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Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la Legge Cartabia che ha indubbiamente avuto – e sta avendo – un robusto impatto sul procedimento penale e su diversi istituti di diritto penale sostanziale.

Evidentemente, è ancora decisamente presto (anzi, prestissimo) per fare un bilancio delle nuove norme e della loro effettiva incisione su un sistema (quello penale) piuttosto statico sebbene contraddistinto da numerose ma limitate modifiche negli ultimi anni (in particolare sul fronte procedurale) ed anche sugli operatori del Diritto – Giudici ed Avvocati – che, spesso, per estrazione e formazione sono inclini ad essere piuttosto conservatori.

Abbiamo già pubblico sul sito una illustrazione di quelli che sono gli aspetti peculiari della legge Cartabia:
https://www.studiolegaledelalla.it/la-riforma-del-processo-penale-la-legge-cartabia/

Qui sotto, tre diversi documenti da scaricare in PDF di ESTREMA utilità per operatori del diritto e non al fine di meglio conoscere la nuova disciplina (anche con un paragone di immediata visualizzazione di quella precedente) di diritto sostanziale e procedurale entrata in vigore a seguito della Legge Cartabia:

i tre documenti sono:
1. Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia” redatto dall’ufficio massimario della Corte di cassazione;
Clicca qui per scaricare il PDF;

2. Riforma Cartabia e Giustizia Penale: Testo coordinato delle disposizioni legislative modificate e introdotte dal D.LGS 10 ottobre 2022 n. 150;
Clicca qui per scaricare il PDF;

3. La riforma Cartabia in schede (ovvero il testo previgente delle norme modificate con l’evidenza delle novità introdotte nel testo delle norme dalla novella legislativa);
Clicca qui per scaricare il PDF;

Anche qui cito davvero a volo d’angelo le caratteristiche peculiari della riforma di cui parliamo e a cui si riferiscono i testi sopra consultabili:

  • La sempre maggiore digitalizzazione del procedimento penale tutto (ispirata alla prassi attuata durante la fase più cruenta della pandemia);
  • Il processo penale telematico (in particolare la sottoscrizione degli atti e il loro deposito);
  • La riduzione dei tempi del procedimento penale con la ricerca di una maggiore speditezza;
  • La partecipazione a distanza al processo, agli atti della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero;
  • La documentazione degli atti mediante fonoresgistrazione e videoregistrazione;
  • Le nuove disposizioni in materia di notificazioni che evidentemente hanno una importanza marcata in tema tanto di digitalizzazione del procedimento penale e di velocizzazione dello stesso. In particolare:
    • Le notifiche con modalità telematiche.
    • Domicilio digitale;
    • Le notifiche all’imputato detenuto e non detenuto;
    • Le notifiche all’irreperibile e al latitante;
    • La nullità delle notifiche.
  • Le indagini preliminari e le nuove e le nuove regole per l’archiviazione;
  • L’udienza preliminare. Si tratta di una vera importante rivoluzione (almeno nelle intenzioni del Legislatore). Infatti, dovrebbe tornare ad essere un vero filtro nel senso di impedire la prosecuzione nella fase di merito di quei processi che con una ragionevole previsione dovrebbero concludersi con l’assoluzione dell’incolpato.
  • Il processo in assenza dell’imputato e la Sentenza di non doversi procedere nei casi di assenza. Anche in questo caso una piccola/grande rivoluzione per la quale in assenza dell’imputato (intesa quale probabile NON conoscenza del procedimento e non reperibilità dell’accusato) determinerà una sentenza di NON procedibilità salvo poi riattivarsi il procedimento penale nel momento in cui l’imputato sarà reperito.
  • Il giudizio dibattimentale con la previsione oggi della calendarizzazione delle udienze, la nuova illustrazione delle richieste istruttorie e l’obbligo di deposito anticipato delle elaborazioni dei periti e dei consulenti in tema di prova scientifica.
  • Il procedimento avanti al giudice monocratico ed in particolare:
    • L’estensione dei procedimenti con citazione diretta ovvero senza la celebrazione dell’udienza preliminare;
    • L’udienza di comparizione predibattimentale ovvero la disciplina della stessa ed il controllo effettuato dal Giudice circa la “ragionevole previsione di condanna”. Istituto del tutto nuovo per i procedimenti di competenza del Tribunale monocratico che saranno, quindi, preceduti da una sorta di Udienza preliminare deputata a controllare la fondatezza della pretesa punitiva.
  • Le impugnazioni.
    • La rinnovata forma delle impugnazioni. Soprattutto dell’appello per il quale è richiesta ora una maggiore specificità e precisione dei motivi pena l’inammissibilità dello stesso;
    • Le modalità di presentazione delle stesse;
    • L’Appello ed il concordato in Appello (che viene Reintrodotto dal legislatore della Cartabia) nonché la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
  • Le pene sostitutive delle pene detentive brevi.
    • La semilibertà sostitutiva;
    • La detenzione domiciliare sostitutiva;
    • Il lavoro di pubblica utilità. Le ultime due disciplinate sulla falsariga di quelle già previste per i reati di competenza del Giudice di Pace;
    • La pena pecuniaria sostitutiva.
  • La disciplina dell’esecuzione delle pene pecuniarie.
    • Disciplina tesa a rendere effettiva la pena pecuniaria anche mediante una conversione della pena pecuniaria in pena detentiva o paradetentiva.
  • La procedibilità a querela.
    • In una chiara ottica deflattiva la Legge Cartabia prevede una estensione dei reati procedibili a querela.
    • Assume rilievo la condotta della persona offesa successiva al reato ed in particolare in tema di presenza in aula durante il processo.
    • E’ prevista anche una nuova disciplina in relazione alla remissione della querela;
    • Viene ampliata anche l’applicabilità della estinzione del reato per particolare tenuità del fatto non applicabile nel caso di reati riconducibili alla convenzione di Istambul ovvero implicanti la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia e per latri reati di particolare allarme sociale.
  • La giustizia riparativa.
    • Anche in questo caso istituto del tutto nuovo nel nostro procedimento penale e che ha un diretto riflesso sull’esito dello stesso.
    • La legge Cartabia disciplina attentamente ogni fase della procedura e le caratteristiche della stessa (in primis fra tutte le segretezza dello svolgimento rispetto al procedimento penale in seno al quale si instaura);
    • Viene introdotta anche la figura del “mediatore penale” che dà la parola alle parti in conflitto in uno spazio riservato con il fine di riaprire quel dialogo interrotto dal conflitto stesso.
    • Il nuovo ruolo delle parti nella giustizia riparativa ovvero del Giudice, del PM e del Difensore.

Ogni aspetto sopra evidenziato torva spiegazione, illustrazione e disciplina nei PDF qui evidenziati.

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