Un bilancio del 2024 dell'attività dello Studio Legale de Lalla. La nuova sede di Roma e le innovazioni legislative ovvero il Codice della Strada e La legge Nordio i Progetti per il 2025.
Pubblichiamo un importante intervento dello Studio Legale de Lalla in relazione alla fase esecutiva della pena nel caso di un reato c.d. “ostativo”.
L’ordinamento penitenziario, invero, prevede che per taluni reati particolarmente gravi e/o di giustificato e diffuso grave allarme sociale (come ad esempio alcuni reati sessuali) la persona condannata anche ad una pena esecutiva inferiore ad anni quattro non possa giovarsi della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. al fine di chiedere una misura alternativa alla detenzione e – aspetto centrale nella vicenda in esame – non possa in ogni caso chiedere una misura alternativa alla detenzione se non a seguito di una osservazione collegiale all’interno del penitenziario per anni uno (art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario).
Le ragioni di politica criminale sono evidenti: da una parte infliggere un trattamento sanzionatorio/esecutivo particolarmente duro per coloro che hanno commesso reati gravi e dall’altro assicurare agli stessi autori un trattamento rieducativo personalizzato e penetrante (almeno in teoria) per mezzo dell’osservazione collegiale (un equipe composta da criminologi e psicologi e assistenti sociali in servizio presso il carcere).
La norma in questione che rende obbligatorio il predetto periodo annuale di osservazione – ovvero l’art. 4bis co. 1- quater Legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) – non tiene tuttavia conto alcuno dei casi un cui la pena espianda in concreto inflitta al condannato sia inferiore ad un anno o di poco superiore.
Ed invero, qualora un soggetto dovesse transitare in carcere per una pena quantitativamente al di sotto dell’anno di osservazione obbligatorio necessario per la richiesta di una misura alternativa alla detenzione, come potrebbe mai chiedere i benefici di Legge dal momento che – materialmente – non potrebbe essere sottoposto all’osservazione annuale?
Ebbene, allo stato attuale l’applicazione della norma in questione porta ad escludere che chi deve essere detenuto per una pena breve – al di sotto dell’anno – non potendo essere sottoposto all’osservazione collegiale inframuraria annuale, possa chiedere proficuamente una misura alternativa alla detenzione (la richiesta, infatti, sprovvista dell’esito dell’osservazione per dodici mesi risulta inammissibile).
Paradossalmente, coloro che devono espiare una pena detentiva più lunga dell’anno, risultano maggiormente avvantaggiati dei condannati ad una pena al di sotto dei dodici mesi, potendo effettuare l’osservazione annuale e poi in seguito chiedere una misura alternativa alla detenzione.
Lo Studio si è trovato ad affrontare il caso di un proprio assistito che, all’esito del giudizio di secondo grado, veniva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 15.000,00 di multa per essere stato riconosciuto colpevole dei seguenti reati: capo a) artt. 81 cpv., 600-quater co. 1 e 600-sexies c.p.; capo b) artt. 81 cpv. e 600-quater co. 1; capo c) artt. 81 cpv., 494 e 61 n. 5 c.p.
Nel momento in cui la Procura della Repubblica competente emetteva l’ordine di esecuzione per la carcerazione, l’assistito aveva già scontato un periodo di c.d. presofferto in arresti domiciliari pari a 7 mesi e 5 giorni; residuava, dunque, una pena espianda pari ad anni 1 mesi 7 e giorni 25 di reclusione.
Come noto, sia sul presofferto che sul successivo periodo di detenzione, un soggetto ha il diritto di chiedere, e di vedersi riconosciuti in presenza dei requisiti di legge, i periodi di liberazione anticipata i quali prevedono una diminuzione della pena pari a 45 giorni ogni 6 mesi trascorsi in privazione della libertà personale.
Al netto, dunque, del presofferto e della liberazione anticipata (sia quella già concessa che quella eventualmente concedibile) l’assistito di chi scrive si trovava a dover scontare una pena effettiva pari ad anni 1 mesi 1 e giorni 25 di reclusione.
Tuttavia, come anticipato, l’assistito era stato ritenuto colpevole, fra gli altri, del reato di cui all’art. 600-quater c.p., il quale rientra nel novero dei c.d. “reati ostativi”. Invero, prevede l’art. 4bis co. 1- quater Legge n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) che i benefici di cui al co. 1 della medesima norma (lavoro all’esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione – esclusa la liberazione anticipata) possano essere concessi alle persone detenute o internate per taluni delitti (fra i quali rientra proprio l’art. 600-quater c.p.) solamente sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità intramuraria condotta collegialmente per almeno un anno, anche con l’ausilio degli esperti di cui all’art. 80 co. 4 O.P.
