La specialità del procedimento penale per reati sessuali richiede una Difesa altrettanto specializzata. I reati sessuali - soprattutto in danno di minori - richiedono una importante specializzazione anche in campi diversi da quello Giudiziario. per questo motivo la NUOVA SEDE DI ROMA dello Studio de Lalla ovvero la possibilità di essere ricevuto dall'Avv. de a Roma rende più agevole l'assistenza a Roma e nelle regioni circostanti oltre che in Corte di Cassazione.
Pubblichiamo in questo articolo una memoria (evidentemente completamente anonima) presentata dallo STUDIO LEGALE DE LALLA nell’interesse di un proprio assistito accusato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p..
Le memorie difensive disciplinate dall’art. 121 c.p.p. possono essere depositate in qualsiasi stato e grado del procedimento penale e, nel caso specifico, veniva depositata al PM competente al termine delle indagini preliminari ovvero dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..
Notificato il predetto avviso è possibile accedere agli atti di indagine e, quindi, conoscere da parte dell’indagato (attraverso il Difensore) gli elementi raccolti dagli inquirenti a suo carico.
E’ quindi proprio al termine delle indagini preliminari che l’accusato conoscerà nel dettaglio su quali argomentazioni, documenti e indizi si basa la pretesa punitiva della Pubblica Accusa.
La memoria difensiva depositata al termine delle indagini preliminari può avere diversi scopi:
– innanzitutto è il primo atto con il quale l’accusato può entrare in contatto con il PM instaurando una sorta di contraddittorio cartolare (da una parte gli atti di indagine, dall’altra le argomentazioni difensive);
– può essere utile per depositare documentazione prodotta dalla Difesa tesa a confutare l’assunto accusatorio;
– è comunque un mezzo per dare una diversa lettura ai fatti per i quali pende il processo penale.
E’ piuttosto raro che il PM si determini a chiedere l’archiviazione a seguito del deposito di una memoria difensiva (anche documentata); ma nel caso di argomenti solidi e, appunto, documentali, è e rimane una buona strategia difensiva introdurli nel fascicolo del Pubblico Ministero anche in vista di un rito alternativo che, appunto, sui documenti si svolge (il giudizio abbreviato).
Bisogna tuttavia tenere presente che la memoria difensiva prodotta in fase di indagini preliminari può avere anche l’effetto paradosso di indebolire la Difesa nella successiva fase di merito ed invero:
– con la memoria la Difesa informa il PM (ovvero la controparte) delle argomentazioni difensive che, ovviamente, saranno spese e approfondite nel processo cosicché la Pubblica Accusa si trova avvantaggiata nell’approntare una linea di accusa che tiene conto dei “punti di forza” della Difesa;
– a maggior ragione tale fenomeno si verifica quando la supposta vittima è assistita da un Legale con la volontà di costituirsi parte civile nel processo.
Nel caso qui trattato lo, STUDIO LEGALE DE LALLA in persona del titolare AVV. GIUSEPPE MARIA DE LALLA si è determinato a confezionare e depositare la documentata memoria al fine di far emergere alcune discrasie del racconto della supposta vittima preso atto – come riportato anche memoria – che nei casi di sospetta violenza sessuale non solo è assai raro ci siano testimoni terzi, ma si verifica anche praticamente sistematicamente che, in difetto di franchi esiti medici, l’accusa mossa all’indagato si basi solo ed esclusivamente sulle parole della supposta vittima.
In esito alla memoria presentata venivano depositati successivamente atti di indagine investigativa difensiva ed il procedimento si concludeva con l’assoluzione dell’incolpato.
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ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI XXXX
Dott. XXX
Memoria difensiva e produzione documentale
A mezzo PEC
RGNR XXXX
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, difensore del Signor
XXXXXX
nato a ….. il …… e residente in …….. indagato nel procedimento penale indicato in epigrafe
PREMESSO
– Che, veniva notificato all’indagato ed al difensore l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.;
– Che in esito alla discovery era possibile per l’indagato accedere agli atti di indagine e prendere contezza degli elementi attualmente a suo carico e, nello specifico, della versione della asserita p.o.
