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Pubblichiamo in questa news un prezioso contributo a firma della Dottoressa Giorgia Focacci neolaureata alla facoltà di Giurisprudenza.

Ho avuto il piacere di conoscere la Dottoressa Focacci quando mi ha contattato per una intervista nell’ambito degli approfondimenti per la redazione della sua tesi di laurea intitolata:
Ho trovato l’argomento di grande interesse ed attualità e, soprattutto, inerente un aspetto assolutamente concreto del procedimento penale ed in particolare del diritto di Difesa: difendersi provando in una situazione di “tendenziale” (o meglio: ideale) parità di accusa e Difesa.
Il tema, ancora oggi, decorsi oltre venti anni dalla Legge 397 del 2000 proprio sulle INDAGINI INVESTIGATIVE DEL DIFENSORE, è e rimane di centrale importanza nel nostro processo accusatorio.
Il potere/dovere del Difensore di svolgere investigazioni difensive è oggi centrale per l’attuazione di una linea difensiva efficace per contrastare gli assunti accusatori.
Tale potere/dovere della Difesa, tuttavia, si scontra ancora con problemi pratici, procedurali, legati alla prassi ed anche di natura prettamente legislativa.
In altri termini, la parità tra accusa e difesa (anche) in tema di indagini rimane ancora un miraggio credo ben oltre quelle che erano le aspettative del Legislatore della 397/2000.
Sono orgoglioso di pubblicare l’articolo della Dottoressa Focacci.
E lo sono per diversi motivi.
Innanzitutto, si tratta di una riflessione puntuale ed anche dotta che spazia oltre le indagini investigative difensive per abbracciare diversi temi giuridici. Sicuramente, poi, lo scritto trasmette al lettore entusiasmo e passione professionale (che davvero auguro alla Dottoressa di conservare intatti).
Inoltre, aspetto che confesso essere per me particolarmente importante, sono soddisfatto di poter dare spazio e visibilità (almeno nel contesto del sito dello Studio) alle riflessioni di una giovane mente appassionata di diritto.
Credo – senza retorica – che sia stimolante, interessante e piuttosto raro poter “toccare con mano” la preparazione e lo spirito che anima coloro che, appena terminata la carriera universitaria, si affacciano al mondo del lavoro con il desiderio di occuparsi di Giustizia.
Siamo, credo, talmente abituati alla parola degli “esperti addetti ai lavori” con decenni di carriera alle spalle (dei quali, ovviamente, anche qui si riconosce l’inestimabile valore intellettuale ed anche la necessità) da non nutrire alcun interesse (o quasi) ad accompagnarla anche dall’entusiasmo e dalla freschezza di un pensiero giovane fresco di studi dominato da condivisibili ideali di tutela dei diritti dell’accusato.

Qui di seguito le riflessioni della Dott.ssa Focacci e l’intervista dell’Avv. Giuseppe de Lalla.

L’ARTICOLO DELLA DOTTORESSA GIORGIA FOCACCI.

Sono una studentessa neolaureata in Giurisprudenza e, con l’apporto dell’esperienza e delle illuminanti riflessioni dell’Avv. De Lalla, ho reso più nitido e concreto quell’embrionale ed eccessivamente sentimentale desiderio di parità processuale in sede investigativa, con l’auspicio di una migliore attenzione alla Difesa in sede di indagine non solo per il futuro ma anche, e soprattutto, per il presente.