Nel caso analizzato, pertanto, il condannato – secondo la normativa vigente – poteva chiedere l’ammissione ad una misura alternativa unicamente all’esito dell’anno di osservazione collegiale della personalità condotta all’interno dell’Istituto.
Conseguentemente, stando al dato letterale della norma, la difesa dovrebbe depositare l’istanza per l’ammissione ad una misura alternativa allo scadere del predetto anno ma, è evidente, in soli due mesi è di fatto impossibile che si giunga al termine del procedimento di sorveglianza (deposito istanza, fissazione dell’udienza camerale, udienza, emissione dell’ordinanza).
Di fatto, perciò, ed in generale, chiunque si trovi – all’atto della carcerazione – con una pena espianda (al netto della liberazione anticipata e del presofferto) di poco superiore all’anno è nell’impossibilità pratico/giuridica di accedere ad uno dei benefici di cui all’art. 4-bis co. 1 O.P.
Partendo da questa constatazione, lo Studio ha ritenuto che una simile soluzione non sia costituzionalmente accettabile, in quanto appare violare due principi cardine: il principio di eguaglianza (art. 3 Cost..) e l’obbligo del fine rieducativo della pena (art. 27 co. 3 c.p.p.).
Con riferimento al dettato dell’art. 3 Cost., la previsione normativa, che impone il periodo di osservazione della personalità di un anno anche nel caso di pene concretamente al di sotto dell’anno, implica di fatto uno sbilanciamento in favore di soggetti che, pur condannati per il medesimo reato, ricevano un trattamento sanzionatorio più grave (e, difatti, avendo una pena superiore all’anno di osservazione potranno essere… “osservati” per l’intervallo di tempo allo scadere del quale l’ordinamento permette di avanzare una richiesta ad esempio di misura alternativa alla detenzione). Coloro che, invero, al momento della traduzione in carcere non abbiano periodi di presofferto e debbano scontare una pena di molto superiore all’anno potranno utilmente espletare il periodo di osservazione della personalità, chiedere l’ammissione ad una misura alternativa ed, eventualmente, vedersi accolta o rigettata l’istanza. Lo stesso dicasi con riferimento al lavoro all’esterno ed ai permessi premio.
Al contrario, coloro che sono detenuti per espiare una pena inferiore ad un anno si trovano nell’impossibilità di sottoporsi all’osservazione scientifica della personalità per un periodo di almeno un anno – condizione imprescindibile per avanzare la richiesta di ammissione ad uno dei richiamati benefici. Coloro che, ancora, devono espiare, all’atto della traduzione in carcere, una pena di poco superiore ad un anno non potranno comunque avere accesso ai benefici, in quanto la richiesta avanzata all’esito del richiamato periodo di osservazione di un anno, preso atto delle concrete tempistiche con cui viene fissata l’udienza avanti al TDS, fanno sì che il soggetto sconti in carcere l’intero periodo di condanna e, dunque, un periodo superiore all’anno e pari all’intero ammontare della pena.
Con riferimento, invece, al disposto di cui all’art. 27 co. 3 Cost., la difesa evidenziava che i soggetti condannati per un reato ostativo, che fanno il loro ingresso in carcere per scontare una pena di poco superiore ad un anno (o minore), non possono accedere ai benefici penitenziari di cui al comma 1 art. 4 bis O.P. dal momento che la durata della loro pena impedisce la possibilità di richiedere proficuamente l’ammissione ai benefici. Essi, pertanto, non potranno giovarsi della riabilitazione insita nell’assegnazione al lavoro all’esterno, nei permessi premio e nelle misure alternative alla detenzione a differenza, così come sopra osservato, di altri detenuti per i medesimi reati che devono scontare una pena più lunga.
Di seguito si riporta, con gli opportuni omissis il testo dell’istanza presentata dallo Studio con la quale veniva altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis co. 1-quater O.P. nei termini sopra riportati.
