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L’informazione di garanzia – meglio conosciuta con l’impropria indicazione solitamente utilizzata dai mess media di “avviso di garanzia” – è l’atto con cui il Pubblico Ministero informa l’indagato ed anche la persona offesa dell’addebito provvisorio mosso alla persona sottoposta alle indagini nonchè delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto assunto come criminoso con il contestuale invito a nominare un difensore di fiducia.

L’avviso di cui si tratta è inviato alle parti (indagato e persona offesa) a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno (solo quando l’invio per posta risulta infruttuoso, la notifica può avvenire “a mani” per mezzo di un ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria).

E’ importante sottolineare immediatamente che l’invio (o la notifica) dell’avviso di garanzia NON è previsto nel corso di ogni procedimento penale e per ogni indagato bensì solo quando “…(il PM) deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere…“.

L’art. 369 comma 1 c.p.p., invero, dispone: “ Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si presumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia”.

Si tratta, evidentemente, di un atto pensato dal Legislatore per l’effettivo esercizio del pieno diritto di difesa di colui nei confronti del quale sono in corso le indagini preliminari (ed anche della persona offesa) nel momento in cui l’accusa (il PM) si accinge ad effetuare degli atti investigativi irripetibili alla cui effettiva partecipazione ed il cui concreto contributo della difesa dell’incolpato devono essere pieni ed effettivi.

Si tratta, appunto, di una garanzia per coloro i cui diritti sono coinvolti nel procedimento penale in corso.

In difetto della previsione legislativa di cui stiamo trattando, l’indagato (ed anche la persona offesa) non avrebbe il diritto ad un vero contraddittorio con l’accusa che sarebbe autorizzata a compiere atti di indagine non più ripetibili (ad esempio una autopsia o altri accertamenti medici/scientifici/analitici non più rinnovabili dopo il primo esperimento/esecuzione per le ragioni più varie: dal trascorrere del tempo alla distruzione del campione in analisi etc.) senza la partecipazione attiva di soggetti delegati (difensore e consulenti tecnici) alla tutela dei diritti dell’incolpato (e della sua vittima); tutela che si può manifestare sotto multiformi profili: dal controllo della correttezza procedural/formale al contributo sotto forma di indicazioni e temi di approfondimento investigativo (anche in campo medico/scientifico).

Si parla spesso di un “atto dovuto” e sul punto occorre fare una precisazione terminologico/concettuale fondamentale: TUTTI gli atti propri della procedura penale sono (o dovrebbero essere…) DOVUTI poichè previsti dal Legislatore. NON esiste una categoria di atti del diritto procedurale penale che sono oggetto – dati determinati presupposti – di una scelta rimessa alla discrezionale iniziativa del PM (o del Giudice ed anche della difesa).

Naturalmente, i presupposti dai quale dedurre la doverosità dei consguenti atti procedurali può essere oggetto di interpretazione (e non può che essere così poichè la Legge va applicata al caso concreto); ma – come detto – dati certi presupposti, non è corretto individuare una categoria di “atti dovuti” poichè non ve ne sono per Legge (e non dovrebbero essercene) di “non dovuti” o peggio ancora di “arbitrari” (diversamente: che fine farebbe il pricncipio costituzionale della certezza del diritto?).

L’avviso di garanzia, quindi, viene inviato all’indagato ed alla parte offesa quando il PM deve esperire degli atti di indagine irripetibili (in futuro) e, quindi, nei casi in cui il difensore (dell’indagato e della persona offesa) ha il diritto di assistere all’esecuzione dell’atto (la cui documentazione, peraltro, confluirà nel bagaglio conoscitivo del Giudice che deciderà nel merito della vicenda oggetto di investigazione).

Tali atti, denominati “atti garantiti”, sono principalmente:

gli accertamenti tecnici non ripetibili ovvero quelli che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.);
Il difensore, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico dei consulenti del PM, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

l’interrogatorio, l’ispezione e il confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini e nel caso delle ispezioni, anche quando questa non debba parteciparvi (art. 364 c.p.p);
Durante lo svolgimento di questi atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve.

le perquisizioni ed i sequestri (art. 365 c.p.p.)

In relazione alle perquisizione e ai sequestri, bisogna tenere presente che vi sono degli atti di indagine la cui effetuazione non può essere oggetto di una precedente comunicazione alla persona sottoposta alle indagini poichè si tratta di atti a sorpresa che poggiano la loro efficacia (e, direi, la loro stessa esistenza da un punto di vista logico ancor prima che giuridico) proprio sulla precedente inconsapevolezza del soggetto nei confronti del quale vengono eseguiti (e che, ovviamente, se ne fosse a conoscenza prima della loro effettuazione si attiverebbe per renderli inutili).