Da tempo si discute dell’importanza di una Difesa effettiva. Il discrimen tra ciò che rende la legge un’astratta previsione normativa e ciò che la rende concreta, viva e tangibile è una linea sottile e, proprio per prassi, assurdamente discrezionale. Sono una studentessa neolaureata in giurisprudenza e il mio primo assaggio del panorama giudiziario, difensivo in particolare, non è stato soddisfacente come mi aspettavo. Dopo mesi di consultazione dei più aggiornati manuali di diritto nonché di ascolto dei convegni nazionali più importanti sul diritto di Difesa e le sue implicazioni nella fase preliminare del processo, indispensabile per il mio lavoro di fine percorso, la realtà mi ha lasciata con l’amaro in bocca. Forse è l’entusiasmo dell’inizio o forse semplicemente credo in quello che ho scelto di studiare, in quanto scritto dai più grandi operatori giuridici, nell’evoluzione professionale di pari passo a quella normativa, nel cambiamento e nel progresso in onore di battaglie giuridiche che sono state combattute per noi, per il presente e per il futuro. E dunque, partendo dal tema delle investigazioni difensive che più mi ha appassionata in qualità di futuro avvocato penalista, scrivo di questo, di ciò che ho potuto osservare oltre che studiare con una visione sicuramente acerba ma altrettanto fresca di un futuro, il nostro, che mi auspico non tralasci più l’importanza del ruolo che ricopre la Difesa tecnica fin dal primo step processuale e che, al contrario, prenda atto delle possibilità che le sono fornite con il solo umile scopo di rendere effettiva quella Difesa “in ogni stato e grado del procedimento” che non può di certo rimanere solo tra le pagine ingiallite di un codice.
Semplificando, la mia visione origina dalla considerazione per cui il processo è come una partita a carte. È un’alternanza di mosse e contromosse, di pieni e di vuoti che si alternano tra momenti di ombra e momenti di luce. Ogni giocatore si prepara al momento dell’affronto. E poi lì, tra il rovescio di una carta e poi di un’altra, l’avversario rivela il suo gioco e si resta in attesa. Della contromossa, di conoscere l’avversario e la sua strategia, di praticare quanto solamente ideato dopo mesi di duro allenamento. E nell’attesa di quel giorno il tempo che scorre a volte è snervante, a volte estremamente utile, se ben sfruttato. Le lancette dell’orologio regolano ogni cosa, e quella della Difesa è una vera e propria corsa contro il tempo: un termine perentorio per depositare memorie, un termine per prendere visione di trascrizioni integrali di intercettazioni, un altro ancora per sottoporre le proprie richieste ad un giudice, quello delle indagini preliminari, che di rado si rivela. E poi c’è quel termine. Quello che anche se non leggibile tra le pagine del codice, è persistente nella mente di un avvocato e rintocca, proprio seguendo la cadenza delle lancette. Il ritmo però deve rallentare. Occorre calma, precisione e astuzia perché si tratta di studiare la prima mossa. Si tratta di creare un piano, non solo di Difesa ma anche di attacco.
Non è sempre stato così. Un tempo, ormai fortunatamente lontano, la Difesa aveva “le mani legate”.
La consapevolezza che la versione dei fatti dell’indagato confessata all’avvocato rimaneva tra le mura dello studio rendeva il meccanismo processuale in generale, e quello investigativo in particolare, estremamente sconcertante. Nessuna audizione delle persone informate sui fatti da documentare, nessuna possibilità di accesso ai luoghi, nessuna richiesta di documentazione agli uffici pubblici. L’indagine era univoca, direzionata esclusivamente dal pubblico ministero e dalla sua squadra e ad essa la Difesa non poteva in alcun modo partecipare, nemmeno con forme di contributo più remote. Un lavoro statico, monotono ed evidentemente sbilanciato, si riduceva, solo quando era possibile svelarne il contenuto, allo studio delle carte, fascicoli, faldoni che aveva tra le mani l’avversario rendendo l’avvocato un dilettante e il pubblico ministero un vero e proprio campione.
“L’avvocato del nuovo millennio”, però, è indubbiamente più fortunato. Da alcuni definito come una sorta di Perry Mason, oggi è in continuo movimento. E come ogni professionista gli strumenti di cui dispone sono la sua pietra miliare. Così, il passaggio da una Difesa statica ad una dinamica ha aperto la strada ad una nuova strategia, una strada alternativa alla lettura del del fascicolo del pubblico ministero e all’unilateralità della ricerca degli elementi di prova: quella investigativa.
Ed ecco che l’allenatore principale, depositario delle più importanti informazioni, quello che alza la coppa assieme al giocatore a fine partita, è fondamentale. L’avvocato e il cliente formeranno una squadra coordinata all’unisono, mossa in sincronia in un’unica direzione. È arrivato il momento di raccogliere quante più informazioni utili alla Difesa del cliente e, dalla banalità del meccanismo di quel sistema, il processo penale ha subito una notevole evoluzione in questo senso, una sorta di spinta elevatrice guidata dagli esperti più illuminati che richiede quotidianamente preparazione, competenza ed una particolare attenzione al caso di specie. L’analisi diviene estremamente importante, se non fondamentale. Come potrebbe un giocatore presentarsi al banco di sfida di fronte ad un’eccellenza del settore, il pubblico ministero dominus delle indagini preliminari, senza aver raccolto, analizzato, studiato ed elaborato? Non è ammesso alcun “impreparato” perché la verità, processuale è ovvio, deve essere ricostruita in ogni minimo particolare e allora il potere di conoscere diviene un vero e proprio dovere.
Un colloquio con Tizio che ha assistito all’incidente stradale dal marciapiede, un altro con Caio che è il migliore amico della persona offesa, un altro ancora con Sempronio, un addetto alla sicurezza che sicuramente potrà riferire sulle dinamiche del furto avvenuto qualche tempo prima nel centro commerciale. L’ascolto, il repertamento e l’analisi dei dati vengono immagazzinati nella memoria difensiva, ora mossa in una sempre più chiara linea processuale. Ed ecco che la luce del semaforo era rossa, che la persona offesa è un bugiardo cronico e che il furto, beh, è stato effettivamente commesso. E come insito in ogni buona strategia occorre prendere decisioni ponderate: assumere le dichiarazioni tramite colloquio informale o dichiarazione scritta, documentarle o semplicemente tenerle a disposizione nel proprio fascicolo.