RILEVATO
– Che vi sono diversi aspetti della vicenda, così come ricostruita alla luce degli atti di indagine, che non corrispondono a quanto effettivamente accaduto il giorno 6 maggio 2020 presso il domicilio dell’indagato (la denuncia querela, peraltro, indica il mese di gennaio 2020 senza indicazione alcuna del giorno);
– Che, nello specifico, la versione della p.o. è caratterizzata da palesi contraddizioni ed inverosimiglianze
Tutto ciò premesso e rilevato, il sottoscritto Difensore
OSSERVA
Il presente procedimento (già in questa fase preliminare del termine delle indagini) si caratterizza per uno schema del tutto usuale nel caso di reati sessuali: nel contraddittorio delle parti si fronteggiano due ricostruzioni alternative dei fatti l’una opposta all’altra ovvero quella della parte offesa (in difetto di testimoni terzi) e quella dell’accusato.
Chi legge (come chi scrive) ben sa che, peraltro, i reati sessuali raramente vengono ricostruiti e provati grazie all’apporto testimoniale (men che meno oculare) di terzi; e, quindi, in difetto di evenienze a carattere medico/scientifico (come ad esempio franchi esiti lesivi) e/o a documentazione visiva (come il filmato di una telecamera), davvero la prova deve essere assunta e desunta dal e nel contraddittorio delle parti ovvero offender e asserita vittima del reato sessuale contestato.
A ciò si aggiunga che:
– differentemente dagli altri reati contro la persona, i reati sessuali molto spesso vedono le parti legate da rapporti interpersonali (della natura e della durata più varia) preesistenti alla commissione del supposto reato (ovvero le parti non interagiscono solo e strettamente per il lasso di tempo della consumazione dell’illecito);
– i reati sessuali (certo non in tutti i casi ma sicuramente in una percentuale assolutamente ampia) sono caratterizzati dal fatto che l’atto sessuale consumato ovvero il fulcro della grave accusa mossa all’offender, la condotta materiale, può essere oggettivamente interpretato per le sue caratteristiche e per gli esiti apprezzabili ex post anche scientificamente quale frutto sia della consumazione di una violenza; sia quale naturale epilogo di una decisione condivisa tra i soggetti coinvolti (e chi scrive si riferisce ovviamente a tutti quei casi in cui non vi sono prove ed indizi materiali che possano deporre inconfutabilmente per una azione violenta volta a vincere la resistenza della vittima);
– Da ultimo, è statisticamente provato che la percentuale delle condanne in caso di reati sessuali è superiore (in relazione, ovviamente, ai processi celebrati per questo tipo di reati) rispetto a quella relativa alle condanne per qualsivoglia altro delitto. Le ragioni sono molteplici; ma non ultima è quella fondata sull’oggettiva circostanza che il reato sessuale – inevitabilmente anche agli occhi di Giudici, anche inquirenti, esperti – è e rimane (spesso) una atto illegale gravissimo anche dal punto di vista della riprovazione sociale (si pensi solo alla necessità di spazi carcerari dedicati ai sex offender) di tal che è obbiettivamente meno raro essere condannati se accusati di un reato che offende la sfera sessuale piuttosto che di un altro delitto.
In tale complesso quadro di natura, direi, anche metagiuridica, si sviluppa ed alimenta il difficile compito del PM, del Difensore e del Giudice costretti a ricostruire il fatto storico (ciascuno secondo il proprio ruolo processuale e procedimentale) in base agli apporti, come detto, della vittima e dell’accusato.
Ed allora, il vaglio delle dichiarazioni della persona offesa diventa di importanza centrale per la ricostruzione della verità processuale (anche in questa fase preliminare al merito) dal momento che solo in tale elemento (oltre a quanto dedotto dall’accusato, naturalmente) si concretizza il coacervo accusatorio (o, comunque, l’architrave dello stesso).
