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Prendiamo spunto da una recente Sentenza della Corte di Cassazione (in tema di terrorismo anche internazionale) per analizzare i c.d. reati di pericolo.
Per comprenderne in maniera corretta la disciplina e la natura occorre considerare che una condotta umana può essere considerata reato se effettivamente lede o pone in pericolo il bene giuridico che la norma penale è finalizzata a proteggere.
Immediato è l’esempio del reato di omicidio la cui funzione è – logicamente e giuridicamente – quella di proteggere la vita dei consociati.

Dunque, il concetto stesso di reato è saldamente vincolato al principio di offensività secondo il quale il reato è tale solo ed in quanto ha un effettivo riflesso per la sicurezza e l’integrità di un bene giuridico (per bene giuridico si intende un aspetto della vita protetto dall’ordinamento).

Diversamente – ovvero se la condotta/reato fosse repressa a prescindere dalla sua potenziale ed effettiva oltre che concreta lesività – anche le semplici intenzioni in difetto di qualsivolgia modificazione della realtà esterna potrebbero essere punite dall’ordinamento.

Il danno penale (o criminale), quindi, consiste nell’offesa del bene giuridico tutelato; offesa che può consistere:

– in una lesione ovvero in un nocumento effettivo del bene giuridico protetto;

– in una “messa in pericolo” del bene stesso che si concreta in un nocumento potenziale del bene che, di fatto, viene minacciato.

Quindi, a seconda dell’esito della condotta considerata reato (esito valutato, come detto, alla luce del bene giuridico tutelato) è possibile distinguere i reati:

di danno nei quali vi è una lesione del bene giuridico che viene distrutto o diminuito;
di pericolo nei quali basta che che il bene venga anche solo minacciato.

La categoria dei reati di pericolo è attualmente in continua espansione poichè il progresso tecnologico e la complessità, in generale, delle interazioni umane e degli interessi (anche confliggenti) dei consociati espone alcuni beni giuridici (anche e soprattutto di rilevanza costituzionale; si pensi alla vita, alla salute, alla liberta di pensiero) con sempre maggiore evidenza al pericolo di lesioni profonde e distruttive.

I reati di pericolo – dal punto di vista meramente sistematico ma con una rilevanza pratica assai accentuata in ambito difensivo – possono distinguersi in tre categorie (e, come detto, l’attribuzione ad una piuttosto che all’altra non è un mero esercizio di stile bensì la prima indicazione utile per una difesa effettiva):

1) i reati di perciolo concreto: il pericolo deve esistere effetivamente e provato “di volta in volta” dall’Accusa affinchè il Giudice condanni l’incolpato. La difesa in tali casi dovrà indirizzarsi a contrastare l’accusa provando il difetto di concretezza del pericolo lamentato.
2) i reati di pericolo astratto: il pericolo si considera esistente a priori preso atto della natura del reato (ad esempio, il delitto di incendio di cosa altrui) ma l’accusato potrà difendersi provando al Giudice che – in quella precisa fattispecie che lo ha visto coinvolto – tale pericolo (che solitamente si realizza) non si è verificato.
3) i reati di pericolo presunto: in tale ipotesi l’esistenza del pericolo è “giuridicamente certa” e l’incolpato non potrà difendersi tentando di dimostrarne l’inesistenza ma, semmai, puntando a modificare/confutare altri aspetti della condotta/reato (è il caso, ad esempio, della detenzione illegale di armi: in tale caso l’ordinamento ritiene comunque pericolosa e, quindi, illegale la condotta e l’imputato non potrà difendersi provando di saper maneggiare le armi detenute senza permesso).

In tutti e tre i casi, pur trattandosi di reati di pericolo, bisogna sottolineare che il Legislatore non è venuto meno al c.d. principio di offensività e le condotte non sono punite in quanto tali ma, comuqnue, poichè potenzialmente lesive di beni giuridici rilevanti e tali da realizzare un pericolo concreto (o alla luce di una valutazione effettiva del caso concreto o alla stregua della comune esperienza).

Il collegamento tra antigiuridicità (ovvero punibilità in astratto) ed effettiva potenzialità lesiva è la garanzia che solo le condotte effetivamente atte a modificare la realtà esterna potranno essere considerate reato.

La Corte di Cassazione (la Sezione VI^ penale) si è pronunciata recentemente ribadendo il concetto con una decisione (la n. 46308 del 12 luglio – 29 novembre 2012) in tema di terrorismo internazionale ex art. 270 bis c.p..

il reato di cui all’art. 270 bis c.p. è un reato di pericolo, per la cui configurazione occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzativa, anche elementare, che presenti un grado diffettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del progetto criminosoquindi, NON è necessario che il progetto terroristico e/o eversivo si realizzi (reato di pericolo) ma che almeno ciò possa accadere (il pericolo deve esistere e non solo essere astratto) N.d.r. – e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Peraltro, veretendosi appunto in ipotesi di reato di pericolo, non è necessario che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all’esecuzione del programma stesso, per esempio partendo per i territori di guerra“.

(Il passo della Sentenza è pubblicato su “Guida al Diritto del 9 febbraio 2013 n. 7 pag. 66).

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