E ancora è necessario che il difensore e i suoi ausiliari giungano sul luogo del delitto, repertino, fotografino e descrivano, documentando, la scena. Ed ecco che quel tavolo era spostato, le finestre erano chiuse, le impronte delle scarpe non sono le stesse delle riproduzioni fotografiche scattate dalla polizia. La scena del crimine è stata contaminata e il sopralluogo degli organi di Polizia Giudiziaria ne è la prova.
Il ventaglio delle scelte offre alla Difesa sempre più possibilità: si rivolge formalmente una richiesta per ottenere la documentazione relativa ad una procedura di emanazione di un atto amministrativo agli uffici pubblici per l’elaborazione di un’efficace strategia difensiva in tema di edilizia abusiva. E come tralasciare il vasto mondo dell’informatica, dai sistemi di videosorveglianza al repertamento di elementi dagli hard disk e dagli smartphone, frutto del progresso dell’era digitale.
A questo punto però l’avvocato e il cliente non sono più da soli. La squadra si allarga e la Difesa si articola in diversi profili professionali con adeguate competenze tecniche in grado di adiuvare i protagonisti nell’arte dell’investigare: gli investigatori privati e le loro annotazioni, i consulenti tecnici e le loro relazioni, gli psicologi, psichiatri, i medici legali e la loro consulenza. È grazie a questo concatenamento di azioni investigative che si aggiunge un tassello per volta, idoneo a riempire di contenuto il “nuovo” diritto di difendersi provando leggibile tra le pagine del nostro codice di procedura penale ma purtroppo ancora lontano dall’essere pienamente praticato.
Ma ora è evidente. Come può immaginarsi di non reperire tutte quelle informazioni? Come può pensarsi ad una Difesa effettiva, concreta e reale senza raccogliere tutti quei pezzi del puzzle che se accidentalmente sfuggiti alla Procura porterebbero all’incriminare l’indagato? Ogni frammento della realtà merita di essere conosciuto da tutti i protagonisti del processo ed è quando il puzzle è completo che ogni decisione rispecchia quel concetto di giustizia di cui spesso si sente parlare ma che altrettanto spesso si sente criticare. E allora i risultati delle indagini diligentemente condotte dalla Difesa ben potrebbero costituire le basi di un’archiviazione o, al più tardi, di un’assoluzione.
Ora l’attesa di quel termine per entrare in scena, ossia quello dell’inizio del processo, non è più l’unica speranza. Ora le lancette non battono più quell’inesorabile attesa prima di scoprire quali carte abbia tra le mani l’avversario e quali mosse abbia in serbo per l’imputato. Adesso “il difensore sin dal momento del conferimento dell’incarico professionale, ha facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”. Illuminante, la riforma del 2000. Niente più ricerche unidirezionate, niente più monologhi investigativi tra gli uffici della Procura, niente più fascicoli difensivi vuoti in attesa di essere riempiti da copie di atti.
Per questo occorre prendere coscienza della fortuna data da un simile potere, batte l’ora di attuare quella legge, quella delle investigazioni difensive, che ha ridotto enormemente l’abisso tra le posizioni dell’accusa e della Difesa nella fase preliminare del processo, il risultato ineguagliabile di una storia processuale travagliata in cui l’eco delle voci fuori dal coro del rito inquisitorio ha reso giustizia al diritto di Difesa nella fase delle indagini preliminari, riempiendolo di significato, dandogli un tono al di là di quello meramente costituzionale e che per l’esito di una simile impresa meritano appoggio e dedizione. Per questo l’idea di una “battaglia ad armi pari” è realizzabile solo qualora quegli strumenti investigativi, proprio quelli racchiusi in otto articoli del codice di procedura penale, non rimangano relegati tra le pagine del codice ma si concretizzino quotidianamente in ordinari e, perché no straordinari, mezzi di lavoro per la Difesa. Insomma, una sorta di pane quotidiano per chi voglia migliorare l’allenamento e rispettare quella regola, incardinata nell’art. 24 della Costituzione, del diritto ad essere difesi “in ogni stato e grado del procedimento”.
È in questo panorama, vorrei dire enfatizzato ma mi riservo molta più esperienza e conoscenza della realtà per ogni tipo di valutazione, che quell’amaro ha lasciato posto a note dolci di una realtà ben diversa. Nello sconforto di avvocati frettolosi, ho avuto l’onore di incontrare anche un avvocato, Giuseppe Maria de Lalla, che mi ha ridato quella speranza che animava le mie giornate di studio universitario. “L’attenzione ad assicurare la migliore Difesa al cliente a partire dalla fase embrionale del processo” mi sembra un buon modo per riassumere quella sensazione, quella che scrivendo di uno dei principali strumenti che rendono effettiva la Difesa processuale, le investigazioni difensive, mi sarei aspettata di incontrare in qualsiasi studio a ormai più di vent’anni dalla loro introduzione legislativa. Così ho voluto cogliere l’opportunità di assaporare uno sprazzo di realtà normativa, un angolo in cui il diritto oltre che ad essere scritto fosse vivo, tangibile, funzionale alla costruzione del lavoro difensivo proprio come nella sua accezione più primordiale. E cercando di conciliare gli aspetti normativi con quelli pratici, dall’intervista all’Avv. de Lalla riportata qui di seguito, sono emerse sfumature diverse dell’attuazione concreta del diritto di difendersi provando, dall’organizzazione dello Studio alle problematiche legate ai costi, in una scrupolosa analisi del tema sempre più attuale.
Così, l’intrinseca disparità tra l’accusa e la Difesa sul piano investigativo che la legge 397/2000 mirava a ridurre permane com’è ovvio sotto plurimi profili accentuati da produzioni difensive grossolane e da una forma mentis difensiva non totalmente propensa al cambiamento. In questo contesto l’intervista all’Avv. De Lalla ha, in ciascun istante, riempito di significato quei vuoti interrogativi che attanagliano chi da pochissimo pratica nell’ambiente e chi, come me e sempre con l’entusiasmo dell’inizio, ha voglia di cambiare le cose inserendosi senza invadenza tra lo studio della norma e la prassi legale.

