Ho il grande piacere di pubblicare nel sito dello Studio Legale de Lalla (nonché sulla pagina Facebook sempre dello Studio) la tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza della Dottoressa Manuela Deloia dal titolo: IL TESTIMONE VULNERABILE: NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA.
Con riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti mediante etilometro, ai sensi dell’art. 3 dell’articolo 186 del codice della strada, la norma non consente la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia allorquando gli operati non abbiano con sé l’apparecchio: l’accompagnamento, infatti, costituendo una limitazione della libertà personale, deve essere esplicitamente previsto dalla legge.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto del conducente a seguire gli operanti non può trovare sanzione nel reato di cui al comma 7 dello stesso articolo 186 (ovvero quale caso di rifiuto dell’accertamento N.d.r.).
(da “Guida al diritto” n. 27/2012 – Cass Sezione IV^ sentenza del 14 marzo-31 maggio 2012 n. 21192).
La Sentenza massimata sancisce, quindi, che l’autonoma fattispecie di reato prevista nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all’etilometro nel momento in cui ciò è richiesto dalle forze di polizia (reato previsto dal comma 7 dell’art. 186 del codice della strada), non si verificherà qualora il rifiuto segua l’invito degli operanti intervenuti sul posto a procedere alla verifica presso il più vicino comando ove è a disposizione l’attrezzatura necessaria e non già sul luogo dell’accertamento.
La libertà personale è inviolabile ed una sua compressione (anche limitata ed anche momentanea finalizzata ad espletare il controllo) è consentita solo a fronte di una precisa disposizone di Legge.