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diritto alla difesa

Pubblichiamo e commentiamo qui una interessante Sentenza della Corte di Cassazione – Sezione II^, sentenza 18 settembre – ottobre 2014 n. 40827 – Pres. Iannelli; Rel. Alma; Pm (conf.) Galli; Ric. Matacena (apparsa massimata e commentata su “Guida al diritto n. 4 del gennaio 2015) – in tema di formalità per la valida nomina di un difensore di fiducia.
L’articolo 96 del c.p.p. prevede tre diverse modalità (al secondo comma) per la nomina del difensore di fiducia della persona libera (la nomina del soggetto arrestato può essere fatta anche dai prossimi congiunti ex art. 96 comma 3 c.p.p.):
1) Mediante dichiarazione all’autorità procedente direttamente dall’indagato/imputato (in fase di indagini l’autorità procedente è ovviamente il Pubblico Ministero);
2) Consegnata all’autorità di cui sopra dal difensore nominato;
3) Spedita all’autorità tramite raccomandata.

L’interpretazione e la concreta applicazione della norma in parola hanno – ovviamente – estrema importanza (e, direi, sono espressione) del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Invero, il primo e fondamentale atto per la propria difesa è, appunto, la nomina di un professionista deputato alla salvaguardia dei diritti di chi è accusato di aver commesso un reato.
Va da sé, quindi, che applicare più o meno rigidamente i canoni di cui all’art. 96 c.p.p. determina nella pratica la validità o meno della nomina dell’avvocato di fiducia e, quindi, in via mediata, il corretto, legittimo e concreto esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

corte costituzionale art 24

La Giurisprudenza, interpretando correttamente i principi costituzionali ispiratori delle scelte del Legislatore, con la Sentenza in commento (e con altre qui richiamate) ha indicato come corretta un’applicazione della norma (l’art. 96 c.p.p.) scevra da ogni rigida formalità considerando valida e legittima la nomina del difensore da parte dell’indagato effettuata (anche) con sistemi soltanto assimilabili a quelli indicati dall’art. 96 c.p.p. sebbene non esattamente identici.
La motivazione, come detto, è condivisibile poiché in uno stato di diritto l’esercizio del diritto di difesa deve essere il più ampio possibile a garanzia della posizione del’accusato che – come detto – può cominciare a difendersi effettivamente dal momento della nomina dell’avvocato di fiducia.

Nel caso qui trattato, il Tribunale del riesame (si trattava evidentemente di un indagato al quale era stata applicata una misura cautelare impugnata ex art. 309 c.p.p.), applicando rigidamente il disposto dell’art. 96 comma 2 c.p.p. relativo al recapito della nomina tramite raccomandata a/r, aveva ritenuto nullo il ricorso dell’indagato al quale era allegata la nomina del difensore di fiducia poiché recapitato – non già tramite raccomandata – ma tramite corriere dhl.
La Corte, annullando la decisione del tribunale del riesame, osservava che le disposizioni di legge in materia di nomina del difensore di fiducia devono essere applicate in maniera analogica (ovvero con una interpretazione estensiva) ispirata al più ampio favor defensionis aggiungendo, nel caso specifico, che l’invio tramite corriere poteva ritenersi ancora più formalmente accettabile e valido rispetto al deposito tramite raccomandata.

Vediamo la massima ed il commento apparsi su “Guida al diritto”:

In tema di nomina del difensore di fiducia, l’art. 96 del cpp non è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile di una interpretazione amplia ed elastica così da doversi considerare valida la nomina del difensore che possa desumersi per facta concludentia pur se non fatta con il puntuale rispetto delle formalità indicate nel comma 2 dello stesso articolo 96.. ne consegue che deve ritenersi valida la nomina del difensore trasmessa all’autorità giudiziaria mediante corriere espresso, ove si consideri che tale modalità di spedizione richiede la sottoscrizione da parte del mittente del plico e consente la tracciabilità anche informatica della spedizione e del suo recapito . (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarata inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse dell’imputato erroneamente non considerando valida la nomina del difensore da questi effettuata con dichiarazione di nomina trasmessa all’autorità giudiziaria a “mezzo corriere dhl”).

La Corte ha desunto le proprie conclusioni da una interpretazione estensiva dell’articolo 96 del cpp, adeguata alla evoluzione dei tempi e alle nuove modalità di spedizione delle comunicazioni, nonché ispirata a meglio soddisfare l’esigenza di garantire il favor defensionis tutelato dalla Costituzione (articolo 24), In questa prospettiva, la Cassazione ha soffermato l’attenzione sul disposto dell’articolo 96, comma 2 cpp e sulle ivi previste tre distinte modalità di effettuazione della nomina del difensore di fiducia: 1) mediante dichiarazione resa all’autorità giudiziaria procedente, 2) mediante dichiarazione consegnata alla stessa tramite il difensore, 3) mediante dichiarazione trasmessa con raccomandata. Le prime due modalità assolvono pienamente la funzione di attribuire certezza all’individuazione dell’autore dell’atto, mentre diverso discorso vale per la terza, ove si consideri che, per assunto pacifico, la nomina del difensore fatta con dichiarazione scritta non necessita dell’autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri neanche se l’atto viene trasmesso con raccomandata, e che, in occasione della spedizione della raccomandata, non è comunque prevista l’identificazione del cliente, che può anche essere soggetto diverso dal mittente.
E allora, proprio dalla riconosciuta validità della nomina fatta con raccomandata, modalità che pur presenta obbiettivamente meno garanzie di certezza circa la provenienza soggettiva, a maggior ragione, per il giudice di legittimità, deve ritenersi estensivamente ammissibile la nomina effettuata con missiva spedita tramite corriere espresso, giacché trattasi, anzi, di modalità che presenta maggiori maggior garanzie di certezza circa la provenienza soggettiva dell’atto, richiedendo la sottoscrizione da parte del mittente del plico e consentendo la tracciabilità anche informatica della spedizione e del suo recapito. Al di là della soluzione del caso di specie, la sentenza si colloca, quindi, nell’ambito di quell’orientamento, ormai prevalente, che interpreta in modo estensivo il disposto dell’art. 96 cpp, in tema di nomina del difensore di fiducia, riconoscendo come valida la nomina che possa desumersi, per la presenza di elementi inequivoci, da fatti concludenti, anche se non effettuata con il pedissequo rispetto delle formalità indicate dalla norma (si veda di recente sezione III, 12 giugno 2013, Iannone e altro, nonché Sezione II, 22 febbraio 2011, Pm in proc. Donato). Ne resta, quindi, ormai superato quel diverso e più restrittivo orientamento in forza del quale la nomina del difensore di fiducia dovrebbe considerarsi atto formale che non ammette equipollenti e per la cui validità processuale è necessaria l’osservanza delle forme e modalità di cui all’articolo 96, commi 2 e 3 del cpp (sezione I, 2 marzo 2007, Cravotto, nonché, sezione V, 17 giugno 1992, Vitolo).

(articolo redatto dall’avv. Giuseppe Maria de Lalla. Il corsivo – massima e commento della stessa – pubblicato su “Guida al diritto n. 4 del gennaio 2015)

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