L’INTERVISTA DELL’AVV. GIUSEPPE MARIA DE LALLA.

DOMANDA: “Com’è organizzato lo studio nello svolgimento delle indagini difensive? Avete professionisti che collaborano con voi stabilmente?”
RISPOSTA: “Dipende dagli adempimenti che si prendono in considerazione. La risposta cambia a seconda di cosa nello specifico si intenda per “investigazioni difensive”: ad esempio, la consultazione di fonti aperte (internet) portano ad una consultazione immediata, così o lo faccio io o un mio collaboratore, come per la ricostruzione di un tragitto o la posizione di telecamere piuttosto che la conformazione di una strada dove può essere avvenuto un reato; sono adempimenti estremamente veloci e semplici quindi vengono fatti da noi: da me e i miei collaboratori. Per quanto riguarda i colloqui (391 bis e seguenti) di assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, li faccio io personalmente con una modalità ben precisa che è quella della registrazione e della sbobinatura mentre difficilmente facciamo verbali riassuntivi e li faccio io personalmente con un mio collaboratore come testimone.
Ovviamente registriamo con il consenso della persona e poi non produciamo il file ma lo teniamo a garanzia della correttezza dell’operato e produciamo la sbobinatura. Questa sbobinatura la facciamo effettuare da una società che si chiama “SentoScrivo” (che è la stessa che fa la stenografia durante i dibattimenti) e ciò per dare ufficialità e una certificazione di autenticità tra il file e la trascrizione. Per quanto riguarda altri eventuali adempimenti, come ad esempio la consultazione di banche dati non aperte, l’assunzione preliminare di informazioni da soggetti che vogliono mantenere l’anonimato o effettuare ricerche in internet nominali e quindi più approfondite, ci avvaliamo di investigatori privati. Abbiamo due o tre nomi e di solito utilizziamo questi nominativi. Di certo bisogna anche fare i conti con la disponibilità economica del cliente.”