In tali circostanze, l’avviso di garanzia è notificato a mani all’interessato nello stesso momento in cui viene eseguito l’atto a sorpresa (garantito perchè irripetibile).

Presupposto dell’informazione di garanzia è, dunque, l’atto garantito: ciò significa che nel caso in cui il PM non dovesse compiere alcun atto al quale il difensore ha diritto di partecipare, all’indagato non verrà notificata l’informazione ex art. 369 c.p.p..

Naturalmente, come avviene per tutti gli atti di indagine, anche nel caso degli atti presupposto dell’informazione di garanzia, è prevista una documentazione specifica tramite i relativi verbali ed eventualmente la fonoregistrazione e (sempre più spesso) le riprese video.

I verbali (e, in generale, ogni forma di documentazione delle operazioni svolte) degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha il diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con la facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

L’omissione dell’informazione di garanzia (nei casi tassativamente stabiliti dalla procedura penale), la sua non tempestiva notifica (fermo restando quanto detto in tema di perquisizioni e sequestri) o il difetto della completa indicazione delle informazioni previste dalla Legge, configurano una fattispecie di lesione dei diritti di assistenza difensiva dell’indagato e determinano un nullità (sebbene non assoluta) degli atti irripetibili (di indagine) presupposto dell’informazione di garazia
Se l’imputato è minorenne l’informazione di garanzia dovrà essere notificata anche all’esercente la potestà genitoriale, pena la nullità della stessa.

L’informazione di garanzia è atto differente dal verbale di identificazione (V. nel sito in “DOMANDE E RISPOSTE”), per contenuto e funzione: mentre il verbale di identificazione può contenere – ma non sempre – il nominativo del pubblico ministero procedente, il numero del procedimento penale e l’indicazione degli articoli di legge che si presumono violati, questi elementi devono essere necessariamente presenti nell’informazione di garanzia.
Quanto alla diversa funzione, l’informazione di garanzia – ormai è noto – viene notificata all’indagato nei casi in cui il pubblico ministero debba compiere degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere mentre il verbale di identificazione è finalizzato alla esatta assunzione delle generalità della persona nei confronti del quale sono svolte le indagini preliminari.

L’avviso di garanzia si differenzia altresì dall’avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (V. nel sito in “DA SAPERE”), che consiste nella notifica alla persona sottoposta alle indagini (e non già anche alla persona offesa da reato) della formale notizia del termine delle indagini preliminari a suo carico e dei connessi diritti dell’incolpato primi fra tutti: quello di nominare un difensore di fiducia, di visionare gli atti di indagine, di chiedere di essere interrogato e di indicare nuovi o ulteriori elementi di prova da ricercare e/o approfondire.

Dunque, durante le indagini preliminarei:

non è detto che l’avviso di garanzia sia notificato all’indagato (e alla persona offesa) poichè ciò avviene solo quando l’Accusa debba espletare atti di indagine che in futuro (ovvero durante il processo in contraddittorio tra le parti) non potranno essere ripetuti (come, al contrario, avviene, ad esempio, nel caso in cui la Polizia Giudiziaria assuma informazioni da una persona che potrà essere chiamata a testimoniare durante il processo);

l’avviso di conclusione delle indagini è sempre notificato all’interessato (e non alla persona offesa) al termine delle indagini preliminari e l’omissione dello stesso è una nullità che, se eccepita tempestivamente, fa retrocedere il procedimento fino al momento in cui tale avviso doveva essere notificato (e, appunto, ne viene disposta la notifica);

– il verbale di identificazione è quasi sempre elevato nei confronti dell’incolpato poichè un’esatta identificazione (anagrafica) del soggeto nei confronti del quale si indaga e successivamente si celebrerà (eventualmente) il processo è ovviamente necessaria. Naturalmente, tale procedura formale di identificazione sarà omessa fin tanto che l’esistenza delle indagini non dovrà essere conosciuta dall’interessato.

Dal punto di vista della difesa, l’informazione di garanzia è un atto di estrema importanza: non solo è la notizia formale per un soggetto della pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ma è anche il modo per poter assistere e partecipare con il massimo delle garanzie difensive all’atto irripetibile presupposto dell’informazione stessa e, più in generale, permette al destinatario di organizzare immediatamente la propria difesa (alla luce del capo di imputazione indicato) anche svolgendo indagini investigative difensive.

Si tratta, come detto, di un istituto per una effettiva e anticipata tutela dei diritti dell’indagato; in particolare quello di farsi assistere e rappresentare dal difensore (e dai consulenti tecnici eventualmente nominati) nello svolgimento delle operazioni irripetibili e, quindi, diretta espressione del diritto di difesa “tecnica” sancito dall’art. 24 della Costituzione.

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