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Con riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti mediante etilometro, ai sensi dell’art. 3 dell’articolo 186 del codice della strada, la norma non consente la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia allorquando gli operati non abbiano con sé l’apparecchio: l’accompagnamento, infatti, costituendo una limitazione della libertà personale, deve essere esplicitamente previsto dalla legge.
Ne consegue che l’eventuale rifiuto del conducente a seguire gli operanti non può trovare sanzione nel reato di cui al comma 7 dello stesso articolo 186 (ovvero quale caso di rifiuto dell’accertamento N.d.r.).
(da “Guida al diritto” n. 27/2012 – Cass Sezione IV^ sentenza del 14 marzo-31 maggio 2012 n. 21192).
La Sentenza massimata sancisce, quindi, che l’autonoma fattispecie di reato prevista nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi all’etilometro nel momento in cui ciò è richiesto dalle forze di polizia (reato previsto dal comma 7 dell’art. 186 del codice della strada), non si verificherà qualora il rifiuto segua l’invito degli operanti intervenuti sul posto a procedere alla verifica presso il più vicino comando ove è a disposizione l’attrezzatura necessaria e non già sul luogo dell’accertamento.
La libertà personale è inviolabile ed una sua compressione (anche limitata ed anche momentanea finalizzata ad espletare il controllo) è consentita solo a fronte di una precisa disposizone di Legge.