DOMANDA: “Quali sono gli elementi in base ai quali si considera se convenga o meno svolgere indagini difensive per il cliente? E indicativamente, in percentuale, per quanti di essi svolgete investigazioni difensive?”
RISPOSTA:Svolgiamo investigazioni difensive nel 99% dei casi. Innanzitutto è un dovere deontologico nel senso che quasi sempre ci sono elementi da approfondire. Teniamo presente che per investigazioni difensive si intende anche lo svolgimento di consulenze quindi ad esempio una consulenza informatica per noi è già un atto di investigazione difensiva così come una consulenza psicologica in un incidente probatorio per l’ascolto di un minore. Quindi noi 99% delle volte anche solo se si tratta di sentire una sola persona informata sui fatti in un colloquio preliminare per vedere se vale la pena formalizzarlo o meno, ci adoperiamo in tal senso. Tutto nasce da un preliminare colloquio con il cliente perché naturalmente il quadro della situazione lo fornisce il cliente e a quel punto individuiamo gli eventuali elementi da approfondire. Lo facciamo molto molto spesso, quasi nella totalità dei casi, mentre in rarissimi casi capita che non vi siano aspetti da approfondire”.

DOMANDA: “Nel caso di diniego della persona informata sui fatti a comparire per rendere dichiarazioni presso lo studio legale, come valuta la possibilità di richiedere l’escussione del soggetto dinnanzi al pm e dinnanzi al gip tramite incidente probatorio? In generale, reputa sia efficace per una buona difesa la richiesta, anche di accesso ai luoghi nel caso di diniego del titolare o di sequestro probatorio ex art. 368 c.p.p., al pm o al gip per l’espletamento degli atti di indagine difensiva?”
RISPOSTA: “Faccio un passo indietro. Prima di essere avvocato io ero investigatore privato e quindi avevo avuto modo di vedere le potenzialità delle indagini difensive. L’applicazione del comma 10 dell’art. 391-bis noi la riteniamo pericolosissima. Questo perché nel momento in cui noi richiediamo al PM l’audizione coattiva, questa viene svolta da un ufficiale di pg e il verbale entra nel fascicolo del PM. Io a quel punto non ho più autonomia di scelta sulla sua utilizzazione. Peraltro, la circostanza per cui una persona neghi la propria disponibilità mi fa pensare che possa essere un testimone ostile. Quindi o io ho elementi che lo costringono a dire la verità (favorevoli) e posso azzardarmi a fare questa scelta che in caso contrario non riterrei utile alla difesa del cliente. Occorre tenere presente che i dinieghi non sono numerosissimi perché si tratta di persone collegate al cliente e che dunque si presentano. Se si tratta di soggetti la cui individuazione nasce dall’analisi del fascicolo del PM delle indagini e non hanno contatti col cliente, ci dicono “o mi chiama un giudice o io non vengo”. Quindi rischia di essere una bomba che ti scoppia tra le mani.”