ALL’ILL.MO MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
DI OMISSIS
ALL’ILL.MO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI OMISSIS
Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione
e
Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 bis comma 1 quater L. 354/1975
R.G.N.R. xxxxx/12
SIEP xxxxx/18
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Omissis, con studio in Omissis Via della Guastalla n. 1, quale difensore del Signor
Omissis OMISSIS
nato a Omissis Milanese (MI) il 07/09/1978, condannato nel procedimento indicato in epigrafe ed attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Omissis, il quale elegge domicilio – per le sole notifiche relative alla presente procedura – presso lo Studio del Difensore in Omissis, Via Della Guastalla n. 1
PREMESSO
– Che in data 27.10.2016 il Tribunale di Omissis Sez. V penale, in composizione collegiale, emetteva Sentenza n. 11557/16 riconoscendo il Signor Omissis colpevole dei reati allo stesso contestati al capo A) punti 3 e 4, capo B) punto 1 e capo C) di cui al decreto di rinvio a giudizio e, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed € 20.000,00 di multa;
– Che la condanna interveniva per il capo A) che contestava inizialmente il reato p. e p. dall’art. 600 ter comma 1 c.p. previa derubricazione nel reato meno grave ex art. 600 quater c.p.;
– Che, in data 23.06.2017, la Corte d’appello di Omissis sezione III penale, in parziale riforma della prefata Sentenza, riduceva la pena inflitta al Signor Omissis ad anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 15.000,00 di multa;
– Che la Corte di Cassazione in seguito adita rilevava l’inammissibilità del ricorso;
PRESO ATTO
– Che nelle more del Giudizio di primo grado al Signor Omissis veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari dal 24.3.2016 al 28.10.2016 ovvero sofferta per mesi 7 e giorni 5;
– Che in data 12.04.2018 il Signor Omissis veniva tradotto in carcere in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso in data 09.04.2018 dal P.M. Dott.ssa De Iorio per l’esecuzione della pena residua da espiare pari ad anni 1 mesi 7 e giorni 25 di detenzione;
– Che, dalla pena residua di cui all’ordine di carcerazione, devono essere detratti giorni 45 di liberazione anticipata per la richiamata fase cautelare presofferta dal 24.03.2016 al 28.10.2016 e, pertanto, all’ingresso in carcere la pena effettivamente espianda si attestava in misura di poco superiore ad anni 1 e mesi 6 di reclusione;
– Che, ad oggi, tenuto conto del presofferto e della liberazione anticipata già richiesta (vedi nota 1) e per la quale non vi è nessun motivo ostativo, la pena residua che il Omissisdeve espiare è prossima ad anni 1 mesi 2 di detenzione;
– Che, inoltre, al 12.10.2018, saranno concedibili al Omissis ulteriori giorni 45 di liberazione anticipata con la conseguente diminuzione della pena ancora espianda – a far data dal 12.10.2018 – a mesi 11 e giorni 12 (pena sulla quale, evidentemente, decorso un ulteriore semestre inciderebbe una ulteriore diminuzione di giorni 45);
CONSIDERATO
– Che l’istante ad oggi non ha evidentemente potuto essere sottoposto all’osservazione scientifica della personalità della durata di un anno di cui al tenore letterale dell’art. 4 bis comma 1 quater Legge 354/1975 essendo detenuto (ad oggi) da circa 6 mesi;
– Che, quindi, oggi il Omissis non potrebbe chiedere alcuna misura alternativa essendo detenuto da un tempo inferiore al periodo minimo di osservazione.
PRESO ATTO
– Che, sempre dal tenore letterale dell’art. 4 bis comma 1 quater Legge 354/1975, il Omissis ad oggi (ed ovviamente anche successivamente) si trova nell’impossibilità pratica/giuridica di avanzare richiesta di misura alternativa alla detenzione preso atto che, all’esito dell’espletamento del periodo minimo di osservazione scientifica (della durata di un anno NdR) della personalità condotta collegialmente con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’art. 80 O.P. – al cui fausto esito la norma in questione subordina la concessione dei benefici di cui all’art. 4 bis comma 1 O.P. – rimarrebbe da scontare al condannato un periodo minimo di pena (pari a circa 2 mesi) che non consente per oggettivi motivi di tempo l’instaurazione utile del procedimento per la richiesta di una misura alternativa (il Omissis, invero, terminerebbe la sua pena nelle more della procedura di sorveglianza successiva al deposito dell’istanza per la concessione della misura);
– Che il Tribunale che legge, quindi ed in generale, dovrebbe dichiarare inammissibile l’istanza del condannato per taluno dei reati di cui al comma 1 quater dell’art. 4 bis O.P. volta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione quando:
Non ha ancora esperito l’anno di osservazione scientifica;
O, qualora una volta esperito – come nel caso di specie -. La pena residua non permetta l’utile instaurazione del procedimento di sorveglianza.
