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Riportiamo qui e commentiamo una Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione IV^, sentenza 23 settembre – 10 novembre 2014 n. 46328 (ed il relativo commento apparso su “Guida al diritto” n. 1 del gennaio 2015) – particolarmente interessante poiché analizza lucidamente separandoli gli elementi della contravvenzione ex art. 187 CdS ovvero la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Guida sotto effetto di sostanze psicotrope
Guida sotto effetto di sostanze pesicotrope ex art. 187 CdS

Bisogna sottolineare anche che lo sforzo interpretativo dei Giudici di legittimità rappresenta ed al tempo stesso sottolinea una giusta garanzia necessaria (e quanto mai opportuna per il diritto di difesa dell’accusato) nelle fasi di accertamento e giudizio della contravvenzione in parola che, tropo spesso, soprattutto in passato, è stata sanzionata alla luce della sola “mera” assunzione dello stupefacente passando in secondo piano l’attento esame dell’effettivo stato di alterazione psicofisica del conducente.
La Sentenza in esame fissa alcuni punti fondamentali quali elementi necessari per la effettiva consumazione della contravvenzione di cui qui trattiamo.
Vengono nello specifico individuati:
L’effettiva assunzione da parte dell’agente di sostanze psicotrope;
L’effettivo e presente – al momento dell’accertamento ovvero nel momento in cui l’agente è sorpreso alla guida – stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione delle sostanze psicotrope.

Se uno di tali elementi dovesse mancare; la contravvenzione ex art. 187 CdS non può dirsi consumata.

Bisogna sottolineare, infatti, che il reato non si consuma per il solo fatto di essersi messi alla guida DOPO aver consumato sostanze stupefacenti dovendosi necessariamente accompagnare tale presupposto allo stato di alterazione del guidatore che rappresenta concretamente il pericolo che la norma vuole scongiurare.
Invero, la ragione della norma in commento non è tanto quella di reprimere il consumo di sostanze stupefacenti ma – come detto – quella di scongiurare che soggetti privi delle necessarie abilità psicofisiche diventino un pericolo per gli altri utenti della strada.
Peraltro, è assolutamente noto che la presenza nell’organismo delle tracce dello stupefacente permangono anche successivamente all’esaurimento dell’effetto drogante della sostanza stessa.

Da tale – corretta – ricostruzione della contravvenzione ex art. 187 CdS derivano pratiche modalità operative per l’accertamento delle condotte effettivamente illegali.

Ed invero:
– Lo stato di alterazione psicofisica dell’agente potrà essere accertato anche solo visivamente dagli operanti intervenuti alla luce di condotte effettivamente spiegabili solo con una alterazione della psiche e del corpo (favella scomposta, equilibrio precario, agitazione, eccitazione, paranoia, assopimento etc.);
– L’effettivo consumo delle sostanze psicotrope potrà (e dovrà), al contrario, essere provato a fronte di specifici esami medici.

Quindi, una condotta/reato il cui accertamento consta di due momenti distinti:
1) Il consumo della sostanza stupefacente che potrà essere provato solo tramite gli opportuni esami medici (a seconda della sostanza);
2) Lo stato di alterazione dell’agente perdurante al momento della condotta contestata che può essere accertato (e di norma lo è) anche solo tramite la testimonianza del personale intervenuto.

Riportiamo qui la Sentenza massimata ed il commento pubblicato:

“….Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 187 del CdS, lo stato di alterazione del conducente del veicolo non deve essere necessariamente accertato tramite l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il Giudice desumerlo dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle disposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (nella fattispecie, essendo stata accertata la presenza nelle urine di tracce significative di diverse sostanze stupefacenti, all’esito delle analisi di laboratorio, è stato ritenuto correttamente dimostrato lo stato di alterazione psicofisica attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano riferito dell’abnorme comportamento di guida dell’imputato che aveva finito con il causare una collisione tra il proprio veicolo e una veicolo di servizio dei carabinieri che, con lampeggianti e sirena in funzione, era impegnato in un’attività di pronto intervento per rapina in corso”.

 Video Youtube: Incidenti stradali sotto effetto di sostanze psicotrope

Va ricordato che la condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 del CdS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Ne deriva che la fattispecie incriminatrice risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé condotta di pericolo per la sicura circolazione stradale; l’altro, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psico-fisica. Mentre il primo elemento è obbiettivamente rilevabile dagli operanti, potendo per esso valere indici sintomatici, l’altro richiede un accertamento per il quale non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio: in sostanza, l’indagine sull’assunzione di droghe richiede di essere eseguita in via esclusiva secondo le forme e i modi previsti dall’art. 187 comma 2 CdS (ossia attraverso un esame tecnico sui campioni di liquidi biologici), non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni, perché il relativo accertamento richiede l’esplicazione di conoscenze tecniche specialistiche finalizzate all’individuazione e alla quantificazione delle sostanze stupefacenti (si veda, tra le altre, sezione IV^ 20 aprile 2010 (…)). La sentenza si pone nel solco di questo principio, allorquando, mentre per l’accertamento in ordine all’assunzione di droghe prevede come necessario il riscontro tecnico sui liquidi biologici, consente la dimostrazione dello stato di alterazione attraverso la valorizzazione di altri elementi desumibili dalla fattispecie concreta, in primo luogo, del dichiarazioni dei verbalizzanti sulla condotta di guida tenuta dal trasgressore.

(Articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla – il corsivo è estratto da “Guida al Diritto” n. 1 del gennaio 2015. Ogni diritto riservato).

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