DOMANDA: “Le capita spesso che il PM rigetti le istanze della difesa e non proceda all’espletamento degli atti da essa indicati? E solitamente in caso di rigetto fornisce adeguate motivazioni?”
RISPOSTA: “A me è capitato in due o tre casi di avere prima un rigetto e, non è previsto nel codice di procedura penale ma non è nemmeno vietato, alla base di quel rigetto ho formulato una nuova richiesta più approfondita e contestualizzata, di modo che poi il PM potesse accettarne l’audizione.
Personalmente, sono comunque molto restio nel chiedere la collaborazione del PM non solo perché l’audizione viene effettuata da un’ufficiale e io non ho più padronanza del verbale ma anche perché ho sempre il terrore che il PM rifiuti la richiesta e poi questa persona segnalata la senta lui”.

DOMANDA: “È comune lo svolgimento delle investigazioni difensive per l’eventualità che si instauri un procedimento (investigazioni cd. preventive)? E in questi casi non essendovi ancora un procedimento, quali elementi indirizzano l’attività di indagine difensiva?”
RISPOSTA: “Ci capita di svolgere le investigazioni difensive preventive e la prima cosa che facciamo è formalizzare un incarico scritto come richiesto dal codice. Ci dà la garanzia di operare con il 327 bis. e quindi di raccogliere notizie riguardanti un probabile procedimento penale. Diciamo che da un punto di vista prettamente operativo non abbiamo riscontrato particolari difficoltà. Nella maggior parte dei casi il cliente non ha contezza certa di un procedimento penale ma sospetta che questo possa avvenire basandosi su un pregresso. Quindi ancora prima di un verbale di identificazione, effettuiamo delle indagini che però sono un po’ più limitate: ci dà dei nomi ad es. di chi era presente al momento del fatto e ci limitiamo a sentire quella persona. Ci capita più spesso, anche se noi come Studio difficilmente seguiamo le persone offese dal reato, di fare investigazioni preventive per la persona offesa dal reato nel senso che prima ancora che si incardini sotto tutti gli effetti un procedimento penale e prima di depositare la denuncia-querela svolgiamo investigazioni preventive in modo tale che l’esito di quelle indagini venga allegato alla querela.”

DOMANDA: “Come vengono valutati dal giudice i risultati di indagine della difesa? Questa circostanza, è utile anche nella scelta se svolgere o meno indagini difensive?”
RISPOSTA:La mentalità dei giudici nel corso di 20 anni è cambiata. Adesso c’è una maggiore attenzione dei giudici nei confronti dei risultati di indagine difensiva perché gli avvocati le sanno fare meglio. Quindi c’è maggiore rispetto della forma e nella procedura penale la forma è la sostanza: l’allegazione di tabulati, di chiavette USB con file registrati e, si immagini lo sterminato campo della telefonia, gli screenshot, le fotografie, appartengono tutte a consulenze informatiche. Ormai non esiste più fare gli screenshot e depositare le fotocopie; si dà il cellulare, il cellulare viene dato ad un consulente e il consulente estrae dati e li certifica per data ora e luogo posizionamento ecc.. Ciò vincola i giudici perché non è più un’attività che può essere in qualche modo “sistemata” ma è un’estrazione di dati che non può essere confutata. Quindi proprio perché l’attività di investigazione difensiva viene svolta in maniera, secondo me, più attenta, più formalizzata e più oggettiva, vedo che i giudici hanno maggiore riguardo a questa parità. Ovviamente le discrasie ci sono perché il PM ha mezzi illimitati, ma devo ammettere che negli ultimi anni non ho visto gli abomini a cui avevo assistito all’inizio. Io inizialmente, dopo l’uscita della legge n. 397/2000, notavo un PM che diceva “la prova è mia, la acquisisco io e se non la acquisisco io quello che fai tu non è attendibile”.