Così come i Difensori saranno necessariamente portati ad accostarsi alle dichiarazioni della persona offesa con il precipuo fine di metterne in luce tutte le criticità anche solo per dimostrare l’inattendibilità della persona offesa/denunciante.
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Ebbene, il caso che qui ci riguarda si può definire senza tema di smentita alcuna come un concentrato di tutti gli elementi che poco sopra – seppure a volo d’angelo – sono stati illustrati.
Allo stato, inverto, l’unico elemento a carico del XXXXXX (giovane incensurato) è costituito dalle dichiarazioni della denunciante.
Dichiarazioni, come detto, che ad una analisi più approfondita non appaiono prive di contraddizioni ed aspetti oggettivamente poco credibili.
Ed invero:
– Non corrisponde al vero che “… circa due settimane fa, ho pubblicato degli annuncia su diversi siti internet tra cui subito.it, toptata.it e facbook offrendomi per lavori domestici, pulizie, baby sitter e badante. Lo scorso 27 aprile sono stata contattata sulla mia utenza telefonica (….) da un uomo il quale mi ingaggiava per lavori di pulizia presso il proprio appartamento….” (denuncia-querela pag. 1).
Infatti, era l’indagato che pubblicava sul portale Subito.it un annuncio per l’individuazione di una colf: “privato cerca per pulizie di appartamento. Clening lady. Anche prima esperienza. Zona Navigli. Coni Zugna M2 Sant’Agostino” (All.to 1).
La circostanza è significativa poiché – se davvero l’indagato avesse inteso organizzare un incontro finalizzato alla consumazione di un rapporto sessuale o, comunque, per appagare il proprio desiderio acuito anche dal prolungato isolamento – avrebbe evidentemente usufruito dell’offerta praticamente smisurata di professioniste del settore consultabile in rete evitando così qualsivoglia complicazione di sorta.
Davvero non si comprende il motivo per il quale un giovane professionista di bell’aspetto ed incensurato debba molestare una Signora che, senza fraintendimento alcuno, lo contatta in risposta ad una richiesta di pulizie domestiche (All.to 2).
– Appare singolare che la p.o. non concordi prima il proprio corrispettivo con il XXXXX e decida di affrontare la trasferta da ….. (la propria residenza) fino a via …. per effettuare solo 3 o 4 ore di lavoro che, a tutto voler concedere, le avrebbero assicurato un guadagno di 30 o 40 Euro a fronte di oltre un ora di tragitto tra andata e ritorno (All.ti 3 e 4);
– Il XXXX offriva da bere alla p.o. solo dopo che ella – circostanza NON riportata in denuncia querela – conversando con l’indagato gli specificava di essere una modella di professione (anche di nudo) e che in passato aveva dovuto denunciare un fotografo per farsi retribuire e che ugualmente, unitamente alla madre, aveva dovuto denunciare il padre per alcuni episodi di violenza domestica all’esito dei quali, specificava la p.o., ave a riportato una lesione il cui esito era una cicatrice sul fianco che mostrava al XXX abbassandosi di poco i pantaloni;
– Era la p.o. che proponeva all’indagato di bere un drink e il XXX, lungi dall’aver precedentemente organizzato un incontro pseudo galante, acquistava al momento gli ingredienti per confezionare dei gin tonic come prova la ricevuta di pagamento e consegna del “Cocktail Kit” emessa alle ore 14,39 dello stesso 6 maggio u.s. (All.ti 5).