RILEVATO
– Che, per assurdo tuttavia, coloro i quali sono condannati – per il medesimo reato per il quale veniva condannato l’odierno istante (art. 600 quater c.p.) – ad una pena più alta rispetto a quella comminata al Omissis (ovvero, al netto della liberazione anticipata e dell’eventuale pre-sofferto, ad una pena superiore all’anno di reclusione) possono astrattamente (ed anche di fatto) accedere ad una misura alternativa alla detenzione (o, perlomeno, possono avanzarne richiesta senza che la stessa sia immediatamente giudicata inammissibile ovvero senza che venga dichiarato il non luogo a provvedere essendo nelle more terminata la pena) avendo la possibilità concreta di essere sottoposti al previo anno di osservazione scientifica;
– Che, evidentemente, tale conclusione che prende le mosse dal tenore letterale della norma di cui si tratta, è del tutto abnorme poiché crea una rilevante disparità di trattamento a favore, peraltro, di soggetti giudicati per il medesimo reato più severamente rispetto ad altri;
– Che il denunciato corto circuito normativo colpisce in particolar modo quei soggetti – come l’odierno istante – condannati ad espiare in regime intramurario una pena concretamente di poco superiore all’anno, poiché seppur condannati ad una pena che permetterebbe la completa istruzione della procedura per l’ottenimento di una misura alternativa (presentazione dell’istanza, istruttoria, fissazione dell’udienza ed emissione dell’ordinanza), di fatto non potranno mai accedere al beneficio poiché, decorso il periodo di un anno di osservazione, devono espiare una pena così breve (nel caso di specie, 2 mesi) da non permettere, di fatto, che il Tribunale possa decidere in merito ad un’istanza che deve essere, come vorrebbe la norma, presentata proprio al termine dell’anno di osservazione;
– Che, dunque, nel caso di condanne concretamente da espiarsi all’atto dell’emissione dell’ordine di carcerazione di poco superiori all’anno (o addirittura inferiori all’anno), il condannato detenuto si troverebbe di fatto a scontare l’intero periodo in carcere, poiché nell’impossibilità pratica o di esperire l’anno di osservazione per via della pena detentiva inferiore o – come nel caso che qui interessa e rileva – poiché esperito l’anno di osservazione, il residuo della pena espianda è più breve del tempo fisiologico per l’espletamento di tutti gli incombenti della procedura di sorveglianza;
– Che, evidentemente, nel rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della rieducazione effettiva della pena, sarebbe semmai legittimo prevedere che il periodo di osservazione scientifica di cui al comma 1 quater dell’art. 4 bis O.P. venisse quantificato non già con una durata prestabilita uguale per tutte le pene (almeno un anno…) anche quando le pene sono inferiori all’anno, ma su base percentuale rispetto alla pena effettivamente residua al momento dell’emissione dell’ordine di carcerazione (sempre al netto della liberazione anticipata e dell’eventuale pre-sofferto);
PRESO ATTO
– Che la scrivente difesa, in data 22.06.2018, depositava incidente di esecuzione volto ad eccepire la NON sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei confronti del Omissis sulla base del fatto che il tenore letterale della norma di riferimento menziona “internati” e “detenuti” a differenza dell’assistito di chi scrive il quale, alla data di emissione del predetto decreto, era libero (All.to 1);
– Che l’incidente di esecuzione depositato dalla difesa osservava altresì che decorso l’anno di osservazione sarebbe stato del tutto inutile per il Omissis depositare una richiesta di misura alternativa alla detenzione avendo egli di fatto – per quella data – scontato praticamente l’intera pena, di poco superiore ad un anno;
– Che il Tribunale di Omissis, sezione XI penale, riteneva inammissibile l’incidente di esecuzione osservando, tuttavia “che l’unico rimedio esperibile nel caso di specie al fine di ovviare alla discrasia evidenziata dal difensore (pena detentiva residua da scontare inferiore ad un anno) appare pertanto quello di richiedere al Tribunale di Sorveglianza i benefici previsti dall’art. 4 bis sopra citato, riservando allo stesso la facoltà di ridurre il periodo di osservazione tenuto conto dell’entità della pena inflitta al condannato (All.to 2);
– Che la conclusione del Giudice dell’incidente di esecuzione:
Da una parte, non sembra giuridicamente corretta dal momento che riconosce al TDS una facoltà – quella di ridurre il periodo di osservazione – non prevista dalla Legge;
Dall’altra, tuttavia, sembra avvallare l’assunto difensivo (alla base della questione di legittimità costituzionale che qui si solleva) per il quale la previsione del periodo di osservazione scientifica di un anno confligge, quantomeno, con il dettato costituzionale di cui all’art. 3 Cost. laddove (vedi oltre), per i reati di cui all’art. 4 bis comma 1 quater O.P., esso è stabilito in una misura prefissata qualsiasi sia la pena espianda del condannato (e, quindi, anche quando essa è di fatto minore ad un anno o di poco superiore allo stesso) (diversamente, invero, il Giudice non avrebbe prospettato l’opportunità che Codesti Giudici lo abbreviassero tenuto conto dell’entità della pena inflitta al condannato);
RILEVATO
(le violazioni ai dettami costituzionali e il loro fondamento)
– Che il comma 1 quater dell’art. 4 bis O.P. rileva chiari profili di incostituzionalità in riferimento agli artt.:
3 Cost.;
27 comma III Cost.
