata pervenuta al 113 in data 18 febbraio 2016 dall’utenza 02……. di via ……. in uso a *** delle ore 20.40 per sec. 47 allo scopo di comprendere il motivo della richiesta d’intervento e di appurare se vi sia qualche collegamento con la successiva morte del ***.
9. Verificare da quale indirizzo IP e con quale apparato è stato effettuato il pagamento della bolletta enel delle ore 13.58, sul c/c mps n. 796252 effettuato con sistema home banking al sito mps, al fine di specificare da quale luogo veniva effettuato tale pagamento. Infatti, il sistema di pagamento rileva se è stato effettuato da un dispositivo mobile o fisso e questo permetterebbe di capire se *** ha effettuato il pagamento da casa o meno (ed in caso di risposta affermativa questo sarebbe in contrasto con quanto riferito dalla ex moglie che in sede di SIT affermava che non vedeva il marito dalla mattina di quel giorno e potrebbe anche dare una spiegazione del perché la ex moglie alle 15.00 lo cercava presso il monolocale di via Indipendenza). Il medesimo accertamento, inoltre, permetterebbe di comprendere anche se terzi abbiano proceduto utilizzando le credenziali del ***.
10. Acquisizione dello scontrino relativo all’acquisto eseguito al BRICOMAN di Caronno Pertusella la mattina del 26.04.2016 ore 09.43 per verificare cosa abbia effettivamente acquistato e se l’acquisto riguardi anche i sacchetti di plastica (dei quali non si conosce la provenienza) uno dei quali (dove sono gli altri?) utilizzato per l’evento. Pagamento con bancomat bancoposta n. 51517831 con addebito su c/c n. 88253 per euro 18,60
11. Acquisizione traffico dati e geolocalizzazione avvenuto su Google, Wathsapp, facebook e messenger (account facebook: *** G. K. legato a email: G..***@alice.it) nel periodo compreso tra il 20 aprile 2016 e il 30 maggio 2016 per risalire a:
• eventuali scritti a spiegazione del gesto suicidario
• soggetti che hanno operato accessi e cancellazioni dell’account G.K..***@gmail.com – G..***@alice.it – drink611@gmail.com G.K..***@gmail.com G.K.@gmail.com.
12. Acquisizione dei tabulati telefonici del telefono fisso 02……., intestato a *** G. K., nonché di quelli riferibili ai componenti della famiglia del *** ovvero di:
moglie 347……;
*** G. ……..;
*** M. ………;
*** D. ……… per il periodo compreso tra il 20 aprile 2016 ed il 27 aprile 2016,
allo scopo di:
• tentare di comprendere i movimenti sul territorio dei componenti della famiglia in relazione agli eventi che hanno portato alla morte del congiunto;
• verificare quando effettivamente sia stata percepita la tragedia e cercare di comprendere se nei giorni precedenti era abitudine contattare il congiunto per questioni quotidiane o se invece l’arco di tempo tra le 09.00 del mattino e l’ora del rinvenimento del corpo durante il quale non si hanno notizie di ricerche e tentativi di contatto, rientri nella quotidianità di quel nucleo famigliare.
13. Rintracciare le carte di credito CARREFOUR BANCA e bancomat MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 09728490 INTESTATI A ***, non presenti sulla persona di *** e sulla vettura GOLF, allo scopo di:
• Verificare l’eventuale utilizzo e per quali spese, nel periodo dal 22 aprile al 7 maggio 2016 compresi;
• Accertare la loro effettiva presenza in riferimento alle affermazioni fatte da Michael che giustificava la loro assenza con uno smarrimento da parte del padre;
• Accertare eventuali usi illeciti e/o comunque non concordati/autorizzati, dal 22 al 27 aprile 2016, e successivamente alla data del 06.05.2016, che corrisponde alla data di rinuncia all’eredità da parte dei componenti della famiglia ……. (ad esempio acquisto su Groupon.it del 07 maggio 2016 del quale in queste sede si chiede venga identificato l’autore poiché la famiglia del *** – non avendo accettato l’eredità – non avrebbe avuto titolo alcuno ad effettuarlo)
14. Rintracciare il mazzo di chiavi attaccate ad un cuore per verificare se fossero relative alla concessionaria auto o anche dell’abitazione e riscontrare le affermazioni di *** Michael in ordine allo smarrimento anche delle chiavi di casa.
15. Acquisizione dei dati generati dal GPS istallati per finalità assicurative, OCTOTELEMATICS, su tutte le vetture in uso alla famiglia *** – (evidentemente ci si riferisce alle auto che tali soggetti utilizzavano al momento dei fatti e non ad oggi) al fine di verificare gli spostamenti sul territorio con particolare riferimento all’episodio accaduto alle ore 15.00 del 26 aprile 2016 quando ……. era stata vista in sosta in T. via ……..:
VOLKSWAGEN GOLF TARGATA …….
VOLKSWAGEN TOURAN TARGATA …….
FORD FIESTA TARGATA …….
ALFA 147 CP 636 BV ……….
Con osservanza.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
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