Come detto, se l’intendimento del XXX fosse stato quello di un approccio sessuale e di bere un drink in compagnia, egli da una parte avrebbe indirizzato la propria ricerca su siti ad hoc ed avrebbe altresì acquistato preventivamente il materiale per i cocktail;
– E’ singolare che la p.o. non abbandoni immediatamente la casa dell’imputato benché:
Lo stesso affronti argomenti personali (la ex fidanzata) del tutto inconferenti in quel contesto (rectius: il contesto riferito dalla p.o. medesima);
Il XXX ordini da bere e assuma alcolici;
La p.o. percepisca (sbagliandosi: vedi oltre) che l’indagato sta assumendo cocaina;
E risulta viepiù assolutamente anomalo che dopo aver subito un palpeggiamento sulle natiche ed il seno ed un tentativo di bacio la denunciante si trattenga ancora presso la casa dell’indagato totalmente ubriaco per avere il proprio corrispettivo.
– Risulta poi anomala l’intossicazione da alcool così come documentata.
All’esito delle operazioni di identificazione, approssimativamente alle ore 19,00 posto che il PM di turno veniva contattato dagli operanti alle ore 18.50 (annotazione di servizio pag. 2), l’indagato, a detta dei verbalizzanti, risultava essere ancora in uno stato di grave alterazione tanto da rendere necessario l’accompagnamento dello stesso per lasciare gli uffici.
Dall’ora della consegna del “Cocktail kit” (le 14,39) si desume che l’indagato può aver cominciato ad assumere il gin alle ore 15,00 circa.
L’assunzione non può essersi protratta oltre le 17.00 circa ovvero l’orario dell’intervento dei CC (vedi l’annotazione di servizio) che coincide con il momento in cui il XXX veniva ammanettato (annotazione di servizio pag. 2).
Dalle 17.00 alle 19.00 – intervallo di tempo nel quale l’indagato sicuramente non assumeva alcool poiché in custodia degli operanti – le condizioni del XXX NON miglioravano ma anzi egli risulta essere assolutamente incapace di autodeterminarsi.
Prima di quel momento, all’arrivo dei CC presso il di lui domicilio, il XXX articolava solo frasi sconnesse e mostrava atteggiamenti aggressivi all’arrivo degli operanti.
Trascorse alcune ore, l’indagato è ancora in uno stato di totale alterazione e l’intossicazione acuta non accenna a diminuire.
E’ davvero singolare che tale stato di perdurante e grave intossicazione (che, benché gli effetti dell’alcol siano soggettivi, non appare possibile per qualche bicchiere di gin tonic assunto da un uomo adulto e in salute), non sia stato accompagnato, quanto meno, da vomito.
– Il XXX non ha mai assunto cocaina in vita sua.
Nel proseguo verranno depositati esami tossicologici specifici (non è stato possibile farlo prima dal momento che era necessario – anche per la ricerca di altre sostanze come il GHB – che il capello crescesse per circa 40 giorni dopo i fatti).
In ogni caso, la cocaina è uno stimolante, l’alcol è da un lato un euforizzante se assunto in piccole quantità, dall’altro, se si aumentano le dosi (e sarebbe proprio in caso del XXX così come ricostruito alla luce degli atti), emerge il suo carattere sedativo.
Si è quindi di fronte a due sostanze con proprietà opposte.
Paradossalmente, quindi, se davvero l’indagato avesse assunto cocaina, il suo stato di ebbrezza sarebbe risultato di minore gravità.
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Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore
CHIEDE
Che il Pubblico Ministero avanzi richiesta di archiviazione.
Milano, il giorno 26.6.2020
All.ti:
1. Copia dell’annuncio pubblicato dal XXX su “Subito.it” per la ricerca di una donna delle pulizie;
2. Risposta della p.o. all’annuncio dell’indagato;
3. Messaggi intercorsi tra l’indagato e la p.o. dai quali si evince che il XXX necessitava di un solo accesso della colf per un totale di 3 o 4 ore;
4. Evidenza del tragitto che la P.O. avrebbe dovuto percorrere per raggiungere da … il domicilio dell’indagato (per un totale tra andata e ritorno di circa due ore);
5. Evidenza dell’ordine del “Cocktail Kit” effettuato dal XXX lo stesso 6 maggio alle ore 14.39.
(articolo e memoria redatta dallo Studio Legale de Lalla. Ogni diritto riservato. se ne vieta la riproduzione).
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