laddove prevede che i benefici di cui al comma 1 art. 4 bis O.P. possano essere concessi – qualunque sia la pena concretamente espianda dall’interessato – ai detenuti o internati per i delitti ivi richiamati solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (…) in difetto della previsione di un periodo di osservazione di durata minore nel caso di pene residue (in concreto) inferiori all’anno (o di poco superiori);
– Che la denunciata incostituzionalità della norma richiamata si sostanzia:
nella violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. giacché individui condannati per i medesimi delitti di cui all’art. 4 bis comma 1 quater O.P. risultano essere destinatari di un trattamento esecutivo/rieducativo differente, sbilanciato favorevolmente nei confronti di coloro che, dovendo espiare una pena concretamente maggiore ad un anno, possono essere soggetti all’osservazione scientifica della personalità per il lasso di tempo previsto dalla Legge e, successivamente, presentare la richiesta di una misura alternativa; al contrario
coloro che sono detenuti per espiare una pena inferiore ad un anno si trovano nell’impossibilità di sottoporsi all’osservazione scientifica della personalità di almeno un anno condizione imprescindibile, secondo la norma qui denunciata come incostituzionale, per avanzare richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione;
coloro che, come il Omissis, devono espiare, all’atto della traduzione in carcere, una pena di poco superiore ad un anno non possono comunque avere accesso ad una misura alternativa alla detenzione in quanto la richiesta può essere avanzata all’esito del richiamato periodo di osservazione di un anno ma le concrete tempistiche con cui viene fissata l’udienza avanti al TDS fanno sì che il soggetto sconti in carcere l’intero periodo di condanna e, dunque, un periodo superiore all’anno e pari all’intero ammontare della pena.
nella violazione del principio della tendenza alla rieducazione della pena di cui all’art. 27 comma III Cost. giacché i soggetti condannati per i noti reati di cui all’art. 4 bis comma 1 quater O.P. che fanno il loro ingresso in carcere per scontare una pena (residua o meno) di poco superiore ad un anno (o minore), in vigenza della norma di cui sopra, non possono accedere ai benefici penitenziari di cui al comma 1 art. 4 bis O.P. dal momento che la durata della loro pena impedisce la possibilità di richiedere proficuamente l’ammissione ai benefici. Essi, pertanto, non potranno giovarsi della riabilitazione insita:
nell’assegnazione al lavoro all’esterno;
nei permessi premio;
nelle misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata)
a differenza, così come sopra osservato, di altri detenuti per i medesimi reati che devono scontare una pena più lunga;
SOTTOLINEATO
(la rilevanza determinante della questione di legittimità sollevata
per il presente giudizio)
– Che il Omissis, come sopra evidenziato, nel momento in cui veniva tradotto in carcere doveva scontare una pena pari ad anni 1 e mesi 7 non tenuto conto del periodo di liberazione anticipata, già richiesto dalla difesa con riferimento al periodo di presofferto e quello ulteriore che verrà verosimilmente concesso, in assenza di provvedimenti disciplinari elevati a carico del condannato, anche per il semestre sino al 12.10.2018 ed all’ulteriore semestre;
– Che lo stesso ha fatto ingresso in carcere il 12.4.2018 ovvero poco meno di 5 mesi addietro (ad oggi);
– Che, quindi, ad oggi, decorsi 5 mesi dalla carcerazione, STANTE IL TENORE LETTERALE DELLA NORMA DI CUI SI RINVENDICA L’INCOSTITUZIONALITA’, il Omissis non avrebbe il diritto di vedersi riconosciuta alcuna misura alternativa alla detenzione non essendo terminato il periodo di osservazione della durata annuale e l’istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile (peraltro, egli è stato da poco trasferito presso la Casa circondariale di Omissis);
– Che, dal momento che in questa sede si richiede per il detenuto:
In via principale l’affidamento in prova ai servizi sociali;
In via subordinata la detenzione domiciliare