DOMANDA: “Quindi ad esempio, nell’audizione delle persone informate sui fatti che parifica posizione di accusa e difesa, la valutazione del giudice rimane paritaria?”
RISPOSTA: “La valutazione del giudice in questi casi è paritaria ma premetto che per me è fondamentale fare la trascrizione e non il verbale riassuntivo. Il verbale riassuntivo è potenzialmente pericoloso perché, se poi la persona sentita ritratta in udienza, sfiguri oltre che correre grandi rischi. Siccome ciò è comune soprattutto quando si tratta di stranieri, con cui vi possono essere incomprensioni linguistiche, gap culturali, posizioni e idee che cambiano nel tempo, la possibilità di poterle fissare in una registrazione sbobinata è fondamentale e, se l’avvocato opera in tal modo, nella valutazione del giudice c’è poco da fare: o dice che è tutto falso ma dovendo comunque fornirne i motivi, o si deve attenere a quello che è documentato dal difensore”.

DOMANDA: “In conclusione, ritiene sia oggi pienamente garantito attraverso la disciplina delle investigazioni difensive, il diritto di difesa nelle indagini preliminari? ravvisa eventualmente ancora disparità evidenti tra accusa e difesa nella ricerca e predisposizione degli elementi di prova?”
RISPOSTA: “Non si è raggiunta una parificazione totale ed è fisiologicamente impossibile perché non abbiamo gli stessi mezzi. Però possiamo dire che, a parità di adempimenti, come ad es. l’audizione delle persone informate sui fatti, le posizioni si sono avvicinate, sempre che il difensore si attenga a quanto prescritto. A parità di adempimenti (consulenze tecniche, con consulenti di provata onestà intellettuale e preparazione, audizioni la cui formalizzazione passa per la registrazione e la sbobinatura) direi che anche se non c’è una parità dovuta proprio al nostro sistema giuridico per cui non c’è parità tra accusa e difesa, non siamo in un sistema di common law all’americana, però al netto di questo direi che le posizioni si stanno avvicinando e c’è stata un’evoluzione positiva”.

DOMANDA: “In aggiunta, quali potrebbero essere i rimedi per colmare eventuali profili critici rispetto al principio di parità delle armi nella relativa disciplina?”
RISPOSTA: “I profili su cui si debba lavorare secondo me sono due: il primo è quello per cui è necessario che ci sia una preparazione dei difensori sempre più approfondita. Io ancora oggi vedo delle produzioni difensive mal compiute e pericolose. Quindi sicuramente passa per la formazione degli avvocati. In secondo luogo, questo gap dipende dalla struttura del nostro procedimento penale; alla fine 20 anni per una legge è relativamente poco. Prima avevamo l’art. 38 disp. Att. per cui tutto doveva passare per il PM. Ad oggi si tratta di un sistema che non si può dire accusatorio al 100% poiché ha dei profili ancora di un sistema inquisitorio. Quindi secondo me la parificazione passa anche per una revisione e ristrutturazione di più ampio profilo che non riguarda solo le investigazioni difensive ma riguarda la ormai arcinota questione della separazione delle carriere. Quindi il gap c’è, non è come quello di 20 anni fa, è sempre più ridotto e si può ridurre ancora con la preparazione dei difensori e comunque con l’annosa e secondo me irrisolvibile questione della strutturale parità dell’accusa e della difesa nel processo penale”.

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