la questione costituzionale qui sollevata riguardo al comma 1 quater dell’art. 4 bis O.P. ha rilevanza preliminare per il giudizio poiché il dettato normativo così come è attualmente implicherebbe la declaratoria di inammissibilità delle istanze di cui sopra, difettando il requisito preliminare dell’osservazione scientifica della personalità per la durata di un anno;
EVIDENZIATO
– Che il Omissis è residente in Omissis, Via Omissis12 ove coabita con i genitori;
– Che presso il medesimo domicilio lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
– Che i genitori del Omissis rinnovavano la loro disponibilità ad accogliere il figlio sia in regine di affidamento in prova sia in regime di detenzione domiciliare (All.to 3);
Tutto ciò premesso e rilevato, il sottoscritto difensore
CHIEDE
che l’Ill.mo Magistrato di Sorveglianza voglia disporre in via provvisoria:
1. in principalità l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 comma 4 O.P. o,
2. in subordine la detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma1 quater O.P. presso il richiamato domicilio del Omissis in Omissis, via Omissis12.
In relazione al grave pregiudizio di cui alla norma di riferimento, si segnala la grave e profonda lesione dei diritti del Omissis nel caso in cui la questione di legittimità costituzionale qui sollevata dovesse trovare accoglimento.
Ed invero, risulterebbero violati i diritti dell’istante sia in relazione al suo status di cittadino che di detenuto, avendo egli subito un trattamento discriminatorio oltre a patire una pena non tendente alla rieducazione.
La scrivente difesa
ALTRESI’
affinché si provveda sulla rilevante questione di legittimità costituzionale così come illustrata e sollevata dell’art. 4 bis comma 1 quater O.P. in relazione agli artt. 3 e 27 comma III Cost. nei termini sopra evidenziati
CHIEDE
Che il Giudice, rilevato che l’istanza per la concessione delle richieste misure alternative alla detenzione presentata nell’interesse del Omissis non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenuto che la questione sollevata dalla scrivente difesa sia manifestamente infondata, emetta Ordinanza disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il Giudizio in corso ex art. 23 comma II Legge n. 87/1953 sollevando il seguente petitum:
Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis comma 1 quater O.P. con riferimento agli artt. 3 e 27 co. III Cost. laddove stabilisce che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi elencati solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente “per almeno un anno” anche con la partecipazione degli esperti di cui all’art. 80 co. IV O.P. anche quando la pena residua concretamente da espiare è inferiore ad un anno o, comunque, di poco superiore di tal che il procedimento di sorveglianza non sia utilmente esperibile anziché prevedere un periodo di osservazione individuato in una misura percentuale da calcolarsi sulla base dell’effettiva condanna che il soggetto deve espiare nel momento in cui viene tradotto in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione.
Con ossequio e fiducia nell’accoglimento.
Omissis, 07.09.2018
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
All.ti:
1) incidente di esecuzione depositato in data 22.06.2018 eccependo la mancata sospensione dell’ordine di esecuzione;
2) Ordinanza emessa dal Tribunale di Omissis sez. XI penale in data 10.07.2018 con la quale il Tribunale adito in sede di incidente d’esecuzione rilevava l’inammissibilità dell’incidente d’esecuzione indicando, peraltro, alla difesa la possibilità di adire il TDS al fine di ottenere dallo stesso la facoltà di ridurre il periodo osservazione tenuto conto dell’entità della pena inflitta al condannato;
3) Dichiarazione a firma dei genitori del Omissis con la quale gli stessi dichiarano la propria disponibilità ad accogliere il figlio presso l’abitazione familiare nel caso in cui gli venga concessa una misura alternativa alla detenzione.
(introduzione e atto scritti dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla e dalla Dottoressa Chiara Morona. Ogni diritto riservato. Si autorizza la diffusione solo motivi di Studio).
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